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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 11.04.2008 R 2008 5

11 avril 2008·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·1,932 mots·~10 min·6

Résumé

opposizione edilizia | Baurecht

Texte intégral

R 08 5 4a Camera SENTENZA dell’11 aprile 2008 nella vertenza di diritto amministrativo concernente opposizione edilizia 1. … è proprietaria nella zona nucleo del Comune di … della particella no. 899. Il fondo è sopraedificato con una stalla, la quale è inserita nel piano generale delle strutture come edificio d’importanza volumetrica. Con il passare del tempo, il tetto della stalla andava in rovina. Il 16 novembre 2007, la proprietaria introduceva formale domanda di costruzione per la posa di una nuova copertura in tegole. Durante l’esposizione pubblica dei piani, … proprietari in ragione di metà ciascuno del diritto di superficie sulla contigua particella no. 1163 di proprietà della Fondazione Ecclesiastica della Prebenda Parrocchiale di …, fondo sul quale sorge la loro casa d’abitazione - si opponevano al progetto adducendo un’inammissibile inversione della direzione delle falde del tetto con una parimenti illegale elevazione del muro perimetrale nonché la prescrizione del diritto di rifabbricare, ad oltre sei anni dalla caduta in rovina del tetto. 2. Il 19 dicembre 2007 alla petente veniva rilasciata la licenza edilizia a condizione che la pendenza del tetto fosse quella regolamentare, l’altezza originaria dell’edificio non venisse modificata, le nuove falde del tetto ossequiassero l’originale direzione nord-sud e che prima dell’inizio dei lavori venissero all’autorità edilizia presentati i nuovi piani. 3. Il 19 gennaio 2008, … adivano il Tribunale amministrativo dei Grigioni chiedendo l’annullamento della licenza edilizia accordata e l’eventuale avvio di una nuova procedura di licenza edilizia conforme all’iter procedurale legale, compresa la rispettiva modinatura. Oltre a non aver preso posizione sulle

censure sollevate dagli opponenti, l’autorità edilizia comunale avrebbe agito in parte in mala fede, accordando un diritto di rifabbricare andato prescritto e rilasciando conseguentemente alla petente una licenza di costruzione contraria anche al diritto materiale. 4. Nella propria presa di posizione il Comune di … chiedeva la reiezione del ricorso. Con il rilascio di una licenza edilizia munita delle necessarie condizioni, sarebbe stato garantito l’ossequio della normativa cantonale e comunale in materia di pianificazione. Poiché il quadro legale permetterebbe solo un intervento nei limiti delle pendenze e degli orientamenti originali del tetto nonché delle altezze preesistenti dei muri perimetrali, nulla si sarebbe opposto a questo punto al rilascio di una licenza nell’ambito di una semplice procedura di notifica. Materialmente, la licenza sarebbe stata richiesta prima del decorrere del termine entro il quale esisterebbe un diritto di rifabbricare, ma anche qualora il tetto della costruzione mancasse da oltre sei anni, trattandosi solo di un intervento di manutenzione, tale fatto non pregiudicherebbe il diritto al suo rifacimento. Per il resto, sarebbe la normativa comunale stessa a pretendere il mantenimento di edifici come quello della richiedente la licenza edilizia. 5. Dal canto suo, … chiedeva che il ricorso venisse respinto. I due ricorrenti non sarebbero legittimati a ricorrere e l’intervento previsto dovrebbe essere considerato compatibile con la legislazione comunale. 6. Su istanza del Giudice istruttore, il data 29 febbraio 2008 venivano introdotti al Tribunale amministrativo i nuovi piani della costruzione, giusta le condizioni poste nella licenza edilizia impugnata. Chiamata a determinarsi sui piani presentati, l’autorità comunale, dopo averli sottoposti per verifica al tecnico comunale, confermava la conformità dell’intervento a quanto richiesto nella licenza rilasciata il 19 dicembre 2007. Dopo aver visionato i nuovi piani, … pur non opponendosi di principio ad una ricostruzione entro la precedente volumetria - lamentavano comunque sempre ancora l’assenza della richiesta modinatura e postulavano una nuova esposizione pubblica del progetto. I due ricorrenti chiedevano poi di essere esonerati da qualsiasi spesa, essendo il

presente procedimento interamente da ricondurre alla viziata procedura condotta da parte dell’autorità edilizia comunale. Considerando in diritto: 1. Giusta l’art. 50 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA), è legittimato ad inoltrare ricorso chiunque è interessato e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi è autorizzato in base ad una prescrizione speciale. Presupposto per avere la legittimazione a ricorrere è l'esistenza di un interesse particolare che solo il singolo, o comunque una cerchia determinata di persone, possono avere. In altre parole, gli istanti devono essere toccati dalla decisione impugnata più di quanto potrebbe esserlo qualsiasi altro cittadino. I ricorrenti devono avere con l’oggetto litigioso un rapporto stretto, particolare e degno di protezione. Questo presupposto è adempiuto qualora, la situazione di fatto o di diritto dei ricorrenti possa essere direttamente influenzata dall'esito della vertenza. Nell’ambito di un’opposizione edilizia, gli accennati presupposti sono generalmente adempiuti quando a ricorrere sono i vicini proprietari del fondo o anche solo locatari dell’edificio siti nelle dirette vicinanze della costruzione o dell'impianto oggetto dell'autorizzazione (DTF 121 II 174 cons. 2b; RDAT I- 1999 no. 64). Nell’evenienza, sorgendo la costruzione dei ricorrenti in diritto di superficie sulla particella contigua a quella oggetto della domanda di costruzione, è palese la loro legittimazione al ricorso, indipendentemente dalla questione di sapere se il proprietario del fondo stesso, cioè il comune patriziale, condivida o meno tale operato o abbia dal canto suo rinunciato ad opporsi al progetto. 2. a) Dal punto di vista formale, viene criticato l’operato dell’autorità edilizia, avendo questa rilasciato una licenza edilizia senza che fosse stata portata a termine la regolare procedura di domanda di fabbrica ed in particolare senza l’esecuzione della modinatura. Per quanto riguarda la domanda di costruzione, l’operato dell’autorità comunale non va del tutto esente da critiche. In principio, il rilascio della licenza di costruzione presuppone

l’approvazione dei piani per l’intervento. Non è pertanto in generale dato rilasciare un permesso di costruzione riservandosi la presentazione (nonché evidentemente l’approvazione) di nuovi piani prima dell’esecuzione dei lavori. Questo vizio procedurale è però stato sanato in sede di ricorso. I piani richiesti sono stati presentati, l’autorità li ha approvati e la condizione posta nella licenza di costruzione è stata soddisfatta, per cui non vi è più alcun interesse a discutere oltre sulla legittimità di principio di un simile vincolo. Gli istanti hanno del resto potuto determinarsi sui nuovi piani presentati a salvaguardia dei loro diritti e non possono pertanto più invocare alcun interesse proprio ad ottenere l’avvio di una nuova procedura di licenza edilizia o una nuova pubblicazione dei piani. b) Giusta l’art. 43 cpv. 1 prima frase dell’ordinanza cantonale sulla pianificazione territoriale (OPTC), contemporaneamente all’inoltro della domanda di costruzione per progetti di costruzione visibili dall’esterno devono essere posate modine, in modo che siano chiaramente riconoscibili l’ubicazione, l’altezza e la sagoma del fabbricato. Scopo della modinatura è quello di assicurare la necessaria pubblicità al progetto di costruzione - essa attesta infatti che un progetto di costruzione è stato presentato ed è al vaglio dell’autorità edilizia - e di garantire agli interessati di rendersi pienamente conto in termini volumetrici dell’ingerenza dell’intervento previsto. Ed è propriamente questo secondo aspetto che gli istanti ritengono violato. Come è stato esposto nella fattispecie, il rilascio della licenza edilizia era stato sottoposto a determinate condizioni, le quali miravano tutte al mantenimento di altezze, volumi ed orientamento del tetto precedenti. Dopo la presentazione dei nuovi piani, l’autorità edilizia ha confermato che il nuovo progetto era conforme a questi dettami. L’altezza dei muri perimetrali restava la stessa, la direzione del tetto e la sua pendenza erano quelle dalla costruzione precedente. Rispetto al primo progetto presentato, quello approvato sulla base dei piani presentati in questa sede risulta pertanto ridimensionato e si conforma alla morfologia della costruzione precedente. In questi casi il Tribunale amministrativo ha già considerato superflua una nuova modinatura (STA R 04 85). Gli istanti sostengono di non potersi rendere conto delle dimensioni dell’intervento, ma tale argomentazione non convince.

Attualmente, i muri perimetrali della costruzione non sono andati in rovina, ma risultano mantenuti. Le altezze sono pertanto deducibili dalla situazione concreta dell’immobile e la misura dell’altezza della costruzione viene del resto indicata anche sui piani presentati. In queste condizioni, l’autorità edilizia non ha abusato del proprio potere discrezionale ritenendo non necessaria l’ulteriore posa di modine, tanto più che l’entità dell’intervento previsto in un primo tempo veniva, proprio in seguito all’opposizione degli istanti, sensibilmente ridimensionata. 3. a) Materialmente, nell’ambito del secondo scambio di scritti processuali, i ricorrenti non sembrano giustamente più opporsi al progetto di costruzione dal punto di vista materiale. Infatti, la questione della possibilità di rifabbricare l’edificio non si pone nei termini pretesi nel ricorso. E’ vero che giusta la legge edilizia comunale (LE), il diritto di rifabbricare deve essere esercitato entro il termine di sei anni dalla demolizione completa o parziale della costruzione (art. 1.8 cpv. 1 LE). Questa disposizione si applica indistintamente a tutte le costruzioni site in zona di fabbrica. Per il comune convenuto e la petente, il tetto della costruzione non sarebbe comunque andato completamente in rovina oltre sei anni or sono come preteso dagli istanti. Inoltre la nuova copertura andrebbe qualificata come un intervento di manutenzione e non come una demolizione parziale. In effetti, queste questioni possono nell’evenienza restare aperte, giacché la costruzione sottostà, in base all’ordinamento di base, ad una normativa speciale che in quanto tale ha la facoltà di derogare alla disposizione di carattere generale sul diritto di ricostruire. b) La stalla di cui viene richiesta la ricostruzione del tetto gode di uno statuto particolare, in quanto assegnata nel piano delle strutture agli edifici di importanza volumetrica. A norma dell’art. 3.2 cpv. 3 lett. c LE, questi edifici sono considerati importanti per la strutturazione dell’abitato del paese sia per il loro ingombro sia per la loro ubicazione. Per questo, tali costruzioni possono essere demolite solo se il nuovo progetto persegue gli obiettivi sopra esposti e se la realizzazione è garantita. In virtù della normativa sopra descritta, questi edifici godono pertanto di uno statuto particolare a livello comunale e possono

appellarsi ad una disposizione speciale che deroga a quella generale. Grazie alle loro caratteristiche volumetriche e/o alla loro posizione, questi immobili non possono essere demoliti o possono essere demoliti solo se la loro ricostruzione è garantita. Ne consegue che alla privata convenuta in ricorso va indubbiamente garantita la possibilità di rifare il tetto della costruzione, indipendentemente dal tempo trascorso dalla sua caduta in rovina, poiché essa è tenuta a procedure ad un simile intervento per legge. 4. In conclusione, anche se la procedura non si è svolta in modo del tutto conforme, viene in questa sede confermato il rilascio della licenza di costruzione - giusta i piani presentati dinanzi al Tribunale amministrativo - e respinto il ricorso interposto dai vicini. L’esito della causa giustifica un proporzionale accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento tra i due ricorrenti, che malgrado l’introduzione dei nuovi piani materialmente conformi alla LE hanno mantenuto comunque le pretese formali del ricorso pur non avendo più un interesse tutelabile a farlo, il comune convenuto, che ha condotto una procedura di licenza edilizia non interamente conforme alle norme comunali e cantonali in materia, e la richiedente la licenza di costruzione, che ha a torto contestato la legittimazione degli istanti e insistito sul ben fondato della prima domanda di fabbrica presentata (art. 72 ss. LGA). Giusta l’art. 78 cpv. 1 LGA, la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente tutte le spese necessarie causate dalla procedura. Non essendo i ricorrenti né la privata convenuta ricorsi alla collaborazione di un patrocinatore legale, non vengono assegnate ripetibili, mentre ai comuni non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'800.--

- e le spese di cancelleria di fr. 219.-totale fr. 2'019.-il cui importo sarà versato per un terzo da …, responsabili in solido, per un terzo dal Comune di … e per un terzo da …, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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