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Grigioni Tribunale amministrativo 5a Camera 25.04.2005 R 2004 114

25 avril 2005·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 5a Camera·PDF·1,715 mots·~9 min·5

Résumé

impianto RT | Landwirtschaft

Texte intégral

R 04 114 2a Camera SENTENZA del 25 aprile 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente impianto RT 1. Sul territorio del Comune di … è in atto una procedura di bonifica fondiaria, condotta dal II. Consorzio Raggruppamento Terreni … (qui di seguito detto semplicemente CRT). La particella a vecchio stato no. 4-250, detta “…”, aveva una propria recinzione sui lati nord, ovest e sud. A ovest, il confine tra le proprietà era delimitato da un muro a secco alto circa un metro, sul quale erano posti dei paletti in ferro che sostenevano due o tre semplici fili di ferro. Nell’ambito di una spartizione ereditaria, il fondo veniva diviso in quattro lotti e la parte della precedente vigna situata a ovest, veniva assegnata a ... Parallelamente all’opera di bonifica fondiaria, sul territorio comunale aveva luogo pure la revisione totale della pianificazione locale. Giusta il nuovo piano delle zone, esposto nel 1994 accanto alla nuova assegnazione, il confine tra la zona industriale e quella agricola veniva spostato di 5 metri verso est. La nuova particella no. 194, assegnata a … nell’ambito della nuova assegnazione, rispettava pienamente il piano delle zone ed era situata interamente in zona agricola. Lungo il lato ovest, i confini della proprietà venivano pertanto spostati di 5 metri verso est e il terreno sottratto su tale lato poteva essere compensato con una maggiore assegnazione metrica lungo il lato sud. Con ciò, il muro a secco e la soprastante recinzione, che anteriormente delimitavano il confine di proprietà lungo il lato ovest, venivano a trovarsi ora sul sedime del fondo vicino. 2. In sede di opposizione, questa assegnazione veniva dal consorziato accettata e da parte degli organi consorziali si procedeva alla stima degli impianti. Dopo aver indennizzato al proprietario le piantine di vite sottratte sul lato ovest, il 6

settembre 2004, … chiedeva il ripristino della recinzione sulla particella no. 194. Il 27 ottobre 2004, la Commissione di stima del CRT (qui di seguito detta semplicemente commissione di stima) negava il diritto ad un ripristino dell’impianto e proponeva al consorziato l’attribuzione di un’indennità di fr. 250.- per ca. 34 m di recinzione lungo il lato ovest del fondo. 3. Contro questo provvedimento, il 13 novembre 2004, … adiva tempestivamente il Tribunale amministrativo dei Grigioni chiedendo, per quanto di pertinenza con l’indennizzo degli impianti, il riconoscimento del valore di sostituzione della recinzione, che da un stima fatta allestire privatamente ammonterebbe a fr. 11'294.-. 4. Nella risposta al ricorso la commissione di stima postulava la reiezione integrale dello stesso. Finora, non sarebbero mai state indennizzate delle recinzioni e comunque tale indennizzo non potrebbe che equivalere al valore dell’impianto sottratto e non a quello di sostituzione dello stesso. Nel caso concreto poi, la parte di recinzione da indennizzare riguarderebbe solo quella situata sul lato ovest, giacché la recinzione a sud esplicherebbe pienamente le proprie funzioni e non dovrebbe pertanto neppure venir sostituita. 5. In data 11 febbraio 2005, il Tribunale amministrativo esperiva un sopralluogo a …. In detta sede ognuna delle parti al procedimento aveva modo di esporre ancora una volta il proprio punto di vista. Al termine dell’incontro, il Giudice istruttore chiedeva alla commissione di stima l’allestimento di una stima di tutti gli impianti di recinzione in oggetto lungo il lato ovest e quello sud. Le parti al procedimento venivano poi ancora una volta invitate a determinarsi sulla stima effettuata, opportunità della quale però il ricorrente non approfittava. Dal canto suo, il CRT approvava pienamente quanto già precedentemente comunicato al Tribunale da parte della commissione di stima. Considerando in diritto:

1. E’ bene precisare che la presente controversia riguarda unicamente l’indennità che potrebbe spettare al consorziato per la recinzione. Dopo la crescita in giudicato della nuova assegnazione non possono più essere oggetto di litigio la qualità, la posizione e lo stato del terreno assegnato, il tipo di piante che vi sorgono o i costi sopportati per la pulizia della particella. Non può neppure essere rimesso in discussione in questa sede il piano della zone pubblicato con la revisione della pianificazione locale nel 1994. Il ricorrente sostiene di non essere mai stato avvertito del cambiamento del confine tra la zona agricola e quella industriale. Tale argomentazione non può però essere udita non solo giacché estranea alla presente controversia, ma anche perché, come è noto a questo Giudice in seguito ai numerosi ricorsi introdotti al Tribunale amministrativo contro la pianificazione locale in detta zona, all’epoca si era proceduto alla corretta pubblicazione dei piani e gli interessati avevano avuto modo di far valere debitamente i loro diritti. 2. a) L’istante non detiene più l’iniziale recinzione lungo il lato ovest della particella no. 194 e possiede ora una recinzione lungo il lato sud, la quale - in seguito alla maggiore assegnazione ottenuta - non corre come dovrebbe lungo il confine della proprietà, ma invade la stessa. Si pone in primo luogo la questione generale sul diritto ad indennità per una recinzione. In base all’art. 23 della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni (LBF), del vecchio possesso vanno stimati in primo luogo i fondi (cpv. 1 e 2). Giusta il capoverso 3 dello stesso disposto, vanno poi stimati separatamente i fabbricati, gli alberi, le sorgenti, i vigneti e simili. Il disposto distingue pertanto tra il fondo come tale e gli impianti o comunque le cose che vi sorgono. Contrariamente a quanto pretendono le parti convenute in ricorso, non è dato stabilire a priori se una recinzione debba o meno essere indennizzata nell’ambito di una nuova assegnazione. Dal testo di legge è deducibile unicamente l’assenza di qualsiasi base legale per l’erezione sostitutiva di un impianto da parte degli organi consortili. Per contro la questione dell’indennizzo dipende necessariamente dal tipo di impianto in parola. Nel caso di recinzioni, queste sono solitamente degli impianti di un valore intrinseco tanto esiguo che la necessità di un indennizzo nella maggior parte dei casi non si pone neppure. Non può pertanto stupire il fatto che la questione

dell’indennizzo delle recinzioni non si sia finora posta. Generalmente poi, all’esiguità del valore dell’impianto corrisponde pure l’esiguità dei costi di sostituzione dello stesso. b) Nell’evenienza in esame, il fondo che è stato assegnato al ricorrente nell’ambito della nuova assegnazione è un vitigno. Che tale tipo di coltura, nella zona in cui si trova, necessiti di una recinzione non viene posto in discussione da nessuna delle parti al procedimento. Come si è poi visto in sede di sopralluogo, tutti gli altri vigneti della zona, posti marginalmente come il fondo dell’istante, hanno una recinzione a protezione del raccolto, sia contro animali selvatici che per ovviare ad altre possibili ingerenze. Se a queste considerazioni si aggiunge il fatto che l’impianto del vecchio possesso lungo il lato ovest della particella era costituito da un imponente muro a secco, ecco che già tale costruzione dava diritto ad una valutazione separata in qualità di impianto fisso. In questo contesto, la recinzione va pertanto vista come un elemento di rilievo del vecchio possesso e come tale da indennizzare ai sensi dell’art. 23 cpv. 3 LBF. c) Fondamentalmente, gli organi consortili hanno riconosciuto l’obbligo di indennizzo per un valore che l’istante però non accetta, reputandolo inadatto a compensare i costi di sostituzione dell’impianto. Come è già stato esposto in precedenza, dall’opera di bonifica fondiaria gli interessati non possono pretendere il valore sostituivo dell’impianto che viene assegnato ad un altro consorziato nell’ambito della nuova assegnazione, ma solo il valore dell’impianto stesso. Nella valutazione di questo valore, per quanto riguarda la recinzione lungo il lato ovest, devono essere presi in considerazione sia il muro a secco che la recinzione, indipendentemente dalla questione di sapere se la nuova recinzione avrà o meno un tratto di muro. L’argomentazione addotta da parte convenuta - stando alla quale la recinzione lungo il lato sud proteggerebbe comunque il vitigno senza alcuna necessità di spostamento – anche se è in parte comprensibile non regge alle censure di ricorso. Se è vero che l’istante ha ottenuto l’indennità dovutagli per la perdita dei filari di vite e che quindi non ha direttamente un diritto a proteggere le nuove colture che intende piantare sul lato sud del fondo, è d’altro canto evidente che la

recinzione del vigneto deve avvenire lungo i confini della proprietà e non creare ulteriori inutili scorpori di terreno, che l’opera di raggruppamento voleva propriamente abolire. L’attuale recinzione lungo il lato sud, non è funzionale per la nuova dimensione della proprietà dell’istante, per cui si impone l’indennizzo anche di tale impianto, non essendo più utilizzabile conformemente alla sua destinazione. 3. Giusta l’art. 23 cpv. 4 LBF, la stima degli impianti viene effettuata dalla commissione di stima. In applicazione di questo disposto, il Tribunale ha chiesto alla commissione di stima una stima di tutti gli impianti. In base alla comunicazione dell’11 marzo 2005, la recinzione lungo il lato ovest con i paletti ed i tre fili (fr. 250.--) nonché il muro a secco (fr. 1150.--) viene stimata a fr. 1400.--. La recinzione lungo il lato sud a fr. 550.--. Complessivamente l’impianto ha pertanto una valore di fr. 1950.--. Sull’ammontare della stima, l’istante non si è voluto esprimere. Non esistono pertanto per questo Giudice validi motivi per scostarsi dalla valutazione effettuata. Il fatto che la commissione di stima esegua da anni le stime di fondi e impianti nell’ambito dell’opera di bonifica fondiaria qui in discussione permette poi di ritenere indubbiamente consona alla concreta fattispecie la valutazione operata anche in relazione a impianti, se non simili, quantomeno analoghi. 4. In conclusione il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che al ricorrente viene riconosciuta una indennità per la recinzione di fr. 1950.--. L’esito della controversia giustifica un proporzionale accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento tra le parti in causa. Il ricorrente, la cui pretesa viene in gran parte respinta, è tenuto a sopportare una maggior attribuzione in termini di costi (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il Consorzio Raggruppamento Terreni … obbligato a versare a … una indennità per le recinzioni di fr. 1'950.--. Per il resto, il ricorso è respinto.

2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 144.-totale fr. 1'644.-il cui importo sarà versato per 2/3 da ... e per 1/3 dal Consorzio Raggruppamento Terreni di … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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