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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2002 PVG 2002 47

31 décembre 2002·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·1,016 mots·~5 min·3

Résumé

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Texte intégral

14/47 Verfahren PVG 2002 sigkeit, die nicht auf Rückzug, Anerkennung oder Vergleich zurückzuführen ist, deshalb rein formelle Wirkung (vgl. André E. Lebrecht, Die formelle Verfahrenserledigung im Anfechtungsstreitverfahren, S. 28) und steht dem Erlass einer neuen Verfügung in der gleichen Streitsache nicht entgegen. Insbesondere wenn die Vorinstanz bemerkt, dass ihr ein Fehler formeller oder materieller Art unterlaufen ist, soll sie die Möglichkeit erhalten, den eigenen Fehler zu beheben und neu zu entscheiden. Die Rücknahme der angefochtenen Verfügung kommt in diesen Fällen nicht einer Anerkennung gleich. Vielfach wird so letztlich die Gutheissung des Rekurses und die Rückweisung an die Gemeinde zwecks Erlasses einer neuen Verfügung verhindert. Bei einer solchen Gutheissung wird aber die Streitsache auch nicht rechtskräftig entschieden, sondern bloss der angefochtene Entscheid aufgehoben (BGE vom 23. Dezember 1998 i.S. G.I.S gegen Gemeinde S. und I.Z., E.2). Im vorliegenden Fall wurde im ersten Rekurs vom 14. September 2001 geltend gemacht, die Pflichtige habe das Schreiben vom 21. Mai 2001 nicht erhalten. Diese Behauptung konnte die Gemeinde nicht widerlegen, weshalb sie die angefochtene Verfügung zurückgenommen hat. In der Folge wurde dann der erwähnte Rekurs mit Verfügung vom 24. Oktober 2001 als gegenstandslos abgeschrieben. Die Gemeinde behielt damit die Möglichkeit, die Kurtaxenpflicht für die Jahre 1995 bis 1999 nochmals zu prüfen und bei Bedarf eine neue Veranlagungsverfügung zu erlassen. Zudem enthält die erwähnte Abschreibungsverfügung keinerlei Erwägungen zur Sache selber, d.h. solche materieller Natur. A 02 15 Urteil vom 22. Mai 2002 Momento della notifica in presenza di un rappresentante legale. (Precisazione della prassi). — Se la comunicazione è stata fatta direttamente al patrocinato, anziché al suo rappresentante legale, il termine per impugnare il provvedimento non può comun- que superare il doppio del regolare termine di ricorso; una nuova intimazione della decisione al legale, tra- scorso detto termine, non ha per effetto una restitu- zione dei termini di ricorso. Zustelldatum bei Vorhandensein eines Rechtsvertreters. (Präzisierung der Rechtsprechung). 171 47

14/47 Verfahren PVG 2002 — Ist die Mitteilung direkt an den Vertretenen ergangen, an- statt an seinen Rechtsvertreter, kann die Anfechtungs- frist jedenfalls nicht mehr als das Doppelte der ordentli- chen Rekursfrist betragen; eine nach dieser Frist an den Rechtsvertreter erfolgte neue Mitteilung hat nicht zur Folge, dass die Rekursfristen wieder zu laufen beginnen. Considerandi: 1. d) Giusta quanto sancito all’art. 11 cpv. 1 e 3 PA, in ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare e fintanto che la parte non revochi la procura l’autorità comunica con il rappresentante. La normativa di cui all’art. 11 cpv. 3 PA non è una semplice prescrizione d’ordine, ma serve, nell’interesse della sicurezza del diritto, a stabilire senza alcun dubbio a chi la comunicazione debba essere fatta qualora sia stato designato un rappresentate legale (DTF 99 V 182). Per questo, anche per il Tribunale amministrativo, l’intimazione di una decisione alla parte personalmente, anziché al suo rappresentante legale, costituisce una notifica difettosa, dalla quale, giusta l’art. 38 PA, non può risultare alcun pregiudizio per le parti. In PTA 1992 no. 45, questo Giudice considerava pertanto determinante la data di notifica al rappresentante della decisione impugnabile. Tale tesi, perlomeno nel senso assoluto esposto nella PTA 1992 no. 45, merita in questo contesto di essere in parte relativizzata e questo per i motivi che seguono. e) Nell’ottica della sicurezza del diritto e nel rispetto del principio della buona fede, è indispensabile che le decisioni, anche se notificate in modo difettoso, possano venire impugnate entro un termine ragionevole (DTF 106 V 97 cons. 2a e 104 V 166 cons. 3), altrimenti crescono in giudicato (DTF 111 V 150 cons. 4c). Infatti, una notifica difettosa non deve necessariamente comportare la nullità del provvedimento e il ricorso al Giudice, magari anni più tardi, invocando il difetto di notifica collide manifestamente con gli interessi della sicurezza del diritto. Onde ovviare a questi inconvenienti, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) – nella decisione del 13 febbraio 2001 (C 168/00), confermata in seguito anche il 10 maggio 2001 (C196/00) – ha precisato che per termine ragionevole per impugnare il provvedimento va inteso un lasso di tempo che, a seconda della situazione, non può comunque superare il doppio del regolare termine di ricorso. Per il TFA è usuale che una persona, la quale ha regolarmente designato di fronte all’autorità un rappresentante legale, parta dal presupposto che anche a 172

14/47 Verfahren PVG 2002 questi sia stata intimata almeno una copia della decisione che la concerne. Qualora la decisione è palesemente sfavorevole, l’assicurata deve necessariamente dubitare che il legale abbia letto il provvedimento in copia, se non reagisce entro i termini di ricorso. In ossequio al principio della buona fede, spetta pertanto in questa situazione alla destinataria della decisione chiedere ragguagli e informazioni al proprio rappresentante legale. Da tale momento si giustifica pertanto accordare alle parti un termine, in casu di 30 giorni come per il ricorso, per adire le vie legali. Per il TFA, una nuova intimazione della decisione al legale, trascorso detto termine, non ha per effetto una restituzione dei termini di ricorso (DTF 118 V 190 e 117 II 511 cons. 2). Un’analoga disposizione è conosciuta anche nel nostro Cantone per la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo. Giusta l’art. 50 cpv. 1 LTA infatti, una errata istruzione sui rimedi legali non deve causare svantaggi all’interessata. A salvaguardia del principio della sicurezza del diritto e della buona fede, in assenza però dell’istruzione sui rimedi legali, anche a livello cantonale una decisione non resta impugnabile in qualsiasi momento, ma deve essere impugnata entro due mesi dalla comunicazione scritta o orale (art. 50 cpv. 2 LTA). f) Nell’evenienza, la decisione è datata 15 aprile 2002 ed è stata notificata alla ricorrente il 16 aprile 2002. Il termine di ricorso decorreva pertanto da mercoledì 17 aprile 2002 e veniva a scadenza giovedì 16 maggio 2002. Considerando un termine supplementare di 30 giorni, l’ultimo termine utile per la presentazione del ricorso cadeva sabato 15 giugno e veniva pertanto riportato a lunedì 17 giugno 2002. Ne consegue che il ricorso presentato il 13 giugno 2002 risulta essere tempestivo. S 02 158 Sentenza del 1. ottobre 2002 L’interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni è ancora pendente. 173

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