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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 09.06.2008 R 2008 29

9 juin 2008·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·4,539 mots·~23 min·7

Résumé

opposizione edilizia | Baurecht

Texte intégral

R 08 7 e 29 4a Camera SENTENZA del 9 giugno 2008 nelle vertenze di diritto amministrativo concernente domanda di costruzione (retroattiva) 1. …, proprietaria sul territorio del Comune di … - in località … nella frazione … - della particella no. 1102, introduceva formale domanda di costruzione per tre case di vacanza “…” con autorimessa sotterranea su quella che sarebbe poi divenuta la particella a se stante no. 1376. L’esecuzione dell’opera veniva dalla proprietaria assegnata all’architetto ... Il 4 settembre 2000, durante il controllo della domanda di costruzione, l’architetto … rendeva attenta la Commissione edilizia che la rampa d’accesso al parcheggio sotterraneo, con una pendenza di 16° e quindi di circa il 30% non era accessibile e consigliava al progettista di non sorpassare in nessun modo una pendenza del 12%, al massimo 15%. Il 9 settembre 2000, la Commissione edilizia del Comune di … comunicava ad … gli adeguamenti del progetto che si ritenevano necessari. Per la rampa d’accesso al garage veniva precisato che la stessa “doveva essere corretta anche se è un problema del richiedente”. In seguito venivano introdotti nuovi piani, giusta i quali la pendenza della rampa era di 16.61°. In data 19 dicembre 2000 e 9 gennaio 2001 il Consiglio comunale di … statuiva sul rilascio della licenza di costruzione e il 18 gennaio 2001 i nuovi piani venivano approvati e alla richiedente veniva concessa la licenza edilizia. Il complesso edilizio veniva portato a termine verso la fine del 2003 e le case suddivise in unità per piani e poi vendute a … (qui di seguito detta semplicemente comunione di proprietari per piani). In occasione dei controlli del 13 febbraio e 4 agosto 2005, l’autorità edilizia comunale constatava che diversi locali negli scantinati delle tre case di vacanza erano stati resi illegalmente abitabili.

2. Nel maggio 2006, su intervento della comunione di proprietari per piani, l’autorità comunale incaricava l’ingegnere … di verificare la rampa d’accesso al garage e di eventualmente proporre delle misure correttive. La relativa perizia veniva redatta il 18 settembre 2006 (qui di seguito detta semplicemente perizia …). Incaricato di calcolare lo sfruttamento delle costruzioni sulla base delle nuove disposizioni comunali in materia edilizia, pure l’architetto … della ditta …, architettura SA, contro la cui nomina nessuna delle parti interessate avanzava obiezioni, constatava in data 29 giugno 2006 che la costruzione si rivelava problematica anche per quanto riguardava la pendenza della rampa d’accesso ai garage e per il numero di posti macchina realizzati (qui di seguito detta semplicemente perizia …). Il 19 dicembre 2006, il Comune di … rilasciava una decisione di ripartizione delle spese occasionate dalla perizia assegnata all’architetto … per un ammontare di fr. 7'301.80. L’interposto ricorso proposto al Tribunale amministrativo da … contro tale ripartizione veniva in parte accolto, nel senso che veniva confermata la chiave di riparto dei costi tra … (2/3) e la comunione di proprietari per piani (1/3), ma non l’importo accollato all’allora ricorrente, ritenuto da questo Giudice comprensivo di posizioni estranee a quanto era stato oggetto di decisione (STA A 07 2). 3. Della pendenza della rampa d’accesso al garage si occupava in seguito anche la polizia cantonale, chiamata a determinarsi sulla fattibilità di accorgimenti alternativi per garantire la sicurezza del traffico sulla tratta in oggetto. Nel dicembre del 2007, sulla base di una decisione della maggioranza, la comunione di proprietari per piani introduceva domanda di costruzione per la creazione di una nuova rampa d’accesso al garage a lato della strada di quartiere e non più perpendicolare ad essa, in sostituzione dell’attuale. La decisione di rifare diversamente l’accesso era stata favorita dal fatto che … patecipava sostanzialmente ai costi di questo intervento. Per procedere al rifacimento della rampa d’accesso al garage si rendeva necessario spostare i tre posteggi esterni dalla particella no. 1376 sulla particella no. 1102 di …, la quale aderiva alla richiesta. Poiché gli istanti ritenevano che l’intervento previsto superasse la linea di allineamento del piano di quartiere, chiedevano al proposito la sua revisione. … invece si opponeva al progetto di costruzione,

sostenendo la soddisfacente situazione attuale - comprovata anche dalla perizia fatta allestire il 5 ottobre 2007 dallo studio … (qui di seguito detta semplicemente perizia …) - in ogni caso migliorabile con il semplice ausilio di segnali luminosi o di specchi. Il 15 gennaio e il 12/19 marzo 2008, il Comune di … respingeva sia l’interposta opposizione di … sia la richiesta di revisione del piano di quartiere e rilasciava la licenza di costruzione per il rifacimento della rampa d’accesso al garage. 4. a) In data 13 aprile 2008, … interponeva ricorso (R 08 29) contro il rilascio della licenza di costruzione, chiedendo che venisse constata la liceità della costruzione, vagliata la possibilità di adottare delle misure sostitutive giusta il preventivo fatto allestire dall’interessato e meglio considerata la questione dei posteggi esterni. Era stato propriamente in seguito all’opposizione presentata nel 2000 da un vicino che il comune aveva acconsentito all’abbassamento del pavimento del garage, e quindi eccezionalmente concesso il permesso per un incremento della pendenza della rampa d’accesso. Essendo l’intervento edilizio conforme ai piani presentati e approvati la necessità di una modifica della rampa sarebbe esclusa. Anche la soluzione attuale con i cinque posteggi esterni sarebbe ideale per la sicurezza del traffico, utilizzando frequentemente i proprietari questa possibilità di sosta per dei brevi e ripetuti spostamenti, ed essendo poi in tal modo garantito lo spazio sufficiente per lo sgombero invernale della neve. In ogni caso la sicurezza del traffico per la poco frequentata strada di quartiere potrebbe essere garantita con dei semplici accorgimenti tecnici e non certo mediante il completo rifacimento dell’accesso. b) Il Comune di … chiedeva la reiezione del ricorso giacché il progetto di costruzione si conformerebbe all’ordinamento edilizio comunale e nulla si opporrebbe pertanto alla sua approvazione. c) … e la maggioranza della comunione di proprietari per piani concludevano alla reiezione del ricorso, ritenendo comprovata la pericolosità dell’attuale rampa d’accesso e reputando sotto questo punto di vista l’intervento

progettato come una misura necessaria. I posteggi esterni verrebbero poi mantenuti anche se con una diversa ubicazione. 5. a) Parallelamente all’esame della nuova domanda di costruzione per la rampa d’accesso, il Comune di … emanava la decisione 10/11 dicembre 2007 nell’ambito della quale veniva costatata la destinazione illegale di alcuni locali della costruzione e richiesto ai nuovi proprietari il ripristino dello stato legale. Nello stesso provvedimento al punto 2 del dispositivo veniva constato che “ la rampa attuale di accesso all’autorimessa sotterranea lede il permesso di costruzione e la legge edilizia, costituendo in pari tempo un grave pericolo per la circolazione sulla strada comunale. Questa rampa deve pertanto essere sostituita con delle misure costruttive. Non è permessa la soluzione con specchi e/o segnali acustici. Visto la domanda di costruzione pendente, si rinuncia temporaneamente ad imporre termini di ripristino dello stato legale ai condomini.” Poiché della violazione di cui al punto 2 era ritenuto responsabile anche l’architetto incaricato dell’esecuzione dell’opera, a … venivano accollati al punto 4 del dispositivo della decisione impugnata, in via solidale con …, i costi delle perizie … ad eccezione dei costi richiesti per la verifica della superficie utile lorda (perizia …), che andavano per 1/3 a carico della comunione di proprietari per piani. Anche la tassa di trattamento della pratica, oggetto del punto 5 del dispositivo, veniva ripartita in ragione di 2/3 a carico di … ed … e per 1/3 alla comunione di proprietari per piani. b) Nel tempestivo ricorso (R 08 7) proposto al Tribunale amministrativo in data 28 gennaio 2008, … chiedeva l’annullamento dei punti 2, 4 e 5 del provvedimento impugnato. La pendenza della rampa in questione corrisponderebbe a quella indicata sui piani presentati e approvati dall’autorità edilizia per cui non vi sarebbe alcuna violazione formale o materiale dell’ordinamento comunale. Per i costi già oggetto del precedente giudizio poi, un accollamento all’istante sarebbe escluso. I restanti costi di perizie e di trattamento della pratica andrebbero accollati a coloro che li avrebbero causati.

c) Nella propria presa di posizione sul ricorso, il Comune di … riteneva indicato accertare l’illegalità della rampa d’accesso al garage dopo che l’architetto che aveva esaminato la conformità del progetto presentato – avrebbe a suo tempo richiesto un ridimensionamento della sua pendenza già prima del rilascio della licenza edilizia. In ogni caso, anche se la rampa fosse stata eseguita secondo i piani approvati, l’impianto costituirebbe un pericolo per la sicurezza della strada e dei suoi utenti di cui l’esecutore dovrebbe rispondere. d) Mentre … e la maggioranza della comunione di proprietari per piani rinunciavano a prendere posizione sul ricorso, … condivideva la tesi di ricorso. La rampa in oggetto sarebbe stata edificata conformemente ai piani presentati e una demolizione della costruzione non potrebbe entrare in considerazione. L’accesso in uso già da anni non avrebbe dato adito a grossi problemi e alla ridotta visibilità in caso di uscita dal garage sarebbe possibile ovviare mediante degli accorgimenti tecnici decisamente meno incisivi che il completo rifacimento del tracciato della rampa. 6. In data 9 giugno 2008, il Tribunale amministrativo esperiva un sopralluogo a ... In detta sede le parti presenti e coinvolte nei due procedimenti avevano ancora una volta la possibilità di esprimere il loro punto di vista. Su quanto visto e sentito in sede di sopralluogo si dirà, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che fanno seguito. Considerando in diritto: 1. a) Il 16 aprile 2008, in applicazione all’art. 6 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA), i due ricorsi R 08 7 e 29 erano stati riuniti. Per questo si giustifica l’evasione del presente contenzioso mediante un’unica sentenza. b) Non è giustamente contestato che, in linea di principio, l’architetto incaricato dell’esecuzione dei lavori sia parimenti responsabile per la violazione di prescrizioni di polizia edilizia come la committente e antecedente proprietaria dell’immobile. La legittimazione del ricorrente 1 per il procedimento R 08 7 è

pertanto data, poiché tramite la decisione impugnata gli è stato riconosciuto un atteggiamento contrario alla legislazione edilizia comunale e gli sono state imposte - solidalmente con la committente - delle spese. Per contro, egli non ha qualità di vicino e non è pertanto legittimato a contestare il rilascio della licenza di costruzione oggetto del parallelo ricorso R 08 29, non vantando nell’ambito del procedimento di diritto amministrativo alcun interesse particolare all’annullamento di detto provvedimento. 2. a) La procedura di ricorso R 08 7 e più precisamente quanto è oggetto del punto 2 del dispositivo della decisione impugnata concerne in via principale l’accertamento di una presunta illiceità formale e materiale della rampa d’accesso al garage eseguita. Nell’ambito del diritto pubblico la violazione della normativa edilizia comunale viene solitamente stabilita per esigere il ripristino dello stato di legalità, per accollare ai renitenti una multa edilizia o per vagliare a posteriori la possibilità di una licenza in sanatoria. Avendo l’autorità approvato un nuovo progetto di costruzione (vedi cons. 4 che segue) per il rifacimento della rampa in oggetto, l’accertamento operato non può porsi in questi termini. Generalmente, non rientra però nei compiti dell’autorità edilizia procedere a degli accertamenti privi d’interesse per il diritto pubblico, ma che possono avere importanza per delle terze persone. È nell’ottica delle considerazioni che precedono che si inserisce il giudizio che segue. b) Contrariamente alle diverse pretese espresse dai convenuti al procedimento R 08 7, la questione principale oggetto di detto ricorso è quella di sapere se la rampa d’accesso ai garage è stata edificata, per quanto riguarda la pendenza, conformemente ai piani presentati. Questa questione va risolta affermativamente. Non sono per contro oggetto di contestazione le irrilevanti modifiche apportate alla rampa per la captazione dell’acqua piovana in prossimità della porta scorrevole, la leggera curva assunta dal tracciato d’uscita e l’innalzamento dell’ultima tratta della pavimentazione - in prossimità dell’immissione sulla strada di quartiere - operato su ordine dell’autorità comunale per salvaguardare la condotta elettrica. Per quanto riguarda invece l’aspetto qui contestato, come risulta dal piano riveduto e approvato in data 18 gennaio 2001 dall’autorità edilizia comunale, la rampa era prevista con una

pendenza di 16.61°. Per il resto la sezione A-A del piano dell’entrata e uscita dal garage non recava alcuna altra misura riconducibile alla pendenza. Giusta la misurazione eseguita il 5 ottobre 2007 dallo studio …, la pendenza della rampa in gradi è di 13.2° e di 15.7°, ciò che corrisponde a percentuali del 23.5% e del 28.1%. Tali dati tecnici non vengono contestati, ma l’autorità edilizia comunale ritiene che vi sia stata una probabile svista nella lettura del piano allora presentato, nel senso che sia stata ritenuta una pendenza del 16% e non di 16°. In questa svista incorre del resto anche il tecnico comunale quando si esprime in termini percentuali per comprovare l’irregolarità della pendenza, mentre la pendenza era stata approvata in gradi. Giusta l’art. 95 del regolamento edilizio (vLE) in vigore all’epoca della decisione di rilasciare la licenza di costruzione del dicembre 2000/gennaio 2001, le domande di costruzione sono da controllare dall’autorità edilizia che è pure tenuta al rilascio del permesso di costruzione. L’autorità edilizia controlla poi anche la costruzione greggia appena terminata (art. 99 vLE). La licenza edilizia è definita come un atto amministrativo, mediante il quale l’autorità accerta che nessun impedimento si opponga all’esecuzione dei lavori previsti dalla domanda di costruzione. Essa abilita il richiedente a realizzare l’opera edilizia prevista dal progetto approvato e ad utilizzarla conformemente alla destinazione indicata (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 1 n. 627). All’epoca dell’approvazione dei nuovi piani presentati, l’autorità comunale sapeva esattamente quali erano le pretese che il tecnico … consultato in via preliminare aveva posto per una confacente edificazione della rampa. Se i piani allora presentati non corrispondevano alle richieste, il progetto non avrebbe potuto essere approvato oppure nella licenza di costruzione andavano poste le dovute condizioni. Il fatto che essa non abbia controllato che i piani corrispondessero a queste richieste o che sia incorsa in una svista non può essere opposto al ricorrente 1 come una violazione dei piani approvati. Vada al proposito ricordato che è l’autorità edilizia a dover rilasciare la licenza di costruzione. Se i piani non recano le modifiche pretese e non vengono corretti nel senso e nella misura richiesti, la rispettiva licenza va negata. La polizia delle costruzioni spetta all’autorità comunale. Questa non può omettere un accurato esame della licenza di costruzione per poi opporre alla committenza una violazione dell’ordinamento edilizio comunale anche se

l’esecuzione è avvenuta secondo i piani presentati. Ammettere una simile tesi equivarrebbe a rendere del tutto superfluo l’esame della domanda da parte dell’autorità. In casu, corrispondendo la pendenza della rampa a quella indicata sul piano approvato, anzi essendo la stessa leggermente inferiore, non è dato concludere ad alcuna violazione formale dell’ordinamento edilizio comunale nel senso preteso dal comune convenuto. E’ pertanto in queste condizioni del tutto inutile speculare sul fatto che la committenza avrebbe dovuto sapere quali fossero le condizioni poste dal consulente, giacché i piani in questione sono stati approvati dopo che l’autorità stessa pure sapeva quali fossero le condizioni che il tecnico aveva posto al rilascio della licenza. A prescindere dal fatto che l’autorità edilizia non ha mai chiaramente indicato ai richiedenti quali erano concretamente le correzioni da apportare alla pendenza, essa non ha neppure imposto nella licenza di costruzione l’ossequio di una pendenza del 12% o del 15%, come richiesto dal suo consulente …. c) Gli edifici e gli impianti vanno costruiti a regola d’arte e devono offrire garanzie di sicurezza e di solidità. Essi devono essere mantenuti in buono stato (art. 35 cpv. 1 vLE). L’accesso stradale non deve arrecare disturbo e creare pericoli per la circolazione (art. 45 cpv. 1 prima frase vLE). Appellandosi a questi disposti, l’autorità edilizia pretende di poter accertare mediante decisione l’illiceità della costruzione. Come è già stato esposto in precedenza, l’autorità sapeva quali erano le misure che dovevano essere pretese dal proprietario per l’erezione di un impianto inoppugnabile. Avendo approvato un impianto dalla pendenza di quella effettivamente eseguita non è dato concludere senz’altro a posteriori all’esecuzione di una costruzione contraria agli art. 35 e 45 vLE. Diversamente da altre normative comunali, la legislazione del comune in questione non dichiara applicabili le norme per la costruzione di accessi alle strade emanate dall’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS). Non è conseguentemente dato concludere ad una difettosa esecuzione dell’opera nel senso della vLE solo per il mancato ossequio di tali direttive. Per il resto accessi che non rispettano le direttive VSS in zona edilizia e su strade di quartiere non sono certo l’eccezione. Va poi ricordato che per le strade di quartiere la vLE non conteneva alcuna

disposizione sulla pendenza massima delle rampe d’accesso. Come si è visto in sede di sopralluogo, l’impianto ha una pendenza molto marcata, anche se l’accesso sulla strada di quartiere è possibile procedendo con estrema prudenza. La pavimentazione della rampa è stata eseguita con un impianto termico che impedisce la formazione di ghiaccio ed è munita di scanalature in cemento antiscivolamento. Delle tre perizie fatte eseguire, due accertano la pericolosità della rampa (perizie … e …), mentre la terza ritiene che l’impianto possa essere utilizzato conformemente alla sua destinazione senza problemi (perizia …). Pretendere che la costruzione come tale sia assolutamente inadeguata e impraticabile è eccessivo, anche in considerazione dell’utilizzazione fatta durante gli ultimi quattro anni. Indubbio è comunque che la soluzione non sia soddisfacente né per i proprietari né per gli utenti della strada. In ogni caso, quanto è stato eseguito in base ai piani approvati non può in quest’ottica essere considerato manifestamente contrario al diritto materiale allora applicabile. Tale constatazione non implica evidentemente alcuna valutazione in termini di “difetti dell’opera” del diritto civile. Ne consegue che la decisione di constatazione di una violazione del diritto formale e materiale fatta dall’autorità comunale non può in questa sede essere protetta. Diviene pertanto priva di oggetto anche la richiesta del ricorrente 1 tendente all’eventuale successiva approvazione del progetto così come è stato eseguito. d) Nella decisione impugnata l’autorità edilizia pretende che la rampa vada sostituita e che altre misure a salvaguardia della sicurezza del traffico non entrino in considerazione. Per quanto esposto nei considerandi che precedono la constatazione è priva di fondamento. La questione di sapere se un simile accertamento costituisca una revoca del precedente permesso di costruzione o se con ciò si voglia constatare semplicemente il difetto dell’opera e la necessità di misure sostitutive è ai fini del giudizio comunque ininfluente. Con il rilascio di una nuova licenza di costruzione in data 15 gennaio/12 marzo 2008 per la sostituzione del presente impianto con una diversa rampa d’accesso, l’autorità edilizia ha certamente ritenuto che il progetto attualmente presentato soddisfacesse l’ordinamento edilizio comunale. In tali condizioni non è più dato alcun interesse alla constatazione

della necessità di rifare la rampa per motivi di polizia edilizia a parte l’interesse della comunione di proprietari per piani a veder convalidata la tesi stando alla quale la costruzione sarebbe stata illegale. Non è però compito dell’autorità comunale accertare questioni che non sono pertinenti al diritto amministrativo. Ne consegue che la richiesta del ricorrente 1 volta ad ottenere l’annullamento del punto 2 del dispositivo della decisione del 10 dicembre 2007 può essere accolta per quanto la stessa non sia divenuta priva di oggetto in seguito all’approvazione del progetto di modifica della rampa. 3. Nel ricorso R 08 7 viene contestato l’accollamento dei costi operato. Per quanto esposto nel considerando che precede, in merito alla pendenza della rampa d’accesso al garage al ricorrente 1 non è opponibile una violazione formale e materiale dell’ordinamento edilizio comunale, per cui i costi del trattamento della pratica non possono andare a suo carico. I costi della perizia …, il cui scopo era essenzialmente quello di stabilire la pericolosità della rampa e le misure che potevano entrare in considerazione per una modifica della stessa, non possono essere accollati al ricorrente 1. La questione della pericolosità della rampa interessava principalmente i proprietari per piani onde stabilire l’eventuale responsabilità dell’architetto per una difettosa esecuzione dell’opera. Come veniva del resto inizialmente anche apertamente riconosciuto dai diretti interessati (vedi comunicazione del 10 marzo 2006 all’indirizzo del comune convenuto), questi erano intenzionati ad assumersi i costi dell’indagine e a rifarsi poi eventualmente sul responsabile del difetto dell’opera. Anziché lasciare alla giurisdizione civile il compito di eventualmente stabilire le responsabilità interne reciproche, il comune ha su questo punto a torto preteso di accollare i costi della perizia richiesta al presunto responsabile del difetto dell’opera. Come poi giustamente addotto dal ricorrente 1, la parte dei costi della perizia … oggetto del ricorso A 07 2 non può in questa sede venire accollata ad altri che alle parti allora coinvolte in detto procedimento, giacché il Tribunale amministrativo aveva confermato non l’importo ma la chiave di riparto delle spese tra le parti coinvolte. Questi costi non possono pertanto andare a carico del ricorrente 1. Per quanto riguarda la rimanenza dei costi della perizia … la situazione non cambia. Su richiesta della comunione di proprietari per piani era stata operata una

consulenza in vista di un’altra sistemazione dei 16 posteggi sotterranei, essendo la soluzione adottata dal progettista legata a difficoltà di manovra. I costi di questa valutazione non possono essere imposti al ricorrente 1, ma la responsabilità di quest’ultimo va stabilita semmai dal giudice civile. Per il diritto amministrativo è determinante solo il fatto che erano stati i proprietari per piani a volere una consulenza al riguardo, per cui era a questi che andavano accollati i relativi costi. Nell’evenienza, non avendo l’iniziale proprietaria del fondo, responsabile in solido con il ricorrente 1 e che è stata invitata a pendere posizione sul ricorso, impugnato il provvedimento a suo carico o contestato le conclusioni dell’architetto incaricato dei lavori, basta in questa sede liberare dal pagamento il ricorrente, annullando parzialmente il punto 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata. 4. a) Il ricorrente 2 al procedimento R 08 29 chiede che venga stabilita dal giudice la liceità della rampa d’accesso eseguita e che pertanto la costruzione possa restare quella che è. Per la sicurezza del traffico basterebbe poi la posa di semplici segnali acustici, luminosi o specchi. Anche per quanto riguarda l’ammissibilità di queste pretese, vengono nell’evenienza confusi gli aspetti della vertenza che sono di carattere pubblico e le eventuali pretese che potrebbero essere fatte valere in ambito civile. Il ricorrente 2 ha impugnato la licenza di costruzione rilasciata su richiesta della maggioranza della comunione di proprietari per piani. Una licenza di costruzione può però essere impugnata invocando la violazione di disposizioni della polizia delle costruzioni, ma non nell’intenzione di ottenere in questo procedimento l’accertamento della necessità o meno di ricorrere ad una ricostruzione della rampa con un nuovo tracciato. Neppure l’esame di misure sostitutive meno invasive può essere oggetto del presente giudizio. Queste questioni vanno semmai definite dalla giurisdizione civile su istanza del proprietario per piani rimasto in minoranza. Infatti, il fatto che la costruzione possa essere comodamente utilizzata secondo la sua destinazione o che dei semplici accorgimenti basterebbero per ovviare ai pretesi difetti della costruzione sarebbero degli argomenti opponibili ad una eventuale decisione di ripristino dello stato legale, ma non nell’ambito di una licenza di costruzione.

b) Il ricorrente 2 si oppone al rilascio della licenza di costruzione perché il progetto comporterebbe l’eliminazione dei posteggi esterni. Attualmente, il complesso edilizio dispone di tre (a detta del ricorrente 2 di cinque) ampi parcheggi esterni. Con la modifica del tracciato della rampa d’accesso, nel luogo ove sono attualmente ubicati i posteggi è previsto l’accesso dal garage alla strada di quartiere. Due di questi posti macchina potranno essere spostati in prossimità dell’attuale accesso. In ogni caso, la precedente proprietaria del fondo ha messo a disposizione del terreno sulla sua particella no. 1102 per lo stazionamento di tre vetture e tale diritto verrà iscritto a registro fondiario come servitù. Pertanto, i posteggi esterni non verranno aboliti, ma solo spostati. Anche alla presunta pericolosità dell’accesso per i pedoni è stato ovviato mediante la condizione posta nella licenza di costruzione e riguardante la posa di una ringhiera di sicurezza. c) Giusta l’art. 25 cpv. 2 della nuova LE, la pendenza della rampa non deve superare il 12%. In situazioni particolari l’autorità edilizia può autorizzare deroghe. Il nuovo progetto prevede una pendenza della rampa d’accesso del 12% nella parte scoperta esterna al garage e del 15% nella breve parte coperta interna al garage. Considerato l’indubbio miglioramento che la creazione della nuova rampa comporta rispetto alla situazione attuale, l’’autorità ha giustamente concessa una tale deroga, adducendo che la parte della costruzione interna al garage non sarebbe comunque esposta alle intemperie e che pertanto la sicurezza degli utenti sarebbe comunque garantita anche autorizzando una pendenza del 15%. La concessione della deroga sfugge pertanto a qualsiasi critica. Per quanto riguarda il divieto di edificare nell’area del perimetro delle linee di allineamento giusta quanto previsto all’art. 68 della nuova LE, il comune ha ritenuto soddisfatta questa condizione, non riferendosi la stessa agli accessi come tali. Sarebbe, infatti, altrimenti impossibile allacciare le particelle confinanti con la strada di quartiere – parallelamente alla quale corre la linea di allineamento rientrante di 5 m - alla rete viaria del quartiere. Anche sotto questo punto di vista il progetto presentato non presta pertanto fianco a critiche. Ne consegue che in termini di polizia delle costruzioni nulla si oppone al rilascio della licenza di

costruzione e che l’interposto ricorso proposto dal proprietario per piani rimasto in minoranza va in questa sede integralmente respinto. 5. In considerazione del fatto che il ricorso R 08 7 viene accolto mentre quello oggetto del procedimento R 08 29 viene respinto si giustifica una proporzionale ripartizione dei costi tra le parti (art. 72 ss. LGA). Giusta l’art. 78 LGA, la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente tutte le spese necessarie causate dalla procedura (cpv. 1). Ai comuni invece non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (cpv. 2). Per quanto riguarda la nota d’onorario introdotta dalla rappresentante della comunione di proprietari per piani s’impone una sostanziale riduzione della stessa tenuto conto che la rappresentante ha fatturato una tariffa oraria superiore a quella cantonale, che la comunione ha rinunciato a prendere posizione sul parallelo procedimento, nell’ambito del quale comunque è parte soccombente, e che sono state computate consulenze non solo relative al presente procedimento, ma anche per prestazioni precedenti. Il Tribunale decide: 1. a) Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il ricorso R 08 7 è accolto nel senso dei considerandi e il punto 2 della decisione del 10/11 dicembre 2007 viene annullato. I punti 4 e 5 del dispositivo dello stesso provvedimento vengono pure annullati per quanto riguarda l’accollamento dei costi a ... b) Il ricorso R 08 29 è, per quanto ammissibile, respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 6’000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 479.-totale fr. 6'479.-il cui importo sarà versato per ¼ dal Comune di …, per ¼ da …, responsabili in solido, e per ½ da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Il Comune di … (fr. 1'500.--), da un lato, e … (fr. 1500.--), questi ultimi responsabili solidalmente, dall’altro, versano complessivamente a … fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per il procedimento R 08 7. 4. … versa a … fr. 1'000.-- e a … fr. 3000.-- a titolo di ripetibili per il procedimento R 08 29.

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