11/34 Submission PVG 2007 Lap. Conformità dell’offerta ai requisiti dell’avviso di gara. – Portata dell’art. 22 lett. c Lap (cons. 2a). – Per contratti di lunga durata, le condizioni d’offerta riguardanti la logistica e la dotazione di personale non devono essere imperativamente soddisfatte già con l’introduzione dell’offerta (cons. 2b). SubG. Konformität der Offerte mit den Anforderungen der Ausschreibung. –Tragweite von Art. 22 lit. c SubG (E.2a). – Bei langfristigen Verträgen müssen die Anforderungen bezüglich Logistik und Personal nicht zwingend schon vor der Offerteneinreichung erfüllt sein (E.2b). Considerandi: 2. a) Giusta l’art. 22 lett. c Lap, un’offerta può essere esclusa dall’aggiudicazione se non corrisponde ai requisiti dell’avviso di gara. La prassi di questo Giudice per quanto riguarda la conformità dell’offerta ai requisiti richiesti nella documentazione d’appalto era inizialmente molto severa. Con ciò si voleva garantire che solo delle offerte complete e in sintonia con il capitolato potessero essere prese in considerazione per l’aggiudicazione (PTA 1999 no. 61 e 1997 no. 60). Un’offerta era allora considerata completa quando conteneva tutte le indicazioni fondamentali che permettevano una sua oggettiva valutazione in merito all’effettivo rapporto prestazione-prezzo, qualità, termini, convenienza, salari ecc.. La conformità dell’offerta al capitolato d’appalto non va comunque intesa nel senso che all’autorità deliberante venga preclusa qualsiasi possibilità di chiedere delle informazioni supplementari in merito all’offerta introdotta. Determinante a questo proposito è che con le informazioni raccolte non venga evidentemente modificata l’offerta come tale (vedi art. 25 Oap). La giurisprudenza citata in precedenza è poi stata in seguito precisata e mitigata (STA U 07 52, 50, 49 e 44) non da ultimo in ossequio al principio della proporzionalità. Tenendo in considerazione gli scopi delle disposizioni in materia di appalti pubblici, a sapere l’incremento della libera concorrenza, il rispetto della parità di trattamento tra concorrenti e la trasparenza del procedimento oltre naturalmente ad un impiego parsimonioso dei mezzi pubblici, sarebbe del tutto sproporzionato e darebbe prova di formalismo eccessivo escludere dall’appalto offerte che presentino dei vizi di poco conto e ostacolare con ciò il gioco della libera concorrenza. 165 34
11/34 Submission PVG 2007 La questione di sapere quali vizi possano essere sanati e quali invece comportino l’esclusione dell’offerta va analizzata di volta in volta, alla luce della concreta situazione di fatto (PTA 2001 no. 41). b) Nelle recenti sentenze U 07 67, 52, 50, 49 e 44 ilTribunale amministrativo ha per contratti di lunga durata stabilito che se le condizioni d’offerta riguardanti in particolare la logistica e la dotazione di personale non fossero ancora soddisfatte al momento dell’introduzione dell’offerta, questo fatto andasse semmai considerato come un vizio d’importanza secondaria nel senso esposto in precedenza e non certo come la fornitura d’informazioni inveritiere da parte del concorrente. Sarebbe impossibile pretendere che per la manutenzione invernale già tutti i concorrenti stipulassero dei contratti d’affitto per la logistica e di lavoro con i conducenti prima di avere ottenuto l’appalto e semplicemente in vista dell’introduzione della loro offerta. Una tale pretesa, legata ad investimenti importanti, costituirebbe un rischio incalcolabile, penalizzerebbe poi in special modo le piccole imprese e favorirebbe in ogni caso la precedente assegnataria del servizio di manutenzione. In questo senso pretendere che le risorse umane e la logistica siano già soddisfatte al momento dell’introduzione dell’offerta non verrebbe certo a favorire la libera concorrenza. Per questo, soprattutto quando si tratta di commesse che si protraggono sull’arco di più anni, deve alla committenza bastare l’assicurazione che dopo l’assegnazione verrà dato seguito alle pretese logistiche e di risorse umane richieste nel capitolato d’appalto, pena, in casi estremi, la revoca del contratto di manutenzione da parte dell’autorità appaltante. U 07 81 Sentenza del 28 settembre 2007 166