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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 25.01.2005 R 2004 72

25 janvier 2005·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·4,095 mots·~20 min·4

Résumé

revisione pianificazione locale | Kostenverteilung Quartierplanung, Erschliessung etc.

Texte intégral

R 04 72 4a Camera SENTENZA del 25 gennaio 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente revisione pianificazione locale 1. … è proprietaria a …, sul territorio del comune di …, della particella sopraedificata no. 1586 e comproprietaria della particella no. 1585, sulla quale è ubicata una stalla. Sempre a …, la ditta … Co - di cui fanno parte … nonché …, …, … - è proprietaria della particella no. 1551, sulla quale sorge la pensione/ristorante … Giusta la pianificazione locale, tutta la frazione di … era zona maggesi e di conservazione. Con l’accettazione il 23/30 gennaio 2003 da parte del Sovrano comunale della revisione totale della pianificazione locale, le particelle ni. 1551 e 1550 a … venivano assegnate all’altro territorio comunale. Accanto a questa modifica del piano delle zone, venivano riveduti anche il piano di urbanizzazione e delle strutture. Nel piano di urbanizzazione venivano indicate la strada agricola-forestale, il sentiero invernale e le piste di sci di fondo, mentre nel piano generale delle strutture cinque costruzioni venivano messe sotto protezione e uno stabile definito come elemento di disturbo. Il tempestivo gravame interposto dai sopraindicati proprietari contro il piano delle zone, quello di urbanizzazione e delle strutture veniva dal Governo cantonale respinto con decisione 15/22 giugno 2004. 2. Il 13 luglio 2004, la proprietaria e i comproprietari dei fondi ni. 1551, 1585 e 1586 interponevano ricorso al Tribunale amministrativo chiedendo che i tracciati delle piste di sci di fondo e dei sentieri invernali venissero riportati invariati nel nuovo piano di urbanizzazione, che nel piano delle strutture venissero indicati come degni di protezione solo gli stabili A 24 e A 27 e che l’altro territorio comunale venisse esteso lungo il lato sud-ovest e nord-est delle particelle ni. 1551 e 1550, giusta il piano allegato. I ricorrenti non considerano difendibile lo spostamento della pista di sci fondo, in prossimità

dell’esercizio pubblico di loro proprietà, sul retro della costruzione in una zona di pericolo e considerano che il sentiero invernale proveniente da … avrebbe dovuto essere debitamente menzionato sul piano di urbanizzazione, come lo era del resto in precedenza. Del tutto inspiegabili sarebbero, più avanti, i motivi che avrebbero spinto l’autorità comunale a mettere sotto protezione i cinque stabili indicati nel piano delle strutture, non essendo eruibile quali criteri e che valutazione fossero alla base di simili scelte. Essendo già tutta la frazione zona di conservazione, l’unico valido criterio per procedere ad una scelta degli edifici da conservare avrebbe dovuto semmai risultare dalla struttura interna dell’edificio e non dalla sua parvenza esterna. Infine, poiché con la revisione totale della pianificazione locale l’esercizio pubblico dei ricorrenti sarebbe stato assegnato all’altro territorio comunale, si imporrebbe un’estensione di questa zona onde garantire la possibilità di un ampliamento della costruzione principale e delle relative terrazze. 3. Nella propria presa di posizione il Comune di … chiedeva la reiezione del ricorso per quanto fosse dato entrare nel merito dello stesso. Sulla controversa questione di sapere quali immobili andassero considerati degni di conservazione o meno, i ricorrenti non sarebbero legittimati al ricorso. L’inserimento o meno nel piano generale di urbanizzazione delle piste di sci di fondo e dei sentieri invernali, rientrerebbe nel libero apprezzamento dell’autorità comunale. L’idea alla base dei nuovi tracciati sul retro dell’esercizio pubblico dei ricorrenti sarebbe comunque quella di sovrapporre le piste ed i sentieri al sedime della strada forestale, già di proprietà del comune e non utilizzabile durante l’inverno. In tal modo verrebbero per quanto possibile evitati conflitti con i proprietari privati, essendo l’insediamento all’interno della frazione di tipo compatto. La proposta fatta dai ricorrenti, quanto al mantenimento del tracciato lungo le case del paese, non farebbe altro che limitare i proprietari in modo alquanto incisivo nell’esercizio dei loro diritti e con questo fomentare dei conflitti, che la soluzione scelta renderebbe invece evitabili. Del resto, anche seguendo i nuovi tracciati, le distanze tra le piste ed i sentieri, da un lato, e l’esercizio pubblico, dall’altro, sarebbero comunque sempre minime. Con l’assegnazione delle particelle ni. 1550 e 1551 all’altro territorio comunale sarebbe già stato creato un regime di favore

per gli istanti che escluderebbe qualsiasi altra concessione, non da ultimo considerando la sensibilità della zona in oggetto e le disposizioni ad essa applicabili. In quest’ottica le successive pretese formulate in sede di ricorso andrebbero considerate manifestamente fuori posto. Infine, le costruzioni particolarmente degne di protezione sarebbero state scelte non in base alla loro struttura architettonica interna, del resto già protetta dalla normativa in materia di zona di conservazione con il divieto di ampliamento e di demolizione, ma sulla base del loro carattere esterno e dell’incidenza dello stesso sul quadro locale. 4. Il Governo del Cantone dei Grigioni postulava la reiezione del ricorso, riferendosi alle motivazioni già esposte nella decisione impugnata e contro le quali l’istanza processuale non apporterebbe nulla di nuovo. 5. Replicando, i ricorrenti ribadivano le tesi già addotte in precedenza e l’interesse al ricorso anche per contestare gli edifici posti sotto protezione, almeno per la proprietaria della particella no. 1586, essendo stato posto lo stabile ivi situato sotto protezione. Per una località turistica come … sarebbe poi molto importante che i sentieri invernali venissero debitamente indicati sul piano di urbanizzazione, essendo queste delle oltremodo importanti vie di comunicazione durante l’inverno. 6. Duplicando, il comune convento riprendeva gli argomenti dei ricorrenti contestandoli e difendendo le innovazioni apportate con la revisione totale della pianificazione locale. Dal canto suo, il Governo dei Grigioni rinunciava all’introduzione di una duplica. 7. In data 24 gennaio 2005, il Tribunale amministrativo esperiva un sopralluogo a …. In detta sede ognuna delle parti al procedimento aveva modo di esporre ancora una volta il proprio punto di vista. Su quanto visto e sentito in sede di sopralluogo si dirà, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che seguono.

Considerando in diritto: 1. I ricorrenti contestano il piano generale delle strutture in merito alla mancata demarcazione del sentiero invernale (cons. 2) e il nuovo tracciato delle piste di sci di fondo e del sentiero all’interno dell’abitato (cons. 3). Del piano delle strutture vengono contestati gli stabili posti sotto protezione (cons. 4) e del piano delle zone le dimensioni della zona assegnata all’altro territorio comunale in prossimità dell’esercizio pubblico degli istanti (cons. 5). Nell’ambito del secondo scambio di scritti processuali non veniva invece più contestata la legittimazione dei ricorrenti ad interporre ricorso contro la scelta degli stabili da porre sotto protezione, essendo l’edificio A 9, sito sulla particella no. 1586, di proprietà di una ricorrente che è parte al procedimento sia personalmente sia come socia dell’esercizio pubblico. 2. a) I ricorrenti chiedono che i tracciati dei sentieri invernali vangano ripresi invariati come sotto il precedente ordinamento nel nuovo piano generale di urbanizzazione 1:1000 e nel piano di situazione 1:2500. Giusta l’art. 32 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC), il piano generale di urbanizzazione stabilisce gli impianti dell’urbanizzazione di base e di massima e serve da fondamento per i progetti generali e il computo dei sussidi per l’urbanizzazione. Quanto al suo contenuto più preciso, l’art. 19 della rispettiva ordinanza cantonale (OPTC) elenca: la rete viaria preposta e le strade collettrici, i condotti principali degli acquedotti e dell’evacuazione delle acque di rifiuto, i serbatoi e gli impianti delle acque di rifiuto (cpv. 1). Esso può contenere inoltre le strade d’accesso, i parcheggi, le strade agricole, le piste ciclabili, i percorsi pedonali e i sentieri, gli impianti dell’approvvigionamento energetico e delle telecomunicazioni, come pure altri servizi tecnologici nonché le tappe di urbanizzazione e le zone con obbligo di piano di quartiere (cpv. 2). Dalla lettera di questa norma d’applicazione risulta chiaramente che la legislazione cantonale distingue tra quegli impianti che devono imperativamente essere contenuti nel piano generale di urbanizzazione e quelli che invece, come i sentieri pedonali, possono facoltativamente venire indicati, a seconda di quanto ritenga utile fare l’autorità comunale.

b) Nel caso che ci occupa, i ricorrenti vorrebbero vedere inseriti nel piano generale di urbanizzazione anche i sentieri invernali ed in particolare quello che collega la frazione a ... Tale richiesta non ha nulla a che vedere con degli eventuali rapporti di proprietà, ma è motivata solamente dall’importanza di tale indicazione per la frazione ed il suo turismo. Pur ammettendo che trattasi di un semplice sentiero invernale, gli istanti vorrebbero vedere riconosciuta un’importanza diversa a questa via di comunicazione, essendo la frazione altrimenti non accessibile al traffico motorizzato durante l’inverno e in virtù dell’importanza turistica dell’infrastruttura. La tesi non merita in questi termini protezione. Il sentiero in parola, allacciando la frazione al vicino paese, resta un impianto di carattere secondario. Nei Grigioni, molti insediamenti alpini su dei maggesi sono posti in una zona di conservazione, senza che per questo i sentieri che li rendono accessibili possano assurgere a vie di comunicazione principali nel senso di cui all’art. 19 cpv. 1 OPTC. In questo senso non sussiste pertanto un diritto a pretendere l’inserimento nel piano di urbanizzazione del sentiero invernale qui in discussione. Del resto, la linea di questo sentiero sul lago gelato si sovrappone quasi, fino ai confini del territorio comunale, al tracciato della pista di sci di fondo. In sede di sopralluogo, da parte del comune convenuto è espressamente stata ventilata la possibilità di inserire il sentiero invernale in oggetto nel piano generale di urbanizzazione in occasione della sua prossima ristampa. In questa sede, tale questione non merita comunque di essere discussa oltre. 3. a) Nei pressi dell’abitato, finora i tracciati delle piste di sci di fondo e del sentiero pedonale correvano tra le case e, in prossimità dell’albergo degli istanti, tra le particelle ni. 1551 e 1550. Giusta i nuovi piani, il tracciato all’interno dell’abitato subisce in prossimità della particella no. 1558 una deviazione e viene spostato lungo il sedime della strada forestale che si snoda tra l’insediamento abitato e la soprastante collina sul lato sud-est della frazione. A motivo dello spostamento, l’autorità comunale adduceva, in primo luogo, la necessità di evitare per quanto possibile degli inutili conflitti tra proprietari confinanti con il tracciato all’interno di un insediamento già comunque molto compatto. Inoltre, venendo l’attuale tracciato a correre lungo il sedime della strada forestale, non

sarebbe stato necessario ricorrere all’attraversamento di fondi privati. Dal canto suo, gli istanti si oppongono a questa scelta adducendo la pericolosità del nuovo percorso e l’assenza di qualsivoglia reclamo per quanto atteneva la precedente situazione. b) Indubbiamente i motivi che hanno spinto l’autorità comunale a spostare il tracciato dall’interno dell’abitato alla sua estremità sono degni di protezione. Giusta quanto confermato anche in sede di sopralluogo dall’addetto alle piste di sci, all’interno dell’abitato vi erano stati dei conflitti tra confinati e addetti alle piste. Come risulta poi dai piani (in certi tratti la distanza tra abitazioni non è che di 3.5 m) e come si è visto al sopralluogo, se d’inverno cadono delle abbondanti nevicate è del tutto credibile che insorgano conflitti tra i proprietari confinati con il tacciato del sentiero e della pista di sci di fondo all’interno dell’abitato in seguito alla gestione degli accessi alle rispettive case e alla spalatura della neve. Che la precedente situazione non sia stata del tutto soddisfacente lo dimostra del resto la sensibile opposizione che la proposta di mantenimento immutato del tracciato ha suscitato durante l’assemblea comunale per l’approvazione della revisione totale della pianificazione. In detta sede, la proposta dei ricorrenti di riportare il tracciato del sentiero e della pista di sci di fondo tra le case era stata respinta con un solo voto favorevole (quello della ricorrente) e 11 voti contrari. Ne consegue che la decisione di apportare delle modifiche al tracciato all’interno dell’abitato è per questo giudice oggettivamente motivata. Resta però da stabilire se la scelta operata è pure difendibile. c) Non è contestato che parte del nuovo tracciato deviato sul sedime della strada forestale venga a correre in zona di pericolo elevato I, in prossimità dell’abitato. Per gli istanti, sarebbe irresponsabile spostare un tracciato in prossimità dell’abitato in una zona di pericolo, dove - come documentano le fotografie allegate dagli istanti – sarebbero negli anni passati scese delle valanghe di neve. Dal canto suo, il comune non considera eccezionale il fatto che un sentiero o una pista di sci di fondo corrano per un tratto in zona di pericolo. Infatti, anche i sentieri e le piste di sci di fondo indicate sui piani e che vanno verso altre destinazioni corrono pure in parte in zone di pericolo.

Tale situazione non si palesa immediatamente dai piani, venendo le zone di pericolo oramai indicate solo per settori di rilevamento. Per l’autorità comunale sarebbe comunque possibile tener in giusta considerazione la situazione di pericolo prendendo le dovute precauzioni, come chiudere i sentieri e le piste in caso di pericolo, minare i tratti minacciati da lavine, sorvegliare i siti ecc. Per questo Giudice la tesi non è del tutto convincente. In principio, anche ricorrendo a misure di prevenzione, una zona di pericolo elevato 1 rappresenta sempre un fattore di rischio accresciuto. In questo senso se è lecito tentare di ovviare a certi pericoli, tramite mirate misure di prevenzione, è d’altro canto immotivato spostare un tracciato in una zona di pericolo quando esistono delle possibili alternative. Se, come è stato esposto nel considerando che precede, è lecito spostare il tracciato del sentiero e della pista di sci di fondo al di fuori dell’abitato, è d’altro canto non del tutto comprensibile che lo spostamento vada a scapito della sicurezza degli utenti. In effetti, come il comune stesso non contesta, quando il lago è gelato esiste la possibilità di spostare il tracciato verso il lago. Il rilevamento fotografico agli atti, riferito alla stagione estiva, indica però anche una vasta superficie prativa tra l’insediamento abitativo e il lago. In questo senso, un diverso tracciato della pista e del sentiero dovrebbe essere possibile anche qualora il lago non fosse ancora gelato. Ne consegue che il Tribunale amministrativo considera nell’evenienza possibile ricorrere a dei tracciati alternativi, senza che sia imperativamente necessario spostare il tracciato in zona di pericolo in prossimità dell’abitato, dove normalmente l’affluenza di utenti è anche maggiore. Dove esattamente i nuovi tracciati potranno venire a correre non spetta a questo Giudice deciderlo. Evidentemente i ricorrenti non hanno diritto a che il percorso si trovi all’interno dell’abitato come in precedenza (vedi cons. 3b), il comune è però dal canto suo tenuto a scegliere una soluzione che per quanto possibile non metta in pericolo la sicurezza degli utenti. Ne consegue che su questo punto i ricorrenti hanno in parte ragione, giacché il Governo non avrebbe potuto approvare la revisione della pianificazione locale su tale punto. 4. a) Per la zona di conservazione, l’art. 47 della nuova legge edilizia (LE) prevede alla cifra 1 delle disposizioni di carattere generale, mentre la cifra 2 riguarda

la struttura architettonica e quegli edifici che nel piano generale delle strutture meritano di essere soggetti a disposizioni particolari. Tra queste categorie, vengono indicati gli edifici da proteggere. Sotto questa categoria cadono gli “edifici di valore rappresentativo e superiore alla media. L’aspetto esterno di questi edifici può essere modificato solo con riserbo” (art. 47 cifra 2 LE). Contrariamente al parere dei ricorrenti, la riserva formulata dal Governo verso il primo capoverso di questo articolo non ha nulla a che fare con la problematica del caso in esame (non veniva approvata la possibilità di eseguire degli ampliamenti di piccole dimensioni come per legnaie, ripostigli, paravento ecc). Nel piano generale delle strutture, gli stabili A 7, 9, 23, 24 e 27 sono stati posti sotto protezione. Gli istanti non intravedono quali sarebbero stati i criteri a fondamento della scelta e postulano la messa sotto protezione solo dei due stabili A 24 e 27, in base all’importanza del loro assetto interno. Questa pretesa collide però palesemente col testo dell’art. 47 cifra 2 LE. Nella definizione degli edifici da proteggere non viene infatti fatto alcun riferimento alla sostanza interna della costruzione, ma propriamente solo all’aspetto esterno. In questo senso la proposta degli istanti è contraria alla normativa comunale e non può essere sentita. b) Per gli istanti la scelta non sarebbe comunque stata sorretta da criteri comprensibili e oggettivabili. Come è stato anche ampiamente esposto in sede di sopralluogo, inizialmente dei circa 30 stabili in zona di conservazione, se ne intendevano porre sotto protezione ben 15. Come i ricorrenti non contestano, molte di queste scelte erano state effettuate anche sulla base di una pubblicazione concernente le costruzioni tipiche del luogo. L’iniziale ingente numero di edifici che si volevano porre sotto protezione non può stupire se si considera che la zona è comunque una zona di conservazione, il cui scopo è propriamente la conservazione di gruppi di edifici con sostanza architettonica di notevole valore paesaggistico. Che in questo contesto sia stata ulteriormente operata una selezione a favore di quegli edifici che avevano una struttura particolarmente caratteristica e quindi rappresentativa per la frazione rispetto alle maggior parte delle altre costruzioni è conforme alla lettera dell’art. 47 cifra 2 LE. In un insediamento già di per sé di elevato pregio architettonico, non può stupire il fatto che la scelta si sia infine limitata

a quelle costruzioni che più che presentare caratteristiche proprie danno una particolare impronta al quadro locale e senza i quali … non sarebbe più la stessa. Lo stabile sulla particella no. 1586 è in quest’ottica stato posto sotto protezione in virtù dell’inusuale altezza della costruzione, che lo rende unico nel suo genere. Giusta l’autorità comunale la “…” tipica del 1'800 può essere considerata come una caratteristica degli insediamenti rurali della zona. Singolarmente, lo stesso tipo di costruzione si riscontra del resto a …, sul territorio dello stesso comune, e a …, sul territorio del comune limitrofo. Con ciò il comune ha però saputo dimostrare che l’edificio ha un valore rappresentativo superiore agli altri e la sua messa sotto protezione sfugge in queste circostanze a qualsiasi critica. Chiedendo l’ossequio di chiari parametri, gli istanti ignorano i dettami della normativa comunale e dimenticano che per la classificazione degli edifici da proteggere in una zona di conservazione come quella in oggetto, la differenziazione tra gli stabili sulla base di semplici criteri architettonici si palesa alquanto difficile già per definizione, avendo le costruzioni necessariamente delle caratteristiche in comune che le rendono proprio per questo meritevoli di conservazione. 5. a) Giusta il nuovo piano delle zone, quasi tutto l’insediamento della frazione in parola è stato assegnato alla zona di conservazione, nella quale vige il divieto di ampliamento. Il nuovo piano delle zone prevede come eccezioni, sul lato sud, l’assegnazione delle particelle ni. 1550 e 1551 all’altro territorio comunale. Questa concessione era stata fatta per permettere agli istanti un eventuale ampliamento del loro esercizio pubblico, giusta le disposizioni che reggono gli edifici fuori dalle zone edificabili, giacché in zona di conservazione un ampliamento non sarebbe approvabile. Nel ricorso, gli istanti chiedono però che la parte assegnata all’altro territorio comunale attorno alle particelle ni. 1550 e 1551 venga ampliata lungo il lato sud-ovest, rispettivamente quello nord-est, giusta la planimetria che allegano. In base al piano presentato, la superficie complessiva che i ricorrenti vorrebbero assegnare all’altro territorio comunale verrebbe ad essere circa il doppio di quella attualmente prevista. La richiesta viene giustificata dalla necessità di poter pienamente usufruire delle possibilità di ingrandimento del loro esercizio pubblico e delle due terrazze, ovvero di quella che affianca l’albergo/ristorante (T1) e che si trova

sull’altro territorio comunale e quella a ridosso della particella no. 1553 (T2) che dista circa 25 m dalla costruzione principale ed invece è in zona agricola. b) La richiesta non può essere accolta. Come non sembra più giustamente contestato, la frazione in parola non può essere assegnata alla comune zona edificabile, non sussistendo un accesso viabile garantibile durante l’inverno. Finora la particella su cui sorge l’esercizio pubblico dei ricorrenti era - come praticamente tutto il resto della frazione - assegnata alla zona di conservazione e come tale non ampliabile. Se pertanto la particella no. 1551 e l’adiacente no. 1550 sono state assegnate all’altro territorio comunale, tale scelta è stata fatta ad esclusivo vantaggio dei ricorrenti. Così infatti, la terrazza principale di ben 11 m viene a trovarsi completamente sull’altro territorio comunale e gli istanti potranno eventualmente beneficiare della possibilità di un ampliamento dell’esercizio pubblico nei limiti dei disposti conosciuti dal diritto federale per gli edifici fuori dalle zone edificabili. Pretendere in queste circostanze un ulteriore ampliamento della zona assegnata all’altro territorio comunale onde includere nell’altro territorio comunale anche la terrazza verso il delta (T2) e vedersi garantito un ampliamento dell’esercizio pubblico e delle due terrazze non è difendibile. In primo luogo, un ampliamento entra in considerazione solo nei limiti posti dall’art. 24 LPT, ciò che l’assegnazione operata permette. Per contro, gli istanti non possono pretendere di poter beneficiare dell’ampliamento per la costruzione e ancora per le due terrazze separatamente. Come è stato riferito anche in sede di sopralluogo, dalla terrazza T2 gli istanti non possono dedurre diritti a loro favore al di fuori del mantenimento della situazione attuale. Il Governo ha in questo senso garantito la possibilità di un uso della terrazza nei termini fino ad ora consentiti, non essendo questa mai stata debitamente approvata, giacché a suo tempo considerata solo come un impianto mobile. Infatti, a seconda dei bisogni dell’esercizio pubblico, lo spiazzo a ridosso della particella no. 1553 viene munito di tavoli e sedie e destinato a terrazza invernale. A stagione conclusa tavoli e sedie vengono allontanati. In questa situazione, gli istanti non possono manifestamente pretendere di avere un diritto a qualsivoglia ampliamento di questa struttura.

c) Del resto alla pretesa dei ricorrenti verrebbero poi ad opporsi importanti interessi pubblici. L’area che gli istanti vorrebbero vedere assegnata all’altro territorio comunale si trova all’estremità della frazione. Questa ubicazione con l’esercizio pubblico e le due terrazze incide pertanto notevolmente sui dintorni, caratterizzati dall’adiacente zona di conservazione. La T2 è situata poi tra le due particelle sopraedificate ni. 1550 e 1553, ubicate lungo la prima fila di case che danno sul lago. Che in tale sensibile segmento possa essere preso in considerazione l’ampliamento di una terrazza, comunque mai approvata, è fuori discussione, venendo un simile impianto a modificare sensibilmente il quadro paesaggistico della frazione, per chi la guarda dal lago. Come giustamente addotto dal comune convenuto, con la scelta operata ai ricorrenti è stato concesso un margine di manovra che esula da quella che è solitamente la regola per i fondi limitrofi ad una zona di conservazione. Infatti, nell’area circostante delle zone particolarmente pregiate dal punto di vista architettonico vengono solitamente imposte delle condizioni di rispetto dei siti che escludono ingerenze esterne atte a disturbare quanto si vuole propriamente proteggere. In questa ottica, i ricorrenti possono già essere soddisfatti del risultato ottenuto, non essendo questo per niente scontato. 6. In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto per quanto riguarda il tracciato del sentiero e della pista di sci di fondo previsti correre, in prossimità del paese, sul sedime della strada forestale. Su questo punto la decisione del Governo è annullata e gli atti rinviati all’autorità comunale affinché determini un nuovo tracciato tenendo conto di quanto esposto nei considerandi che precedono. Su tutti gli altri punti invece il ricorso è respinto. Delle quattro censure principali sollevate, i ricorrenti ottengono ragione solo parzialmente sulla necessità di ricercare un diverso tracciato per il sentiero e per la pista di sci di fondo, comunque non nel luogo da essi postulato. Per questo si giustifica una ripartizione dei costi di 4/5 a carico dei ricorrenti e di 1/5 a carico del comune convenuto. Per quanto concerne la ripartizione dei costi dell’istanza precedente, gli atti vengono rinviati al Governo per nuova decisione. I ricorrenti sono pure tenuti a rifondere al comune convenuto, avvalsosi della collaborazione di un patrocinatore legale, un’indennità ridotta a titolo di ripetibili.

Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto per quanto riguarda il tracciato del sentiero e della pista di sci di fondo previsti snodarsi, in prossimità del paese, sul sedime della strada forestale e in merito a questa specifica questione sono annullati la decisione impugnata e il piano generale di urbanizzazione. Gli atti vengono rinviati al Comune di … affinché su questo punto proceda nel senso dei considerandi. Per il resto, il ricorso è respinto. 2. La pratica è rinviata al Governo del Cantone dei Grigioni affinché decida nuovamente sulla ripartizione dei costi della prima istanza. 3. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 5'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 270.-totale fr. 5'270.-il cui importo sarà versato per 4/5 da …, …, …, …, responsabili in solido, e per 1/5 dal Comune di … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 4. …, …, …, … e …, responsabili in solido, versano globalmente al Comune di … fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

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