R 08 112 5a Camera SENTENZA del 24 febbraio 2009 nella vertenza di diritto amministrativo concernente domanda di costruzione (fermo lavori) 1. In data 27 settembre 2007, l’autorità edilizia del Comune di … intimava a …, proprietaria in zona edilizia della particella no. 475, il fermo immediato dei lavori, dopo aver constatato che la committente stava erigendo una costruzione annessa (tettoia) sul proprio mappale senza previa licenza edilizia. Su invito dell’autorità comunale il 31 ottobre 2007, … introduceva formale domanda di fabbrica allegando alla stessa uno scritto nel quale si lamentava che le fondamenta del muro di sostegno dell’adiacente particella no. 469 (proprietà Valerio) sarebbero state erette parzialmente sul suo fondo, senza però il suo accordo. Il 12 novembre 2007, l’esecutivo comunale negava alla petente il permesso richiesto, adducendo la mancanza di una regolare distanza dai vicini e accordava all’interessata un termine di 90 giorni per eventualmente ottenere dai proprietari delle particelle confinanti (parte Biondini e parte Valerio) un accordo scritto a poter edificare a distanza ravvicinata. La parte Biondini aveva già precedentemente acconsentito alla richiesta della vicina. 2. Il 30 gennaio 2008, … proponeva causa civile nei confronti della parte Valerio onde ottenere da questa l’allontanamento delle fondamenta del muro posto a confine tra i fondi ni. 475 e 469. In sede di conciliazione, era tra le parti possibile trovare un accordo e la parte Valerio concedeva all’istante il diritto di costruire un annesso, la cui dimensione non avrebbe dovuto superare l’altezza del muro, mantenendo una distanza dal confine tra i due fondi, ovvero dal muro, di soli 15 cm. Sulla base di tale intesa, il 6 maggio 2008, il Comune di … rilasciava a … la licenza edilizia richiesta, precisando che la
stessa veniva accordata “come accordo bonale tra le parti, nel rispetto di una distanza tra la parte più esterna dell’edificio e il muro della particella 469 non inferiore ai 15 cm”. 3. Il 5 novembre 2008, a … veniva nuovamente intimato il fermo dei lavori, non mantenendo la nuova costruzione la distanza minima di 15 cm dal muro della parte vicina. Accanto alla cessazione immediata dei lavori alla proprietaria veniva richiesta la presentazione di una nuova domanda di costruzione per le modifiche apportate al progetto. 4. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 29 novembre 2009, … postulava l’annullamento del provvedimento. Per l’istante l’accordo stipulato con la parte vicina e ripreso nella licenza di costruzione non sarebbe stato violato. Infatti, solo lo spiovente del tetto non rispetterebbe la distanza di 15 cm dal muro, ma queste sporgenze non sarebbero tenute al rispetto delle legali distanze da confine. La soluzione eviterebbe poi che nella fessura tra il muro di sostegno della particella attigua e l’annesso vada a cadere della sporcizia. Infine, a causa dalla sporgenza delle fondamenta del muro di sostegno in oggetto sul suo fondo e della limitazione dell’altezza impostale nella licenza edilizia, non sarebbe stato possibile eseguire la finestra in conformità alle dimensioni indicate sui piani, motivo per cui sarebbero stati inseriti nel progetto anche due piccoli pozzi luce. Considerando in diritto: 1. Giusta l’art. 8 cpv. 2 della legge cantonale sulle lingue (LCLing), la lingua della procedura si conforma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata rispettivamente alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta. In considerazione del fatto che sul territorio del comune convenuto la lingua ufficiale comunale è l’italiano e che la decisione impugnata è stata redatta in italiano, si giustifica la redazione della presente sentenza in questo idioma. Alla ricorrente resta comunque impregiudicata la possibilità di proporre le
proprie argomentazioni al Tribunale amministrativo nella lingua ufficiale tedesca. 2. a) Giusta l’art. 107 cpv. 2 cifra 5 della legge cantonale sulla pianificazione del territorio (LPTC) entrata in vigore il 1. novembre 2005, le disposizioni direttamente applicabili della presente legge, come le prescrizioni edilizie cantonali, hanno la precedenza su prescrizioni comunali divergenti. Laddove la LPTC ammette prescrizioni comunali complementari o divergenti, continua ad essere applicato il diritto comunale esistente. Restano inoltre riservate prescrizioni in genere più severe dei comuni (art. 107 cpv. 3 LPTC). Secondo l’art. 86 cpv. 1 LPTC, edifici e impianti possono essere costruiti, modificati, demoliti o destinati ad altro scopo solo con licenza edilizia scritta dell’autorità edilizia comunale. Nel caso in oggetto non è contestato che la ricorrente abbia proceduto all’erezione della tettoia senza mantenere la distanza minima di 15 cm dal muro della particella vicina, in manifesto spregio a quanto indicato sulla licenza di costruzione. Per l’istante, gli spioventi non sarebbero però tenuti al rispetto di simili distanze. La tesi non merita protezione. b) Già il testo chiaro della licenza di costruzione - che richiedeva l’ossequio di una distanza “tra la parte più esterna dell’edificio e il muro della particella 469 non inferiore ai 15 cm” - non lascia alcun dubbio sulla condizione posta dall’autorità comunale. Per “parte più esterna dell’edificio” poteva essere intesa solo la componente più esteriore della costruzione, indipendentemente dal fatto che si trattasse di uno spiovente, un balcone, una parete o qualsiasi altro elemento. E’ pertanto evidente che anche la sporgenza del tetto dell’annesso era tenuta al rispetto della distanza minima di 15 cm. L’istante non ritiene però di aver violato la licenza edilizia, poiché l’interpretazione fatta dall’autorità edilizia dell’onere impostole contravverrebbe ai principi applicabili comunemente in materia edilizia, principi che in simili casi si riferirebbero solo alla distanza dai muri perimetrali e non dalla parte sporgente del tetto. Giusta l’art. 75 LCPT, nella costruzione di edifici che superano il livello dell'originario terreno naturale, si deve osservare una distanza di 2.5 m dal confine del fondo vicino, se la legge edilizia del comune non prescrive distanze superiori (cpv. 1). Parti di edifici
sporgenti come cornicioni di gronda, tettoie, scale esterne, bow-window, balconi aperti, possono sporgere al massimo 1.0 m verso la distanza dal confine e dall'edificio. Se la parte sporgente dell'edificio forma verso l'esterno una parete, questa viene considerata parte della parete perimetrale dell'edificio (cpv. 3). Alla luce di tale disposizione è chiaro che anche la gronda della costruzione qui in oggetto soggiace alle disposizioni sulle distanze da confine, anche se la normativa cantonale in materia prevede una regolamentazione speciale per tali parti di costruzione (distanza di 1.5 m anziché gli ordinari 2.5 m). Questa distanza legale prescritta era stata poi ridotta a soli 15 cm in sede di accordo bonale con la parte vicina. Evidentemente pertanto, la ricorrente era tenuta al rispetto di tale distanza di 15 cm dal muro dei vicini, come richiesto nella licenza di costruzione. c) Come addotto dalla ricorrente stessa, nell’attuazione dei lavori di costruzione sarebbe pure stata modificata l’apertura di una finestra e sarebbero state praticate due nuove aperture, non indicate sui piani. Anche per questa diversa esecuzione dell’opera, l’istante necessita della relativa licenza di costruzione, trattandosi di una modifica del progetto iniziale. Il fatto che la modifica si sia resa necessaria dopo la scoperta che i confini del muro della parte vicina esorbitavano sul fondo della ricorrente è ai fini del giudizio irrilevante, anche se dagli atti risulta che tale circostanza era ben nota all’istante già al momento della richiesta della domanda di costruzione. Per una modifica del progetto, qualsiasi siano i motivi, l’istante deve previamente ottenere una licenza di costruzione. 3. Qualora un progetto di costruzione venga iniziato senza licenza edilizia o la sua esecuzione diverga dai piani autorizzati o da condizioni elencate nella licenza edilizia, l’autorità edilizia comunale, in casi urgenti uno dei suoi membri, il capo dell’Ufficio tecnico o il segretario comunale, ordina la sospensione dei lavori di costruzione (art. 60 cpv. 4 OPTC). Poiché la ricorrente ha incontestatamente violato la condizione impostale nella licenza di costruzione in merito alle distanze dai vicini e apportato dei cambiamenti al progetto senza essere in possesso della relativa autorizzazione a fare tali modifiche, il decreto di fermo dei lavori sfugge a qualsiasi critica e merita in
questa sede piena conferma. Spetterà all’autorità edilizia, nell’ambito della presentazione di una nuova domanda di costruzione comprendente le modifiche apportate al progetto, decidere poi materialmente sull’ammissibilità dei cambiamenti effettuati in base alla legislazione cantonale e comunale in materia di pianificazione. 4. In conclusione, la decisione di fermo dei lavori è confermata e il ricorso deve essere respinto. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA nella procedura di ricorso, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Per le ripetibili, l’art. 78 cpv. 2 LGA prevede che al cantone e ai comuni non vengano di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Ne consegue che l’istante è tenuta a sopportare le spese del presente procedimento, mentre il comune convenuto non ha diritto alle ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 158.-totale fr. 1'158.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.