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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 15.04.2005 R 2005 33

15 avril 2005·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·1,749 mots·~9 min·5

Résumé

opposizione edilizia | Baurecht

Texte intégral

R 05 33 4a Camera SENTENZA del 15 aprile 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente opposizione edilizia 1. Il Comune di … è proprietario sul suo territorio della particella no. 947 in località ... Il 2 novembre 2004, il comune inoltrava formale domanda di costruzione per l’edificazione del Centro Regionale dei Servizi su detta proprietà. Durante l’esposizione pubblica del progetto, … interponeva opposizione adducendo essenzialmente che la distanza legale tra la strada cantonale e la prevista costruzione non fosse rispettata. 2. Con decisione 18 febbraio 2005, l’esecutivo comunale respingeva l’opposizione invocando, in via principale, la mancanza di legittimazione dell’interessato ad insorgere contro il progetto, non avendo l’opponente alcuna proprietà nei dintorni della particella in via di edificazione, e facendo notare, in via subordinata, che sulla questione litigiosa l’opposizione sarebbe comunque divenuta priva di oggetto, dopo lo spostamento della costruzione di 1.5 m verso sud e la nuova pubblicazione del progetto. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 9 marzo 2005, … chiedeva l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento del ben fondato della propria opposizione, l’accollamento della multa ai responsabili dell’infrazione alla normativa comunale e la rifusione delle spese sostenute per un importo di fr. 650.--. L’istante si considera indubbiamente legittimato al ricorso dopo che l’autorità comunale avrebbe riconosciuto integralmente il ben fondato del suo reclamo, provvedendo a spostare la costruzione in ossequio alle distanze legali

previste dalla normativa comunale e ripubblicando i piani, esattamente come postulato nell’opposizione presentata. 4. Nella propria presa di posizione il comune convento chiedeva che il ricorso venisse dichiarato irricevibile o eventualmente respinto. L’istante non avrebbe alcun interesse particolare alla causa e le questioni materiali sollevate sarebbero già state interamente evase nel senso delle richieste formulate nell’opposizione, rendendo pertanto il ricorso anche materialmente privo di oggetto. Considerando in diritto: 1. Anche se nel dispositivo della decisione impugnata il comune convenuto decretava la reiezione dell’opposizione nel senso dei considerandi, veniva in realtà accertata la mancanza di legittimazione dell’insorgente, ciò che avrebbe giustamente comportato la non entrata nel merito dell’opposizione. E’ comunque evidente che una simile svista non ha alcuna rilevanza sulla questione di fondo, giacché anche se il comune convenuto fosse effettivamente entrato a torto nel merito dell’opposizione, simile agire non dispenserebbe comunque questa Corte dall’esaminare se i presupposti formali per l’entrata nel merito dell’opposizione e successivamente del ricorso siano soddisfatti. Come questo Giudice ha del resto già ripetutamente deciso, all’autorità giudiziaria deve essere data la possibilità di determinarsi liberamente sull'entrata nel merito di un ricorso, senza che tale questione sia lasciata al libero arbitrio dell'autorità comunale, tramite una decisione di entrata o non entrata nel merito (PTA 1985 no. 88 e DTA 93/406). Considerata poi la chiara volontà dell’esecutivo, espressa nei considerandi della decisione impugnata, ai quali fa rinvio pure il dispositivo, di non voler entrare nel merito del ricorso per assenza di legittimazione, nulla si oppone nell’evenienza all’esame in questa di sede di tale fondamentale presupposto. 2. a) In precedenza, il Tribunale amministrativo, conformemente alla prassi sviluppata in relazione all'art. 52 della legge sul Tribunale amministrativo

(LTA), subordinava il diritto di ricorrere all'esistenza di un interesse giuridico e non solo di fatto all'annullamento di una decisione. Con il cambiamento della prassi che ha preso inizio, per le disposizioni di applicazione del diritto federale in materia di pianificazione territoriale, nel 1993 (PTA 1993 ni. 31 e 32) e si è poi ampliato nel 2003 (PTA 2003 no. 34), con l’estensione a tutto l’ambito amministrativo, l’art. 52 LTA viene interpretato analogamente all’art. 103 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) e alla relativa giurisprudenza. Secondo l'art. 103 OG, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lettera a). Presupposto è l'esistenza di un interesse particolare che solo il singolo, o comunque una cerchia determinata di persone, possono avere. Altrimenti detto, l'istante dev'essere toccato dalla decisione impugnata più di quanto potrebbe esserlo qualsiasi altro cittadino. Egli deve avere con l’oggetto litigioso un rapporto stretto, particolare e degno di protezione. Il ricorso volto al semplice rispetto delle normative vigenti (STF 1A.71e 73/2000 e 1P.121 e 129/2000) o alla pura tutela di interessi di terzi è inammissibile. Le condizioni appena esposte mirano ad escludere l'azione popolare. Le stesse assumono particolare rilevanza nei casi - come quello in esame - dove non è il destinatario della decisione a ricorrere, ma un terzo (DTF 123 II 378 cons. 2;. Fritz Gygi, Vom Beschwerderecht in der Bundesverwaltungsrechtspflege in: Recht 1986, pag. 8s.). Non è per contro richiesta una violazione dei diritti soggettivi del singolo. Ogni interesse attuale proprio dà legittimazione a ricorrere. Un interesse protetto può consistere nel voler impedire che con la decisione impugnata al ricorrente ne derivi uno svantaggio finanziario, ideale, materiale o di altra natura. L'interesse del ricorrente può pertanto essere anche solo un interesse di fatto. Deve comunque in ogni caso esser degno di giudizio nell'ambito del contenzioso. Questo presupposto è adempiuto qualora, la situazione di fatto o di diritto del ricorrente possa essere direttamente influenzata dall'esito della vertenza. In questo contesto, non è determinante la cerchia di destinatari che la norma invocata intende proteggere (DTF 120 Ib 48 consid. 2a e numerosi riferimenti) e neppure occorre esista una relazione causale specifica tra quanto la norma intende proteggere e l'interesse meritevole di protezione addotto dall'istante (DTF 113 Ib 228; 112 Ib 158).

b) Come è stato esposto nel considerando che precede ai criteri sopra indicati va attribuita un'importanza particolare qualora a proporre ricorso contro la decisione non è il destinatario in senso materiale della medesima, bensì un terzo. Se può essere ammessa l'esistenza di un rapporto particolare, prossimo e rilevante con l'oggetto del litigio, in altri termini una relazione diretta e immediata, allora il terzo ricorrente dispone di un interesse degno di protezione a chiedere l’annullamento o la modifica dell’atto impugnato. Questo interesse consiste nell’utilità pratica che potrebbe derivargli da una sentenza a lui favorevole, ossia nell’eliminazione di un pregiudizio ideale o materiale causato dalla decisione impugnata (DTF 121 II 174 cons. 2b, 120 Ib 48 cons. 2a e riferimenti; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, 2a ed., marginale 547, pag. 196). Nell’ambito di un’opposizione edilizia, gli accennati presupposti sono generalmente adempiuti quando a ricorrere è il vicino o il proprietario di un fondo sito nelle dirette vicinanze della costruzione o dell'impianto oggetto dell'autorizzazione (cfr. DTF 121 II 174 cons. 2b; RDAT I-1999, no. 64, pag. 233). Nel caso di vicini, il Tribunale federale ha ammessa la legittimazione al ricorso per distanze di 45, 70 e 120 m dal fondo in via di edificazione e ha invece rifiutato la stessa per distanze di 150, 200 e 800 m (per la casistica in materia vedi DTF 121 II 174 cons. 2b). Dal canto suo il Tribunale amministrativo ha rifiutato la legittimazione al ricorso per una distanza dall’oggetto litigioso di 300 m (PTA 1997 no. 56). Determinante è comunque l’incidenza che la costruzione possa avere sul fondo della persona che intende opporsi al progetto. c) Nell’evenienza non è contestato che l’opponente in sede comunale non era vicino della proprietà no. 947 e neppure proprietario di un fondo nelle vicinanze. Perché sia data la legittimazione al ricorso occorre che il ricorrente dimostri un rapporto stretto con l’oggetto litigioso e che non agisca unicamente nell’interesse della legge (STF 1A.71/2000). Questa è però propriamente la situazione del caso in parola. Il solo motivo addotto dal ricorrente per opporsi alla costruzione era il rispetto della normativa comunale. Come però è stato esposto in precedenza, il ricorso volto al semplice agire

nell’interesse della legge o al rispetto della normativa vigente è inammissibile. Altrimenti detto, tutti i cittadini del comune hanno lo stesso interesse al rispetto della normativa comunale e con l’ossequio della contestata distanza dal confine con la strada cantonale al ricorrente non deriva alcun vantaggio particolare rispetto a quello di tutti gli altri cittadini. In queste condizioni è a giusto titolo che al ricorrente è stata rifiutata la legittimazione a proporre opposizione contro il progetto presentato. 3. Per il ricorrente, la sua legittimazione al ricorso sarebbe indiscussa, dopo che l’autorità edilizia comunale avrebbe soddisfatto a tutte le richieste formulate nell’opposizione (arretramento dalla strada e nuova esposizione dei piani). Anche questa pretesa non merita protezione. Giusta l’art. 112 della legge edilizia comunale (LE), la domanda di costruzione viene esaminata dall’autorità edilizia comunale scaduto il termine di opposizione. Ne consegue che prima dell’esposizione dei piani e della possibilità di presentare opposizione la domanda non viene esaminata materialmente. Naturalmente il comune, essendo contemporaneamente committente e autorità edilizia, poteva e doveva conoscere i dettami della LE. L’errore sulle distanze era comunque poi stato corretto nell’ambito del successivo formale esame materiale del progetto dopo la sua pubblicazione. Ma anche se l’arretramento della costruzione fosse effettivamente avvenuto su segnalazione dell’istante il risultato del caso concreto non cambia, nel senso che l’opponente non aveva in sede comunale alcun diritto tutelabile a pretendere il rispetto delle distanze dalla strada. 4. In via abbondanziale è poi utile rilevare che oltre a non detenere la legittimazione per opporsi al progetto di costruzione, l’istante pretende poter insorgere contro un provvedimento che - dopo l’avvenuto arretramento della costruzione e la nuova pubblicazione del progetto - non dispone più neppure di un oggetto di litigio. Inoltre, anche in caso di accoglienza dell’opposizione, per le procedure in sede comunale non vengono assegnate spese alla parte che vince la causa. Lo stesso vale per la procedura davanti al Tribunale amministrativo per quanto il privato non ricorra alla collaborazione di un patrocinatore legale (art. 75 LTA). Infine, il fatto di non presentare dei piani

conformi all’ordinamento comunale non configura ancora una violazione dei dettami della LE, punibile con una multa. Tale eventualità si realizza con l’edificazione contraria al progetto approvato o senza licenza di costruzione. Per questo il comune convenuto, presentando un progetto non ossequioso delle distanze legali dalla strada, non è con ciò incorso in un atteggiamento rilevante dal punto di vista del diritto penale amministrativo. 5. In conclusione, il ricorrente non era legittimato a proporre opposizione contro il progetto di costruzione per cui la decisione dell’autorità comunale merita in questa sede piena conferma. L’esito della controversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento al ricorrente (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 800.-- - e le spese di cancelleria di fr. 136.-totale fr. 936.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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