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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 26.06.2018 R 2017 34

26 juin 2018·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·2,343 mots·~12 min·4

Résumé

opposizione edilizia | Baurecht

Texte intégral

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI R 17 34 5a Camera presidenza Racioppi giudici Meisser, Audétat attuario Paganini SENTENZA del 26 giugno 2018 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ e B._____, rappresentati dall'avvocato Dr. iur. Peter Curdin Conrad, ricorrenti contro Comune di X._____, rappresentato dall'avvocato lic. iur. Thomas Nievergelt, convenuto e C._____ e D._____, convenuti concernente opposizione edilizia

- 2 - 1. Il 19 dicembre 2016 C._____ e D._____ inoltravano al Comune di X._____ una domanda di costruzione per una casa con due abitazioni in zona E._____ sul fondo 11059 (fondo con diritto di superficie D11093). Inizialmente, la realizzazione del progetto era stata prevista sul fondo 11055. In seguito all'opposizione dei proprietari del fondo 1054, la domanda di costruzione fu ritirata e il progetto trasferito sul fondo 11059. 2. Durante l'esposizione pubblica del progetto di costruzione, il 31 gennaio 2017 i proprietari del fondo 1054 A._____ e B._____ sollevavano opposizione contro di esso presso il Comune di X._____. 3. Con decisione su opposizione e di costruzione del 29 marzo 2017 il Comune di X._____ respingeva l'opposizione per quanto ricevibile e accoglieva la richiesta di costruzione. Oltre a diverse condizioni, il Comune ordinava che la costruzione della legnaia fosse sotterranea per quanto riguarda la parte nel perimetro protetta dalle normative sulla distanza dal bosco, ai sensi della legge edilizia comunale (LE), e che quindi non ci fossero degli spostamenti di terreno in quest'ultima. 4. Contro di essa, il 25 aprile 2017 A._____ e B._____ (ricorrenti) inoltravano ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni postulando l'annullamento del permesso di costruzione. In via formale, essi chiedevano il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e l'interdizione di iniziare i lavori di costruzione prima della decisione del Tribunale. Essenzialmente, essi censuravano una violazione delle aree edificabili, della distanza dal bosco e delle aree libere. 5. Il 1° maggio 2017 il Giudice istruttore ordinava che non si sarebbe potuto prendere misure esecutive finché non si fosse deciso sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo.

- 3 - 6. Il 17 maggio 2017 C._____ e D._____ (convenuti) inoltravano la propria presa di posizione chiedendo la reiezione del ricorso e, inoltre, di limitare il fermo lavori alle parti contestate, in garanzia che non sarà dato seguito ad un'eventuale richiesta di smantellamento. Essi criticavano in particolare gli interessi perseguiti dagli opponenti che, a parer loro, mirerebbero soltanto a ritardare il più possibile la realizzazione del progetto in discussione. 7. Con presa di posizione del 29 maggio 2017 il Comune di X._____ (convenuto) chiedeva il rigetto integrale del ricorso per quanto ricevibile e la conferma della decisione impugnata. Oltre a censurare la legittimazione dei ricorrenti, il convenuto asseriva, in particolare, che: la bussola d'entrata e il giardino invernale, quali annessi, sarebbero ammissibili; con l'obbligo di interrare la legnaia la distanza dal bosco sarebbe rispettata; l'esigua modifica del terreno, volta alla realizzazione della costruzione principale e non al sotterramento della legnaia, sarebbe indispensabile e lecita. 8. Con replica del 26 giugno 2017 i ricorrenti approfondivano le proprie argomentazioni sottolineando, in special modo, che avrebbero soltanto interesse affinché le disposizioni edilizie vengano rispettate. 9. Con duplica del 7 risp. 10 luglio 2017 anche i convenuti e il convenuto approfondivano i propri punti di vista. 10. Con decreto ordinatorio del 7 febbraio 2018 il Giudice istruttore decideva di non conferire l'effetto sospensivo al ricorso. 11. Il 17 maggio 2018 si svolgeva un sopralluogo in presenza delle parti e dei loro legali, dei rappresentanti dell'Ufficio tecnico e della Commissione edilizia del Comune convenuto, nonché dell'architetto dei convenuti.

- 4 - Considerando in diritto: 1.1. La competenza del Tribunale amministrativo di giudicare sulla decisione impugnata 29 marzo 2017 è data dall'art. 49 cpv. 1 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). 1.2. La legittimazione dei ricorrenti è data dalla vista sul fondo di costruzione. Per quanto i convenuti contestino la legittimazione dei ricorrenti obiettando fra l'altro che, una volta realizzati gli edifici sui fondi adiacenti 11055 e 11056, la vista sulla costruzione in discussione sarà preclusa, occorre segnalare che la questione della legittimazione va esaminata allo stato attuale e che suddette obiezioni sono dunque infondate. Inoltre, l'abitazione dei ricorrenti è sita nell'immediata vicinanza del progetto in questione. Lamentando la conformazione del giardino invernale adducendo che esso non rappresenterebbe una componente tipicamente locale, i ricorrenti dimostrano di avere un interesse concreto al rigetto del ricorso. La loro legittimazione è quindi pacifica (cfr. art. 50 LGA). Pertanto, essi possono avvalersi di qualsiasi censura conducente al rigetto della domanda di costruzione (cfr. DTF 141 II 50 cons. 2.1, 137 II 30 cons. 2.3 con rinvii; THURNHERR e DUSSY in: GRIFFEL/LINIGER/RAUSCH/THURNHERR [ed.], Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 8.180 risp. 7.122 con rinvii). 1.3. Essendo tempestivo e rispondendo alle condizioni di forma (cfr. art. 52 cpv. 1 e art. 38 LGA), il ricorso è dunque ricevibile. 2. Contestata e da esaminare è la liceità del giardino invernale, della legnaia e della bussola d'entrata del progetto in questione. 2.1. Innanzitutto, i ricorrenti sostengono che il giardino invernale, la bussola d'entrata e la legnaia oltrepassano le delimitazioni delle aree edificabili.

- 5 - 2.1.1. Incontestata è l'applicazione per il fondo in questione del regolamento del piano di quartiere F._____, parte E._____ (RPQ-E._____) del 4 novembre 2009. Stando all'art. 7 cpv. 1 RPQ-E._____ le costruzioni principali sono possibili solo nelle aree edificabili. Per le costruzioni principali le aree edificabili sono delimitate dalle linee di allineamento. Giusta l'art. 9 RPQ-E._____ le linee di allineamento delimitano l'area edificabile. Fino alla linea di allineamento può essere sopraedificato senza osservare la distanza dal confine e la distanza tra gli edifici stabiliti per la zona (cpv. 1). Per costruzioni situate nell'area delle linee di allineamento valgono le disposizioni dell'art. 68 LE (cpv. 2). Le linee di allineamento servono a garantire impianti viari e servizi tecnologici esistenti o progettati. Il terreno situato nell’area delle linee d’allineamento non può essere edificato né in superficie né nel sottosuolo (art. 68 cpv. 1 LE). Singole sporgenze come spioventi, balconi, ecc. possono sporgere oltre la linea di allineamento al massimo per 1.50 m, purché esse si trovino ad un'altezza minima di 3 m dal marciapiede e di 4.50 m dal livello del campo stradale (Art. 68 cpv. 2 LE). 2.1.2. Dall'art. 7 RPQ-E._____ si evince chiaramente che le aree edificabili, delimitate dalle linee di allineamento, valgono solo per gli edifici principali. Con la specifica indicazione nell'art. 7 cpv. 1 RPQ-E._____ del termine "edifici principali", infatti, si deve ritenere che riguardo alle aree edificabili il convenuto intendesse concedere una deroga più permissiva di cui all'art. 68 cpv. 2 LE, escludendone gli annessi (e verosimilmente pure le ulteriori costruzioni accessorie, ovvero le piccole costruzioni). Di conseguenza, nel caso di specie occorre valutare se la bussola d'entrata, la legnaia e il giardino invernale sono parte dell'edificio principale o se invece sono degli annessi.

- 6 - 2.1.3. In mancanza di una definizione sia nel RPQ-E._____ sia nel RPQ- F._____ e nella LE, per la qualifica di annesso fa fondamentalmente stato la prassi cantonale amministrativa. Il Concordato intercantonale sull’armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) non è stato (ancora) implementato nella legislazione comunale, per cui esso – come indicato dai ricorrenti – non è (direttamente) applicabile. Pertanto, l'osservazione nel commentario al CIAE, secondo cui i giardini invernali non sarebbero presumibilmente degli annessi (cfr. cifra 2.3 cpv. 2 commentario CIAE), non è categorica nel caso di specie. Giusta la prassi amministrativa per annessi si intendono quelle parti dell'edificio che sono di natura secondaria e che hanno mere funzioni ausiliari per l'edificio principale. Gli annessi possono emergere solo in misura irrilevante verso l'esterno, anche perché non possono avere più di un piano. Di conseguenza, per i vicini essi hanno un potenziale di disturbo ridotto. Da qui ne discende il trattamento privilegiato in quanto alle disposizioni sulle distanze (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 10 29 del 6 luglio 2010 cons. 2b con rinvio). 2.1.4. La bussola d'entrata e la legnaia fungono evidentemente soltanto da ausilio per l'edificio principale e vanno perciò considerati degli annessi. A questa conclusione nulla toglie il fatto che l'Ufficio foreste e pericoli naturali ritenga la legnaia un annesso perché superiore a 25 m2 (cfr. scritto del 14 ottobre 2016 [doc. 18 convenuto]). Infatti, come accennato, anzitutto nell'ordinamento comunale non vi sono delle disposizioni e quindi dei limiti inerenti alle dimensioni delle costruzioni accessorie. Oltre a ciò, nonostante la superficie di 30.8 m2 (risp. 116.92 m3, cfr. doc. 6 convenuto), la legnaia è completamente sotterranea e serve per definizione soltanto come deposito per la legna. Il giardino invernale ha una cubatura di soli 12.99 m3 (rispetto all'edificio principale che misura 727 m3). In più esso non è riscaldato e in base alle indubbie affermazioni dei convenuti non verrà utilizzato come spazio

- 7 abitativo, bensì per il collocamento di piante da giardino, fiori, ecc. Anche il giardino invernale può quindi essere considerato un annesso. Ne discende che la bussola d'entrata, la legnaia e il giardino invernale sono ammissibili. Non essendo infrante le linee di allineamento, le rispettive censure dei ricorrenti si rilevano infondate. 2.2. I ricorrenti asseriscono poi che la legnaia infrangerebbe la distanza dal bosco e che attraverso il rialzo del terreno presso la facciata sud al fine di coprire la legnaia, vi sarebbe una lesione delle aree libere. 2.2.1. Nel piano delle zone è prevista la distanza dal bosco ceduo pari a 5 m giusta l'art. 29 cpv. 1 della legge cantonale sulle foreste (LCFo; CSC 920.100). Giusta l'art. 30 cpv. 3 LCFo per edifici e impianti sotterranei, piccoli edifici, tralicci dell'alta tensione e simili, le autorità competenti possono rilasciare autorizzazioni d'eccezione nel quadro della procedura direttiva. L'Ufficio va previamente sentito. Giusta l'art. 17 cpv. 1 RPQ-E._____ la configurazione naturale del terreno va generalmente mantenuta. Per gli edifici il terreno esistente deve essere portato generalmente fino al muro della facciata degli stessi. Secondo il cpv. 2 di detta disposizione, il consiglio comunale può autorizzare piccole modifiche del terreno se non viene pregiudicata la struttura dello spazio circostante. Livellamenti di terreno per creare posti a sedere nel giardino sono da limitare allo stretto necessario. 2.2.2. Sul caso di specie l'Ufficio foreste e pericoli naturali si è espresso – come già accennato – in data 14 ottobre 2016 (doc. 18 convenuto). Esso ritiene che per la legnaia si possa concedere una deroga a patto che essa si conformi a una costruzione sotterranea ai sensi della LE comunale. Secondo la definizione di cui all'art. 52 cpv. 5 LE le costruzioni sotterranee non possono apparire all'esteriore dall’esistente terreno. Di conseguenza, nella decisione impugnata il convenuto ha fissato l'obbligo

- 8 di interrare la legnaia per quanto riguarda la parte protetta dalla distanza dal bosco, specificando che, in quest'ultima zona, non vi possono essere degli spostamenti di terreno. I convenuti non negano che si effettuerà una piccola modifica del terreno naturale preesistente (cfr. doc. 19 convenuto). Tale modifica, tuttavia, stando ai piani inoltrati (cfr. doc. 17 convenuto) non riguarda la parte nella zona di protezione del bosco. È dunque rispettato l'obbligo imposto nella licenza edilizia di non apportare spostamenti di terreno in quest'ultima zona. Per quanto invece concerne la modifica del terreno al di fuori della zona di protezione del bosco, va detto che questa, come rimarcato dal convenuto, è indispensabile per livellare il terreno sulla facciata sud alla quota del primo piano. Una tale modifica è in linea con l'art. 17 cpv. 2 RPQ-E._____, poiché non comporta un pregiudizio dello spazio circostante. L'interramento della legnaia è quindi in regola e la distanza dal bosco rispettata. 2.2.3. La legnaia, è vero, si trova seppur in minima parte nell'area libera (cfr. doc. 7 convenuto). Tuttavia, come sancito dall'art. 8 cpv. 2 RPQ-E._____, quale costruzione completamente sotterranea invisibile dall'esterno essa è ammissibile anche nell'area libera. Inoltre, come constatato sopra, il leggero innalzamento del terreno preesistente è legittimo. Non può quindi nemmeno essere ascoltata l'ulteriore censura dei ricorrenti, secondo cui, attraverso il rialzo del terreno presso la facciata sud al fine di coprire la legnaia, vi sarebbe una lesione delle aree libere. 2.2.4. Va notato che appare opportuno poggiare sui piani dell'architetto dei convenuti, il quale si fonda evidentemente sul rilievo del terreno che – come asserito dal convenuto e dal suo responsabile dell'Ufficio tecnico durante il sopralluogo – è stato misurato nel 2005 e riportato nel piano sulle curve di livello del 2011 (doc. 14 convenuto) e che perciò funge da base per tutti. Ma pur volendo considerare anche i rilevamenti successivi del geometra catastale del 15 maggio 2017 (doc. 13 convenuto), istanziati dai ricorrenti, le modifiche del terreno rispetto al terreno naturale

- 9 preesistente, che – come visto sopra – appaiono moderate e indispensabili e non pregiudicano lo spazio circostante, possono comunque essere tollerate giusta l'art. 17 cpv. 2 RPQ-E._____. Un'infrazione della condizione posta nella decisione impugnata di non effettuare spostamenti di terreno nella zona di protezione del bosco non è data nemmeno in questo caso: i minimi e ragionevoli livellamenti del terreno previsti sono in linea con l'art. 17 cpv. 2 RPQ-E._____ e con lo scopo perseguito dalla suddetta condizione, che mira evidentemente a evitare spostamenti di terreno pregiudicanti la zona protetta dalle normative sulla distanza dal bosco, senza tuttavia voler impedire piccole modifiche ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 RPQ-E._____. 3. Per questi motivi, contrariamente alle allegazioni dei ricorrenti, nell'interpretazione delle corrispettive norme il convenuto non ha agito arbitrariamente. Il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione e di rilascio della licenza edilizia impugnata va confermata. 4. L'esito della controversia giustifica l'accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento alla parte soccombente (art. 73 cpv. 1 LGA). Sia al comune convenuto (in base all'art. 78 cpv. 2 LGA) sia secondo prassi ai convenuti non rappresentati da un legale non vengono assegnate ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 4'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 238.--

- 10 totale fr. 4'238.-il cui importo sarà versato da A._____ e B._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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