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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 12.10.2007 R 2007 64

12 octobre 2007·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·4,517 mots·~23 min·6

Résumé

opposizione edilizia | Baurecht

Texte intégral

R 07 64 4a Camera SENTENZA del 12 ottobre 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente opposizione edilizia 1. … sono proprietari a … sul territorio del Comune di …, in località …, della particella già sopraedificata lungo il lato sud-est no. 1218. L’appezzamento è sito in parte nella zona ampliamento del nucleo 2 (AN2) e in parte in zona nucleo (N) e confina a nord con il fondo no. 958 in comproprietà di …, della … e di ... Lungo la linea di confine, anche se non esattamente in corrispondenza di questa, tra le due proprietà scorre un piccolo corso d’acqua, che all’epoca dell’edificazione della particella no. 958 era stato artificialmente incanalato per una quindicina di metri. Causa della misura era la continua minaccia di scoscendimenti del soprastante pendio della particella no. 958, verificatasi dopo la sua sopraedificazione e a causa di questa. Già nel corso del 2006, … introducevano formale domanda di costruzione per l’erezione sulla parte non ancora edificata della particella no. 1218 di una casa. Dopo che si era ritenuto necessario procedere ad un ridimensionamento del progetto, il 19 aprile 2007, i due proprietari chiedevano all’autorità comunale il rilascio della licenza di costruzione per la rielaborata casa monofamiliare. 2. I proprietari della particella no. 958 si opponevano tempestivamente al progetto edilizio, contestando il mancato ossequio delle distanze tra edifici, l’insufficiente viabilità del fondo con particolare riferimento all’accesso, l’insoddisfacente inserimento del progetto di costruzione nell’ambiente circostante, il raggiro delle disposizioni sull’indice di sfruttamento (IS) e l’insufficiente distanza dal corso d’acqua.

3. In data 6 giugno 2007, il Comune di … rilasciava ai richiedenti la licenza edilizia e respingeva l’opposizione interposta dai vicini adducendo la conformità del progetto all’ordinamento comunale per quanto riguardava l’aspetto estetico e il calcolo dell’IS. La distanza tra edifici non avrebbe motivo di essere rispettata, trattandosi di due edifici appartenenti allo stesso proprietario. Per il resto, i competenti uffici cantonali avrebbero rilasciato l’autorizzazione per la costruzione a distanza ravvicinata dal corso d’acqua e la polizia del fuoco nonché la … approverebbero dal canto loro il progetto presentato. Quanto all’accesso, la licenza era rilasciata alla condizione che “l’accordo con il signor … per poter passare sulla particella 957 deve essere iscritto all’ufficio fondiario prima di dare inizio ai lavori.”. 4. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 22 giugno 2007, …, … e … chiedevano l’annullamento della licenza di costruzione e che conseguentemente il progetto di costruzione venisse respinto. La prevista costruzione non manterrebbe la distanza minima tra edifici, che comunque per facciate ricoperte da materiale infiammabile, come lo è la parte sporgente in legno della costruzione esistente dei due richiedenti, non potrebbe scendere sotto i 6.0 m. In termini di polizia del fuoco il fatto che le due costruzioni siano dello stesso proprietario dovrebbe essere irrilevante. Mancherebbe anche un accesso diretto al fondo e la prevista strada avrebbe una pendenza eccessiva, una larghezza insufficiente e non garantirebbe la dovuta visibilità oltre a necessitare per la sua ubicazione del fondo vicino. Anche lo spiazzo di manovra per i veicoli sarebbe insufficiente e conseguentemente legato a fastidiose immissioni oltre a non inserirsi per niente nel quadro paesaggistico locale. I profili, in particolare quelli messi per segnalare la strada d’accesso, sarebbero da considerare insufficienti. Anche il permesso di costruire a distanza ravvicinata dal corso d’acqua non sarebbe difendibile in considerazione dell’importanza ecologica del ruscello e della vegetazione lungo le sue rive. 5. Mentre il Comune di … rinunciava a una presa di posizione sul ricorso, … concludevano all’irricevibilità e, per quanto ricevibile, alla reiezione dello stesso. I privati convenuti contestano in primo luogo la legittimazione dei

ricorrenti a sollevare gran parte delle censure invocate. Ma anche da un punto di vista materiale, il ricorso sarebbe infondato. Fondamentalmente, gli istanti si appellerebbero a tutti gli argomenti possibili e chiederebbero le più svariate perizie onde prorogare ulteriormente l’inizio dei lavori. 6. Il 31 agosto 2007 veniva esperito un sopralluogo a ... In detta sede, ognuno aveva ancora una volta modo di esporre il proprio punto di vista. Avendo le parti già iniziato delle trattative bonali e non apparendo a priori esclusa la possibilità di trovare un accordo, dopo il sopralluogo la pratica veniva sospesa per un mese. Al trascorrere di questo, il Tribunale veniva informato dell’insuccesso delle trattative condotte e della necessità di sentenziare nel merito della vertenza. Per il resto, su quanto visto e sentito in sede di sopralluogo si tornerà meglio, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1. Legittimazione. E’ controversa la legittimità del rilascio della licenza edilizia 6/8 giugno 2007. Prima di entrare nel merito del ricorso s’impongono però alcune considerazioni sulla legittimazione a ricorrere dei vicini. L’art. 33 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) obbliga i cantoni a prevedere almeno un rimedio giuridico contro le decisioni e i piani d’utilizzazione fondati sulla LPT e sulle sue disposizioni di applicazione cantonali e federali. Inoltre, il diritto cantonale deve garantire la legittimazione a ricorrere per lo meno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso al Tribunale federale ed il riesame completo da parte di almeno un’istanza. Ciò significa che per tutte le disposizioni di attuazione della legislazione federale ai sensi dell’art. 33 LPT, è legittimato al ricorso chiunque abbia un interesse non solo giuridico ma anche semplicemente di fatto all’annullamento della licenza edilizia. Quali disposizioni di attuazione giusta l’art. 33 LPT sono da intendere tutte le norme che contribuiscono alla concretizzazione degli scopi, delle misure e della procedura di pianificazione ai sensi dell’art. 75 della Costituzione federale (CF). Funzione pianificatoria non è riconosciuta solo agli

strumenti della pianificazione in senso stretto, ma anche a tutte le disposizioni edilizie che concorrono concretamente a dare un significato proprio all’ordinamento legale delle zone. Le possibilità edificatorie di una zona non sono solitamente determinate solo in funzione dell’utilizzazione ammessa, bensì anche tramite il rispetto delle prescrizioni sullo sfruttamento (IS, indice delle zone libere e di edificabilità ecc.), sulle distanze (da confine, dalle strade, da edifici, dal bosco, da corsi d’acqua ecc.), sulla dimensione delle costruzioni (numero dei piani, altezze, lunghezze ecc.) e sui modi di costruzione (costruzioni aperte, chiuse ecc.). Tutte queste disposizioni includono anche elementi pianificatori e sono pertanto da considerare come norme di attuazione della LPT. Questo vale fintanto che per dette norme non emerga un altro scopo principale (p. es. sicurezza del traffico, polizia delle costruzioni per le disposizioni sulle distanze dalle strade o da confine ecc.). Non adempiono per contro una funzione pianificatoria le norme tecniche (cfr. sulla questione DTF 118 Ib 30s. e PTA 1993 ni. 31 e 32 nonché 2003 no. 34). Alla luce di tali considerazioni, è d’uopo riconoscere ai ricorrenti la legittimazione al ricorso in praticamente tutti gli ambiti contestati. 2. Profili e inizio dei lavori. Del tutto infondata è la censura riguardante la pretesa carenza dei profili riferiti all’accesso. Come si dirà anche in seguito, l’accesso alla nuova costruzione corre sul fondo dei privati convenuti e richiederà un semplice livellamento del terreno per il quale non è neppure del tutto evidente la necessità di una licenza di costruzione, poiché delle trasformazioni di terreno fino ad 80 cm non sottostanno all’obbligo di licenza (vedi art. 40 cpv. 1 cifra 17 OPTC). E’ poi del tutto normale che il tracciato della strada d’accesso sia stato segnalato solo mediante dei semplici paletti di legno o di plastica. La pretesa che parallelamente al corso d’acqua (dove il terreno è del tutto pianeggiante come si è visto in sede di sopralluogo) si dovrà per forza erigere un muro di sostegno non trova alcun riscontro negli atti e non merita pertanto di essere discussa oltre. In sede di sopralluogo è poi stato contestato l’allontanamento parziale delle modine dopo il rilascio della licenza di costruzione. In applicazione dell’art. 91 cpv. 1 LPTC, progetti di costruzione possono essere iniziati non appena la licenza edilizia è accordata per iscritto. Pertanto fino al momento in cui al ricorso non è stato conferito l’effetto

sospensivo mediante decisione giudiziale dell’11 luglio 2007, i richiedenti erano legittimati ad iniziare i lavori e conseguentemente anche ad asportare i profili apposti, i quali del resto in principio hanno motivo di esistere solo durante il periodo di pubblicazione del progetto. Per il resto, gli istanti sembrano aver ampiamente compresa la portata del progetto per cui anche da questo punto di vista la censura è infondata. 3. a) Distanze tra edifici. Giusta l’art. 75 cpv. 2 LPTC, tra gli edifici si deve osservare una distanza di 5.0 m, se la legge edilizia del comune non prescrive distanze superiori. La possibilità di operare un’eccezione a questa regola è prevista all’art. 77 cpv. 1 LPTC: l’autorità edilizia comunale può autorizzare distanze inferiori rispetto a quelle stabilite dalla presente legge e nella legge edilizia del comune, se à stata conclusa una convenzione tra gli interessati e non vi si contrappongono interessi pubblici preponderanti. La legge edilizia comunale (LE), anche se anteriore alla nuova LPTC, prevede la stessa distanza tra edifici di 5.0 m per la zona AN2 e prevedeva (giacché divenuta probabilmente contraria al diritto cantonale) solo 4.0 m di distanza tra edifici per la zona N e come il diritto cantonale contempla la possibilità di prevedere distanze inferiori se non vi si oppongono interessi pubblici (cfr. art. 52 cpv. 3 LE). Nell’evenienza, trattandosi della distanza tra due edifici che appartengono allo stesso proprietario, l’accodo privato a costruire a distanza ravvicinata è dato. b) I ricorrenti considerano però che alla riduzione delle distanze legali di 5.0 m si oppongono interessi pubblici preponderanti, giacché le disposizioni antincendio emanate dall’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio non verrebbero ossequiate. In base a queste, tra due case monofamiliari una delle quali presenterebbe una facciata in materiale infiammabile (come nell’evenienza la sporgenza in legno dell’edificio esistente) occorrerebbe rispettare una distanza tra edifici di almeno 6.0 m. Che tali raccomandazioni non possono essere considerate direttamente applicabili è evidente, altrimenti la legislazione cantonale e la maggior parte delle relative leggi edilizie comunali sarebbero in palese collisione con simili disposti. Spetta principalmente agli incaricati della polizia del fuoco analizzare

la conformità del progetto loro presentato alle norme e raccomandazioni in materia. A questo proposito l’autorità edilizia e il Tribunale amministrativo non hanno motivo di mettere in dubbio le conclusioni alle quali giungono gli esperti perlomeno fintanto non sussistano fondati motivi per dubitare dell’attendibilità dell’esame e della valutazione condotti. Nell’evenienza, il 14 maggio 2007 il progetto presentato è stato autorizzato da parte dell’incaricato regionale della polizia del fuoco, imponendo ai proprietari alcune condizioni quanto ai materiali ad all’esecuzione dei lavori. Inoltre, l’incaricato allegava una lista dei provvedimenti sostitutivi per pareti esterne, aperture e sottotetti in caso di distanze di sicurezza insufficienti, provvedimenti contemplati nelle direttive antincendio, e precisava che queste misure erano nella fattispecie ossequiate. Per questo Giudice non sussistono pertanto motivi per ritenere che dal punto di vista della polizia del fuoco al progetto si oppongano interessi pubblici preponderanti. Anche il sopralluogo ha poi permesso di evidenziare come nella zona le costruzioni siano a distanza alquanto ravvicinata, fatto che non può stupire se si considera che la LE prevedeva per la zona N una distanza tra edifici di soli 4.0 m. Infine, la costruzione dei ricorrenti è ubicata sulla soprastante collina rispetto al fondo da edificare e dalla vicinanza delle due costruzioni dei richiedenti gli istanti non subiscono alcuno scapito in termini di vista e tantomento la costruzione può apparire loro come un solo blocco, poiché propriamente la loro ubicazione non permette neppure di intravedere il progetto in una simile ottica. Ne consegue che l’eccezione accordata non dà adito a critiche. 4. a) Accesso. Conformemente ai piani presentati l’accesso carrozzabile alla prevista costruzione sul fondo no. 1218 è reputato passare sulla confinante particella no. 957 di … Questi ha rilasciato in data 22 giugno 2006 una conferma scritta riguardo alla sua disponibilità a cedere ai vicini la striscia di terreno per costruire la strada d’accesso. Nella licenza di costruzione l’autorità edilizia era partita dal presupposto che il vicino concedesse ai petenti solo un diritto di passo carrozzabile e muniva pertanto il permesso di costruzione della condizione che prima dell’inizio dei lavori l’accordo con il signor … per poter passare sulla particella no. 957 dovesse essere iscritto a registro fondiario. Il rispetto di tale condizione è di competenza dell’autorità comunale e non già di

questo Giudice. Ai fini del giudizio è stato chiaramente e sufficientemente comprovata la possibilità giuridica di usufruire di un sufficiente accesso al fondo tramite l’accordo con il vicino e la relativa condizione nella licenza di costruzione, per cui le censure sollevate al riguardo non possono trovare protezione. b) I ricorrenti contestano pure la fattibilità materiale del progetto, non consentendo la morfologia del terreno la costruzione di un accesso con una pendenza inferiore al 12% come invece prevede l’ordinamento comunale. Secondo la relazione del tecnico comunale del 28 maggio 2007, la rampa d’accesso non ha un’uscita diretta sulla strada. Per questo motivo si era ritenuto sufficiente che la committenza presentasse una sezione di tale rampa d’accesso al momento dell’esecuzione dei lavori, ponendo già come condizione l’ossequio della pendenza massima del 12%. I ricorrenti pretendono a torto l’allestimento di una perizia tecnica per comprovare la pretesa non fattibilità del progetto. Infatti, in data 5 luglio 2007, il progettista ha introdotto all’autorità il richiesto profilo longitudinale della nuova strada privata, sul quale è riportata la pendenza della rampa d’accesso pari all’11%. Ne consegue che la richiesta perizia non ha più motivo di essere ordinata, essendo così dimostrata la fattibilità del progetto in ossequio all’art. 25 cpv. 2 LE. Le ulteriori censure promosse all’accesso previsto, quanto alle dimensioni e alla pericolosità, non meritano poi protezione. Sul fondo privato dei richiedenti la licenza edilizia è indubbiamente possibile, senza contravvenire ad alcuna disposizione dell’ordinamento comunale, stabilire il tracciato e la larghezza della via d’accesso, anche nell’eventuale rispetto della distanza dal corso d’acqua (vedi sulla questione in considerando 5b), come meglio aggrada agli interessati e tenendo conto delle oggettive possibilità a loro disposizione. Il tema della pericolosità dell’accesso, dopo aver stabilito che la rampa non supererà la pendenza del 12% non è meglio motivato e non merita pertanto di essere discusso oltre. c) Anche lo spazio di manovra per i veicoli antistante l’abitazione di soli 10.0 m sarebbe per i ricorrenti insufficiente e foriero di fastidiosi rumori. Anche questa censura non merita protezione. In una zona AN2 e N lo spazio di manovra di

cui dispongono le abitazioni è solitamente limitato all’essenziale, già per le particolarità che caratterizzano questo tipo di insediamento (come si è visto al sopralluogo: vicinanza delle abitazioni, viuzze ecc.). In ogni caso, un piazzale di 10.0 m di diametro va certamente considerato come sufficiente per garantire l’accesso carrozzabile all’abitazione. Trattandosi poi di una casa monofamiliare con al massimo tre posti macchina previsti, è difficile immaginare il prodursi di rumori eccedenti quelli che caratterizzano qualsiasi altra abitazione nei dintorni in zona edilizia. 5. a) Distanza dal corso d’acqua. Dove l’ordinamento base non prevede delle linee di distanza dalle acque, vale, all’interno della zona edificabile, una distanza di 10.0 m, misurata a partire dalla linea d’intersezione tra il livello medio estivo dell’acque e la scarpata di sponda. In presenza di circostanze particolari, segnatamene in caso di modifiche a costruzione ed impianti esistenti, l’autorità competente per l’autorizzazione, sentita l’autorità cantonale specializzata, può concedere eccezioni a queste distanze, se non vi si oppongono interessi preponderati (art. 78 cpv. 1 e 2 LPTC). La necessità di stabilire queste distanze si fonda sulle disposizioni contenute nell’ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua (OSCA). L’art. 21 cpv. 2 OSCA impone infatti ai cantoni di fissare lo spazio riservato alle acque in modo da garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque. Nell’evenienza, l’autorità comunale, dopo aver sentito il competente ufficio cantonale per la natura e l’ambiente (UNA), ha concesso una deroga, permettendo ai richiedenti di mantenere nel punto più vicino al corso d’acqua una distanza di 5.0 m. Tale eccezione era giustificata dal fatto che dal corso d’acqua non c’era da aspettarsi alcun pericolo in caso di piene e che la costruzione non pregiudicava in alcun modo il corso normale del ruscello, la sua accessibilità o la sua manutenzione. Trattandosi poi di un corso d’acqua con una capacità molto limitata e senza deflussi durante tutto l’anno, la sua importanza ecologica veniva dall’UNA, dopo l’esplicazione di un sopralluogo sul posto, considerata molto ridotta, per cui in zona edilizia si considerava possibile ridurre le normali distanze legali ad un minimo di 5.0 m. Anche l’associazione … si esprimeva favorevolmente sul progetto presentato e in data 24 aprile 2007 confermava la sua precedente presa di posizione. In

principio quindi non sussistono per questo Giudice motivi per ritenere che degli interessi pubblici preponderanti si oppongano alla riduzione della normale distanza dal corso d’acqua. b) Gli istanti contestano che l’accesso rispetti la distanza da confine di 5.0 m. Come si è visto in sede di sopralluogo la censura è immotivata. Dall’angolo dell’attuale costruzione al margine del corso d’acqua corrono 7.60 m, per cui è possibile disporre l’accesso in modo che la distanza dal corso d’acqua sia rispettata, poiché la larghezza della via carrozzabile deve permettere il transito di una sola vettura alla volta. Come è poi stato addotto in sede di sopralluogo, l’accesso lungo questo tratto di terreno pianeggiante verrà probabilmente realizzato con delle semplici griglie di cemento, per cui il rispetto delle distanze dal corso d’acqua per tale infrastruttura non dovrebbe comportare alcun problema di carattere tecnico e neppure causare delle ingerenze entro la fascia di protezione, qualora si partisse dal presupposto che anche per la posa di tali griglie vada rispettata la distanza di 5.0 m. Le censure dei ricorrenti appaiono poi ancora più infondate in considerazione della proposta d’accesso lungo il lato est fatta in sede di sopralluogo, che voleva propriamente porre la via carrozzabile parallelamente al corso d’acqua non solo lungo la parte della particella dei ricorrenti come previsto dal progetto (circa 15.0 m), ma per una tratta complessiva di circa 40.0 m. c) In termini di distanze, al sopralluogo era pure stata contestata la misurazione operata dei 5.0 m di distanza dal ruscello. I ricorrenti erano del parere che la distanza andasse misurata dal limite del ruscello. Come è stato esposto in precedenza, le distanze vanno misurate a partire dalla linea d’intersezione tra il livello medio estivo delle acque e la scarpata di sponda (art. 78 cpv. 2 LPTC). Come è poi emerso dal sopralluogo, il corso del ruscello non si sovrappone esattamente al confine della particella lungo il lato nord, ma in parte viene a correre oltre questo confine. Ne consegue che rispettando una distanza dal confine di 5.0 m come previsto dai piani è sicuramente salvaguardata la distanza dal bordo del ruscello (e non dalla linea d’intersezione tra il livello medio estivo delle acque e la scarpata di sponda), ciò che in effetti si traduce in una - seppur minima - maggior distanza rispetto ai 5.0 m previsti.

d) Materialmente, i ricorrenti contestano le conclusioni a cui giunge l’UNA e chiedono che sul rischio di straripamenti e sulla protezione dalle piene venga fatta allestire una perizia. Per costante giurisprudenza quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a edizione, pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dalla CF (DTF 122 II 469, 122 V 162, 119 Ib 505). Nella presente fattispecie, questo Giudice ritiene che le prove assunte siano sufficienti ai fini dell’esito della causa e non reputa pertanto necessario esperire ulteriori perizie. In primo luogo, gli esperti del settore, cioè i responsabili dell’UNA, hanno escluso un pericolo di straripamento. Il Tribunale ha poi effettuato un sopralluogo il 31 agosto 2007 dopo che il 27, 28 e 29 agosto vi erano state forti precipitazioni sull’Engadina (cfr. www.sf.tv/sfmeteo/) e ha potuto constatare come il deflusso del corso d’acqua raggiungesse delle dimensioni effettivamente irrisorie. Oggettivamente non sono pertanto ravvisabili validi motivi per dubitare della conclusione a cui giungono gli esperti, riguardo alla sicurezza del corso d’acqua in caso di cattivo tempo. e) Anche il preteso possibile inquinamento che vi sarebbe da attendersi dalla nuova costruzione per il corso d’acqua e per il … non trovano alcuna giustificazione oggettiva. I ricorrenti si limitano a paventare situazioni che potrebbero portare ad un inquinamento delle acque, dimenticando però che questa situazione ha ben poco a che vedere con la distanza minima da rispettare. A prescindere dal fatto che le disposizioni sulle distanze mirano più alla salvaguardia da pericoli come straripamenti o piene, la fuoriuscita di sostanze nocive può provocare un inquinamento della falda freatica indipendentemente dalla diretta vicinanza o meno ad un corso d’acqua. Inoltre, le semplici supposizioni formulate nel ricorso non possono costituire http://www.sf.tv/sfmeteo/

una valida base di giudizio per stabilire se all’eccezione accordata si oppongano o meno interessi pubblici preponderanti. f) La pretesa formulata dall’associazione … e fatta loro dai ricorrenti in merito alla liberazione del corso d’acqua dall’incanalamento e della sua rivitalizzazione in modo naturale esula manifestamente dal cotesto della presente vertenza. Basti comunque ricordare ai ricorrenti che la contestata misura (incanalamento) era stata presa a causa dell’edificazione del loro fondo e che di conseguenza apparirebbe a prima vista scioccante voler far sopportare ai due privati convenuti le conseguenze di misure discutibili prese però proprio da coloro che ora ne chiedono il sanamento o comunque dai loro predecessori in diritto. g) Giusta l’art. 21 cpv. 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), la vegetazione ripuale non deve essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata. Fondandosi su questo disposto i ricorrenti chiedono l’allestimento di una perizia onde verificare l’impatto sulla vegetazione ripuale dell’intervento edilizio in oggetto. Anche questa pretesa non merita protezione. Come esposto dall’UNA, il corso d’acqua in discussione non ha acqua tutto l’anno. Per questo, è già dubbio che nell’evenienza possano trovare applicazione le disposizioni sulla vegetazione ripuale (Keller, Zufferey,Fahrländer, Kommentar NHG, art. 21, marginale 5). I ricorrenti ammettono che per alcuni giorni all’anno il ruscello sia in secca, ma contestano in principio l’affermazione dell’UNA sulla portata del corso d’acqua. Quanto osservato in sede di sopralluogo il 31 agosto 2007 riguardo al deflusso del ruscello - dopo numerose giornate di piogge intense - non permette però di dubitare che il piccolo corso d’acqua sia in secca durante più di alcuni giorni all’anno. Infatti, malgrado le piogge intense dei giorni antecedenti, il corso d’acqua aveva una portata irrisoria. Mantenendo poi una distanza minima dal corso d’acqua di 5.0 m è nell’evenienza garantita la salvaguardia della vegetazione ripuale. Che con l’esecuzione dei lavori di costruzione questa fascia di terreno venga in parte danneggiata è in principio una supposizione, avendo la committenza a disposizione tutto lo spiazzo antistante l’esistente costruzione. Anche il fatto che la parte qui in discussione

del ruscello sia stata incanalata non permette del resto di concludere senz’altro alla necessità di salvaguardare una vegetazione ripuale sulla fascia di 5.0 m. Sarebbe in tal caso superfluo richiedere, come invece fanno gli istanti, la rinaturalizzazione del corso d’acqua (vedi considerando 5f) se l’interramento non avesse avuto conseguenze sulla vegetazione limitrofa. h) Al sopralluogo veniva dai ricorrenti richiesta la protezione dei fiordalisi, che in effetti si trovavano nelle immediate adiacenze del corso d’acqua. Tali fiori, che crescono solitamente ai margini dei campi di grano e che prediligono ubicazioni secche (de.wikipedia.org/wiki/Kornblume), non fanno parte della tipica flora ripuale, per cui in questo contesto la pretesa è infondata. Per il resto, il fatto che un fiore sia una specie protetta non impedisce l’edificazione in zona edilizia di una costruzione per tale motivo. Come si è visto in sede di sopralluogo, detta specie di fiori si trovava nelle immediate vicinanze del corso d’acqua e quindi comunque entro la fascia protetta dalle disposizioni sulle distanze. 6. Indice di sfruttamento. L’IS per la zona AN2 è dello 0.7 e per la zona N non vi sono prescrizioni. La superficie della particella no. 1218 situata in zona AN2 è di 263.00 m2, per cui lo sfruttamento consentito è di 184 m2. L’allegazione stando alla quale la fascia di rispetto dal ruscello non potrebbe essere presa in considerazione per il calcolo dello sfruttamento non trova alcun riscontro nella LE o nella LPTC. Giusta il calcolo dello sfruttamento inoltrato, il progetto prevede la creazione di una superficie utile lorda (SUL) di 182.57 m2. Per i ricorrenti, dopo il ridimensionamento del progetto rispetto a quello presentato nel 2006, sarebbe impossibile avere uno stesso indice di sfruttamento. In base ai piani 1:100 presentati, le dimensioni prese a fondamento per il calcolo della SUL corrispondono esattamente alle superfici di base del progetto ridimensionato. Non sussistono pertanto per questo Giudice motivi per dubitare dell’esattezza del calcolo operato. 7. Inserimento ambientale. Per i ricorrenti la riduzione delle distanze tra edifici nonché la copertura del tetto in eternit contrasterebbero con un armonioso inserimento della costruzione nel quadro locale. Come si è visto in sede di

sopralluogo e come non viene neppure contestato, in zona esistono dei tetti con copertura non in piode. La LE del resto non prevede l’obbligatorietà del tetto in piode per questa zona AN2. Ne consegue che la scelta operata dai richiedenti (qualora l’accordo sul tetto in piode in parte finanziato dai vicini non dovesse andare in porto) non dà adito a critiche. Per quanto concerne la riduzione delle distanze tra edifici, la LE contempla per la zona N e per quella AN2 anche la possibilità di edificazione contigua (vedi art. 36 cpv. 4 e 37 cpv. 2 LE). Non si può pertanto pretendere che l’avvicinamento delle due costruzioni sia da considerarsi estraneo alle caratteristiche di questa zona. Come poi si è già detto, il sopralluogo ha permesso di evidenziare che in detta zona le costruzioni non mantengono sempre una distanza tra di loro di 5.0 m. Per quanto riguarda l’accesso, la pavimentazione dovrebbe avvenire con delle semplici griglie in cemento, per cui anche la censura del sovradimensionamento appare pretestuosa. Il fatto che per raggiungere l’abitazione progettata sia necessario attraversare tutto il fondo è oggettivamente giustificato dalla disposizione dell’attuale costruzione sullo stesso fondo e non può dar adito a critiche, dopo che la viabilità del fondo è garantita come per la costruzione già esistente. 8. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA, nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Per le ripetibili, l’art. 78 cpv. 1 LGA prevede che la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente tutte le spese necessarie causate dalla procedura. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 4'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 371.-totale fr. 4'371.-il cui importo sarà versato da …, … e …, responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. …, … e …, responsabili in solido, versano a … l’importo complessivo di fr. 2'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

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