R 09 3 5a Camera SENTENZA del 29 giugno 2009 nella vertenza di diritto amministrativo concernente opposizione edilizia 1. … ed il fratello … sono i due proprietari per piani della particella no. 994, sopraedificata con l’albergo … che … gestisce personalmente. Sulla contigua particella no. 1377, di proprietà di …, è ubicata una casa plurifamiliare, il cui muro a sud-ovest è in comune con l’adiacente albergo. Ambedue le particelle site sul territorio del Comune di … in località … sono assegnate alla zona nucleo e sono oggetto di una convenzione di diritto privato che garantisce reciprocamente ed entro determinati limiti ai rispettivi proprietari il diritto di costruire senza l’ossequio delle distanze dal fondo vicino. Il 13 aprile 2007, …, il marito … e … introducevano formale domanda di costruzione per la demolizione dell’attuale albergo e la sostituzione di questo con una nuova costruzione comprensiva di ristorante, sette camere d’albergo e circa tredici appartamenti in proprietà per piani. Inizialmente, era prevista anche la costruzione di un parcheggio sotterraneo sulla particella no. 1258 di …, situata sull’altro lato della strada. 2. Contro il progetto di costruzione si opponeva, accanto ad un altro proprietario, anche la vicina … mediante le opposizioni del 23 agosto e dell’8 settembre 2007. In quest’ultimo scritto all’autorità comunale, l’opponente dichiarava di non più contestare il superamento dell’altezza massima legale del previsto fabbricato, ma il suo inserimento estetico nel quadro paesaggistico locale. Dopo il completamento degli atti e la rinuncia a voler edificare il posteggio sotterraneo sulla particella dirimpetto no. 1258, in data 29 novembre 2008 ai committenti veniva concessa la licenza edilizia, munita di diversi oneri e
condizioni e parallelamente venivano rigettate le due opposizioni interposte dai vicini. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 23 gennaio 2009, … chiedeva l’annullamento della licenza edilizia rilasciata. Per la ricorrente il progetto composto da più elementi di forma cubitale, dalla forma scarna e in materiali particolari contrasterebbe con il quadro architettonico locale, caratterizzato da insediamenti di tipo tradizionale, con tetti a due falde e copertura in piode. Non sarebbe del resto la prima volta che i cittadini del comune si vedrebbero costretti ad insorgere contro un progetto edilizio deturpante, ma ritenuto meritevole di approvazione da parte dell’autorità edilizia. Anche il valore della consulenza edilizia andrebbe relativizzato, trattandosi dell’opinione di professionisti sempre propensi a sostenersi l’un l’altro e a ritenere quindi degna di approvazione qualsiasi tipo di proposta. Nella concreta fattispecie poi, un’autorizzazione dovrebbe essere esclusa, poiché per la zona nucleo la legislazione comunale imporrebbe la scelta di forme e materiali conformi a quelli circostanti. In ogni caso un futuro intervento allo stabile della ricorrente rischierebbe di collidere quanto a stile e materiali con la prevista costruzione. Per questo motivo, prima del rilascio di qualsivoglia licenza edilizia l’autorità avrebbe dovuto portare a termine una procedura di piano delle strutture di quartiere. 4. Nella propria presa di posizione il Comune di … postulava la reiezione del ricorso. Le regole comunali sull’insediamento delle costruzioni, ad eccezione della disposizione sulla struttura del tetto, riprenderebbero i principi del diritto cantonale e non avrebbero pertanto valenza propria. Benché la particella in oggetto sia ubicata in zona nucleo, l’attuale albergo e la prevista costruzione sarebbero in una zona periferica, per cui il concetto d’insediamento nel quadro circostante non potrebbe essere tenuto in considerazione, trovandosi nei dintorni solo l’attigua costruzione della ricorrente. Da anni poi, l’attuale albergo sarebbe stato ampliato, completato e modificato in modo tale da non presentare più una struttura degna di conservazione. Come però dimostrerebbe anche il modello di costruzione, il progetto si conformerebbe allo stabile dell’istante. La costruzione verrebbe poi anche ad inserirsi in modo
armonioso nel quadro paesaggistico locale, essendo prevista l’edificazione di un’imponente costruzione ai piedi del retrostante massiccio. Scopo delle disposizioni sull’estetica non sarebbe certo il mantenimento o la riproduzione poco conforme di quella che vorrebbe essere intesa come la tipica casa engadinese o bregagliotta. La conciliabilità del moderno progetto di costruzione sarebbe poi stata ampiamente illustrata anche dal consulente edile del comune, nonostante la zona nucleo non preveda imperativamente la necessità di ricorrere al parere di detto esperto. Infine, poiché la zona in oggetto comprenderebbe solo le due particelle edificate della ricorrente e della privata convenuta, non sarebbe ravvisabile oggettivamente alcuna necessità di indire una procedura di piano delle strutture del quartiere. Le possibilità edificatorie della ricorrente, qualora decidesse di sostituite l’esistente costruzione con una nuova casa d’abitazione, non verrebbero sminuite dal progetto contestato nell’ambito del presente ricorso. 5. Il 4 marzo 2009 anche … perorava la reiezione del ricorso. Le censure riguardanti l’estetica della prevista costruzione rappresenterebbero un semplice sfogo personale dell’istante avverso un determinato tipo di architettura, sostenuto invece dal parere di esperti, senza però alcun tentativo di circostanziare le stesse o di esporre in che misura e per quali motivi la costruzione prevista non avrebbe potuto essere approvata. Il data 1. luglio 2008, il sovrano comunale avrebbe poi accolto una modifica dell’ordinamento edilizio comunale e pertanto concesso alla committente il diritto di erigere una costruzione oltre quella che era l’altezza massima del fabbricato previsto per la zona nucleo. Con il rilascio di tale autorizzazione speciale sulla base del concreto progetto presentato, i cittadini avrebbero pertanto anche indirettamente approvato il genere di moderna costruzione in oggetto, alla quale non verrebbero del resto ad opporsi interessi pubblici preponderanti. Anche le reticenze espresse dall’istante in merito ad un’eventuale futura diversa edificazione della propria costruzione non troverebbero alcuna giustificazione. L’attuale casa della ricorrente avrebbe pure un tetto piano e non rispecchierebbe in alcun modo quella che vorrebbe essere definita come la tipica costruzione locale. … conoscerebbe poi diversi edifici di carattere
decisamente moderno che esulerebbero dai classici canoni della casa col tetto a due falde e la copertura in piode. 6. In data 2 aprile 2009, il Tribunale amministrativo esperiva un sopralluogo a ... In detta sede ognuna delle parti coinvolte nel presente procedimento aveva ancora modo di esporre verbalmente il proprio punto di vista. Al sopralluogo potevano essere inoltre visionati i piani originali delle facciate del progetto e il modello della costruzione. Su quanto visto e sentito in detta sede, si dirà, per quanto utile al fine del giudizio, nelle considerazioni di merito che fanno seguito. Considerando in diritto: 1. Formalmente la ricorrente contesta la legittimazione dei richiedenti la licenza di costruzione. Dal profilo materiale, l’istante considera che il progetto approvato non sia conciliabile con le disposizioni in materia di estetica delle costruzioni e che l’intervento avrebbe comunque previamente richiesto l’avvio di una procedura di piano delle strutture di quartiere. Non è per contro in questa sede più oggetto del contenzioso il superamento dell’altezza massima della costruzione, dopo l’approvazione della relativa modifica da parte del sovrano comunale e l’espressa rinuncia della ricorrente a prevalersi di tale censura, giusta quanto comunicato all’autorità comunale in data 8 settembre 2007. 2. a) Non è contestato che il fondo oggetto di domanda di costruzione è di proprietà di una comunione di proprietari per piani composta dalla privata convenuta in ricorso, che detiene complessivamente 915/1000, e dal fratello di questa, la cui quota è di 85/1000. Dei due proprietari per piani, la domanda di costruzione del 13 aprile 2007 era stata sottoscritta solo dalla privata convenuta in ricorso. Giusta l’art. 89 cpv. 3 della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (LPTC), se la committente non è proprietaria del terreno edificabile, la domanda di costruzione va controfirmata dalla proprietaria. L’art. 98 cpv. 2 della legge edilizia comunale (LE) riprende lo stesso principio e sancisce che la domanda di costruzione deve essere
firmata dalla proprietaria, dal committente e dal progettista. Sulla base di tale normativa, la ricorrente non può però dedurre alcun diritto a proprio favore. L’eventuale vizio formale non ha nell’evenienza alcuna incidenza sulla validità della licenza edilizia rilasciata, giacché in ogni caso l’altro proprietario ha dato alla sorella, il 19 agosto 2008, regolare procura per intraprendere tutti i passi necessari in vista della demolizione e domanda di nuova costruzione sul fondo no. 994, compresa la possibilità di adire le vie legali (vedi sulla questione anche STA R 08 8 e 12). L’eventuale vizio va pertanto considerato in ogni caso sanato. Nell’ambito del presente procedimento ha espressamente preso posizione sul ricorso solo uno dei due proprietari per piani del fondo da edificare anche se il fratello della privata convenuta ha sottoscritto una procura generale a favore della sorella. Per questo motivo nell’ambito della presente vertenza, viene espressamente fatto riferimento a questa sola proprietaria in qualità di privata convenuta in ricorso. b) Il fatto che anche il proprietario del fondo sito sull’altro lato della strada avesse pure sottoscritto la domanda di costruzione è da ricondurre alle particolarità del primo progetto presentato. Allora, infatti, i posteggi sotterranei dell’esercizio pubblico erano previsti sull’altro lato della strada, ovvero sulla particella no. 1258. … aveva pertanto pure debitamente sottoscritto la domanda di costruzione in qualità di proprietario. Avendo la committenza in seguito rinunciato ad edificare i posteggi sotterranei sulla particella dirimpetto, il proprietario di detto fondo non è attualmente più interessato al procedimento o toccato dallo stesso. 3. a) Il 1. novembre 2005 sono entrate in vigore la LPTC e la relativa ordinanza di applicazione (OPTC). In termini di diritto transitorio, le disposizioni direttamente applicabili della nuova legge, quali le norme edilizie cantonali di cui agli art. 72 - 84 della LPTC, hanno la precedenza su prescrizioni comunali divergenti, riservate le prescrizioni in genere più severe dei comuni (art. 107 cpv. 2 LPTC). Per quanto riguarda la strutturazione, l’art. 73 LPTC prevede che insediamenti, costruzioni ed impianti, devono essere costruiti ed inseriti nell’ambiente e nel paesaggio secondo le regole dell’arte di costruire, in modo tale da creare un buon effetto generale (cpv. 1). Per il comune convenuto
questo disposto di diritto materiale direttamente applicabile non lascerebbe più alcun margine per una normativa comunale al riguardo. Nell’ottica dell’art. 107 cpv. 2 LPTC la tesi non si rivela del tutto corretta, essendo in genere possibile per i comuni prevedere delle prescrizioni più severe. In questo senso, nella misura in cui la normativa comunale dovesse effettivamente rivelarsi più severa in materia di struttura delle costruzioni di quanto lo sia la disposizione materiale della LPTC, il progetto sarebbe tenuto all’ossequio dell’una e dell’altra disposizione. Giusta l’art. 19 LE, gli edifici e gli impianti devono essere architettonicamente ben strutturati e inseriti nelle caratteristiche locali e nel paesaggio (cifra 1). Non sono ammesse nuove costruzioni in contrasto con le caratteristiche estetico-architettoniche della relativa zona (cifra 4). Ai sensi dell’art. 36 LE, nella zona nucleo, le aree con obbligo di copertura in piode in stile tradizionale sono stabilite nei relativi piani generali delle strutture. Per le zone senza obbligo di copertura del tetto in piode i tetti devono tenere conto della struttura del nucleo (cifra 5 prima e ultima frase). La consulenza architettonica è obbligatoria ed a spese della committenza. Si raccomanda di consultare l’ufficio tecnico comunale prima di inoltrare il progetto definitivo (cifra 6). Per la ricorrente, poiché il diritto comunale prevederebbe una normativa più restrittiva di quanto contemplato dal diritto cantonale, nell’ottica dell’art. 19 LE la costruzione non avrebbe potuto essere approvata. b) Per quanto riguarda l’aspetto formale, l’autorità edilizia ha sottoposto la domanda di costruzione al consulente edile e come da questi ribadito (vedi relazione dell’8 settembre 2008) l’intero progetto è stato progressivamente elaborato e discusso in accordo con l’autorità edilizia comunale e con il consulente edile. In questo senso, le reciproche esigenze sono state puntualmente tenute in considerazione, come del resto la continua e successiva elaborazione del progetto indirettamente conferma. c) Dal punto di vista della struttura della costruzione, giusta il diritto cantonale, il progetto deve essere costruito ed inserito nell’ambiente e nel paesaggio secondo le regole dell’arte di costruire, in modo tale da creare un buon effetto generale e, per il diritto comunale, lo stesso deve essere architettonicamente
ben strutturato e inserito nelle caratteristiche locali e nel paesaggio e non può contrastare le caratteristiche estetico-architettoniche della relativa zona. I presupposti delle due disposizioni sono praticamente gli stessi per quanto riguarda la validità dell’aspetto architettonico e la norma d’inserimento nel paesaggio, per contro il diritto comunale contiene un elemento più restrittivo nella misura in cui non ammette nuove costruzioni in contrasto con le caratteristiche estetico-architettoniche della relativa zona. Per il resto, la zona in oggetto non sottostà all’esigenza del tetto in piode giusta quanto previsto all’art. 36 LE, ma la sola esigenza posta a questo proposito è che il tetto tenga conto della struttura del nucleo. 4. a) Le particelle della ricorrente e della privata convenuta in ricorso sono ubicate in zona nucleo. Questo particolare tipo di zona è caratterizzato - nella località qui in discussione – essenzialmente dalle costruzioni site sulle due particelle ni. 1377 e 994, non essendo i fondi direttamente confinanti con queste proprietà edificati. In altri termini, la zona nucleo qui in discussione è costituita dal complesso edilizio (albergo) che si intende abbattere e dalla casa con diversi appartamenti della ricorrente. Altri edifici nelle vicinanze - a meno di un centinaio di metri circa - non ve ne sono a parte due villette tra i boschi poco visibili e comunque ubicate ad una distanza che non permette di stabilire un contatto diretto con le due costruzioni qui in oggetto. Il nucleo in parola si limita pertanto al complesso edilizio della privata convenuta in ricorso ed a quello dell’istante. La costruzione di quest’ultima è di forma irregolare e raffigurabile come un rettangolo regolare sul fondo al quale sono stati aggiunti due altri elementi rettangolari di minori dimensioni lungo il lato anteriore, elementi che nel loro complesso danno una facciata principale costituita da tre segmenti posti su tre diverse profondità. Il tetto è piano e con un leggero spiovente. La facciata principale parallela alla strada cantonale presenta delle ampie aperture al piano terra, mentre le finestre al primo e secondo piano sono di forme diverse, che variano dalla portafinestra che dà sulle quattro terrazze, alle altre finestre più grandi di due diverse dimensioni ed alle finestrelle decisamente più piccole. La costruzione che dovrebbe essere demolita presenta uno stabile principale col tetto a due falde non in piode. Alla facciata principale è stato aggiunto a pianterreno un corpo di forma
rettangolare e sul retro la costruzione riprende lo stile dello stabile sito sulla particella contigua della ricorrente. Infine, a destra, rispetto alla facciata principale dell’albergo é stata eretta una costruzione moderna in elementi tipo mattonelle bianche, con una corona di piccole aperture di forma quadrata lungo la sua parte superiore. Nel suo complesso l’architettura che caratterizza l’edificazione di zona si presenta alquanto eterogenea in termini di forme e stile. Per i colori, domina il bianco delle facciate in calcestruzzo e in mattonelle, anche se i contorni delle finestre dell’edificio principale sono di colore rosso scuro. In termini paesaggistici, il nucleo è posto ai piedi della retrostante montagna ed è inserito in un complesso roccioso soprattutto lungo il lato rivolto verso ... b) Come giustamente rilevato anche dai responsabili tecnici del progetto nella relazione del 2 marzo 2009, lo sviluppo edilizio della frazione di … è avvenuto in primo luogo lungo la strada cantonale che tramite l’omonimo passo unisce … alla ... In questo senso, la frazione manca di un nucleo compatto che raffiguri il cuore degli insediamenti. Anche le costruzioni sono alquanto differenziate e variano dagli imponenti alberghi come il “…”, lo “…” o il “…” alle villette tradizionali e lo stile delle costruzioni spazia dalla costruzione in calcestruzzo a quella in sasso o con elementi in legno. Non è pertanto sbagliato affermare che la posizione a cuscinetto che geograficamente … assume tra … e la …, si traduca anche nella struttura e nei materiali della sostanza edilizia, che riprendono elementi tipici dell’imponente casa … con facciate in calcestruzzo ed elementi della tipica casa …, ben più piccola e in sasso. In questo senso, la struttura del particolare nucleo qui in discussione non può essere intesa nel senso che viene tradizionalmente dato a tale tipo di zona, in assenza appunto di diretti elementi di riferimento nel senso di costruzioni. La norma d’inserimento è stata in queste condizioni giustamente giudicata in larga misura anche in base alle caratteristiche e particolarità morfologiche del sito, tenendo presente la predominanza dell’elemento roccioso e della montagna retrostante.
c) Il progetto prevede la sostituzione di tutti gli attuali impianti siti sulla particella no. 994 (prima fotografia) con un blocco in cemento lavato di sette lati irregolari (seconda fotografia). … La forma del tetto, dello stesso materiale delle pareti, sarebbe pure irregolare anche se una buona parte della copertura farebbe parte di un segmento obliquo che dà alla costruzione un certo dinamismo e che richiama la naturale inclinazione dell’apice della retrostante montagna rispetto al punto perpendicolare alla strada cantonale. Di primo acchito, la forma della costruzione ed i materiali con i quali si intende ricoprire la facciata (cemento lavato con la messa in risalto di sassi dalla grandezza massima di un pugno) richiamano un grosso masso ovvero un monolito. Come esposto dal consulente edile comunale nella relazione dell’8 settembre 2008, in mancanza di punti di riferimento, la nuova costruzione è stata intesa come un monolito che dialoga con il sito ed in particolare con gli elementi naturali presenti, quali il pendio retrostante e la montagna. Da quanto si è visto anche in sede di sopralluogo, l’ubicazione della costruzione deve essere considerata adattarsi alquanto bene con il quadro paesaggistico circostante, dove predominano la roccia, il bosco e la montagna. Come si vede dal fotomontaggio contenuto nello studio effettuato dai progettisti, la sostituzione complessiva delle diverse infrastrutture sul fondo no. 994 con il monolito in oggetto crea senza dubbio un quadro decisamente più armonioso con il paesaggio che l’attuale edificazione. d) Per quanto riguarda la validità architettonica del progetto come tale, questa è stata a chiare lettere confermata dal consulente edile nella propria relazione dell’8 settembre 2008. La ricorrente contesta tali conclusioni adducendo il carattere estremamente moderno dell’edificio e la sua completa estraneità ai canoni edilizi della zona. Per quanto riguarda la costruzione come tale, la valutazione fatta dalla ricorrente è di carattere ampiamente soggettivo, senza che vengano addotti dei concreti motivi a sostegno della poca validità architettonica del progetto. Il semplice fatto che opere di tipo moderno trovino un ampio consenso tra gli operatori dello stesso ramo non comprova in alcun modo la censurabilità architettonica della costruzione al vaglio del consulente
edile e dell’autorità edilizia. Il fatto poi che il sovrano comunale abbia approvato in sede assembleare un ordinamento d’eccezione per quanto riguarda l’altezza massima del fabbricato in zona nucleo - onde consentire la realizzazione del progetto in parola - lascia supporre che la modernità dello stabile goda di un ben più ampio consenso tra la popolazione, di quanto sembrerebbe trasparire dalle contrarie considerazioni fatte dell’istante nel proprio ricorso. Resta però da stabilire se tale modernità contrasta effettivamente con lo stile e l’architettura della zona nucleo. e) Come è già stato esposto in precedenza, l’edificio ed i rispettivi impianti vicini che si intendono demolire rappresentano l’aspetto principale della sostanza edilizia della zona. In altri termini, attualmente la casa della ricorrente ha una funzione e un aspetto secondario rispetto a quella della privata convenuta e tale caratteristica verrà mantenuta anche in futuro. E’ pertanto del tutto comprensibile che la nuova costruzione non possa essere reputata attingere ai canoni della vicina casa dell’istante per ottenere un inserimento architettonico armonico, se si considera che nel suo insieme anche la casa della ricorrente è del tutto atipica e andava all’epoca della sua edificazione considerata come una casa in stile decisamente diverso dai canoni della zona sia per il tetto piatto sia per la forma irregolare del perimetro esterno. Del resto, la ricorrente non pretende neppure che il progetto debba adattarsi allo stile della propria abitazione, ma considera indispensabile operare con un tetto a due falde e una copertura in piode. Come però è già stato esposto in precedenza, la zona in oggetto non sottostà all’esigenza del tetto in piode giusta quanto previsto all’art. 36 LE. Importante è che il tetto tenga conto della struttura del nucleo. In questo senso la pretesa formulata dalla ricorrente in merito alla necessità di erigere un tetto a due falde e in piode non trova alcuna conferma nella struttura edilizia circostante e contrasta con il carattere dell’edificio più prossimo con un tetto piatto. Anche se poi sparse lungo la piana vi sono case con il tetto a due falde, il dominante albergo … non si attiene a questi canoni. In termini d’inserimento è in queste circostanze dato concludere che a quello che un tempo era un edificio di carattere moderno (quello dell’istante) viene affiancata una costruzione dello stesso carattere anche se con un riferimento al termine moderno decisamente più recente.
Considerata la particolarità del sito e la sua ubicazione a se stante, risulta difficile chiamare a termine di paragone gli stabili sparsi in zona, non essendoci alcun nesso spaziale diretto tra questi e il complesso edilizio in oggetto che potrebbe ricondurre al concetto di nucleo o di caratteristiche dalla zona. Per questo giudice, considerata la particolarità dell’ubicazione in oggetto, il progetto anche se atipico, non può essere considerato contrastare con lo stile e l’architettura della zona nucleo, in assenza di concreti elementi di riferimento. Questo era del resto anche il parere del consulente edile, il quale riteneva che l’interpretazione favorevole al progetto potesse valere solo per il particolare sito in oggetto e non per la zona nucleo in generale. 5. a) Giusta l’art. 51 LPTC, il piano di quartiere disciplina nel dettaglio la struttura e l’urbanizzazione delle zone edificabili con pianificazione consecutiva o di altri territori parziali della zona edificabile. Esso è composto anche dal piano delle strutture di quartiere che stabilisce l’inserimento di costruzioni e impianti nonché le superfici da mantenere libere e può contenere disposizioni più ampie quanto alle volumetrie, la loro utilizzazione e strutturazione (art. 52 cpv. 2 LPTC e vedi a livello comunale gli art. 77 e 79 LE). Per l’istante, prima del rilascio della licenza edilizia, spettava all’autorità edilizia dare avvio ad una procedura di piano delle strutture del quartiere, onde garantire anche le possibili future possibilità edificatorie del fondo dell’istante, restando queste fortemente influenzate dall’assetto architettonico della costruzione adiacente. b) Come è stato giustamente ricordato anche dal comune convenuto, la zona in oggetto comprende le due particelle già sopraedificate e perfettamente urbanizzate della ricorrente e della privata convenuta in ricorso. Già in termini di dimensioni e di necessità edilizie non si giustifica pertanto l’avvio di una procedura di piano di quartiere. Per la sola edificazione del progetto di costruzione oggetto del presente ricorso non è contestato che non vi sia alcuna necessità di procedere ad una pianificazione di quartiere. La ricorrente giustifica invece la richiesta sulla base delle proprie eventuali future necessità. Tali interessi della proprietà vicina non possono giustificare l’avvio di una procedura di piano di quartiere ed alla definizione delle strutture del quartiere quando non appare neppure al momento attuale probabile un intervento
edilizio sul vicino stabile. Ne consegue che anche questa richiesta non merita protezione e deve essere respinta. 6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e viene in questa sede confermata la licenza edilizia rilasciata. L’esito della controversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte ricorrente. Giusta l’art. 78 LGA, la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente tutte le spese necessarie causate dalla procedura (cpv. 1). Ai comuni invece non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (cpv. 2). La privata convenuta ha pertanto diritto alla rifusione delle ripetibili giusta la nota d’onorario introdotta dal patrocinatore in data 2 aprile 2009 e relativa ad un importo di fr. 3'569.30. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 5'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 352.-totale fr. 5'352.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. … versa a … fr. 3'569.30 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.