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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2011 PVG 2011 5

31 décembre 2011·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·1,552 mots·~8 min·5

Résumé

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Texte intégral

4/5 Strassenwesen PVG 2011 51 Strade comunali. Segnaletica. Procedura. – Legittimazione al ricorso (cons. 1). – La regolare procedura in vista della modifica della segnaletica stradale prevista dal diritto federale e canto- nale va rispettata anche dopo l’aumento della portata massima da 19 a 28 t sulla strada cantonale, qualora i comuni intendano mantenere il tonnellaggio di 19 t sulle strade comunali (cons. 2). Gemeindestrassen. Signalisierung. Verfahren. – Beschwerdelegitimation (E.1). – Das ordentliche Verfahren für eine Signalisationsänderung gemäss Bundes- und kantonalem Recht muss auch nach der Erhöhung des zulässigen Gewichtes von 19 auf 28 t auf Kantonsstrassen Anwendung finden, falls die Gemeinde die Einschränkung auf 19 t auf den Gemeindestrassen beibehalten will (E. 2). Considerandi: 1. Tramite il petito ricorsuale la ricorrente chiede che al comune convenuto sia ordinato l’immediato allontanamento del segnale di limitazione del tonnellaggio posato all’imbocco della strada comunale che allaccia il quartiere residenziale interessato dai trasporti di materiale gestiti dalla stessa. Il segnale di limitazione in oggetto è stato posato durante il mese di gennaio 2011, mentre il 24 marzo 2011 una pattuglia della polizia cantonale ha controllato il peso dei veicoli pesanti in transito invitando gli autisti a rispettare il tonnellaggio massimo consentito, senza però stendere un verbale e elevare contravvenzione. La ricorrente motiva la propria richiesta con il vizio della procedura per la limitazione del tonnellaggio sulle strade comunali. Come correttamente sostenuto dalla ricorrente, l’atto di posa di un segnale stradale, nell’ottica formale e procedurale, non costituisce una decisione bensì una misura di esecuzione che, a sua volta, deve trarre la propria base legale da una decisione formale. L’intervento della pattuglia della polizia cantonale verificatosi il 24 marzo 2011, nel cui contesto i camionisti alle dipendenze della ricorrente sono stati verbalmente invitati al rispetto dei limiti di tonnellaggio, che non è però sfociato nella stesura di un verbale e che non ha avuto alcun seguito procedurale, non può essere considerato quale decisione o decisione di esecuzione di per sé 5

4/5 Strassenwesen PVG 2011 52 stessa formalmente impugnabile in quanto palesa le caratteristiche di un invito informale. Affinché un intervento degli organi di polizia nei confronti del singolo cittadino possa essere considerato quale decisione esonerata dai vincoli procedurali devono essere adempite cumulativamente le premesse del motivo o della necessità oggettiva nonché del rispetto del principio della proporzionalità. In sostanza la premessa della necessità oggettiva è data quando l’intervento si rende urgentemente necessario onde salvaguardare interessi preponderanti quali, per esempio, l’ordine pubblico. Inoltre, il principio della proporzionalità impone di commisurare l’intervento al fine perseguito e di contenere al massimo l’ingerenza nei confronti dei diritti costituzionali del cittadino. Qualora non siano adempite le premesse citate l’intervento degli organi di polizia non può essere considerato quale decisione impugnabile bensì riveste l’aspetto di atto materiale di polizia non soggetto di per sé stesso a controllo giudiziario (cfr. Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, 11/2009, pag. 593 s.; DTF 130 I 369; 130 I 388). Nel caso in giudizio, nell’ottica della giurisprudenza illustrata, l’intervento della pattuglia di polizia del 24 marzo 2011, visti gli estremi e le circostanze, deve essere giudicato quale atto materiale di polizia che non può essere impugnato autonomamente. Giova però considerare che se, da un canto, l’invito informale della polizia cantonale non può, di per sé stesso, essere oggetto di impugnazione davanti al Tribunale amministrativo, d’altro canto tale invito risulta correlato a una situazione giuridica che vede la limitazione del tonnellaggio sulla rete stradale del comune convenuto in base alla quale il comune ha dato spunto all’atto materiale di polizia. Indubbiamente, la citata limitazione del tonnellaggio implica delle ripercussioni concrete sull’attività della ricorrente che deve contenere il carico dei propri autocarri e quindi sostenere maggiori spese di trasporto per cui risulta anche singolarmente gravata dalla limitazione amministrativa e gode del diritto a un esame giudiziario della conformità legale della limitazione stessa. A maggior ragione l’esame giudiziario è giustificato tenendo conto che, ai sensi dell’art. 107 OSStr al cittadino deve essere concesso il diritto all’opposizione, fra l’altro contro i segnali che limitano la portata delle strade. 2. a) Ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 OSStr i segnali e le demarcazioni possono essere collocati o tolti soltanto per ordine dell’autorità o dell’ufficio federale; occorre seguire la procedura secondo l’art. 107 OSStr. L’art. 1 cpv. 2 lett. c OSStr indica quale

4/5 Strassenwesen PVG 2011 53 autorità è ai sensi dell’ordinanza quella competente secondo il diritto cantonale per ordinare, posare e allontanare i segnali e le demarcazioni. L’autorità è competente per collocare o togliere segnali e demarcazioni. I cantoni possono delegare ai comuni i compiti concernenti la segnaletica ma devono esercitare la sorveglianza (art. 104 cpv. 1 e 2 OSStr). L’opposizione è ammessa contro segnali e demarcazioni che non corrispondono alle prescrizioni, segnatamente quando sono stati utilizzati segnali o demarcazioni non previsti, sono stati collocati segnali o demarcazioni senza necessità, oppure mancano dove sono necessari (art. 106 cpv. 1 lett. a OSStr). L’autorità o l’ufficio federale deve decidere e pubblicare, menzionando i rimedi giuridici, le regolamentazioni locali del traffico che sono indicate da segnali di prescrizione o di precedenza o da altri segnali con carattere di prescrizioni. Questi segnali possono essere collocati soltanto dopo che la decisione è divenuta esecutiva (art. 107 cpv. 1 OSStr). Il comune regola la circolazione locale sulle strade comunali, ad eccezione delle limitazioni della velocità. Provvedimenti alla circolazione sottostanno all’approvazione dell’autorità cantonale. Provvedimenti alla circolazione con segnali di prescrizione o precedenza necessitano una previa autorizzazione dell’autorità cantonale. Una volta emanata l’approvazione, il comune deve esporre pubblicamente per 30 giorni i provvedimenti alla circolazione. Dopo esame delle obiezioni e prese di posizione pervenute, il comune decide e pubblica la sua decisione (art. 7 cpv. 1 e 2 LALCStr). b) Indiscutibilmente, la posa della segnaletica di limitazione del tonnellaggio costituisce un segnale di prescrizione ai sensi dell’art. 7 LALCStr. Nel caso in giudizio, come risulta dalla fattispecie, il Cantone dei Grigioni ha condotto una procedura formalmente corretta volta all’aumento del tonnellaggio da 19 a 28 t sulla strada cantonale che collega il Comune di S. Conclusa la procedura formale l’ufficio tecnico cantonale ha provveduto ad adattare la segnaletica in base alla nuova portata massima stradale consentita. Rispettando le proprie competenze (vedi cons. 2.a) le autorità cantonali hanno regolamentato unicamente il tratto di strada cantonale. Infatti per le susseguenti strade comunali la competenza spettava unicamente alle autorità comunali.

4/5 Strassenwesen PVG 2011 54 c) Tramite lettera del 17 giugno 2010 l’ufficio tecnico cantonale ha informato il comune convenuto che, senza una specifica segnaletica comunale, il peso massimo ammesso di 28 t avrebbe avuto valenza anche per le strade comunali allacciate alla via cantonale. Qualora il comune avesse deciso di mantenere invariato il precedente tonnellaggio entro un lasso di tempo ragionevole, avrebbe potuto usufruire della procedura condotta a livello cantonale e, previo accordo con gli organi di polizia, avrebbe potuto procedere autonomamente alla posa della relativa segnaletica senza dover inoltrare una specifica domanda. Qualora, invece, il comune avesse agito in un secondo tempo sarebbe stato necessario inoltrare una domanda con relativa perizia alla polizia cantonale. In effetti, il testo dello scritto lascia adito a diverse interpretazioni che, però, come si vedrà in seguito, non possono derogare alle norme procedurali che caratterizzano la limitazione del tonnellaggio. La citata comunicazione dell’ufficio tecnico cantonale non può essere interpretata o, in ogni caso, applicata diversamente da un esonero dalla procedura di approvazione da parte dell’autorità cantonale, nel senso che, qualora il comune avesse velocemente deciso di mantenere, rispettivamente, in un’ottica giuridica, di reintrodurre la limitazione del peso massimo consentito sulle strade locali a 19 t, sarebbe stato esonerato dal presentare all’autorità cantonale formale richiesta corredata da una specifica perizia tecnica. Nell’ottica di quanto disposto dall’art. 7 cpv. 1 e 2 LALCStr, l’ufficio tecnico cantonale non era però legittimato a sollevare il comune dall’obbligo di esporre pubblicamente per 30 giorni il provvedimento amministrativo e di emanare e pubblicare in seguito la relativa decisione. Quanto disposto dall’art. 7 cpv. 2 LALCStr è infatti vincolante per tutte le autorità amministrative. Come risulta dalla fattispecie, il comune convenuto si è limitato a decidere internamente, in sede di municipio, di limitare il tonnellaggio e di procedere alla posa della segnaletica senza pubblicare la disposizione e quindi senza emanare e pubblicare la formale decisione. Di conseguenza, il comune ha condotto una procedura gravemente viziata che non può essere sanata in questa sede. La posa della segnaletica, quale misura di esecuzione, è carente di base legale con la conseguenza che il Tribunale amministrativo non può che constatare come la limitazione di tonnellaggio sia nulla e la relativa segnaletica non esplichi conseguenze giuridiche e quindi non costituisca vincolo per gli utenti stradali. In via abbondanziale, tenendo conto dell’autonomia comunale,

4/5 Strassenwesen PVG 2011 55 giova rilevare come il comune possa raggiungere il proprio scopo conducendo una procedura formalmente corretta in virtù della pubblicazione, durante 30 giorni, del provvedimento limitativo e della conseguente decisione formale pure soggetta a pubblicazione, come prescritto dall’art. 7 cpv. 2 LALCStr. Premesso che il comune intenda persistere nel proprio intento e si attivi celermente nell’espletamento dell’indispensabile procedura di pubblicazione, nell’ottica dell’economia procedurale e del principio della proporzionalità, non sarebbe necessario lo smantellamento della segnaletica esistente, ma basterebbe l’appropriata copertura della segnaletica contestata. Fino all’entrata in vigore della disposizione limitativa in oggetto resta applicabile il limite di 28 t valido per la strada cantonale. U 11 27 Sentenza del 29 giugno 2011

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