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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2013 PVG 2013 28

31 décembre 2013·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·1,075 mots·~5 min·6

Résumé

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Texte intégral

10/28 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2013 Procedura di licenza edilizia in sanatoria. Esame qualora la le- git imazione della commit enza non sia chiara (precisazione della prassi). – In principio, l’autorità edilizia può rifiutarsi di esaminare una domanda di costruzione se la legit imazione civile della com- mit enza fa manifestamente difet o (cons. 5a). – In ossequio al principio della proporzionalità, nell’ambito di una richiesta di licenza in sanatoria, l’autorità è tenuta in ogni caso a verificare la conformità al dirit o materiale di quanto è già stato edificato, indipen- dentemente dalla legit imazione civile dei richiedenti (cons. 5b, c). Nachträgliches Baubewilligungsverfahren. Prüfung, wenn die Legitimation der Bauherrschaft unklar ist (Präzisierung der Rechtsprechung). – Grundsätzlich kann die Baubehörde die Prüfung einer Baubewilligung verweigern, wenn die zivilrechtliche Legitima- tion der Bauherrschaft offensichtlich fehlt (E. 5a). – In Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips hat die Baubehörde bei einer nachträglichen Baubewilligung die Konformität der erstellten Baute mit dem materiellen Bau- recht zu prüfen, unabhängig von der zivilrechtlichen Legiti- mation der Antragsteller (E. 5b, c). Considerando in diritto: 5. a) In principio, se il progetto di costruzione è conforme alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni ed eventualmente alle altre prescrizioni di diritto pubblico, coloro che richiedono la licenza edilizia hanno diritto al rilascio della stessa. Aspetti relativi al diritto privato sono da esaminare solo sommariamente e per quanto è necessario ai fini della decisione amministrativa. Per costante prassi di questa sede, all’autorità edilizia non è in principio dato rifiutare un progetto edilizio per motivi che esulano dalle disposizioni di polizia delle costruzioni (cfr. PTA 1987 no. 19, 1974 no. 24, 1971 no. 17 e 1970 no. 30) o da altre prescrizioni di diritto pubblico. Per contro, l’autorità può rifiutare la licenza edilizia, senza neppure entrare nel merito della domanda di costruzione, se si palesa fin dall’inizio l’assoluta mancanza di legittimazione di coloro che formulano la richiesta dal profilo del diritto privato (PTA 1987 no. 20). I comuni non possono però esimersi dall’analizzare delle domande di costruzione solo se 193 28

10/28 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2013 dubitano della legittimazione degli istanti a chiedere la licenza edilizia, in quanto non è compito dell’autorità edilizia statuire su questioni di diritto privato (cfr. PTA 1990 no. 25, 1989 no. 15, 1987 no. 20, 1982 no. 23 e 1969 no. 13). La verifica di striscio di aspetti del diritto privato trova la propria giustificazione nella necessità di evitare che l’autorità debba esaminare nel dettaglio delle magari complesse domande di costruzione, quando la legittimazione a chiedere il permesso di fabbrica fa già manifestamente difetto. Questa prassi è stata dalTribunale amministrativo confermata anche in seguito (sentenza del Tribunale amministrativo R 05 1 del 31 maggio 2005) e di recente il 24 aprile 2012 nella sentenza R 12 4. L’autorità edilizia è per contro tenuta a verificare l’esistenza di una servitù di diritto privato, qualora il sussistere di un simile diritto assurga a condizione per il rilascio della licenza stessa, come ed esempio qualora fosse indispensabile la comprova dell’urbanizzazione del fondo tramite la disponibilità di un accesso (privato) sufficiente in zona edilizia (sentenza del Tribunale amministrativo R 12 23 del 10 luglio 2012). b) La situazione è però essenzialmente diversa quando si tratta di giudicare la conformità all’ordinamento materiale di un impianto o di una costruzione già eseguiti o terminati. In questi casi, l’autorità edilizia non può rifiutare l’esame e poi eventualmente il rilascio della licenza di costruzione a posteriori, adducendo la pretesa mancanza di legittimazione civile di quanti hanno fatto domanda di fabbrica. In questi casi l’autorità edilizia non è parimenti legittimata ad ordinare l’eventuale demolizione della costruzione per motivi meramente civili, in quanto su tali pretese è competente a statuire solo il giudice civile. Anche il fatto che il committente abbia edificato sul fondo di un terzo non può implicare l’emanazione di un ordine di demolizione – qualora il progetto si conformi al diritto edilizio materiale – spettando tale giudizio alla giurisdizione privata. Nell’ambito di una richiesta di licenza in sanatoria, l’autorità è tenuta in ogni caso a verificare la conformità al diritto materiale di quanto è già stato edificato, indipendentemente dalla legittimazione civile delle persone che hanno introdotta la richiesta. Se la costruzione è conforme al diritto materiale la licenza edilizia va rilasciata, lasciando al giudice civile l’eventuale compito di statuire su di una eventuale demolizione per motivi attinenti al diritto privato. In ossequio al principio della proporzionalità sarebbe sproporzionato al fine perseguito, rifiutare il rilascio di una licenza di costruzione a posteriori per un intervento conforme al diritto materiale solo per mancanza di 194

10/28 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2013 legittimazione della committenza. In questi casi, il rifiuto comporterebbe, infatti, una successiva decisione di smantellamento, malgrado la conformità dell’opera al diritto edilizio materiale, semplicemente argomentando che la domanda di costruzione sarebbe stata proposta da persone non legittimate a richiederla (Basellandschaftliche Verwaltungsgerichtsentscheide 1989 no. 6 cons. 3b e riferimenti; BVR 1989 pag. 406 cons. 3 e vedi sul tema ANITA HORISBERGER JECKLIN, Die Stockwerkeigentümerinnen und -eigentümer im Baubewilligunsverfahren sul sito internet: http://www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/organisation/ra/downloads_publikationen.assetref/content/dam/documents/BVE/RA/de/ ra_publikationen_text_kpg-2004-3-ah.pdf, visitato il 27 maggio 2013). Per questo, la pretesa mancanza di legittimazione di solo una parte degli eredi di una comunione ereditaria o dei proprietari per piani è, nell’ambito di una richiesta di licenza edilizia in sanatoria, irrilevante. c) Nel caso in oggetto, sul fondo di proprietà della comunione ereditaria di cui fa parte anche il ricorrente è stato abusivamente costruito un accesso, grazie al deposito di materiale pulito. Giustamente pertanto, l’autorità edilizia invitava i responsabili diretti dell’intervento ad introdurre a posteriori una domanda di costruzione. Tale procedere era, infatti, indispensabile onde determinare l’eventuale conformità del progetto all’ordinamento edilizio materiale e quindi per poter approvare a posteriori l’operato ed evitare che l’accesso dovesse essere smantellato. Dal punto di vista della proporzionalità pertanto, l’autorità edilizia comunale era tenuta ad esaminare la domanda di costruzione, anche se la legittimazione civile degli istanti avesse fatto completamente difetto. Il fatto che l’autorità abbia chiesto ulteriori ragguagli alla committenza per sincerarsi della loro legittimazione è pertanto ai fini del giudizio irrilevante, essendo l’autorità tenuta a verificare in ogni caso la conformità al diritto materiale dell’intervento eseguito anche in assenza della legittimazione dei committenti. Ne consegue che le censure sollevate dal ricorrente sulla mancanza di legittimazione dei richiedenti la licenza edilizia non possono in questa sede essere udite e che il rilascio della licenza edilizia su istanza dei tre petenti non dà adito ad alcuna critica. R 12 140 Sentenza del 12 giugno 2013 195 http://www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/organisation/ra/down-

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