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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2003 PVG 2003 28

31 décembre 2003·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·945 mots·~5 min·5

Résumé

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Texte intégral

Submission 11 Appalti Lap. Procedura su invito. Valore della commessa. – Il valore della commessa deve essere accertato median- te una stima affidabile (cons. 3a). – E’ l’autorità appaltante che deve fornire la prova quanto al valore della commessa (cons. 3b). – Se il valore stimato della commessa si situa al limite superiore dell’ammissibilità della procedura su invito, l’autorità appaltante deve indire un concorso pubblico (cons. 3c). – In casu, anche l’eccezione di cui all’art. 2 lett. c Oap non trova applicazione (cons. 3d). SubG. Einladungsverfahren. Auftragswert. – Der Auftragswert muss anhand einer zuverlässigen Schätzung ermittelt werden (E. 3a). – Der Beweis bezüglich Höhe des Auftragswertes obliegt dem Auftraggeber (E. 3b). – Liegt der geschätzte Auftragswert im Grenzbereich des oberen Schwellenwertes, nach welchem die Durchführung des Einladungsverfahrens noch zulässig ist, muss die Vergabebehörde den Auftrag öffentlich ausschrei- ben (E. 3c). – Im konkreten Fall findet auch die Ausnahmebestimmung gemäss Art. 2 lit. c SubV keine Anwendung (E. 3d). Considerandi: 3. a) Giusta l’art. 8 cpv. 2 lett. a Lap, la procedura a invito è ammessa in caso di aggiudicazioni per forniture in generale e per commesse nell’edilizia secondaria al di sotto di fr. 100 000.–. Nel quantificare il valore di una commessa non viene tenuto conto dell’IVA. Il valore della commessa viene accertato mediante una stima affidabile. La stima deve basarsi su criteri specifici e oggettivi. Possono servire da base per la stima per esempio delle offerte indicative o un preventivo dei costi. Come il Tribunale amministrativo ha già avuto modo di precisare per quanto riguarda i valori soglia (PTA 1999 no. 63), non è il risultato del concorso ad 133 28

11/28 Submission PVG 2003 essere determinante, ma propriamente «il valore stimato della commessa», come del resto prevede espressamente anche l’art. 7 cpv. 1 CIAP. Per la determinazione del tipo di procedura da scegliere non si giustifica pertanto una prassi diversa. Spetta allora all’autorità deliberante stabilire mediante stima il valore della commessa e determinare il tipo di procedura applicabile. b) Nell’evenienza in esame, il comune sostiene di aver incaricato uno studio di progettazione dell’allestimento della stima e che questa si sarebbe aggirata tra i fr. 95 000.– ed i fr. 100 000.–. L’allegazione è però rimasta indimostrata. Come si è detto, spetta al comune, in qualità di committente, procedere alla stima del valore della commessa. Naturalmente a questo scopo l’autorità deliberante può ricorrere all’aiuto di terzi, essa non può però decidere la procedura che intende adottare senza essere in possesso della relativa stima della commessa. L’atteggiamento assunto dall’autorità deliberante – che si limita a chiedere l’edizione di questo preventivo dei costi dalle mani del terzo incaricato di allestirlo – non è certo atto a provare la pretesa stima dell’importo fatta in anticipo e inferiore al valore soglia determinante. c) Ma anche volendo reputare che fosse stata previamente allestita una stima della commessa il risultato del caso concreto non cambierebbe. Per espressa ammissione del comune convenuto, il preventivo variava tra i fr. 95 000.– e i fr. 100 000.–. Già il fatto che l’importo superiore raggiungesse il limite di fr. 100 000.– doveva spronare l’autorità ad agire in modo diverso. Si tratta infatti di valori limite entro i quali la scelta di una procedura più concorrenziale è possibile, ma oltre i quali vanno applicate le chiare disposizioni legali. E’ vero che le disposizioni in oggetto variano sensibilmente nella versione italiana e tedesca. Nella versione italiana, l’art. 8 cpv. 2 lett. a Lap, si riferisce a commesse al di sotto di fr. 100 000.–, mentre la versione tedesca indica «fino a» (bis) fr. 100 000.–. Avendo a che fare con degli importi che si aggiravano sul valore limite l’autorità era tenuta a prendere in considerazione anche un certo limite di tolleranza rispetto al preventivo. Che una simile valutazione sarebbe stata ben più corretta è a posteriori chiaramente comprovato dalle offerte presentate, che anche senza l’IVA sono tutte al di sopra dei fr. 100 000.–. Ne discende che il valore della commessa doveva essere stimato superare il citato importo e la scelta della procedura su invito si rivela contraria all’art. 8 cpv. 2 lett. a Lap. d) Secondo l’art. 2 lett. c Oap, indipendentemente dal valore della commessa la procedura a invito è ammessa se una com- 134

11/28 Submission PVG 2003 messa può essere eseguita in modo adeguato e tempestivo soltanto da un numero limitato di offerenti. In sede di ricorso, il comune adduce che soltanto otto ditte del cantone sarebbero in grado di eseguire i lavori in oggetto, in considerazione della loro complessità. Evidentemente questa motivazione non giustifica l’applicazione dell’art. 2 lett. c. In primo luogo gli offerenti non possono essere scelti per cantone. Il fatto che nel nostro cantone non esistano che al massimo otto offerenti in grado di eseguire i lavori di ristrutturazione della centralina di comando dell’impianto di depurazione non può giustificare la scelta della procedura su invito. In applicazione della LMI, hanno diritto di concorrere anche ditte non residenti nel cantone. Per il resto non sono neppure state invitate al procedimento tutte le pretese otto ditte in grado di eseguire i lavori che abitano nel cantone. Come è poi già stato esposto in precedenza, le garanzie di qualità e di esperienza sono elementi che l’autorità può beninteso tenere nella giusta considerazione, allestendo il capitolato d’appalto munito delle relative richieste. Le disposizioni in materia di appalti vogliono tra l’altro anche evitare che l’ente pubblico, le cui opere vengono finanziate con mezzi pubblici, possa a priori escludere un concorrente dal poter concorrere ad opere di carattere pubblico senza averne alcun motivo. Anche sotto questo aspetto la decisione di delibera non merita protezione e deve essere annullata. U 03 95 Sentenza del 10 ottobre 2003 135

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