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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2010 PVG 2010 20

31 décembre 2010·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·1,509 mots·~8 min·7

Résumé

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Texte intégral

105 Gebühren und Abgaben 7 Tasse e contributi Contributo sostitutivo per parcheggi. – Base legale e scopo della normativa sul contributo sostituivo per parcheggi (cons. 2). – La creazione dei posteggi deve essere comprovata dalla committenza e in casu ne va garantita l’agibilità durante tutto l’anno (cons. 3). – Dopo il rilascio della licenza edilizia, al committente non è dato avvalersi dell’insufficiente urbanizzare di questa zona per ovviare all’obbligo contributivo (cons. 4). Parkplatzersatzabgabe. – Gesetzliche Grundlage und Ziel der Gesetzgebung bzgl. Parkplatzersatzabgabe (E. 2). – Die Erstellung der Parkplätze muss vom Bauherrn nachgewiesen und im Spezialfall deren Erreichbarkeit ganzjährig gewährleistet sein (E. 3). – Nach Erteilung der Baubewilligung kann der Bauherr nicht die ungenügende Erschliessung geltend machen, um die Pflicht zur Parkplatzersatzabgabe zu umgehen (E. 4). Considerandi: 2. a) Giusta l’art. 31a LE, in caso di costruzione di nuovi edifici nonché di trasformazioni o ampliamenti, che presumibilmente creeranno traffico supplementare, vanno costruiti sulla particella stessa oppure nelle immediate vicinanze su terreno privato posteggi per veicoli a motore accessibili durante tutto l’anno e da mantenere liberi permanentemente per il parcheggio (cpv. 1). Devono essere messi a disposizione per edifici residenziali 1 posteggio per ogni abitazione fino a 80 m2 di SUL; oltre: 2 posteggi (cpv. 2). In base all’art. 31b LE, se l’impianto dei previsti posteggi non è possibile su terreno proprio oppure su terreno di terzi garantito mediante l’iscrizione a registro fondiario ed i posteggi non possono nemmeno essere approntati sotto forma di impianto collettivo, per ogni posteggio mancante deve essere versato un contributo unico sostitutivo (cpv. 1). Il contributo sostitutivo ammonta 20

106 7/20 Gebühren und Abgaben PVG 2010 a fr. 3500.– per posteggio (cpv. 2 all’inizio). Il contributo sostitutivo viene fatturato alla committenza nell’atto del rilascio della licenza edilizia e deve essere versato prima dell’inizio della costruzione (cpv. 3). b) Il contributo sostitutivo per posteggi è una prestazione pecuniaria che sostituisce l’obbligo principale di eseguire posteggi (obbligazione di fare), quando lo stesso risulti oggettivamente impossibile o sproporzionato, in particolare per motivi tecnici, per ragioni ambientali o paesaggistiche, per la manifesta sproporzione tra l’onere a carico dell’obbligato e i vantaggi derivanti alla collettività (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 29 LALPT, n. 275 ss.). Come altre indennità sostitutive (ad es. quelle per la costruzione di rifugi), il presente tributo causale non ha un carattere a sé stante, ma accessorio, ovvero dipendente sempre, nell’esistenza e nell’entità, dall’obbligazione di fare principale, ovvero quella di realizzare dei parcheggi su suolo privato. Il contributo sostitutivo per posteggi non dà diritto a particolari prestazioni da parte dell’ente pubblico (per es. all’uso di posti auto su suolo pubblico o a qualsiasi altra controprestazione). L’indennità in questione deve essere versata poiché l’obbligato viene liberato dalla prestazione principale in natura che gli compete nei confronti dell’ente pubblico. Il contributo sostitutivo è quindi volto a ristabilire una certa parità di trattamento tra il proprietario che deve provvedere alla formazione di parcheggi e quello che, per motivi oggettivi, ne viene esonerato. D’altra parte, se non fosse prevista la possibilità di versare tale indennità, la licenza edilizia potrebbe addirittura essere negata a quei proprietari che non sono in grado di adempiere in natura l’obbligo di realizzare i posteggi necessari (DTF 97 I 802, cons. 6). 3. a) Nell’evenienza l’istante reputa principalmente di avere praticamente già a disposizione i due posteggi richiesti. Questa allegazione non è però stata dimostrata. I piani allegati alla domanda edilizia e presentati dall’istante non recavano alcuna indicazione sulla sistemazione esterna ed in particolare riguardo alla creazione dei due posteggi. Già il 16 ottobre 2009, prima del rilascio della licenza edilizia, l’ufficio tecnico comunale richiedeva alla committente l’indicazione relativa ai posteggi. L’interessata rispondeva alla richiesta adducendo una serie di considerazioni, giusta la mancata necessità di creare nuovi posteggi, l’utilizzazione da parte della famiglia di un parcheggio di terzi e la possibilità di sistemare i posteggi davanti al muro appena eretto o comunque altrove sul fondo. Sulla base di tali indicazioni, l’autorità edilizia

7/20 Gebühren und Abgaben PVG 2010 107 concludeva all’impossibilità oggettiva di creare i due posteggi in zona edilizia a causa della morfologia del suolo ed in particolare a seguito dell’elevata pendenza del fondo e trovandosi la restante parte della particella al di fuori della zona edificabile. b) Non è contestato che l’ubicazione concernente lo spiazzo antistante il nuovo muro si trovi in «zona agricola: altro territorio idoneo all’agricoltura» sovrapposta ad una zona viticola. Giusta l’art. 16a cpv. 1 LPT sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all’orticoltura. Affinché la conformità sia adempiuta, il suolo deve costituire il fattore produttivo indispensabile (DTF 125 II 278 cons. 3a e rinvii). L’art. 34 cpv. 1 OPT riprende questa nozione, precisando che sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all’ampliamento interno (DTF 129 II 413 cons. 3.1). In detta zona dei posteggi che servono alla zona edilizia sono evidentemente contrari allo scopo di zona. Diversamente da quanto preteso dall’istante, che non vede intralci al rilascio di un permesso per erigere l’impianto fuori zona, la concessione da parte del competente dipartimento cantonale di una licenza edilizia d’eccezione per l’erezione di due posteggi non può considerasi cosa fatta. Una simile richiesta esula dalla semplice formalità e le possibilità di ottenere quanto richiesto per un impianto che va indubbiamente assegnato alla zona edilizia non sono a priori date. Giustamente pertanto, l’autorità edilizia ha considerato che l’alternativa dei posteggi fuori zona non fosse nell’evenienza data. Semmai spetterebbe all’istante comprovare di poter effettivamente ottenere un simile permesso d’eccezione. c) Anche un’ubicazione in zona edilizia è stata dal comune ritenuta praticamente inattuabile. In effetti, partendo dall’ipotesi che il tracciato della futura strada di quartiere verrà a sovrapporsi a quello dell’attuale percorso pedonale, la creazione di due parcheggi sul fondo della ricorrente a ridosso di tale tracciato in zona edilizia sarebbe in termini puramente teorici possibile, anche se tecnicamente alquanto difficile a causa della pendenza del fondo dell’istante e della morfologia del suolo. Per poter creare due posti macchina l’esecutivo considera necessari degli ingenti interventi di scavo, prima, e di sostegno, dopo, che comporterebbero dei costi di costruzione esorbitanti. Dal canto suo, l’istante neppure pretende di essere disposta ad edificare concretamente i due posteggi in zona edilizia e ad assumersi i relativi costi. Ne consegue

7/20 Gebühren und Abgaben PVG 2010 108 che quanto ritenuto dall’autorità edilizia in merito all’attuale assenza di posteggi merita in questa sede conferma. 4. a) La ricorrente reputa che la mancata costruzione della strada per l’urbanizzazione del quartiere renderebbe priva di significato la richiesta di creare dei posteggi sul suo mappale in quanto questi resterebbero comunque attualmente inagibili per le autovetture. La situazione dell’istante è la stessa di quella in cui si trovano tutti i proprietari di costruzioni che non hanno alcun accesso diretto alla strada. Per tali proprietari la messa a disposizione sul loro fondo di un posteggio è da ritenersi irrilevante in quanto il chiaro testo di cui all’art. 31a LE non lascia dubbi sul fatto che il posto macchine debba essere agibile durante tutto l’anno. Per questo, anche se l’istante avesse effettivamente a disposizione sul proprio fondo due posteggi, questi non sarebbero accessibili e quindi le condizioni di cui all’art. 31a cpv. 1 LE non sarebbero comunque soddisfatte. b) L’istante vorrebbe vedere l’immediata realizzazione della strada di quartiere, essendo compito dell’autorità comunale procedere alla necessaria urbanizzazione della zona edilizia, come del resto confermato anche dal Tribunale amministrativo (sentenza R 05 107) e dal Tribunale federale (sentenza 1P.111 8/2007 del 1º ottobre 2007). Riguardo alla costruzione dei posteggi tale censura si palesa immotivata. Infatti, il rilascio di una licenza di costruzione per una casa d’abitazione in zona edilizia presuppone che il fondo sia anche urbanizzato. In caso contrario, la licenza edilizia non potrebbe essere rilasciata. Ne consegue che limitatamente alla questione dei posteggi l’istante non è legittimata a perorare l’immediata esecuzione della strada. Resta però in tali circostanze evidente che almeno fino alla realizzazione della strada, l’istante non ha la possibilità di soddisfare l’art. 31a LE. Qualora il suo fondo verrà direttamene urbanizzato, se il punto di allacciamento dovesse tecnicamente permettere la realizzazione dei due posteggi e posto che tutte le altre condizioni per la creazione di tale impianto dovessero essere soddisfatte, la ricorrente potrà procedere all’edificazione in natura dei due posteggi richiesti dalla LE. In questo caso, sarebbe però indispensabile attendere il concretizzarsi del progetto di urbanizzazione attualmente in via di elaborazione prima di poter procedere all’intervento edilizio previsto. Qualora però la committente fosse intenzionata ad innalzare la sua casa d’abitazione al momento attuale, come va ammesso, non le resta che versare il contributo sostituivo per i due posteggi che oltre a non essere attualmente realizzabili non potrebbero neanche

7/20 Gebühren und Abgaben PVG 2010 109 venir resi accessibili. Per il resto, non è contestata la necessità di procedere alla creazione di due nuovi posteggi, in considerazione della creazione di un appartamento di oltre 80 m2 di SUL, né l’ammontare del contributo sostituivo pari a fr. 3500.– per ogni posto macchina mancante. A 10 25 Sentenza del 29 marzo 2010

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