10/22 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2008 Licenza edilizia. Ampliamento di costruzione esistente non conforme al vigente ordinamento legale comunale. – Costruzione contraria all’ordinamento legale (cons. 1). – Le condizioni alle quali tali costruzioni possono essere modificate risultano dal diritto cantonale e comunale (cons. 2a, b). – Negato il diritto all’ampliamento, essendo la costruzione già contraria al diritto cantonale e conoscendo la legisla- zione comunale una normativa più severa (cons. 2c). Baubewilligung. Erweiterung einer den geltenden kommunalen Vorschriften nicht mehr entsprechenden, bestehenden Baute. – Widerrechtliche Baute (E. 1). – Die Voraussetzungen, aufgrund derer solche Bauten geändert werden können, ergeben sich aus dem kantonalen und kommunalen Recht (E. 2a, b). – Recht auf Erweiterung verneint, weil die Baute bereits gegen kantonale Vorschriften verstösst und das kommunale Recht strengere Vorschriften statuiert (E. 2c). Considerandi: 1. a) Giusta l’art. 107 cpv. 2 cifra 5 LPTC entrata in vigore il 1. novembre 2005, le disposizioni direttamente applicabili della presente legge, come le prescrizioni edilizie cantonali, hanno la precedenza su prescrizioni comunali divergenti. Laddove la LPTC ammette prescrizioni comunali complementari o divergenti, continua ad essere applicato il diritto comunale esistente. Restano inoltre riservate prescrizioni in genere più severe dei comuni (art. 107 cpv. 3 LPTC). Per quanto riguarda le distanze, l’art. 75 cpv. 1 LPTC prevede che nella costruzione di edifici che superano il livello dell’originario terreno naturale, si deve osservare una distanza di 2,5 m dal confine del fondo vicino, se la legge edilizia del comune non prescrive distanze superiori. Restano riservate le prescrizioni sulle distanze dalle strade stabilite dai comuni (art. 77 cpv. 3 LPTC). Ai sensi dell’art. 28 LE, le distanze dalle strade collettrici e di quartiere è di 3 m dal ciglio esterno del campo stradale o dal marciapiede esistente o previsto. b) Nell’evenienza, la tettoia per la quale vengono chiesti gli interventi edilizi è stata visionata dal Tribunale amministrativo il 31 agosto 2007 nell’ambito del sopralluogo indetto per il procedimento no. R 07 63. Poiché la situazione dello stabile è rimasta in- 106 22
10/22 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2008 variata ed è nota a questo Giudice, la richiesta di un sopralluogo non trova giustificazione. La tettoia che l’istante vorrebbe leggermente ingrandire e i cui materiali andrebbero sostituiti, dista 1 m dal ciglio esterno del campo stradale. Essa viola pertanto manifestamente l’ordinamento comunale sulle distanze da confine. Lavori ad una simile struttura possono pertanto essere eseguiti nella misura in cui l’ordinamento cantonale o comunale diano al proprietario una certa garanzia a salvaguardia dei diritti di proprietà o acquisiti. 2. a) In conformità a quanto previsto all’art. 81 LPTC, edifici e impianti costruiti a norma di legge, che non soddisfano più le prescrizioni in vigore, possono essere mantenuti e rinnovati (cpv. 1). Tali edifici e impianti possono inoltre essere trasformati, moderatamente ampliati o modificati nella loro utilizzazione, se con ciò non viene aumentata la differenza rispetto alle prescrizioni in vigore e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti o interessi dei vicini (cpv. 2). Nella legge edilizia i comuni possono dichiarare ammessa anche la ricostruzione dopo distruzione o demolizione senza rispettare le prescrizioni vigenti dell’edificazione normativa (diritto di rifabbricare). Essi disciplinano i particolari tenendo conto degli interessi pubblici e dei vicini (cpv. 3). Restano riservati particolari obblighi legali di adeguamento o di risanamento, nonché regolamenti particolari del diritto federale o cantonale sull’applicazione di nuove prescrizioni ad edifici ed impianti esistenti (cpv. 4). b) L’art. 81 LPTC protegge lo stato di proprietà in due situazioni diverse. La prima, retta dal diritto cantonale, riguarda i lavori che possono essere eseguiti ad una costruzione esistente eretta legalmente e riguardano i lavori di manutenzione, quelli di rinnovo e, a certe condizioni, anche delle modifiche più importanti se con queste il divario con la legislazione non aumenta ancora di più e se non vi si oppongono interessi preponderanti. La seconda situazione, retta dal diritto comunale, concerne invece il cosiddetto «diritto di rifabbricare» in senso stretto, ovvero la possibilità di rifare quanto è andato distrutto o demolito senza dover rispettare nel rifacimento le disposizioni in vigore. Giusta l’art. 81 cpv. 3 LPTC, spetta ai comuni decidere se vogliono dichiarare ammessa anche la ricostruzione in questa seconda ipotesi. Se i comuni rinunciano a tale prerogativa, la ricostruzione dopo demolizione o distruzione non è ammissibile, mentre per gli interventi meno incisivi trova applicazione la legislazione cantonale, a meno che il comune abbia adottato anche a questo riguardo delle disposizioni 107
10/22 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2008 più severe (art. 107 cpv. 3 LPTC). Giusta l’art. 2 cpv. 2 LE, edifici e impianti esistenti non conformi a questa legge edilizia, possono solamente essere mantenuti. Modifiche di poco conto possono essere approvate se non vi si oppongono interessi pubblici. c) Come il ricorrente non contesta, con il previsto ampliamento la già insufficiente distanza della tettoia dalla via pubblica di 1 m verrebbe ulteriormente ridotta e la costruzione verrebbe ubicata a diretto confine con la strada. Con ciò, come giustamente esposto dal comune convenuto, il divario tra la costruzione e la normativa legale verrebbe accresciuto, per cui è chiaro che il progetto è contrario a quanto previsto all’art. 81 cpv. 2 LPTC e non può già per questo motivo essere approvato. Per il comune convenuto, l’art. 2 cpv. 2 LE priverebbe poi l’istante di qualsiasi possibilità di apportare degli ampliamenti alla costruzione a parte dei semplici lavori di manutenzione, essendo la normativa comunale più restrittiva rispetto al diritto cantonale. Anche se la portata che l’esecutivo comunale dà all’art. 2 cpv. 2 LE non collima esattamente con la sua interpretazione letterale la questione ha comunque nell’evenienza importanza relativa, giacché il progetto contravviene al diritto cantonale e quindi non può già per questo motivo essere approvato. In ogni caso, anche in applicazione del diritto comunale, l’ampliare una costruzione come quella in oggetto nel senso perorato dall’istante non potrebbe essere considerata una «modifica di poco conto». La tettoia serve poi da deposito per ogni sorta di pezzo fuori uso, tra i quali figurano molti rottami arrugginiti (vedi la copiosa documentazione fotografica agli atti). L’ulteriore avvicinamento di simili depositi alla via pubblica, oltre ad offrire una triste panoramica dei dintorni, colliderebbe poi verosimilmente anche con l’interesse alla protezione della salute pubblica, non essendo certo possibile escludere la fuoriuscita di sostanze inquinanti sul suolo pubblico in caso di piogge. R 08 104 Sentenza del 20 gennaio 2009 L’interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale è ancora pendente. 108