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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2002 PVG 2002 27

31 décembre 2002·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·1,679 mots·~8 min·5

Résumé

Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E

Texte intégral

98 Raumordnung und Umweltschutz 10 Pianificazione e protezione dell’ambiente Revisione della pianificazione locale. Vincolo limitato di decisioni pianificatorie precedenti. Dimensionamento di una determinata strada di quartiere. — Il carattere di forza di giudicato di decisioni precedenti non può essere esteso alle successive procedure di re- visione della pianificazione, poiché sia il comune che il Governo debbono fondare le proprie disposizioni sulle necessità urbanistiche mutate nell’arco del tempo (cons. 2). — Le esigenze di allacciamento di una strada di quartiere devono essere vagliate in base agli estremi dei piani viari in vigore e rispettare il principio della proporziona- lità (cons. 3, 4). Ortsplanungsrevision. Beschränkte Bindungswirkung von früheren Planungsentscheiden. Dimensionierung einer bestimmten Quartierstrasse. — Die Rechtskraftwirkung von früheren Entscheiden kann nicht auf die späteren Verfahren der Ortsplanungsrevision ausgedehnt werden, weil sowohl Gemeinde als auch Regierung ihre Massnahmen unter Berücksichtigung der sich im Laufe der Zeit verändernden Planungsbedürfnisse erlassen müssen (E.2). — Die Erschliessungsbedürfnisse einer bestimmten Quartierstrasse sind nach den Vorgaben der geltenden Erschliessungspläne festzulegen und haben den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten (E.3, 4). Considerandi: 2. I ricorrenti imputano al Governo, fra l’altro, un agire contraddittorio e quindi palesemente lesivo dei principi della buona fede e della certezza del diritto poiché, tramite la decisione in giudizio, avrebbe diametralmente contraddetto quanto sancito in un decreto del 5 novembre 1990 nel cui contesto avrebbe giudicato l’identico sbocco della strada di quartiere contestata quale sproporzionato alle effettive necessità di allacciamento ed in palese con- 27

99 10/27 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2002 trasto con i disposti che impongono la salvaguardia del paesaggio e delle superfici agricole. Secondo i ricorrenti, il comune, invece di attenersi alle direttive dell’autorità superiore, nel contesto dell'attuale procedura di revisione della pianificazione locale, avrebbe ripreso tale e quale il concetto di strada di quartiere respinto dal Governo nel 1990. In tal senso, essendo a tutt’oggi validi gli argomenti a sostegno della decisione precedente il Governo stesso non sarebbe stato legittimato ad approvare il progetto. A mente delTribunale amministrativo, tale argomentazione di carattere squisitamente procedurale non appare sostenibile. In effetti, le decisioni emanate dal Governo in applicazione dell’art. 37 cpv. 3–5 LPTC nell’ambito della procedura di revisione della pianificazione locale rivestono carattere vincolante e crescono in forza di giudicato per quanto concerne la specifica procedura oggetto d’esame. Il carattere di forza di giudicato di dette decisioni non può però essere esteso alle successive procedure di revisione della pianificazione dove sia il comune che il Governo debbono fondare le proprie disposizioni sulle necessità urbanistiche mutate nell’arco del tempo, giudicando la situazione ex novo senza essere vincolati dalle precedenti normative. Dal punto di vista procedurale, quindi, le misure urbanistiche emanate nell’ambito di una precedente revisione non vincolano l’autorità amministrativa incaricata dell’allestimento e dell'esame della nuova pianificazione, tanto più che nel presente caso sono trascorsi ben dieci anni. 3. Come questa Corte ha potuto accertare in base agli atti nonché in occasione del sopralluogo, il piano generale di urbanizzazione, approvato in votazione popolare del 24 giugno 2001 nell’ambito della procedura di revisione della pianificazione locale, prevede una struttura viaria, classificata quale strada di quartiere no. 7, che, partendo dalla strada collettrice che risale dalla frazione B., attraversa dal basso verso l’alto, a sud-ovest, la particella no. 1562 dei ricorrenti (riportata nel piano delle zone sotto il numero 1788), a una distanza di ca. 20 metri dalla casa d'abitazione. La strada di quartiere, poco sopra detta casa, piega a nord e si immette sul sedime dell’attuale strada collettrice no. 14, raggiungendo, dopo un percorso diritto di ca. 170 metri, la particella no. 1128 (secondo la numerazione del nuovo piano delle zone), quale ultimo fondo sovraedificato. A partire da tale punto, la via continua il suo percorso verso monte quale strada agricola. Il piano generale d’urbanizzazione non prevede, inoltre, la soppressione del tronco di imbocco dell’attuale strada collettrice no. 14, di fatto sostituito dalla variante prevista tramite il nuovo pia-

100 10/27 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2002 no di urbanizzazione, bensì declassa detto breve tratto di strada ad accesso carrozzabile e pedonale. In sostanza, quindi, per quanto riguarda l’estensione e il tracciato, la strada di quartiere no. 7 implica dei cambiamenti unicamente nella zona di imbocco a valle, mentre, dopo essersi immessa sul sedime della via preesistente a monte della casa dei ricorrenti, ricalca l’ubicazione e l’estensione della stessa. La realizzazione dell’opera stradale prevista dal piano di urbanizzazione creerebbe una situazione per la quale la particella dei ricorrenti, in effetti, sarebbe praticamente accerchiata dalle strutture viarie subendo gli indubbi svantaggi derivanti da una simile circostanza. Giova altresì rilevare che la strada di quartiere no. 7, così come prevista dal piano di urbanizzazione, forma effettivamente un vicolo cieco che si blocca al cospetto degli edifici siti sulla particella no. 1128, senza concedere all’automobilista alcuna possibilità di continuare il proprio tragitto in direzione della frazione di F. e senza neppure prevedere una piazza atta a permettere di girare l’automobile. Come precedentemente constatato, a monte della particella no. 1128, la prevista strada di quartiere, alla stessa stregua di quella attuale, si riduce a mera strada agricola. Contrariamente a quanto affermato dal comune nella propria presa di posizione, in base agli atti della revisione della pianificazione presentati in giudizio, in particolar modo in base al piano generale di urbanizzazione e a quello delle zone, non è legalmente presumibile, senza una nuova formale procedura di revisione della pianificazione, che la strada di quartiere no. 7, così come attualmente prevista, possa costituire la prima tappa di una struttura viaria volta a creare un nuovo allacciamento per le frazioni di P. e F. A maggior ragione, si impelle constatare che fra il capolinea della strada e la frazione di F. appare inserita una vasta zona agricola ulteriormente vincolata dalle disposizioni sulla protezione del paesaggio e, almeno in parte, da quelle preposte alla salvaguardia dei beni archeologici. Riassumendo, il Tribunale amministrativo è tenuto a giudicare l’ammissibilità o meno della strada contestata in base agli atti pianificatori in vigore, senza tenere conto di eventuali progetti del comune non riscontrabili in tale documentazione e che, in ogni caso, implicherebbero una nuova procedura di revisione della pianificazione locale. 4. La procedura di pianificazione è retta dal principio della proporzionalità concretizzato dall’art. 3 LPTC che impone a coloro che sono incaricati di compiti pianificatori di tutelare nel miglior modo possibile gli interessi privati e pubblici degni di protezione

101 10/27 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2002 soppesandoli reciprocamente. Se uno scopo pianificatorio può essere raggiunto tramite provvedimenti diversi deve quindi essere scelta la soluzione meno gravosa nei confronti degli interessi del cittadino. In via abbondanziale, si rende opportuno considerare come il principio della proporzionalità regga, in generale, l’attività degli amministratori pubblici imponendo, da un canto, che la misura prevista sia idonea a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso, pur tutelando, nel limite del possibile, la libertà personale e la proprietà del cittadino e, d’altro canto, che esista un rapporto ragionevole tra il risultato che si vuole raggiungere e le restrizioni che si rendono necessarie per il conseguimento dello stesso (cfr. DTF 105 IV 68, 102 Ia 522). In effetti, il rispetto del principio della proporzionalità vincola l’amministrazione pubblica anche qualora non sia ripreso nella normativa specifica applicabile in quanto scaturisce dai diritti fondamentali ancorati nella Costituzione federale. A maggior ragione, l’autorità amministrativa deve attenersi a tale principio, ribadito dall’art. 3 LPTC, nell’ambito dell’attività pianificatoria. Come risulta dalle constatazioni di cui al considerando precedente, la strada di quartiere no. 7 forma un vicolo cieco che, a prescindere dalla zona di imbocco a valle, ricalca il tracciato di una via esistente che già collega un numero esiguo di fondi sovraedificati. Nell’ottica di tale necessità d’allacciamento, secondo gli accertamenti del Tribunale amministrativo, può essere considerata sufficiente la strada attuale che, nel punto più stretto, costituito dal passaggio fra le case in prossimità dell’imbocco, palesa una larghezza minima di 3,05 metri e che potrà, se del caso essere adattata alle limitate nuove utilizzazioni possibili secondo l’esistente zona edilizia. Infine, giova ribadire come un’eventuale continuazione a monte della strada di quartiere, a prescindere da eventuali ostacoli posti dalla salvaguardia dell’ambiente e del sito archeologico, potrà essere sancita unicamente nell’ambito di una nuova procedura di revisione della pianificazione locale che, al momento, non può costituire oggetto di ipotesi. Di conseguenza, la necessità del nuovo sbocco della strada di quartiere no. 7 deve essere vagliata in base agli estremi dei piani in vigore. Alla luce di tali premesse, attualmente l’esiguo interesse pubblico soccombe nei confronti dell’interesse dei ricorrenti ad evitare che la loro casa sia praticamente accerchiata dalla rete stradale con conseguente smembramento della particella nonché incremento delle immissioni, raggiungendo così anche un utilizzo parsimonioso sia del terreno che dei mezzi finanziari pubblici.

102 10/28 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2002 La disposizione pianificatoria impugnata deve perciò essere considerata quale lesiva del principio della proporzionalità e quindi arbitraria. R 02 132 Sentenza del 29 gennaio 2003 Aufhebung von öffentlichen Parkplätzen. — Beschränkungen der Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27 BV sind dann zulässig, wenn sie sich auf polizeiliche, sozialpolitische oder umweltschutzrechtliche Beweggründe zu stützen vermögen; den Gemeinden kommt dabei eine erhebliche Entscheidungsfreiheit zu (E.3a, b). — Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf unbeschränkte Aufrechterhaltung eines bisher zugelassenen (gesteigerten) Gemeingebrauchs an einer öffentlichen Sache für Privatpersonen oder Gewerbetreibende (E.3c). — Eine umfassende Güterabwägung der auf dem Spiele stehenden Interessen ist dazu unerlässlich (E.3d). — Die Prinzipien des Diskriminierungsverbots und der Verhältnismässigkeit sind stets mitzuberücksichtigen (E.3e, f). Abolizione di posteggi pubblici. — Limitazioni della libertà economica giusta l’art. 27 CF sono ammissibili, se possono fondarsi su motivi di polizia, di ordine sociopolitico o di protezione dell’ambiente; i comuni godono in materia di un ampio potere decisionale (cons. 3a, b). — In principio, non sussiste alcun diritto al mantenimento illimitato di un uso (accresciuto) del demanio pubblico come finora ammesso su di una cosa pubblica per persone private o per commercianti (cons. 3c). — Indispensabile è un’accurata ponderazione degli inte- ressi in gioco (cons. 3d). — I principi della non discriminazione e della proporziona- lità devono sempre essere presi in considerazione (cons. 3e, f). Erwägungen: 3. a) In der Sache bleibt zu prüfen, ob die Eingriffsvoraussetzungen hier mit Blick auf die als verletzt gerügte Wirtschafts- 28

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