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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 02.06.2009 R 2009 28

2 juin 2009·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·2,589 mots·~13 min·5

Résumé

opposizione edilizia | Baurecht

Texte intégral

R 09 28 5a Camera SENTENZA del 2 giugno 2009 nella vertenza di diritto amministrativo concernente opposizione edilizia 1. In data 28 gennaio 2009, …, proprietario in zona edilizia sul territorio del Comune di … della particella no. 415, introduceva domanda per la posa di una recinzione metallica di altezza pari a 1.5 m per delimitare la sua proprietà da quella delle confinanti particelle no. 416 e 417. Durante l’esposizione dei piani, …, proprietaria dell’adiacente particella no. 416 si opponeva al progetto, disapprovando qualsiasi modifica della situazione di fatto, essendo pendente una procedura in rettifica dei confini presso il registro fondiario (RF). In ogni caso, la vicina riteneva inaccettabile che le fondamenta della propria abitazione e il suo pozzetto di controllo venissero, a recinzione avvenuta, a situarsi sul sedime dell’adiacente proprietà. Sul fondo no. 415 sarebbe poi stato edificato senza previa licenza di costruzione un pollaio, manufatto che causerebbe ingenti danni allo stabile dell’opponente per le infiltrazioni d’acqua nelle fondamenta. Chiamato a determinarsi sull’opposizione, … riteneva determinante la situazione di proprietà giusta l’estratto del RF. Come il pozzetto sul suo fondo, anche lo zoccolo in cemento attorno alle mura perimetrali dello stabile di … sarebbe stato eseguito abusivamente sul terreno di proprietà del vicino, per verosimilmente facilitare il deflusso delle acque piovane. Il contestato pollaio sarebbe stato eretto già nel 1962 e ridimensionato in conformità alle disposizioni allora vigenti su ordine dell’Ufficio di Circolo di … durante lo stesso anno. 2. Il 26 marzo 2009, a … veniva accordata la licenza edilizia per la posa della recinzione e, mediante separato provvedimento, respinta l’opposizione introdotta dalla vicina. Poiché a … vigerebbe il RF definitivo ed essendo i

rapporti di proprietà tra i due vicini definiti in documenti ufficiali facenti fede a tutti gli effetti, non sussisterebbero impedimenti di carattere pubblico al rilascio della licenza per erigere la recinzione a tratti lungo il confine tra le due proprietà. Sulle questioni che esulavano dalla domanda di costruzione l’autorità edilizia di … non entrava nel merito delle richieste e per le contestazioni di carattere privato rimandava le parti al foro civile. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 20 aprile 2009, … chiedeva l’annullamento della licenza di costruzione, essendo concretamente nelle intenzioni del vicino erigere la recinzione sulla proprietà altrui. Per l’istante, la particella no. 416, acquistata nel 2007, sarebbe stata misurata erroneamente dall’allora neodiplomato geometra … e la terminazione apposta non corrisponderebbe alla reale situazione della proprietà, come risultava dopo l’opera di raggruppamento terreni. A detta dell’istante, per la rettifica dei confini sarebbe attualmente pendente una procedura presso il RF. La comprova che con la recinzione il vicino verrebbe ad invadere la proprietà dell’istante sarebbe data dal fatto che dopo la posa della rete metallica sia le fondamenta dello stabile (zoccolo in cemento) sia il pozzetto per le acque di scarico – costruiti già nel 1942 - verrebbero a trovarsi sull’attigua proprietà, con l’impossibilità per l’avente diritto di accedere a tali strutture per la loro manutenzione e utilizzazione, senza contare il danneggiamento della proprietà privata per la posa del paletto della recinzione lungo le fondamenta della casa della ricorrente e la difficoltà di accedere all’edificio per pompieri nonché spazzacamini. Dalla sentenza del 1962 non sarebbe poi deducibile l’evasione bonale della vertenza nei termini ritenuti dall’autorità edilizia, bensì la necessità di osservare una distanza da confine di 2.5 m. Anche l’ufficiale del RF avrebbe del resto ritenuto che una licenza edilizia non avrebbe nella concreta situazione potuto essere rilasciata. Il vicino non sarebbe però nuovo a fatti del genere, avendo già eretta e poi allontanata in precedenza una recinzione senza previa autorizzazione. I tetti della stalla e del vicino pollaio non sarebbero dotati di grondaia e le acque piovane, anche a seguito del deposito di rifiuti biologici e materiale di ogni genere, causerebbero dei deflussi nocivi alle fondamenta della costruzione della

ricorrente. Sarebbe poi esclusivamente sulla sua proprietà che la ricorrente avrebbe depositato della legna da ardere. 4. L’8 maggio 2009, il Comune di … concludeva alla reiezione del ricorso, poiché la ricorrente addurrebbe delle considerazioni in palese dissonanza con i dati ufficiali del piano catastale del 2008, che riprenderebbero poi la situazione particellare creatasi con la fine del raggruppamento terreni nel 1957 e la susseguente misurazione ufficiale. La procedura di licenza edilizia non sarebbe però la giusta sede per controversie sulla rettifica di confini. Giusta la documentazione ufficiale, i rapporti di proprietà tra le parti sarebbero chiaramente stabiliti e nulla si opporrebbe al rilascio della richiesta licenza edilizia per la recinzione dal profilo del diritto pubblico. La sentenza invocata dalla ricorrente non avrebbe avuto alcuna ripercussione sui qui discussi diritti di proprietà e l’ufficiale del RF non si sarebbe mai espresso nel senso preteso nel ricorso. Non potrebbe poi essere tema del presente ricorso, il danneggiamento derivante dall’acqua piovana che scorrerebbe dal fondo del vicino, il precedente comportamento assunto da questi o la legittimità della posa della legna da ardere nel luogo prescelto. La recinzione approvata non sarebbe poi in alcun modo propria a pregiudicare il pronto intervento di pompieri o spazzacamini, lasciando l’infrastruttura liberi gli altri tre lati della particella. 5. Sulla scorta di motivi analoghi a quelli invocati dal comune convenuto, anche il vicino … postulava di respingere il ricorso in quanto completamente infondato. Per il richiedente la licenza edilizia le due infrastrutture, ovvero il pozzetto e lo zoccolo in cemento invocati dalla ricorrente a sostegno dei propri diritti di proprietà, sarebbero opere abusive erette sul fondo altrui e finora semplicemente tollerate. In ogni caso anche dopo la posa della recinzione, … sarebbe disposto a tollerare dei controlli sulla particella no. 415 per il pozzetto esistente. La recinzione non verrebbe poi fissata alla casa della vicina, ma il paletto verrebbe apposto a circa 5-7 cm dal muro perimetrale. Per il resto, egli avrebbe in precedenza recintato la proprietà per il periodo in cui sarebbe stato detentore di un cane pastore tedesco. Da che mondo è mondo, l’acqua scorrerebbe verso il basso ed egli non potrebbe certo essere ritenuto

responsabile di detenere degli immobili ad una quota del terreno più alta rispetto a quella del fondo della vicina. Gli spioventi del tetto della stalla sarebbero poi rivolti verso la proprietà comunale ed il suo fondo, per cui anche sotto questo aspetto le censure dell’insorgente sarebbero prive di fondamento. Per la legna da ardere accatastata sulla sua proprietà, il privato convenuto si riserva il diritto di richiedere un indennizzo giornaliero per l’utilizzazione del terreno. Considerando in diritto: 1. La vertenza riguarda unicamente il rilascio della licenza di costruzione per la posa di una recinzione di 1.5 m di altezza senza la necessità di osservare distanze da confine. Non possono per contro essere oggetto del presente ricorso le pretese derivanti da infiltrazioni di acqua (STA R 00 40) o da un uso abusivo della proprietà altrui per il deposito di legname e neppure la liceità di un pollaio eretto negli anni ’60. Relativamente alla decisione dell’ufficio di circolo del 26 marzo 1962 vada comunque precisato che l’accordo tra le parti concerneva il rispetto della distanza legale da confine di 2.5 m per gli stabili, come del resto prevede anche l’attuale legislazione cantonale in materia di pianificazione all’art. 75 cpv. 1 LPTC. Le opere di cinta non sono però notoriamente degli stabilii, per cui da tale decisione l’istante non può dedurre alcun diritto a suo favore nell’ambito della presente vertenza. Per contro, questo Giudice prende atto che il vicino convenuto acconsente all’accesso sulla sua proprietà di specialisti per il controllo del pozzetto in oggetto qualora dovesse palesarsene la necessità. 2. In virtù dell’art. 89 cpv. 3 LPTC, il diritto di proprietà non è un presupposto indispensabile al trattamento dell’autorizzazione ad edificare, ma qualora il committente non è proprietario del fondo, la domanda di costruzione deve essere controfirmata dal proprietario. In principio, se il progetto di costruzione è conforme alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni ed eventualmente alle altre prescrizioni di diritto pubblico, il richiedente ha diritto al rilascio di una licenza di costruzione (vedi art. 89 cpv. 1 LPTC). Aspetti

relativi al diritto privato sono da esaminare solo sommariamente e per quanto è necessario ai fini della decisione amministrativa. Giusta la costante prassi di questa sede, all’autorità edilizia non è dato rifiutare un progetto edilizio per motivi che esulano dalle disposizioni di polizia delle costruzioni (PTA 1999 no. 49, 1987 no. 19, 1974 no. 24, 1971 no. 17 e 1970 no. 30). Per contro, l’autorità può rifiutare la licenza edilizia, senza neppure entrare nel merito della domanda di costruzione, se si palesa fin dall’inizio l’assoluta mancanza di legittimazione del petente, dal profilo del diritto privato. Ciò avviene qualora l’istante non è in grado di comprovare il suo diritto di proprietà sul fondo (per esempio se la richiesta è stata presentata da un solo erede e non da tutta la comunione ereditaria) come invece l’intervento progettato richiederebbe (PTA 1990 no. 25, 1989 no. 15, 1987 no. 20 e 1982 no. 23). In queste situazioni la presa in considerazione di aspetti del diritto privato trova la propria giustificazione nella necessità di evitare che l’autorità debba esaminare nel dettaglio delle magari complesse domande di costruzione, quando la legittimazione del richiedente fa già manifestamente difetto. 3. a) Giusta la legislazione federale, per determinare i diritti sui fondi è istituito un RF (art. 942 cpv. 1 CC), che indica, tra gli altri i diritti di proprietà sul fondo (art. 958 cifra 1 e 946 cpv. 1 cifra 1 CC). L’iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel RF ha luogo sulla base della misurazione ufficiale, segnatamente sulla base di un piano per il RF (art. 950 cpv. 1 CC). Ognuno ha diritto di essere informato sul nome e l’identità di un proprietario e nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un’iscrizione nel RF (art. 970 cpv. 2 cifra 2 e 4 CC). Chi in buona fede, riferendosi ad un’iscrizione nel registro, ha acquistato una proprietà o altri diritti reali, dev’essere protetto nel suo acquisto (art. 973 cpv. 1 CC). Per registro fondiario federale si devono intendere le registrazioni pubbliche, che illustrano tutti i diritti reali sui fondi e le condizioni di fatto dei fondi secondo la suddivisione particellare. Esso ha lo scopo di permettere di identificare i diritti reali esistenti sui fondi, affinché chi intende acquisire un diritto reale su un fondo possa stabilire con certezza a chi appartiene e quali diritti e oneri sono ad esso connessi. Al fine di raggiungere nel migliore dei modi l'obiettivo per il quale il registro fondiario è designato, vale tra gli altri il principio dell’iscrizione, secondo il quale, fatte

salve poche eccezioni, per fondare così come per porre fine a diritti reali su fondi occorre la registrazione nel registro fondiario. Solo ciò che è iscritto si configura come diritto reale; ciò che non è iscritto non è riconosciuto tale (forza giuridica negativa del registro fondiario). In questo modo la legge obbliga le parti all'iscrizione, creando così una garanzia di affidabilità e completezza del registro fondiario nell'interesse della certezza del diritto. Il principio della buona fede del registro fondiario (forza giuridica positiva), costituisce il perno del registro fondiario federale, secondo il quale il contenuto del registro fondiario ha valore di correttezza e di completezza nei confronti di terzi in buona fede. b) Sul territorio del comune convenuto è stato introdotto il registro fondiario definito alla conclusione dell’opera di raggruppamento terreni nel 1957 ed alla successiva misurazione ufficiale. Nell’evenienza in esame, non è contestato che giusta quanto risulta dall’iscrizione a RF e dall’estratto del piano per il registro fondiario datato 2008, il richiedente la licenza edilizia è proprietario della particella sul sedime della quale intende erigere la recinzione. Ai sensi dell’art. 76 cpv. 4 LPTC, opere di cinta come steccati, muri e pareti di legno fino ad un’altezza di 1. 5 m dal livello del suolo naturale possono essere posti a confine (vedi anche art. 97 della legge edilizia comunale, LE). Recinzioni più alte devono essere arretrate in misura della loro maggior altezza, tuttavia al massimo di 2.5 m. Poiché la domanda in oggetto riguarda la posa di una recinzione di altezza di 1.5 m, il proprietario non è tenuto a mantenere alcuna distanza tra l’opera e il fondo vicino, ma la struttura può essere posta a confine. Venendo l’opera ad essere ubicata interamene sul fondo del committente giusta il piano ufficiale del RF la questione dell’ingerenza sulla proprietà altrui non si pone. Per il resto, al rilascio dell’autorizzazione non erano stati giustamente reputati opporsi motivi d’interesse pubblico, come la pretesa impossibilità di un pronto accesso in caso di pericolo, restando il fondo liberamente accessibile lungo tre lati. c) In base alla tesi ricorsuale, il confine di fatto tra i due fondi non sarebbe però quello indicato sul piano del RF, bensì quello riportato sui piani allegati dall’istante all’opposizione e al ricorso. La recinzione verrebbe pertanto eretta

in parte su di un fondo che non sarebbe di proprietà del committente bensì della ricorrente. Come è già stato esposto in precedenza, giusta l’estratto del RF e più precisamente in base all’”estratto del piano per il registro fondiario 1:500” del 17 novembre 2008, il richiedente la licenza di costruzione è il proprietario del fondo no. 415, comprendente il sedime su cui dovrebbe venire eretta la recinzione. Dal canto suo, la ricorrente pretende di avere sufficientemente dimostrato che il committente non possa essere proprietario del fondo nella forma indicata sui piani del RF, per cui la licenza edilizia non avrebbe potuto essere rilasciata. La tesi non può però essere protetta. Dai piani ufficiali del RF definitivo, il privato convenuto può disporre del fondo nella misura richiesta essendo attestato il suo diritto di proprietà laddove intende posare la recinzione. Con ciò la proprietà della parte del fondo su cui il richiedente intende erigere la recinzione è sufficientemente dimostrata ed all’autorità edilizia s’imponeva l’esame della richiesta dal profilo del diritto pubblico e l’evasione della pratica mediante il rilascio di una licenza di costruzione qualora risultasse ossequiata la legislazione in materia di pianificazione e costruzione. La comprova del diritto di proprietà giusta l’estratto del RF era stata dal comune giustamente ritenuta sufficiente al rilascio della licenza di costruzione. Del resto, anche l’acquisto della particella in oggetto – conclusosi tra le parti nel 2007 - doveva necessariamente avvenire sulla base di quanto risultava iscritto nel RF federale. Davanti a questo Giudice, la ricorrente non ha addotto alcuna prova in merito al preteso avvio di una regolare procedura per la rettifica dei confini. La questione di sapere se effettivamente i confini della proprietà verranno o meno confermati al termine di una simile procedura non è rilevante per l’evasione della licenza di costruzione, anche se comunque il privato convenuto sembrerebbe disposto ad accettare un simile giudizio. Poiché al momento dell’introduzione della domanda di costruzione, il richiedente era, in base alla documentazione ufficiale del RF definitivo, proprietario del fondo su cui intendeva erigere la recinzione e non essendoci ostacoli dal punto di vista del diritto pubblico all’erezione dell’opera a confine, l’autorità edilizia ha giustamente rilasciato la licenza di costruzione.

4. Visto l’esito del ricorso, le spese procedurali vengono poste a carico della ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA). Il privato convenuto che non è ricorso alla collaborazione di un patrocinatore legale non ha diritto alle ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 257.-totale fr. 1'257.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Non vengono assegnate ripetibili.

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