Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2008 PVG 2008 32

31 décembre 2008·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·2,108 mots·~11 min·5

Résumé

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Texte intégral

15/32 Verfahren PVG 2008 145 Domanda di ricusa. Competenza a decidere in merito del Tribunale amministrativo.Termine di 10 giorni per il ricorso e per sollevare l’obiezione. – Il rinvio dell’art. 19 cpv. 2 LCEspr alle disposizioni della LST, sostituita dal 1. gennaio 2008 dalla LOG, riguarda unicamente l’applicazione dei presupposti per la ricusa ma non l’iter procedurale che regge la stessa (cons. 1, 2a). – La decisione sulla ricusa emanata dalla commissione di espropriazione costituisce una decisione incidentale in corso di procedura impugnabile ai sensi dell’art. 42 LGA entro il termine di 10 giorni in sede di Tribunale amministrativo, qualora siano soddisfatte le condizioni dell’art. 49 cpv. 4 LGA (cons. 2b). – L’istanza di ricusa deve giusta l’art. 44 cpv. 1 LOG essere presentata entro 10 giorni dall’avvenuta conoscenza dei motivi, pena la tardività della stessa (cons. 3). Ausstandseinrede. Entscheidkompetenz des Verwaltungsgerichtes. Frist von 10 Tagen für die Erhebung von Beschwerde und Einrede. – Der Verweis von Art. 19 Abs. 2 KEntG auf die Bestimmungen des GVG, welches auf den 1. Januar 2008 durch das GOG ersetzt worden ist, betrifft einzig die Anwendung der Voraussetzungen für den Ausstand, nicht aber das dafür geltende Verfahren (E. 1, 2a). – Der Ausstandsentscheid der Enteignungskommission stellt einen prozessleitenden Entscheid im Sinne von Art. 42 VRG dar, der innert 10 Tagen beim Verwaltungs- gericht angefochten werden kann, wenn die Vorausset- zungen von Art. 49 Abs. 4 VRG gegeben sind (E. 2b). – Die Ausstandseinrede muss gemäss Art. 44 Abs. 1 GOG innert 10 Tagen seit Kenntnis der Gründe eingereicht werden, ansonsten auf sie wegen Verspätung nicht mehr eingetreten werden kann (E. 3). Considerandi: 1. In sostanza, il ricorrente invoca una violazione dei diritti che gli derivano dall’art. 30 cpv. 1 CF nonché dall’art. 6 cifra 1 CEDU che prevedono a favore di ogni persona il diritto a un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge al fine dell’accerta- 32

15/32 Verfahren PVG 2008 146 mento dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile o della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La nozione di contestazione di carattere civile deve essere interpretata in modo autonomo e non semplicemente rinviando al diritto interno dello stato in questione (DTF 119 Ia 329). Inoltre, la stessa è passiva d’interpretazione in senso lato e si estende pure al diritto amministrativo. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale Federale, l’art. 30 CF assicura, indipendentemente dal diritto processuale applicabile, la garanzia di ottenere un giudizio indipendente e imparziale, reso da un tribunale costituito in modo regolare. Ove la decisione non spetti a un tribunale, bensì a un’autorità amministrativa, la prassi deduce dall’art. 8 CF (art. 4 vCF) una garanzia della stessa portata (DTF 120 Ia 186 cons. 2a; 117 Ia 408 cons. 2a; 114 Ia 279 cons. 3a). Il fine della garanzia costituzionale, come ripetutamente ribadito dal Tribunale Federale nella propria giurisprudenza, è quello di vietare l’influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo, atte a privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte. In sintesi, a chiunque sia sottoposto a influenze di tal tipo non può essere riconosciuta la qualità di «giusto mediatore» (DTF 114 Ia 54). La citata garanzia costituzionale è tutelata, in primo luogo, dalle disposizioni cantonali sulla ricusa. Indipendentemente dai precetti del diritto cantonale, sia la CF che la CEDU assicurano comunque a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia a delle persone in grado di fornire la certezza di un apprezzamento libero e imparziale. Secondo la prassi del Tribunale Federale non occorre che la persona sia effettivamente prevenuta ma è sufficiente che le circostanze oggettive la facciano ragionevolmente apparire tale. Bisogna che il sospetto di parzialità sia confortato da elementi concreti e nasca da ragioni gravi, di per sé atte a creare una situazione d’incapacità soggettiva del giudice di occuparsi equamente della vertenza processuale (DTF 115 Ia 54). Il generico sospetto di parzialità fondato su un’opinione personale espressa dal giudice in pendenza di causa o che si è fatto a proposito di una determinata questione non può, già di per sé, condurre alla sua ricusa (RDAT 1984 no. 29). 2. a) La procedura di espropriazione in giudizio è retta prioritariamente dalle disposizioni della LCEspr. Le commissioni cantonali di espropriazione svolgono funzioni giuridziarie (PTA 2000 no. 63). Contro le loro decisioni, ai sensi dell’art. 22 LCEespr, è dato il ricorso al Tribunale amministrativo. Per quanto concerne la problematica della ricusa, l’art. 19 cpv. 2 LCEspr rinvia espressamente

15/32 Verfahren PVG 2008 147 alle disposizioni della LST che è stata abrogata il 31 dicembre 2007 nonché sostituita dalla LOG entrata in vigore il 1. gennaio 2008. L’art. 46 cpv. 1 LOG prevede che, qualora un membro di un’autorità collegiale giudiziaria si veda confrontato con una richiesta di ricusazione da lui respinta, la problematica debba essere decisa dal tribunale competente per la causa principale in assenza del membro ricusato. La decisione di un tribunale, civile o penale, di prima istanza, relativa alla ricusa, può essere impugnata tramite gravame, entro 10 giorni, davanti alla Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale (art. 46 cpv. 4 LOG), quindi davanti all’autorità che, ai sensi dell’art. 56 LOG in unione all’art. 52 cpv. 1 della Costituzione cantonale, gode del potere di vigilanza sulle istanze giudiziarie inferiori. Come considerato dalla Camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale nel proprio decreto del 25 febbraio 2008 (Rf: AB 08 8), la LST non prevedeva una disposizione corrispondente all’art. 46 cpv. 4 LOG. Malgrado ciò, anche sotto l’egida della LST, la prassi di detta camera prevedeva tale possibilità d’impugnazione tramite gravame all’autorità di vigilanza. Come considerato, per quanto concerne le premesse della ricusa, l’art. 19 cpv. 2 LCEspr rinvia alle relative disposizioni della LST, attualmente sostituita dalla LOG. Il legislatore, in tale materia, ha quindi inteso parificare le commissioni d’espropriazione alle autorità giudiziarie prevedendo dei motivi di ricusa uguali a quelli applicati per il personale giudiziario dall’art. 42 LOG. Detta circostanza, però, non costituisce di per sé stessa la base legale per l’applicazione della LOG anche per quanto concerne la sorveglianza sulla commissione di espropriazione, rispettivamente l’impugnazione delle sue decisioni in materia di ricusa. Come correttamente considerato dal Tribunale cantonale, dato che le commissioni di espropriazione non sono sottoposte né alla giurisdizione civile né a quella penale, le loro decisioni in materia di contestate richieste di ricusazione non sono suscettibili di gravame alla camera di vigilanza sulla giustizia del Tribunale cantonale stesso in quanto quest’ultima non è organo di sorveglianza su dette commissioni. Alla luce delle considerazioni di cui sopra appare ineluttabile come il rinvio alle disposizioni della LST (attualmente LOG), previsto dall’art. 19 cpv. 2 LCEspr, riguardi unicamente l’applicazione dei presupposti per la ricusa ma non l’iter procedurale che regge la stessa. Appare quindi corretta la conclusione che le decisioni sulla ricusa emanate dalle commissioni di espropriazione, quali decisioni incidentali, siano passibili d’impugnazione davanti all’autorità giudiziaria amministrativa compe-

15/32 Verfahren PVG 2008 148 tente per il giudizio materiale sulle decisioni di dette commissioni. Fra l’altro, l’art. 21 LCEspr prevede che tutte le decisioni delle commissioni di espropriazione siano passibili d’impugnazione davanti al Tribunale amministrativo. Indubbiamente, la decisione sulla ricusa emanata dalla commissione di espropriazione convenuta costituisce una decisione incidentale in corso di procedura, impugnabile, ai sensi dell’art. 42 LGA, entro il termine di 10 giorni, in sede di Tribunale amministrativo. b) Tenor l’art. 49 cpv. 4 LGA, le decisioni intermedie o incidentali sono impugnabili davanti alTribunale amministrativo qualora implichino per la parte interessata uno svantaggio che in seguito difficilmente sarebbe rimediabile oppure qualora le stesse vengano emanate quali decisioni impugnabili singolarmente, o se il giudizio nel merito aiuti presumibilmente a semplificare la procedura. Nella pratica in giudizio, considerando che la problematica della ricusa potrebbe essere riproposta al Tribunale amministrativo nel gravame contro la decisione di merito della commissione di espropriazione e, se fondata, condurrebbe all’annullamento della decisione in oggetto con conseguente rinvio degli atti alla commissione convenuta per nuovo giudizio in una composizione conforme ai principi dell’oggettività del giudice, difficilmente si può riscontrare un danno irrimediabile a scapito della parte che lamenta la lesione dei propri diritti. D’altro canto, però, il giudizio sulla decisione intermedia, che permette di chiarire preventivamente la problematica della ricusa facendo sì che la commissione di espropriazione possa emanare la propria decisione materiale in una composizione ritenuta conforme, può contribuire a snellire e ad accelerare la procedura nonché a ridurre gli attriti fra le parti. Risolto il problema della ricusa, il giudizio dei membri della commissione di espropriazione potrà essere più sereno e senza tema che il lavoro venga vanificato a causa del presunto vizio formale della mancata ricusa di uno o più membri della stessa. Giova inoltre rilevare che la commissione convenuta ha emanato la decisione in oggetto quale espressamente impugnabile davanti al Tribunale amministrativo. Appaiono quindi adempiti, addirittura cumulativamente, i citati presupposti dell’art. 49 cpv. 4 lett. b LGA che ammettono l’impugnabilità delle decisioni incidentali quando l’autorità che le emana prevede espressamente la possibilità di ricorso contro le stesse, oppure qualora la decisione dell’istanza superiore permetta presumibilmente di semplificare la procedura. Di conseguenza, la decisione incidentale in giudizio gode dei presupposti dell’impugnabilità.

15/32 Verfahren PVG 2008 149 3. Per quanto concerne la tempestività dell’obiezione di ricusa formulata dai ricorrenti, giova rilevare come, tenor costante prassi dei Tribunali federale e amministrativo (DTF 121 I 229 cons. 3; PTA 1998 no. 73), in ossequio al principio della buona fede, il motivo di ricusa deve essere fatto valere tempestivamente, cioè immediatamente in seguito al nascere di fondati sospetti di prevenzione del giudice, rispettivamente all’avvenuta conoscenza di detto vizio (DTF 121 I 229 cons. 3, 120 Ia 23 cons. 2c, 118 Ia 284 cons. 3a e riferimenti). La ratio di detta giurisprudenza appare chiara di primo acchito e persegue il fine d’impedire alla parte che lamenta il mancato rispetto della ricusa di strumentalizzare i propri diritti al riguardo e di avvalersi degli stessi dipendentemente dagli sviluppi o dall’esito della procedura. L’art. 44 cpv. 1 LOG concretizza la citata giurisprudenza prevedendo, per l’eccezione della ricusa, un termine perentorio di 10 giorni dal momento in cui la parte che ritiene lesi i propri diritti ha preso atto dell’esistenza delle premesse nel merito. Come risulta dalla fattispecie, la procedura espropriativa davanti alla Commissione cantonale di espropriazione è stata avviata dal comune il 10 agosto 2006. In occasione della prima udienza del 7 marzo 2007 è stata sollevata l’obiezione di ricusa nei confronti del segretario della commissione che si è quindi volontariamente astenuto senza la necessità di una decisione formale al riguardo. Il 19 giugno 2007 ha avuto luogo una seconda udienza nel cui contesto gli attuali ricorrenti non hanno formulato alcuna riserva nei confronti della composizione della commissione d’espropriazione che ha perciò dato seguito ad un ulteriore scambio di scritti aventi per oggetto, in particolare, l’indennizzo da retribuire per il terreno espropriato. Solo tramite istanza del 21 settembre 2007 i ricorrenti hanno ricusato il presidente ad interim della commissione d’espropriazione lamentando un suo presunto legame professionale con il comune espropriante. Il documento in questione, oltre all’istanza di ricusa limitata al preludio, dove i ricorrenti sostengono di essere venuti a conoscenza del rapporto fra il presidente ad interim della commissione d’espropriazione e il comune nel corso dei giorni precedenti nel contesto di discussioni avute con più persone in paese, contiene altresì una presa di posizione dettagliata volta a contestare la proposta d’indennizzo. A mente di questa Corte, l’iter documentato della procedura e la tempistica dell’obiezione di ricusa, sollevata quando è divenuto palese il rifiuto del comune di versare l’indennizzo richiesto dagli espropriati, lasciano piuttosto supporre un uso strumentale dell’istituzione della ricusa al fine di

15/32 Verfahren PVG 2008 150 esercitare maggiore pressione sulla commissione di espropriazione, rispettivamente sul comune, e quindi di poter trattare da un punto di maggior forza, anche ritardando l’iter procedurale. Non appare infatti plausibile che i ricorrenti, residenti per la grandissima parte nel comune, non fossero in grado di essere a conoscenza o di avere il sospetto di un legame, presente o passato, del presidente ad interim della commissione d’espropriazione, rispettivamente dello studio di cui è socio, con il comune espropriante. Dall’evolversi della pratica di espropriazione, in particolare dalle affermazioni generiche dei ricorrenti sulla presa di conoscenza dei motivi di ricusa, questa Corte ha raggiunto la convinzione che non siano stati presentati argomenti concreti atti a comprovare ragionevolmente la tempestività dell’istanza di ricusa che, come detto, ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 LOG, deve essere presentata entro 10 giorni dall’avvenuta conoscenza dei motivi. Ne consegue che l’istanza di ricusa è stata, a giusta ragione, in quanto tardiva, considerata irricevibile dalla commissione di espropriazione. R 08 19 Sentenza dell’11 aprile 2008

PVG 2008 32 — Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2008 PVG 2008 32 — Swissrulings