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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 02.04.2019 R 2017 79

2 avril 2019·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·7,126 mots·~36 min·2

Résumé

domanda di costruzione (EFZ) | Bauen ausserhalb der Bauzonen

Texte intégral

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 17 79 5a Camera presidenza Racioppi giudici Meisser, Audétat attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 2 aprile 2019 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA, rappresentata dalla B._____ AG, a sua volta patrocinata dall'Avvocato lic. iur. Lorenzo Marazzotta, ricorrente contro Comune di O.1._____,rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Andrea Toschini, convenuto C._____, D._____, E._____, rappresentati dall'Avvocato lic. iur. Peder Cathomen, convocati 1 Comunione ereditaria F._____, composta da G._____, H._____, I._____, e K._____, convocata 2 concernente domanda di costruzione (EFZ)

- 2 - 1. In data 11 novembre 2014 la A._____ SA (qui di seguito semplicemente A._____) faceva domanda di costruzione per la sostituzione di un'esistente antenna per la trasmissione radio con una per la telefonia mobile di altezza di 25.04 m sulla particella no. 1298 sita in località L._____ a O.2._____, Comune di O.1._____, sull'altro territorio comunale. Al progetto si opponevano D._____, E._____, C._____ e la comunione ereditaria fu F._____. Il 24 settembre 2015 l'Ufficio cantonale per lo sviluppo territoriale (UST) preavvisava favorevolmente il progetto. Nell'ambito del sopralluogo del 1. giugno 2016, la committenza veniva invitata dall'autorità edilizia comunale a valutare la possibilità di posare l'antenna presso un altro sito di A._____ (GR969) o di vagliare la fattibilità di una coutenza dove sarebbe già posata l'antenna per i ripetitori M._____ e N._____ a sud della zona P._____. In seguito, la committenza manteneva il progetto presentato reputando che le ubicazioni alternative proposte non avrebbe garantito una sufficiente copertura di rete. 2. Con decisione 8/28 agosto 2017 la domanda di costruzione veniva respinta e, mediante separate decisioni, accolte le opposizioni presentate dai vicini. Oltre ad opporre alla committente di non essere in possesso di un permesso di dissodamento, gli ulteriori motivi a sostegno del rifiuto erano essenzialmente due: da un lato il progetto previsto fuori dalla zona edificabile sarebbe venuto a deturpare un sito turistico-paesaggistico particolarmente sensibile e, dall'altro lato, la copertura di rete per i soli 1.7 km della semi autostrada A13 avrebbe potuto essere garantita tramite una coutenza con l'impianto esistente e situato solo a 980 m in linea d'aria dall'ubicazione prevista per l'impianto. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 25 settembre 2017, la A._____ chiedeva l'annullamento del diniego della licenza di costruzione e delle quattro separate decisioni su opposizione e il rinvio degli atti all'autorità edilizia comunale affinché - dopo l'ottenimento del permesso di dissodamento - rilasciasse all'istante la licenza edilizia per

- 3 la realizzazione dell'impianto di telefonia mobile. Per la ricorrente le decisioni prese dall'autorità comunale sarebbero insostenibili in quanto l'impianto non verrebbe a trovarsi entro un perimetro di protezione. Di conseguenza, non sarebbe neppure necessaria una ponderazione di interessi contrapposti. L'impatto sull'ambiente circostante verrebbe poi comunque adeguatamente schermato dagli alberi adiacenti e sarebbe stato compito del comune coordinare la procedura di dissodamento anziché rifiutare il rilascio della licenza edilizia per la pretesa assenza di detta autorizzazione. 4. Nella risposta di causa del 9 novembre 2017, il Comune di O.1._____ concludeva alla reiezione del ricorso per quanto lo stesso fosse ricevibile. Formalmente, il comune metteva in dubbio la validità della rappresentanza dell'istante e materialmente ribadiva la legittimità del rifiuto deciso essendo possibile per l'istante ottenere una buona copertura di rete facendo capo agli impianti già esistenti e soddisfacenti sia per M._____ che per N._____. Infine, anche se il coordinamento delle procedure spetterebbe all'autorità edilizia comunale, la domanda di dissodamento andrebbe però in ogni caso presentata dalla committenza, mentre nel caso concreto ciò non sarebbe stato fatto. 5. Nelle due prese di posizione dell'8 e 9 novembre 2017, anche le due parti convocate in ricorso e composte da C._____, D._____ e E._____, da una parte, e la comunione ereditaria F._____, dall'altra, postulavano nel merito la reiezione del ricorso, avendo la committenza a disposizione un'ubicazione alternativa del tutto valida. I convocati 1 si riservavano poi la possibilità di opporsi nuovamente al progetto di costruzione nell'ambito della necessaria procedura di dissodamento. 6. Nell'ambito del secondo scambio di scritti processuali, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e

- 4 proposte, che verranno riprese, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che seguono. 7. In seguito da parte del Tribunale amministrativo veniva contattato l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), divisione servizi di telecomunicazione e posta, sezione reti e servizi, onde accertare quali requisiti tecnici debba soddisfare una copertura di base su strade nazionali e come vada giudicata la qualità del segnale. Sugli scritti dell'8 agosto 2018 e del 12 novembre 2018 dell'UFCOM tutte le parti al procedimento avevano ancora la possibilità di esprimere le proprie considerazioni. Considerando in diritto: 1.1. Giusta l'art. 15 cpv. 2 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), nelle procedure come la presente la rappresentanza legale davanti al Tribunale amministrativo è consentita da parte di una persona iscritta nel registro cantonale degli avvocati o che gode della libera circolazione secondo la LLCA. Su domanda motivata la presidenza del Tribunale amministrativo può abilitare alla rappresentanza anche una persona in possesso dell'esercizio dei diritti civili (vedi art. 15 cpv. 1 lett. c LGA). 1.2. Nell'ambito del presente procedimento, la ricorrente è rappresentata dalla B._____ AG e questa a sua volta dall'avvocato Lorenzo Marazzotta. Il comune non mette in dubbio la legittimità del legale come tale a rappresentare davanti al Tribunale amministrativo la ricorrente, ma non ritiene legittimo che l'istante si sia prima fatta patrocinare da una ditta che come tale non sarebbe stata abilitata a farlo. Per questo giudice, il fatto che dinanzi al Tribunale amministrativo l'istante si sia avvalsa della collaborazione di un avvocato, anche se per interposta persona, basta ad adempiere i requisiti posti dall'art. 15 LGA (vedi la sentenza del Tribunale

- 5 amministrativo V 17 5 del 16 gennaio 2018 cons. 4b e 6 in fine), apparendo qualsiasi altro costrutto giuridico un eccesso di formalismo fine solo a sé stesso. 2.1. Secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Per le antenne situate all'interno della zona edificabile, la conformità di zona è di regola data se tendono a servire principalmente il territorio in zona edificabile (DTF 133 II 321 cons. 4.3; sentenza del Tribunale federale 1C.366/2008 del 15 luglio 2009 cons. 4.1; BENJAMIN WITTWER, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2a edizione, Zurigo 2008, pag. 106). A differenza degli impianti da realizzare fuori della zona edificabile, queste antenne non soggiacciono né al requisito dell'ubicazione vincolata, né a una valutazione degli interessi contrapposti analoga a quella prescritta dall'art. 24 LPT (cfr. DTF 133 II 409 cons. 4.2 seg.; 133 II 321, cons. 4.3.3; sentenza del Tribunale federale 1P.562/2001 del 13 giugno 2002 cons. 6.5). In linea di principio, all'interno della zona edificabile, quando un impianto di telefonia mobile è conforme alla zona di situazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT) e le condizioni poste dal diritto federale e cantonale sono rispettate, sussiste un diritto al rilascio del permesso di costruzione (cfr. sentenza del Tribunale federale 1P.562/2001 citata, ibidem). Non occorre valutare ubicazioni alternative o un coordinamento con siti di antenne esistenti (cfr. sentenze del Tribunale federale 1A.140/2003 del 18 marzo 2004 cons. 3.2 e 1A.264/2000 del 24 settembre 2002 cons. 9.4). Per sottoporre le antenne a un regime più restrittivo, occorre di principio prevedere delle norme esplicite (DTF 133 II 353 cons. 4.2). Nell'ambito delle loro competenze, i cantoni e i comuni possono emanare delle norme edilizie e pianificatorie volte a influenzare le ubicazioni delle antenne, purché le stesse rispettino i limiti posti dal diritto federale, segnatamente dalla legislazione ambientale e dal diritto delle telecomunicazioni. In particolare, essi non possono adottare norme che

- 6 mirino a proteggere la popolazione dalle immissioni delle radiazioni non ionizzanti - atteso che il diritto federale è esaustivo (cfr. WITTWER, op. cit., pag. 107 s.) - o che ostacolino gli interessi pubblici perseguiti dalla legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10). Legge, quest'ultima, che tende a garantire a tutte le cerchie della popolazione, in tutte le parti del Paese, un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili, nonché a rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (cfr. art. 1 LTC; cfr. DTF 133 II 353 cons. 4.2 con rinvii; 133 II 321 cons. 4.3.4). 2.2. Secondo la giurisprudenza, le antenne per la telefonia mobile possono essere ubicate fuori della zona edificabile giusta l'art. 24 lett. a LPT, quando per ragioni tecniche una lacuna della copertura o della capacità non può essere sufficientemente eliminata mediante uno o più impianti all'interno delle zone edificabili, rispettivamente qualora un'ubicazione nel comprensorio edificabile dovesse comportare un disturbo insostenibile delle frequenze utilizzate nella rete di trasmissione. Un'ubicazione vincolata (relativa) di impianti di telefonia mobile fuori dalla zona edificabile può inoltre essere ammessa quand'essi non provocano una modifica rilevante della destinazione del territorio non edificabile e non risultano molesti. Ciò può in particolare essere il caso quando tali installazioni possono essere montate su edifici ed impianti esistenti, come per esempio tralicci dell'alta tensione o costruzioni agricole (DTF 141 II 245 cons. 7.6.2 e rinvii). Circostanza questa di cui occorre tener conto nella concreta ponderazione degli interessi, che accompagna la necessaria verifica delle ubicazioni alternative, sia all'interno sia all'esterno della zona edificabile. Anche in questa ipotesi deve comunque essere garantito che non vi siano interessi preponderanti che si oppongono alla realizzazione dell'impianto (art. 24 lett. b LPT; DTF 133 II 321, cons. 4.3.3 e 409, cons. 4.2). Non sono per contro sufficienti gli eventuali vantaggi economici dell'ubicazione scelta (quali per esempio i costi inferiori per l'acquisto del terreno o un numero prevedibilmente inferiore di opposizioni al progetto), oppure motivi di diritto

- 7 civile, quale può essere il rifiuto dei proprietari ad acconsentire alla posa di un'antenna di telefonia mobile sui loro fondi situati nella zona edificabile (DTF 133 II 321 cons. 4.3.3, 409 cons. 4.2 e sentenza del Tribunale federale 1C_436/2017 del 7 novembre 2017 cons. 5.3). Per le antenne per la telefonia mobile, l'ubicazione vincolata è riconosciuta soltanto eccezionalmente, quando la posizione risulta dettata da considerazioni di carattere tecnico (quale l'esigenza di assicurare un'adeguata copertura), che la fanno apparire più vantaggiosa rispetto ad un collocamento all'interno delle zone edificabili (DTF 133 II 409 cons. 4.2 e 321, cons. 4.3.3; sentenza del Tribunale federale 1A.186/2002 del 23 maggio 2003; WITTWER, op. cit., Zurigo 2008, pag. 100 seg.). Contro un'ubicazione fuori della zona edificabile, nel quadro della ponderazione degli interessi contrapposti (art. 24 lett. b LPT), possono deporre le esigenze di tutela del paesaggio. A favore, può invece militare l'esigenza, dettata dalla legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10), di assicurare un'adeguata copertura del territorio ai servizi di telefonia mobile (WITTWER, op. cit., pag. 105 seg.). 2.3. Nella sentenza 1A.264/2000 del 24 settembre 2002 (DTF 128 II 378), in relazione all'art. 24 LPT, il Tribunale federale - tenendo conto di diverse raccomandazioni, circolari e direttive della Confederazione e dei Cantoni ha in particolare dedotto i principi della riduzione degli impianti allo stretto necessario e di un'ottimizzazione dei siti, ovvero la loro coordinazione (cfr. DTF 128 I 59, cons. 6c non pubblicato; 128 II 378 cons. 9.3 non pubblicato; sentenze del Tribunale federale 1A.140/2003 del 18 marzo 2004, cons. 3.2 e 1A.264/2000 del 24 settembre 2002 cons. 9.3). Nel rispetto di tali principi, al di fuori delle zone edificabili il numero di antenne ad ubicazione vincolata deve essere mantenuto il più basso possibile e gli impianti vanno inseriti in modo ottimale nel paesaggio. Per quanto possibile vanno utilizzate le ubicazioni esistenti (DTF 128 II 378 cons. 9.3 in fine). Concretamente occorre stabilire di volta in volta se per un nuovo previsto impianto non vi siano ubicazioni alternative o se un'esistente ubicazione si presti ad una

- 8 coutenza (WITTWER, op. cit., pag. 103). Lo stesso principio viene del resto ripreso anche all'art. 36 cpv. 2 LTC, anche se questo articolo non può essere considerato come una base legale sufficiente per costringere nell'evenienza l'istante ad una coordinazione dell'ubicazione (vedi sentenza del Tribunale federale 1C_492/2009 20 luglio 2010 cons. 1.3.3). Per il Tribunale federale, dai concessionari della telefonia mobile, il principio del coordinamento dell'ubicazione può essere preteso anche senza una espressa base legale per quanto stabilito nella DTF 133 II 321 (sentenza del Tribunale federale 1C_98/2011 del 22 settembre 2011 cons. 2.4). In termini spaziali, la questione della coordinazione, rispettivamente di un'ubicazione alternativa si imponeva nei casi di una distanza tra il previsto progetto e un'esistente impianto di 1 km (DTF 128 I 59 cons. 6c). 2.4. A sostegno della necessità di un'ubicazione vincolata vengono nell'evenienza addotti motivi di carattere prettamente tecnico. Nel caso concreto, il progetto prevede la posa di un palo di 24 m, destinato a sorreggere 9 antenne con altezza complessiva di 25.04 m. L'ubicazione è prevista sull'angolo della particella no. 1298 che si situa tra la A13 e la diga del laghetto artificiale. La scelta di questa ubicazione è da ricondurre in primo luogo ad esigenze tecniche di copertura della zona, giacché la semi autostrada A13 lungo un tratto di 1.7 km ha una ricezione di qualità non buona. Giusta i dati forniti dalla richiedente, un potenziamento dell'antenna sita più a valle non permetterebbe un sensibile miglioramento della copertura a seguito del dislivello e della morfologia del suolo. Anche una coutenza con l'impianto della zona P._____ non permetterebbe di raggiungere l'obiettivo a causa di una collina di mezzo e della topografia del suolo. 3.1. Nell'evenienza in oggetto, il progetto di costruzione è stato negato in primo luogo per motivi inerenti alla sensibilità del paesaggio circostante, alla protezione delle zone palustri e al pregiudizio che l'offerta turistica della zona subirebbe.

- 9 - 3.1.1. Il progetto edilizio riguarda un'ubicazione fuori dalla zona edificabile sull'altro territorio comunale. Anche se la zona può essere definita paesaggisticamente sensibile, a seguito delle zone di protezione del paesaggio dirimpetto alla A13 rispetto alla prevista ubicazione dell'antenna e sull'altro lato del laghetto artificiale, l'angolo della particella no. 1298 qui in discussione non rientra in alcuna delle zone specialmente protette che caratterizzano invece parte del paesaggio circostante. Come sempre, con la delimitazione di una zona di protezione viene definita un'area entro la quale valgono criteri di valutazione propri e ossequiosi dello scopo di protezione che la zona persegue. Il fatto di essere contiguo a tale zona non permette però di applicare simili criteri anche alla regione circostante a tale zona di protezione. D'altro canto è evidente che una zona di particolare pregio paesaggistico può venire pregiudicata anche da una costruzione il cui carattere è proprio a influire sull'ambiente circostante. La zona qui in discussione è comunque contigua alla A13 per cui non si tratta in ogni caso di un paesaggio del tutto incontaminato o del tutto naturale. Giusta i piani presentati, l'antenna conterebbe 25.04 m di altezza e non una trentina, come preteso dal comune convenuto. Lo zoccolo in cemento verrebbe interrato e tale struttura risulterebbe quindi interamente sotto la quota del terreno naturale (vedi indicazione fornita dei piani presentati). A detta della committenza poi, gran parte della struttura verrebbe nascosta alla vista dalle piante circostanti. In base ai piani presentati, l'antenna verrebbe a superare la vegetazione circostante di circa tre metri di altezza. A prescindere da un eventuale dissodamento, il comune non contesta la pretesa degli istanti e stando alla quale l'antenna verrebbe praticamente quasi interamente sottratta alla vista (lungo il lato della A13, del sentiero e della pista di fondo) dalle piante circostanti. In tali condizioni, il preteso deturpamento ambientale, anche considerata la possibilità di dipingere l'impianto di verde, va decisamente relativizzato.

- 10 - 3.1.2. Anche il preteso pregiudizio per l'offerta turistica che l'impianto arrecherebbe, venendo l'antenna a trovarsi nelle immediate vicinanze di un sentiero, di una pista di fondo nonché di alcune costruzioni, non si rivela essere tale. Giusta le considerazioni espresse dall'ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) in data 31 luglio 2015 in merito all'art. 13 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710), i valori limite d'immissione giusta l'allegato 2 devono essere rispettati ovunque possano soggiornare persone. Come non viene neppure contestato, l'impianto progettato ossequia pienamente sia i valori limite per le zone sensibili che quelli per le zone accessibili alle persone. Anche le radiazioni elettromagnetiche provenienti dell'antenna rispetto alle costruzioni adiacenti rientrano nei valori limiti sanciti dall'ORNI (vedi relazione tecnica dell'UNA pag. 2). I valori sanciti dall'ORNI sono stati dal Tribunale federale consideranti conformi alla costituzione e alle leggi federali, senza che lo stadio attuale della scienza permetta di poter attingere ad altri valori, in termini di salute e inquinamento, per rifiutare l'impianto (vedi per tutte la decisione 1C_576/2016 27 ottobre 2017 cons. 3.5.2). Dal profilo turistico poi, lo stazionamento nei pressi dell'antenna sarebbe comunque alquanto limitato nel tempo e la garanzia di un buon segnale lungo l'intera tratta di percorrenza di un sentiero o di una pista di fondo non può essere vista solo in senso negativo, ma può comportare anche dei vantaggi dal profilo turistico. Contrariamente a quanto sembra supporre il comune convenuto non è per nulla comprovato che escursionisti e sportivi, pur cercando svago nella natura, siano anche per questo disposti a rinunciare all'uso della gamma di servizi offerti dal telefonino o quantomeno a subire limitazioni nell'ambito in questione. 3.2. Per il comune, una coutenza andrebbe in ogni caso preferita all'erezione di un nuovo impianto. Nell'evenienza, l'antenna progettata verrebbe a situarsi a una distanza dall'antenna esistente di soli 980 m in linea d'aria. A giustificazione dell'ubicazione scelta, la committenza adduce motivi di carattere tecnico, mentre il comune convenuto considera sufficiente la

- 11 copertura di rete realizzabile facendo capo all'antenna di due altri fornitori già esistente. Come si è detto, per giustificare un'ubicazione vincolata di un'antenna per la telefonia mobile occorre sia necessario costruire l'impianto in quel luogo e nelle dimensioni progettate per motivi tecnici. Già nella domanda di costruzione presentata, la committente ha vagliato la possibilità di ricorrere agli impianti esistenti, abbandonando però l'idea in quanto gli stessi non avrebbero permesso una ricezione ottimate su tutta la rete in discussione. Per il comune invece, la ricezione che potrebbe essere garantita facendo capo agli impianti esistenti andrebbe reputata sufficiente per cui si imporrebbe una utenza in comune dell'esistente impianto in zona P._____. 3.2.1. Scopo della legge federale sulle telecomunicazioni (LTC; RC 784.10), è quello di offrire alla popolazione e all'economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti. La normativa intende in particolare garantire a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili, assicurare un traffico delle telecomunicazioni esente da interferenze e rispettoso dei diritti della personalità e della proprietà immateriale, rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione e proteggere gli utenti di servizi di telecomunicazione dalla pubblicità di massa effettuata in modo sleale e dall'abuso di servizi a valore aggiunto (vedi art. 1 LTC). Da tale disposizione emerge allora in modo chiaro l'interesse a una fornitura di telefonia mobile di qualità e quello ad una concorrenza efficace tra i fornitori. Purtroppo la normativa federale non precisa cosa vada inteso per qualità del servizio, o perlomeno non lo definisce in termini concreti. L'art. 17 LTC precisa che le prestazioni del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un determinato livello di qualità e per la relativa disposizione dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1) è il concessionario del

- 12 servizio che valuta la qualità in base a ben determinati criteri oggetto dell'art. 21 OST. 3.2.2. Giusta il rapporto tecnico del 21 novembre 2014, la ricorrente ha esaminata la copertura raggiungibile tramite una coutenza con l'antenna già posta in località O.2._____. In base ai calcoli proposti, la copertura così ottenibile non soddisferebbe però gli standard, essendo insufficiente per motivi di ordine topografico e a seguito della presenza di una collina. Giusta la simulazione agli atti, anche con la coutenza richiesta la tratta di strada della A13 e regione circostante rimarrebbe in una zona di copertura gialla situata tra gli - 83 < e < - 75 dBm. Il comune convenuto reputa invece tale grado di copertura come sufficiente. Considerato il ruolo di sorveglianza sui criteri di qualità spettante all'UFCOM giusta la normativa federale (vedi art. 21 OST), il Tribunale amministrativo ha ritenuto doveroso chiedere a detto ufficio maggiori ragguagli sui criteri qualitativi che il servizio dovrebbe offrire. 3.2.3. Nella richiesta del 3 luglio 2018 all'UFCOM, il Tribunale amministrativo intendeva chiarire alcuni aspetti della questione e si rivolgeva all'UFCOM. Nella propria presa di posizione dell'8 agosto 2018 detto ufficio prendeva posizione come segue alle domande sottopostegli: - Nelle concessioni riguardanti la copertura di rete per la telefonia mobile sono contenute delle indicazioni quanto ai requisiti tecnici che deve soddisfare la copertura di base su strade nazionali? Le concessioni di radiocomunicazione attuali, attribuite nel 2012 sulla base della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) danno ai rispettivi titolari il diritto di fornire servizi di telecomunicazione in Svizzera e di utilizzare lo spettro delle frequenze sull'intero territorio nazionale nel rispetto dei vincoli fissati dalla concessione. La concessione obbliga però il titolare a utilizzare concretamente le frequenze attribuitegli e a offrire servizi di radiocomunicazione mobile in tutta la Svizzera attraverso le proprie reti. La concorrenza tra le infrastrutture che ne deriva costituisce la base per una concorrenza sul piano dei servizi, in applicazione soprattutto dell'articolo della legge sulle telecomunicazioni concernente lo scopo (art 1 cpv. 2 lett. c LTC).

- 13 - Le concessioni di radiocomunicazione mobile contengono unicamente disposizioni minime relative al grado di copertura della popolazione. Concretamente è richiesto un grado di copertura della popolazione del 50% quanto ai servizi di radiocomunicazione mobile. Le concessioni di radiocomunicazione mobile non fissano tuttavia esigenze specifiche per la copertura delle strade nazionali. Considerata la situazione di concorrenza tra i fornitori, essi sono spinti a cercare di soddisfare al meglio la domanda della clientela. La qualità della fornitura di servizi di radiocomunicazione mobile si basa perciò essenzialmente sulla domanda del mercato. Dal punto di vista dell'ampliamento delle reti di radiocomunicazione mobile ciò implica che il titolare della concessione sia responsabile di determinare la qualità e il potenziamento delle proprie reti in un contesto dominato dalla concorrenza al fine di essere competitivo sul mercato. Le reti di radiocomunicazione mobile odierne consentono una trasmissione della voce e dei dati di alta qualità. Per la trasmissione di dati mobili le esigenze dei clienti finali (testi, immagini, filmati, tv e in particolare accesso mobile a Internet) crescono in modo esponenziale. Alla forte crescita della domanda gli operatori mobili rispondono primariamente aumentando la larghezza di banda, al fine di ottenere capacità di trasmissione più elevate. Sul piano tecnico ciò risulta evidente osservando i continui cambiamenti di tecnologia, con il passaggio dall'UMTS all'LTE e l'ormai vicina introduzione della quinta generazione di radiocomunicazione mobile (5G). Non sarebbe possibile soddisfare le esigenze attuali e future della comunicazione mobile senza ricorrere all'ampliamento delle relative reti. Grazie alla concorrenza tra le reti mobili, oggi la quasi totalità della popolazione residente della Svizzera, le strade e le regioni turistiche beneficiano di una copertura di radiocomunicazione mobile. Tutte e tre le reti di radiocomunicazione mobile svizzere superano il grado di copertura minimo richiesto nelle concessioni. - Sono dati dei valori in termini di decibel milliwatt (dBm)? Che valore/colore deve raggiungere la copertura secondo la tabella "UMTS: Coverage by Signal Level" per essere considerata sufficiente giusta la LTC? Come menzionato sopra, le concessioni di radiocomunicazione mobile stabiliscono unicamente condizioni di copertura minime in forma di copertura percentuale della popolazione e non fissano limiti concernenti il livello d'intensità del segnale da garantire. Nemmeno il diritto svizzero sulle telecomunicazioni prevede disposizioni di questo tipo. Per valutare l'adempimento delle condizioni in materia di copertura contenute nelle concessioni non ci si può pertanto basare sul livello d'intensità del segnale e sui relativi colori della tabella «UMTS Coverage by Signal Level» da Lei menzionata. - Fermo restando che una buona qualità del segnale sia data a partire da potenze (valori ASU) assegnate alla zona verde o verde scuro, le legende presentate dall'istante non sembrano corrispondere ai dati forniti dalla tabella allegata (allegato 1). Giusta i valori fomiti dalla committente nella propria scheda tecnica del 21 novembre 2014 a pagina 4 (allegato 2), in caso di coutenza con l'antenna a sud di P._____, i valori "-83 <= best signal level (dBm) < -75" vengono sulla cartina indicati come appartenenti alla zona gialla, mentre giusta la tabella a nostra disposizione (allegato 1) detti valori per RSSI (-113 dBm) e RSSI (-116

- 14 dBm) vengono assegnati alla zona verde (a eccezione del solo valore -83 dBm per la colonna RSSI (-113 dBm]) e rientrano ancora nello spettro giusta il quale sono a disposizione HSDPA e "maximale Datenrate 7,2 Mbit/s". Sapreste indicarci quali siano i dati a cui va fatto attualmente riferimento? La tabella di cui all'allegato 1 e la cartina a pagina 4 dell'allegato 2 non utilizzano la stessa categorizzazione per le intensità di campo e il codice colori. La categorizzazione delle intensità di campo secondo l'allegato 2 corrisponde alla base di pianificazione del fornitore di servizi di radiocomunicazione mobile ed è stabilita da quest'ultimo a seconda dei suoi obiettivi in materia di qualità. La categorizzazione delle intensità di campo in valori ASU (allegato 1) è stabilita dal fabbricante del terminale e si riferisce alle proprietà di ricezione dei terminali. Le due categorizzazioni possono quindi divergere. Nell'ambito della valutazione di una domanda di costruzione per una stazione di base di radiocomunicazione mobile sono quindi rilevanti i dati del fornitore di servizi di radiocomunicazione mobile. - Giusta i dati tecnici allegati al progetto di costruzione (allegato 3) potrebbe tecnicamente una nuova antenna di dimensioni più ridotte di quella progettata, che non superi ad esempio l'altezza delle piante circostanti, garantire una buona copertura sulla tratta in oggetto? L'UFCOM non può esprimersi su questioni relative alla copertura legate a domande di costruzione. Per poter fare dei paragoni concreti al riguardo occorrerebbe effettuare calcoli della propagazione per le diverse altezze di antenna. Qualora serva una valutazione indipendente Le raccomandiamo di commissionarla a uno studio di ingegneria specializzato in tale ambito. Nel complemento del 12 novembre 2018, l'UFCOM correggeva la precedente esposizione precisando che: Come già illustrato nella nostra risposta dell'8 agosto 2018, nell'ambito delle concessioni di radiocomunicazione mobile rilasciate dalla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) i fornitori di servizi di radiocomunicazione mobile hanno il diritto di utilizzare frequenze su tutto il territorio nazionale. In questo quadro sono in linea di principio liberi di decidere in quali ubicazioni desiderano installare le antenne di radiocomunicazione mobile, nonché dove e con che qualità intendono fornire i propri servizi. Si parte dal presupposto che chi presenta una domanda di costruzione osserva il quadro giuridico vigente, in particolare le disposizioni del diritto in materia edilizia e ambientale ed eventuali prescrizioni a tutela dell'aspetto degli abitati o dei monumenti. Dalla concessione di radiocomunicazione non si può desumere, di per sé, alcun diritto al rilascio di una singola licenza edilizia per una determinata ubicazione. Tuttavia, se le disposizioni vigenti sono rispettate, le cosiddette autorizzazioni della polizia danno fondamentalmente diritto al rilascio di una licenza edilizia. Non esiste alcuna disposizione esplicita secondo cui, nell'ambito della valutazione di una domanda di costruzione, siano rilevanti i (soli) dati del fornitore di servizi di

- 15 radiocomunicazione mobile che presenta tale domanda. Nel contesto della concorrenza a livello infrastrutturale e di servizi prevista dal diritto delle telecomunicazioni occorre però partire dal presupposto che le domande sono presentate da attori del mercato che agiscono in modo razionale e secondo una logica imprenditoriale. Si tratta di aziende che estendono la loro infrastruttura di rete mobile a livello nazionale in modo mirato e secondo le esigenze della clientela, in particolare per colmare lacune a livello di copertura ed evitare il sovraccarico della rete, ma anche per dotare le reti di tecnologie all'avanguardia e più efficienti. Gli operatori non installano antenne di radiocomunicazione mobile a piacimento: è prima di tutto nei luoghi in cui gli utenti vogliono poter usufruire di servizi di radiocomunicazione mobile che si potenziano le reti. In genere gli operatori scelgono l'ubicazione ideale dal punto di vista radiotecnico basandosi su calcoli di pianificazione e simulazioni. Nella pratica entrano naturalmente in gioco anche i costi e non da ultimo il numero di ubicazioni effettivamente messe a disposizione dai proprietari dei fondi o degli immobili. 3.2.4. Da questa presa di posizione traspare come le concessioni di radiocomunicazione mobile stabiliscano unicamente condizioni di copertura minime in forma di copertura percentuale della popolazione e non fissino limiti concernenti il livello d'intensità del segnale da garantire. Anche se non è dato ritenere a priori che facciano stato unicamente gli obiettivi ed i dati forniti dal richiedente la licenza edilizia è evidente che questi è colui che è meglio reputato giudicare della qualità del segnale, delle nuove esigenze del mercato e delle sfide imposte dalla concorrenza. In altri termini, se il detentore della concessione ritiene necessario garantire una determinata qualità del segnale, al comune concerto non è dato contestare tali intenti sulla base di supposizioni proprie o argomentando che la copertura che basta per altri fornitori debba bastare anche per il committente in questione. Se il comune intende rifiutare la licenza edilizia sulla base di una qualità del segnale che ritiene sufficiente, esso deve poter dimostrare quanto pretende sulla base di una perizia tecnica che contrasti quanto debitamente fornito dal richiedente la licenza edilizia per motivare la propria domanda. In caso contrario verrebbe lasciata al libero arbitrio dell'autorità comunale la questione di sapere in che direzione e a che velocità possa essere dosato il progresso tecnologico, cosa contraria allo scopo della LTC.

- 16 - 3.2.5. Non va dimenticato che, nell'evenienza concreta, già in data 20 giugno 2016 la committente forniva al comune i propri calcoli quanto ad un'ubicazione alternativa più a valle presso l'antenna A._____ (GR969). Tale scelta era considerata improponibile restando la qualità del segnale insufficiente anche con un'antenna di 30 m di altezza, giacché l'ubicazione contava un insuperabile dislivello. In seguito l'autorità comunale si appellava alla possibilità di una coutenza, malgrado la ricorrente abbia anche contro tale pretesa fornito delle simulazioni a comprova dell'insufficienza della copertura. Per questo Giudice, senza dati tecnici affidabili, l'autorità comunale non poteva semplicemente ritenere che il grado di copertura in caso di coutenza fosse sufficiente. Simili dati non sono stati forniti per cui il rifiuto di accordare la licenza edilizia non trova giustificazione. Le stesse considerazioni valgono per le dimensioni dell'antenna. Il fatto che il comune abbia "motivo di credere che la scienza e i progressi nel settore della tecnologia per la comunicazione possano mettere a disposizione sistemi di copertura per tratte così limitate senza dover far capo ad antenne di oltre 30 m di altezza" si basa su non meglio precisate supposizioni che non possono assurgere a condizione per la licenza edilizia. O il comune è in grado di pretendere, sulla base di concreti dati tecnici, un ridimensionamento dell'antenna oppure la licenza va accordata per l'impianto così come progettato. 3.3. Ponderando allora i diversi interessi in causa, non è dato concludere che all'erezione dell'impianto si oppongano interessi pubblici preponderanti. Come è stato evocato, per le antenne di telefonia mobile occorre comunque considerare che la loro ubicazione e il loro aspetto sono spesso dettati da esigenze tecniche (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_98/2011 del 22 settembre 2011), per cui non può essere applicato un metro di giudizio troppo severo, ma occorre tener conto anche dell'interesse pubblico ad un'efficiente copertura della telefonia mobile. A favore dell'autorizzazione depone l'interesse della popolazione a poter fruire di una gamma di servizi

- 17 di telecomunicazione di qualità e competitivi soprattutto nei luoghi ove ognuno può transitare o risiedere. L'area in questione non è molto estesa, ma la stessa comprende un percorso di 1.7 km della semi autostrada A13, tratta quindi di importanza nazionale ed in generale notoriamente fortemente trafficata. A tali interessi si oppone la volontà del comune di mantenere per quanto possibile naturale il quadro paesaggistico locale e l'offerta turistica. Come si è detto l'impatto visivo dell'antenna va alquanto relativizzato, essa verrebbe infatti posta poco discosto dalla A13 e lungo l'angolo del lago artificiale dove è situato lo sbarramento artificiale. Grazie alla circostante vegetazione, caratterizzata anche da piante di alto fusto, l'impianto potrebbe venire in ampia parte celato alla vista, eccetto i pochi metri che sovrasterebbero le cime degli alberi circostanti. Il sito prescelto nei pressi della semi autostrada ospita del resto già una piccola costruzione e non da ultimo per il laghetto artificiale non può essere considerato di assoluto pregio paesaggistico come preteso dal comune. Per quanto ha tratto all'offerta turistica, l'impianto in oggetto non può essere reputato presentare solo aspetti negativi sotto questo punto di vista. Se da un lato l'offerta turistica si avvale di un paesaggio per quanto possibile incontaminato, d'altro canto, un servizio di telefonia mobile di qualità lungo una pista di fondo o un sentiero alpino ancora in prossimità del villaggio di O.2._____ sono fattori che possono ripercuotersi anche positivamente sull'offerta turistica. Per questo giudice, in queste condizioni l'interesse della popolazione a una telecomunicazione di qualità va reputato prevalere su quello della protezione del paesaggio e dell'offerta turistica. Considerato che l'impossibilità di un intervento meno incisivo dell'erezione di un nuovo impianto è stato dalla committenza sufficientemente documentato vanno nella fattispecie considerati soddisfatti i presupposti per il rilascio della licenza edilizia dal punto di vista del diritto della pianificazione territoriale. 4.1. Il comune ha poi rifiutato la licenza edilizia, adducendo l'assenza di una autorizzazione al dissodamento. Giusta l'art. 25a LPT, qualora la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti

- 18 decisioni di più autorità, occorre designare un'autorità responsabile di garantire una coordinazione sufficiente (cpv. 1). Il termine “decisioni di più autorità” va inteso in senso largo, esso non include solo autorizzazioni in senso stretto, ma anche i permessi, le approvazioni o le concessioni necessarie da parte di autorità amministrative. Per contro non sono contemplate da detto disposto le opposizioni edilizie di carattere privato che hanno sia dal punto di vista procedurale che materiale un significato proprio (vedi Marti, Kommentar RPG, nota 16 all'art. 25a). La legislazione federale ha volutamente omesso di elencare quali campi amministrativi la disposizione intendesse coordinare. Per il Tribunale federale il principio della coordinazione giusta l'art. 25a LPT esige che un progetto di costruzione sia esaminato in una procedura unitaria di autorizzazione. Un procedimento successivo è ammissibile soltanto su aspetti secondari del progetto, quali per esempio la scelta dei colori e dei materiali della costruzione, e nella misura in cui non ne risultino nuovi effetti o modifiche rilevanti (cfr. sentenze 1C_4/2018 del 31 gennaio 2019 cons. 4.5.2 e 1C_615/2017 del 12 ottobre 2018 cons. 2.5). Escluse dalla necessità di coordinare dovrebbero essere solo delle autorizzazioni di secondaria importanza che non toccano i diritti della committenza o di terzi e il cui trattamento in separata sede è ammesso dal diritto cantonale. Decisivo è comunque che attraverso una debita coordinazione tra le diverse istanze amministrative vengano prese decisioni che non contengano contraddizioni (art. 25a cpv. 3 LPT). 4.2. A livello cantonale, il coordinamento delle autorizzazioni supplementari è oggetto dell'art. 88 LPTC. In base a detto disposto, se progetti di costruzione richiedono, oltre alla licenza edilizia e a un eventuale permesso EFZ, altre autorizzazioni, autorizzazioni d'eccezione, permessi o l'approvazione di altre autorità (autorizzazioni supplementari) e se le autorizzazioni sono collegate tra loro in modo così stretto da non poter essere rilasciate separatamente e indipendentemente l'una dalle altre, bensì devono essere accordate tra loro dal punto di vista del contenuto,

- 19 vengono coordinate le procedure e le decisioni nella procedura per il rilascio della licenza edilizia e nella procedura EFZ (cpv. 1). Per progetti di costruzione all'interno di zone edificabili il coordinamento è di competenza dell'autorità edilizia comunale. In caso di progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili l'autorità EFZ decide lei stessa in merito a richieste per autorizzazioni supplementari cantonali, se una decisione unica contribuisce a migliorare il coordinamento, serve ad accelerare la procedura o se è stata concordata tra le parti (cpv. 2). Concretamente il coordinamento delle procedure è retto dagli art. 52 ss. dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale cantonale (OPTC). Ai sensi dell'art. 56 OPTC, per progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili l'autorità edilizia comunale trasmette all'ufficio per lo sviluppo del territorio le domande per autorizzazioni supplementari, unitamente alla domanda EFZ con tutti i documenti e la richiesta motivata, se considera soddisfatti i presupposti per il rilascio di una licenza edilizia. Al contempo trasmette al Servizio eventuali opposizioni insieme alla propria presa di posizione. Nella misura in cui il Servizio consideri soddisfatti i presupposti per il rilascio del permesso EFZ, esso richiede all'autorità competente la decisione sull'autorizzazione supplementare ed eventuali opposizioni, fissando un termine per l'evasione. 4.3. Nella sentenza pubblicata nella PTA 2009 no. 27, il Tribunale amministrativo ha esposto nel dettaglio la portata del dovere di coordinazione formale e materiale che spetta all'autorità edilizia comunale giusta la legislazione federale e cantonale in materia di pianificazione, qualora la licenza di costruzione richieda pareri o autorizzazioni di più autorità. La coordinazione materiale intende garantire un'unità di contenuti qualora per la realizzazione di un progetto sia necessaria l'applicazione di norme materiali diverse, ma tanto connesse tra di loro da non poter essere applicate indipendentemente l'una dall'altra. Per permettere un giudizio complessivo in merito alla diversa normativa applicabile è necessaria una complessiva ponderazione degli interessi in gioco, esame che può spettare

- 20 ad un'unica istanza o che può essere condotto di comune accordo tra diverse autorità. Se nell'applicazione di più norme giuridiche occorrono più decisioni, queste non possono essere contraddittorie. La coerenza di contenuti può essere conseguita solo se le diverse istanze chiamate a pronunciarsi si armonizzano anche in termini di procedura ovvero se la coordinazione è anche di tipo formale. Per questo, in un procedimento coordinato, alla competente autorità spetta il compito di vagliare tutti i pareri e le autorizzazioni delle istanze chiamate a determinarsi sul progetto di costruzione. Nella fase successiva tutti gli interessi contrapposti dovranno essere esaminati operando una ponderazione degli interessi pubblici in gioco. Le decisioni che dovranno essere prese separatamente andranno comunicate però tutte assieme attraverso l'autorità incaricata del coordinamento e nell'ambito dei rimedi giuridici deve essere possibile impugnare tutte le misure contemporaneamente. 4.4. Alla luce delle considerazioni che precedono è allora chiaro che anche se la domanda di dissodamento andava presentata dalla committenza, l'autorità comunale non poteva certo rifiutare la licenza edilizia in assenza di un simile permesso. Giustamente semmai, prima di prendere una decisione, l'autorità edilizia avrebbe dovuto richiedere alla committente il complemento della richiesta, ovvero l'introduzione anche della necessaria domanda di dissodamento. Infatti, se il progetto di costruzione necessita di un permesso di dissodamento giusta l'art. 5 cpv. 2 della legge federale sulle foreste (LFo; RS 921.0), spetta all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione il compito di coordinare. Poiché in esito al ricorso il comune è tenuto ad approvare per quanto di sua competenza il progetto in oggetto, spetterà alla competente autorità cantonale coordinare anche l'esito della domanda di dissodamento che la committenza sarebbe stata tenuta a presentare con la domanda di costruzione per edifici e impianti fuori dalla zona edificabile. Nell'ambito del loro ricorso, i convocati 1 si riservavano il diritto di far valere i loro diritti ancora nell'ambito della procedura di dissodamento, eventualità che il principio del coordinamento

- 21 intende propriamente evitare. Vada in questa sede allora precisato che nell'ambito della nuova procedura di licenza edilizia, comprendente pure l'eventuale autorizzazione al dissodamento, ai terzi interessati sarà dato contestare solo quanto non sia già stato deciso nell'ambito di questa controversia. 5.1. In conclusione, il comune convenuto ha rifiutato per quanto di sua competenza a torto il rilascio della licenza di costruzione per la posa dell'antenna in oggetto. Per questo le decisioni impugnate vengono annullate e gli atti ritornati all'autorità comunale affinché faccia procedere la domanda di costruzione, munita della necessaria richiesta di dissodamento, alla competente autorità cantonale con parere favorevole ed emani poi, qualora dovessero sussistere tutte le necessarie autorizzazioni, la licenza di costruzione. 5.2. L'esito della controversia giustifica l'accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento alle parti resistenti in ricorso giusta quanto previsto all'art. 73 cpv. 1 LGA. Inoltre le parti che perdono la causa sono tenute a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura (art. 78 cpv. 1 LGA). Giusta la nota d'onorario del 23 gennaio 2019, il legale conteggia 24.49 ore a fr. 300.--. Un accordo sull'onorario non è però stato presentato. In considerazione di quanto deciso in questa sede (vedi le decisioni del Tribunale amministrativo U 16 92 e R 17 16), la tariffa oraria va in questi casi ridotta applicando un tasso orario medio giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (OOA; CSC 310.250) pari a fr. 240.--, per un onorario di fr. 5'877.60 (fr. 240.-- x 24.49). Oltre a ciò, la somma delle spese generali fatturate non è distinta è non può essere presa in considerazione nell'entità pretesa. In generale, l'entità delle spese complessive viene stabilita al 3 % dell'onorario, ovvero a fr. 176.30 (3 % di fr. 5'877.60). Nella propria nota d'onorario il legale fatturata anche l'IVA. Le parti al procedimento che come la qui ricorrente sottostanno all’imposta sul valore aggiunto giusta quanto stabilito all’art. 10

- 22 ss. della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, LIVA; RS 61.20), non hanno diritto all'IVA. Infatti, la parte al procedimento - tenuta già di per sé a corrispondere l'imposta sul valore aggiunto - può di regola dedurre dal proprio rendiconto d'imposta, quale imposta precedente, l'imposta sul valore aggiunto corrisposta in base all'onorario fatturato dall'avvocato. Pertanto essa non può pretendere che le vanga assegnata anche l'imposta sul valore aggiunto sull'importo riconosciutole a titolo di ripetibili. L'indennità a titolo di ripetibili ammonta pertanto complessivamente a fr. 6'054.--. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi e le decisioni impugnate sono annullate. Gli atti sono ritornati al comune convenuto affinché proceda nel senso esposto nei considerandi. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 3'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 563.-totale fr. 3'563.-il cui importo sarà versato per ½ dal Comune di O.1._____ e per ¼ da C._____, D._____ ed E._____, responsabili in solido, e per ¼ da G._____, H._____, I._____, e K._____, responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Il comune di O.1._____ versa alla A._____ SA un'indennità a titolo di ripetibili di fr. 3'027.--. C._____, D._____ ed E._____, responsabili in solido, versano alla A._____ SA un'indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'513.50 e

- 23 - G._____, H._____, I._____, e K._____, responsabili in solido, versano alla A._____ SA un'indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'513.50. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

R 2017 79 — Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 02.04.2019 R 2017 79 — Swissrulings