Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2011 PVG 2011 29

31 décembre 2011·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·1,845 mots·~9 min·7

Résumé

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Texte intégral

179 Wasserwirtschaft 13 Economia d’aua Economia idrica Misure di risanamento dei corsi d’acqua giusta l’art. 80 LPAc. Legittimazione dei comuni. Dotazione. Canoni d’acqua. – I comuni concedenti sono legittimati ad impugnare le misure di risanamento giusta l’art. 80 LPAc (cons. 1c). – In difetto di una base legale i comuni non hanno diritto ad un indennizzo per le perdite finanziarie subite (cons. 2a, b e 3). – Importanza di misure come la dotazione e idoneità della misura nel caso concreto (cons. 2 c – e). – Con l’aumento del canone d’acqua non si intendevano compensare le perdite subite con gli interventi di risanamento (cons. 3). Fliessgewässersanierungsmassnahmen nach Art 80 GSchG. Gemeindelegitimation. Dotierung. Wasserzins. – Die Konzessionsgemeinden sind befugt, Sanierungsmassnahmen gemäss Art. 80 GSchG anzufechten (E. 1c). – Ohne gesetzliche Grundlage haben die Gemeinden keinen Anspruch auf Schadenersatz für die finanziellen Einbussen, die sie dadurch erfahren (E.2a, b und 3). – Wichtigkeit von Dotierungsmassnahmen und Eignung solcher Vorkehren im konkreten Fall (E.2c – e). – Mit der Wasserzinserhöhung war nicht die Kompensation der erlittenen Einbussen der Sanierungsmassnahmen beabsichtigt (E. 3). Considerandi: 1. c) La legittimazione dei comuni è data in quanto questi hanno ceduto separatamente i diritti sulle acque della M. per la centrale I. a B. mediante i contratti di concessione in parola nel 1953 e 1956 (vedi sentenza del Tribunale federale 2P.195/2004 del 25 maggio 2005). Con la definizione di una determinata portata di dotazione per la presa Q., la possibilità di captazione di B. viene conseguentemente ridotta e i comuni concedenti subiscono per 29

180 13/29 Wasserwirtschaft PVG 2011 questo fatto delle perdite finanziarie dirette, come la diminuzione dei canoni d’acqua, e indirette, come le perdite fiscali. In questo senso, le misure di risanamento decise in virtù dell’art. 80 cpv. 1 LPAc pregiudicano gli interessi economici dei comuni concedenti, per cui gli stessi sono legittimati ad impugnare il provvedimento in oggetto. 2. a) Mentre la concessionaria di un diritto di utilizzazione sulle acque ha la possibilità di appellarsi ai propri diritti acquisiti per difendersi da quelle che essa considera come inammissibili ingerenze in applicazione dell’art. 80 cpv. 1 LPAc, i comuni concedenti non beneficiano di tale prerogativa e quindi se la misura di risanamento decretata è conforme al diritto, essi sono tenuti a sopportarne le conseguenze anche finanziarie senza alcuna possibilità di indennizzo. Infatti, in qualità di enti pubblici i comuni non possono appellarsi alla violazione di diritti acquisiti come i privati (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a edizione, marginale 1008). Anche dalla LUFI, i comuni non possono dedurre diritti a loro favore. I vari tipi di risarcimento previsti per la collettività pubblica in caso di appropriazione forzata o di espropriazione da parte della Confederazione non contemplano la presente fattispecie. Nell’ambito della parallela procedura U 10 6 promossa dalle associazioni ambientaliste in vista dell’ottenimento di dotazioni superiori a quelle decise per tre prese, il Tribunale amministrativo ha confermato l’entità dell’ingerenza decisa dal Governo retico nel senso di una dotazione per Q. pari a 230 fino a 350 l/s per una media di 290 l/s da ottobre a novembre, a 200 l/s da dicembre a marzo e a 0 fino a 150 l/s, media 70,5 l/s, da aprile a settembre. b) Nella propria decisione (U 10 6 cons. 6f), questo Giudice respingeva le richieste di più dotazioni e di portata superiore a quanto deciso in seguito anche ad una ponderazione dei contrapposti interessi in gioco. Ponderazione che del resto era già stata effettuata anche dal Governo cantonale nel decreto impugnato. Nell’ambito di tale esame sono stati tenuti in debita considerazione gli interessi economici dei comuni concedenti e le particolarità delle regioni toccate dalla misura. Non è pertanto dato ritenere che gli scapiti economici che derivano ai due comuni ricorrenti dalla dotazione decisa non siano stati debitamente presi in considerazione. c) Nei propri ricorsi, i comuni chiedono la rinuncia a misure come la dotazione a favore di altri tipi di intervento, come ad esempio la rivitalizzazione dei siti. Non è contestato che nell’am-

13/29 Wasserwirtschaft PVG 2011 181 bito delle misure di risanamento giusta l’art. 80 cpv. 1 LPAc entrino in considerazione anche altri provvedimenti che le sole dotazioni. Del resto nell’evenienza veniva analizzata la possibilità di misure edilizie per l’attenuazione dei rapporti piena/secca dopo la restituzione dell’acqua per scopi industriali alla A. presso C., la rimozione di detriti dal letto del fiume presso A., la costruzione di una rampa per i pesci a V. ecc. Lo stesso Governo cantonale stanziava contributi pari a fr. 90 000.– a favore del Comune di Z. e di fr. 480 000.– al Comune di Y. (cfr. decreto governativo del 23 giugno 2009, prot. no. 619, e decreto governativo del 27 ottobre 2009, prot. no. 1044) per la rinaturalizzazione della X. in zona P. e questo nota bene nel corso della presente procedura. In questo senso, il decreto impugnato non collide minimamente con la possibilità di condurre parallele procedure di risanamento o comunque di adottare altre misure di intervento. Nell’ambito della procedura retta dall’art. 80 cpv. 1 LPAc però l’adozione di semplici interventi di rivitalizzazione come proposto in sede di ricorso è improponibile. Come riconosciuto anche dalla dottrina (M. Eckert, Rechtliche Aspekte der Sicherung angemessener Restwassermengen, Diss. Zurigo 2002, pag. 151), le dotazioni di acqua sono le misure prioritarie nell’ambito del risanamento. Del resto, anche gli organi federali richiamavano al cantone la necessità di ricorrere propriamente a questo tipo di misure. Nella propria presa di posizione, l’UFAM dichiarava esplicitamente che non avrebbe mai accettato la sola disposizione di misure edilizie quale risanamento, ma che riteneva necessario agire sulle dotazioni di acqua. In questo senso, la pretesa che le misure di risanamento giusta l’art. 80 cpv. 1 LPAc facciano astrazione di dotazioni è estranea agli scopi che la normativa federale persegue e va pertanto respinta. d) Per i comuni la misura decretata non apporterebbe alcun vantaggio ecologico alla tratta toccata dalla dotazione. Inoltre, la permeabilità del terreno e l’ampiezza del bacino in zona A. porterebbero solo ad una dispersione di acqua con influsso negativo sui terreni coltivi circostanti. Giusta la valutazione fatta dall’UNA (vedi relazione iniziale sulle misure di risanamento giusta l’art. 80 cpv. 1 LPAc del 24 marzo 2003), garantendo alla presa Q. una dotazione di 170 l/s sarebbe stato possibile ottenere fra il punto di prelievo e G. un deflusso d’acqua continuo atto a soddisfare anche gli aspetti ittici, compresa la libera migrazione di pesci. Poiché il punto più critico in termini di deflusso era considerata la zona prima della sorgente di acqua freatica a A., punto dove il fiume registra infiltrazioni a tratti considerevoli, l’UNA riteneva che se in

13/29 Wasserwirtschaft PVG 2011 182 detto punto il deflusso avesse raggiunto 170 l/s lo stato del deflusso sarebbe stato rispettato lungo tutta la tratta. La possibilità di ricreare una fauna ittica, soprattutto con la trota, grazie all’idoneità di tale parte del fiume per la fregola, avevano fatto cadere la scelta di risanamento su questa tratta della M. Del resto gli interessi ittici sono sempre stati ritenuti prioritari nelle scelte delle misure in base all’art. 80 cpv. 1 LPAc (rapporto UNA del 3 agosto 2009, pag. 27). E’ vero che dopo il ridimensionamento per motivi di inesigibilità economica della portata di dotazione inizialmente prevista e l’ottimizzazione del regime di questa nuova più ridotta portata di dotazione proposta dall’UNA, il nuovo regime, pur perseguendo gli stessi scopi, lasciava alcune incertezze sull’effetto delle misure dal profilo ittico. Per questo veniva imposto il monitoraggio durante cinque anni dello sviluppo della popolazione ittica e la rimozione dei rilievi nell’alveo del fiume tra la presa Q. e la sorgente di acqua freatica ad A. La prima di queste misure permetterà di eventualmente modificare l’obiettivo di risanamento a favore di esigenze paesaggistiche e naturalistiche qualora non fosse possibile raggiungere lo scopo perseguito inizialmente, ovvero il miglioramento della fauna ittica. In quest’ottica, anche con la riduzione della portata di dotazione l’obiettivo della misura restava principalmente la salvaguardia di interessi ittici (acque di riproduzione) e, secondariamente, paesaggistici. La pretesa stando alla quale con la misura non sarebbe conseguibile alcun obiettivo di salvaguardia ambientale va pertanto respinta. e) Per la valutazione della situazione dei deflussi della M. lungo la piana di G. e per la situazione della falda freatica presso A., l’UNA ha operato i propri calcoli sul regime ottimale delle acque in base ai dati tecnici contenuti nella relazione sull’impatto ambientale fatta allestire negli anni ’90 in vista della costruzione della centrale ad accumulazione T. Motivi per dubitare della validità di questi dati in relazione alla situazione dei deflussi della M. lungo la piana G. e per la situazione della falda freatica presso A. non ve ne sono. Che la zona prima della sorgente di acqua freatica a A. registri infiltrazioni a tratti considerevoli è stato appurato e tenuto in considerazione anche dall’UNA nella propria elaborazione delle ottimali portate di dotazione, per cui non vi è motivo per considerare che la misura abbia fatto astrazione di un dato determinante che avrebbe comportato un diverso giudizio. Del resto, i comuni non sono in grado di meglio comprovare le supposizioni contenute nei ricorsi, soprattutto per quanto concerne la pretesa infiltrazione di acqua e il conseguente pregiudizio per i fondi

13/29 Wasserwirtschaft PVG 2011 183 limitrofi, per cui non vi sono elementi che lascerebbero apparire come errata la valutazione operata. 3. a) La questione di sapere se con l’aumento dei canoni d’acqua a seguito delle modifiche delle condizioni quadro nel frattempo intervenute in materia di sfruttamento delle forze idriche, tra le quali per le organizzazioni ambientaliste andrebbero annoverati anche i risanamenti giusta l’art. 80 LPAc, si volesse o meno operare una certa compensazione reale con le relative perdite subite dall’ente pubblico è a questo punto di carattere essenzialmente teorico. Infatti, i comuni concedenti sono tenuti a sopportare il pregiudizio loro derivante dalla corretta applicazione dell’art. 80 cpv. 1 LPAc senza alcuna possibilità di indennizzo. In questo senso che il pregiudizio sia o meno in parte compensabile con l’aumento dei canoni d’acqua non è determinante. Evidentemente però, se lo scapito economico subito dai comuni concedenti fosse in parte compensato dall’aumento dei canoni d’acqua, gli interessi finanziari dei ricorrenti verrebbero proporzionatamente ridotti. b) Il canone idraulico o d’acqua è un tributo pubblico dovuto per l’utilizzazione speciale di un corso d’acqua pubblico, accordata mediante concessione: è la contropartita versata all’ente pubblico concedente per l’ottenimento di vantaggi particolari risultanti dalla messa a disposizione di un bene pubblico (RDAT I-1998 pag. 559). I cantoni sono legittimati ad adeguare i loro canoni entro i limiti stabiliti dalla legislazione federale all’art. 49 LUFI. Come giustamente ricordato dal Governo cantonale, nell’ambito dei dibattiti parlamentari del 2009, era stata bocciata a larga maggioranza dal Consiglio Nazionale la proposta di concedere l’aumento del canone solo ai cantoni che avessero adottate le misure di risanamento tenor l’art. 80 cpv. 1 LPAc entro il 2012 (FF 2009 marginale 1865). Non è pertanto dato considerare che il recente aumento del canone massimo deciso a livello federale (in vigore dal 1. gennaio 2011) voglia in qualche modo compensare anche le perdite subite dai comuni dall’applicazione dell’art. 80 cpv. 1 LPAc. U 10 4 e 5 Sentenza del 12 novembre 2010

PVG 2011 29 — Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2011 PVG 2011 29 — Swissrulings