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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 22.02.2005 R 2004 99

22 février 2005·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·1,966 mots·~10 min·4

Résumé

approvazione per EFZ | Bauen ausserhalb der Bauzonen

Texte intégral

R 04 99 4a Camera SENTENZA del 22 febbraio 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente approvazione per EFZ 1. … è, tra l’altro, proprietario della particella no. 277 nel registro fondiario del Comune di … sopraedificata con una stalla e un piccolo capannone, sita in località “…” che si trova sull’altro territorio comunale. Su quest’area egli gestisce un’azienda per la raccolta, la scernita e il deposito intermedio di rottami, carta, residui elettrici e elettronici e altro materiale riciclabile. Questa attività, correlata dalle necessarie autorizzazioni, era stata iniziata dal padre del ricorrente già negli anni sessanta. Nel corso del tempo il proprietario adeguava, razionalizzava e ampliava la sua attività. 2. Con richiesta del 22 agosto 2001 al Comune di … nella procedura per edifici e impianti fuori dalle zone edificabili (procedura EFZ), il proprietario ha chiesto l’autorizzazione per la costruzione di un capannone di ca. 300 m2 quale edificio annesso sul lato ovest dell’esistente costruzione. Il previsto capannone doveva essere utilizzato per depositare al coperto gli apparecchi elettrici e elettronici raccolti. Il 10 ottobre 2001 l’ufficio cantonale per la pianificazione (UP) indicava al comune che il progetto di costruzione non poteva essere approvato, perché si trovava in parte in zona di pericolo elevato (zona di pericolo 1). 3. Con domanda EFZ del 25 novembre 2002 il proprietario chiedeva l’autorizzazione per la demolizione e la ricostruzione con un ampliamento del capannone esistente annesso alla stalla. In dettaglio egli intendeva demolire il capannone di ca. 86 m2 (10,20 m x 8,40 m) e sostituirlo costruendo nel medesimo luogo un nuovo capannone con una superficie di ca. 403 m2 (21,2

m x 19 m). Il 7 gennaio 2003 il comune faceva proseguire la domanda con proposta di approvazione. Con decisione del 6 marzo 2003, il dipartimento dell’interno e dell’economia pubblica dei Grigioni (DIEP) rifiutava al progetto l’approvazione necessaria. Riteneva infatti che il progetto non fosse a ubicazione vincolata e che esulasse dalle possibilità di ampliamento sulla base dell’art. 24c della legge sulla pianificazione del territorio (LPT). La decisione cresceva incontestata in giudicato. 4. Il 24 maggio 2003, il proprietario presentava una domanda EFZ a posteriori per la formazione di una platea in calcestruzzo di ca. 64 m2, quale costruzione annessa sul lato ovest del capannone esistente. Nella domanda inoltrata era prevista anche la copertura di questa platea con un tetto in lamiera. Con decisione del 10 luglio 2003 il DIEP approvava la richiesta. 5. Con scritto del 22 marzo 2004, l’UP invitava il Comune di … ad esigere dal proprietario una domanda EFZ a posteriori per la costruzione del tetto. Di seguito il proprietario riceveva un’intimazione di fermo dei lavori e la richiesta di chiedere un permesso edilizio a posteriori per la copertura in fase di costruzione. Sempre il 22 marzo 2004 il proprietario chiedeva il rilascio di una licenza edilizia per la costruzione di un capannone chiuso su tre lati dalle dimensioni di ca. 220 m2 (21,05 m x 10,45 m) quale costruzione annessa alla stalla esistente. Con decisione del 4 ottobre 2004 il DIEP rifiutava di approvare il progetto presentato. 6. Tramite ricorso del 25 ottobre 2004, il proprietario impugnava tempestivamente la decisione negativa del DIEP davanti al Tribunale amministrativo, chiedendo l’annullamento della stessa e la conseguente approvazione del progetto di costruzione. Il ricorrente ritiene di aver costruito il tetto sulla scorta di una formale assicurazione da parte degli organi cantonali e chiede pertanto di essere protetto nella sua buona fede, poiché non avrebbe avuto alcun motivo di dubitare dell’illegalità del suo agire. L’impianto in oggetto andrebbe poi considerato ad ubicazione vincolata. Infatti, viste le particolarità dell’attività, sarebbe irragionevole costringere il

richiedente a trasferire la propria attività in una zona artigianale o industriale. L’impianto nella zona attuale sarebbe perfettamente isolato, ben camuffato (come richiesto dalle autorità cantonali) e non recherebbe disturbo a nessuno. Il DIEP sottovaluterebbe l’importanza dell’attività del ricorrente, quale partner privilegiato del consorzio raccolta e eliminazione rifiuti (CRER). Il ricorrente dovrebbe poi attenersi alle norme ambientali, che gli imporrebbero la copertura del deposito intermedio dei rifiuti. Con la nuova platea e la copertura della stessa egli non allargherebbe la sua attività bensì si adeguerebbe semplicemente ai dettami legali a protezione dell’ambiente. Infine il ricorrente sottolinea che, al contrario di quanto detto dal DIEP, l’applicazione dell’art. 24c LPT non sarebbe affatto esclusa nel presente caso. Infatti, in base alle normative cantonali (LPTC) una ampliamento risulterebbe misurato se di regola non verrebbe a superare il 30%, rispettivamente il 50% dei volumi esistenti. La dizione “di regola” lascerebbe dedurre la possibilità di fare delle eccezioni, come nel presente caso. 7. a) Nella propria presa di posizione il DIEP proponeva di respingere il ricorso. Al contrario di quanto esposto dal ricorrente, l’UP non avrebbe mai rilasciato al ricorrente un’assicurazione per la realizzazione dell’edificio contestato. Al contrario, nelle procedure precedenti l’UP avrebbe ribadito l’impossibilità di una edificazione nella zona di pericolo 1. Il DIEP sottolineava poi di aver già respinto un analogo progetto che prevedeva la demolizione e la ricostruzione del capannone esistente unite ad un importante ampliamento. Anche per questo il ricorrente non avrebbe in buona fede potuto partire dal presupposto che gli organi cantonali fossero propensi all’intervento. Senza considerare che l’UP non sarebbe nemmeno stato competente per il rilascio di una simile assicurazione. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale poi, i depositi di rottami non richiederebbero necessariamente un’ubicazione al di fuori delle zone edificabili, ma sarebbero attribuibili, nei Grigioni, alla zona artigianale o industriale. Non sarebbe pertinente nemmeno l’obbiezione della presenza di un comportamento contraddittorio essendo stata approvata la platea in calcestruzzo ma rifiutata l’approvazione del capannone in questione. Infine a causa della notevole differenza di superficie tra capannone esistente e edificio

costruito (ampliamento del 134%) per l’impianto realizzato non sarebbe possibile rilasciare un’autorizzazione d’eccezione facilitata a posteriori. b) Il comune convenuto nella propria presa di posizione ribadiva di approvare il progetto della costruzione in questione. 8. Tramite replica e dupliche le parti in causa approfondivano gli argomenti presentati in occasione del primo scambio di scritti. 9. In data 11 febbraio 2005, una delegazione del Tribunale amministrativo esperiva un sopralluogo a … in occasione del quale, oltre a prendere visione della situazione di fatto, concedeva alle parti in causa la possibilità di esprimersi verbalmente nel merito del contenzioso. Inoltre veniva misurato l’intervento effettuato. La piattaforma contava una lunghezza di 9.5 m per una profondità di 8.5 m. Considerando in diritto: 1. L’oggetto del contenzioso in giudizio è circoscritto dalla decisione dipartimentale del 4 ottobre 2004 che ha sancito la mancata approvazione a posteriori del capannone costruito dal ricorrente sollecitando il comune a far rispristanare lo stato di legalità ai sensi dell’art. 60 LPT. 2. a) Il ricorrente sostiene che con decisione dipartimentale del 10 luglio 2003 il DIEP abbia approvato non solo la costruzione della piattaforma in calcestruzzo bensì anche la copertura della stessa con un tetto in lamiera secondo la sua domanda di costruzione inoltrata il 24 maggio 2003. Per contro il DIEP sostiene di aver autorizzato esclusivamente il rilascio di una licenza per la piattaforma in calcestruzzo e di non aver autorizzato alcun tipo di copertura della stessa. Il DIEP basa la propria argomentazione sul rispettivo modulo di domanda di costruzione, dove si citerebbe soltanto la “platea” e la “platea in calcestruzzo” (cfr. 2 e 3 del modulo).

b) In effetti, sulla pagina due del modulo alle cfr. 2 e 3 si parla soltanto di “platea” e “platea in calcestruzzo”. Il DIEP cela però il fatto che alla pagina 3 del modulo (cfr. 7) il ricorrente indicava chiaramente che la piattaforma andava ricoperta scrivendo: “Platea in calcestruzzo con muri di sostegno in mattoni grigi, copertura (tetto in lamiera)”. Quindi il ricorrente ha chiesto esplicitamente tramite domanda di costruzione di poter costruire una piattaforma in calcestruzzo e di poterla coprire con un tetto in lamiera. Anche la circostanza che nella ripresa fotografica scattata il 24 maggio 2003 e allegata al modulo non vi sia alcuna copertura non può sostenere l’argomentazione del DIEP. Evidentemente una fotografia riesce ad immortalare sempre soltanto la situazione che vi era al momento dello scatto. Se la costruzione era soltanto realizzata in parte, è ovvio che non si possa vedere il tetto sulla foto. Che la domanda di costruzione riguardasse non solo una platea di calcestruzzo ma piuttosto una platea con muri di sostegno e copertura lo aveva anche capito l’UPA, visto che nella sua presa di posizione viene appoggiata la richiesta di costruzione di un capannone (“Den Bau einer Lagerhalle können wir aus unserer Sicht unterstützen, …”). In tali circostanze è dimostrato che il DIEP con decisione dipartimentale del 10 luglio 2003 non abbia soltanto autorizzato il rilascio di una licenza edilizia eccezionale per una piattaforma, ma per una piattaforma con mura di sostegno e copertura. 3. a) Detto ciò, la decisione dipartimentale impugnata va vista come un rifiuto della domanda in sanatoria. Per quanto riguarda la piattaforma in calcestruzzo e la copertura della stessa non vi è bisogno di alcuna sanatoria, visto che questa costruzione è già stata autorizzata dal DIEP. La procedura di sanatoria si limita di conseguenza esclusivamente alle parti superanti l’autorizzazione. La piattaforma costruita supera di 1,5 m di lunghezza e di 0,5 m di profondità le misure accordate. La copertura costruita invece non si limita soltanto a coprire la nuova piattaforma bensì anche la costruzione già esistente. b) In occasione del sopralluogo il rappresentante del DIEP si è espresso in modo esplicito confermando che, qualora il tribunale dovesse concludere che il DIEP avesse autorizzato non solo la piattaforma in calcestruzzo ma anche la sua copertura, il DIEP rinuncerebbe a chiedere un ripristino della situazione

legale. Questo sia perché le differenze riscontrate non sono di grande entità sia perché la richiesta di ripristino non sarebbe proporzionale. c) Il Tribunale non può che condividere questa conclusione del DIEP, non da ultimo anche in considerazione dell’interesse pubblico esistente a sostegno dell’attività esercitata dall’istante e del fatto che la situazione pianificatoria sul territorio comunale non permetterebbe comunque altre soluzioni accettabili. Oltre ad essere attiva ormai da decenni l’azienda disponeva sempre delle dovute autorizzazioni. L’ubicazione dell’azienda in un’altra zona (zona industriale) sul territorio comunale non è possibile, poiché nel comune non è ancora stata approvata alcuna zona industriale (cf. rispettiva sospensione dell’approvazione da parte del Governo cantonale con decisione no. 1005 del 6 luglio 2004). 4. Riassumendo si può dire che, al contrario di quanto sostenuto dal DIEP, la richiesta del ricorrente di costruire una piattaforma in calcestruzzo con dei muri di sostegno e una copertura in lamiera è stata autorizzata dal DIEP stesso. La domanda di costruzione EFZ che il DIEP ha chiesto al ricorrente di inoltrare a posteriori va quindi vista come una domanda in sanatoria e la decisione impugnata del DIEP va considerata come il rifiuto di questa domanda. Visto però che il DIEP stesso in occasione del sopralluogo ha dichiarato di rinunciare a una richiesta di ripristino nel caso in cui il Tribunale giudicasse autorizzata la copertura della piattaforma, come propriamente avvenuto (vedi cons. 2 e 3), il ricorso va in questo senso accolto. 5. L’esito del ricorso, che per i motivi esposti nei considerandi che precedono deve essere accolto, comporta l’accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento al dipartimento soccombente, il quale è pure tenuto a rifondere al ricorrente un’equa indennità a titolo di ripetibili (art. 75 LTA). Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Il Dipartimento dell’interno e dell’economia pubblica dei Grigioni (DIEP) è tenuto a concedere un’autorizzazione a posteriori nel senso dei considerandi che precedono. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 171.-totale fr. 2'171.-il cui importo sarà versato dal Cantone dei Grigioni (DIEP) entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione cantonale delle finanze, Coira. 3. Il Cantone dei Grigioni (DIEP) versa a … Fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

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