Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 10.11.2007 R 2006 68

10 novembre 2007·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·4,023 mots·~20 min·6

Résumé

opposizione edilizia | Baurecht

Texte intégral

R 06 68 4a Camera SENTENZA del 10 novembre 2006 nella vertenza di diritto amministrativo concernente opposizione edilizia 1. a) In data 13 settembre 1994, …, quale rappresentante degli Eredi …, proprietari del fondo interessato, ha inoltrato all’autorità edilizia del Comune di … una domanda di costruzione volta ad ottenere la licenza per l’edificazione di una casa di vacanza in località Giova. I piani del progetto edilizio sono stati oggetto di esposizione pubblica dal 26 settembre al 25 ottobre 1994. Con decisione del 9 novembre 1994, il Comune di … ha rilasciato agli Eredi … la licenza edilizia per una nuova costruzione corrispondente al progetto presentato. Tramite scritto del 16 dicembre 1994, gli Eredi … hanno postulato al Municipio di … il rilascio del permesso per la realizzazione di un muro di cinta allegando altresì un piano per la sistemazione esterna. Con decisione del 2 febbraio 1995, il comune ha staccato la licenza relativa al muro di cinta, come previsto dal piano della sistemazione esterna presentato dai richiedenti. In data 21 marzo 1995, la Sovrastanza del Comune di … ha intimato a …, nel frattempo subentrato agli Eredi … nella proprietà della particella in questione, il fermo immediato dei lavori in quanto era emerso come il proprietario, procedendo alla realizzazione degli stessi, non si fosse attenuto agli estremi della licenza edilizia. In data 23 marzo 1995, il comune ha sollecitato l’interessato ad inoltrare una domanda edilizia a posteriori in particolare riferimento al terrapieno realizzato. … ha ottemperato a tale invito presentando, il 31 marzo 1995, la domanda di costruzione richiesta che è stata esposta pubblicamente dal 10 aprile al 9 maggio 1995. In data 8 maggio 1995 ha avuto luogo un sopralluogo indetto dal comune al quale sono stati invitati i confinanti incluso ...

Tramite scritto del 18 maggio 1995, … si è rivolto al Municipio di … adducendo di riconfermare la propria opposizione verbale sollevata in cancelleria il 20 marzo 1995 e quindi di opporsi alla realizzazione di un terrapieno al confine con la sua particella no. 76 da parte di ... b) Tramite scritto del 21 giugno 1995, il comune ha contestato a … molteplici infrazioni al diritto edilizio, perpetrate nel contesto della realizzazione della casa di vacanza, invitando lo stesso a presentare una nuova richiesta di licenza corredata da precisi piani e rilievi della costruzione realizzata. Il 26 giugno 1995, … ha comunicato al Municipio di … di non essere intenzionato ad inoltrare una nuova domanda di costruzione in quanto l’opera realizzata sarebbe stata conforme al progetto precedentemente approvato. Con lettera del 29 luglio 1996, … ha comunicato al Municipio di … che, malgrado il fermo dei lavori, … aveva, nel frattempo, provveduto alla posa di una cinta metallica sul muro di sostegno della propria abitazione. L’interessato ha inoltre nuovamente contestato il terrapieno e il muro di sostegno a suo dire realizzato con materiale non conforme al regolamento edilizio. Durante il periodo dal 2 settembre al 1 ottobre 1996 il comune ha nuovamente pubblicato i piani a sua disposizione. Tramite scritto del 28 settembre 1996, … ha dichiarato di riconfermare le proprie opposizioni del 18 maggio 1995 e del 29 luglio 1996 riguardanti la costruzione di un terrapieno, il materiale del muro di sostegno e la cinta metallica, precisando inoltre che il colore delle facciate e la portafinestra non sarebbero stati conformi al regolamento. Durante il mese di gennaio 1997, l’ing. …, su incarico del Comune di …, ha provveduto ad allestire una dettagliata documentazione tecnica relativa al fondo no. 75 e alla costruzione realizzata da … e in seguito fra il 12 marzo e l’11 aprile 1997 il comune ha provveduto ad una esposizione dei piani in base ai rilievi dell’ing. ... Il 3 aprile 1997, … ha inoltrato opposizione riconfermando le contestazioni oggetto delle precedenti opposizioni del 18 maggio 1995, del 29 luglio e del 28 settembre 1996, in relazione al riempimento del terrapieno, alla struttura del muro di sostegno, alla cinta metallica nonché al colore delle facciate e alla portafinestra non conformi al regolamento edilizio.

2. In data 6 luglio 2006, il Municipio di …, nell’intento di definire legalmente la pratica e quindi di chiudere l’annosa vertenza, ha emanato quattro decisioni distinte. Per quanto concerne l’opposizione di …, il comune ha accolto parzialmente la stessa negando a … il diritto di posare la cinta metallica sul confine ovest della particella e quindi orinandogli di allontanarla nella misura per quanto superi, unitamente al terrapieno, l’altezza di 1,5 metri. La posa della cinta sul confine sud è stata autorizzata solo parzialmente mentre …, conformemente a un impegno sottoscritto il 10 maggio 2006, è stato invitato ad allontanare detta recinzione nella misura di 2,5 metri sul lato sud del confine, partendo dall’angolo sud-ovest. L’opposizione è stata invece respinta per quanto diretta contro il terrapieno ritenuto conforme, per quanto non di altezza superiore a 1,5 metri, al disposto dell’art. 48 della legge edilizia comunale (LE). Per quanto riguarda il materiale utilizzato per il muro del terrapieno il comune non ha ravvisato alcuna violazione delle norme edilizie, mentre la portafinestra avversata dall’opponente non colliderebbe con alcuna norma materiale della LE. Inoltre, … non avrebbe contestato tale struttura nel contesto della prima esposizione pubblica del 1994 dai cui piani sarebbe stata rilevabile la presenza della porta finestra sulla parete perimetrale dell’edificio. Di conseguenza, ogni censura nel merito sarebbe tardiva. Il colore attuale delle facciate non potrebbe essere considerato definitivo in quanto detta problematica sarebbe ancora aperta e i particolari di una eventuale futura tinteggiatura dovrebbero essere ancora concordati fra il proprietario e l’autorità comunale. Nel merito, quindi, l’opposizione è stata considerata irricevibile. 3. In data 25 luglio 2006, … hanno impugnato tempestivamente davanti al Tribunale amministrativo la decisione in materia edilizia del Municipio di … chiedendone l’annullamento e il conseguente rinvio degli atti all’autorità convenuta al fine di una corretta applicazione delle disposizioni edilizie. Per quanto concerne il terrapieno i ricorrenti lamentano la lesione dei disposti dell’art. 48 LE, ai sensi dei quali il terreno dovrebbe, in generale, essere mantenuto secondo la configurazione naturale. Nel caso specifico la configurazione del terreno sarebbe stata stravolta dall’apporto di materiale. Al

limite, il terrapieno contestato potrebbe essere ritenuto conforme alle disposizioni della LE qualora anche i proprietari della particella confinante fossero autorizzati a realizzare sul loro fondo una simile struttura. Il materiale usato per la costruzione del muro di sostegno del terrapieno, costituito da mattoni BKS con uno spessore di 15 cm, non sarebbe idoneo a sopportare la pressione laterale del materiale ritenuto come, peraltro, dimostrato dai precedenti crolli. Le caratteristiche estetiche del muro in oggetto deturperebbero inoltre l’ambiente circostante considerato degno di protezione. In relazione alla portafinestra i ricorrenti respingono l’obiezione della tardività dell’opposizione rinviando al testo dell’esposizione del 10.03.1997 che avrebbe concesso agli interessati la facoltà di formulare nuove contestazioni. Nell’ottica materiale la portafinestra non sarebbe conforme al disposto dell’art. 19 LE che prescrive finestre con dimensioni ridotte come quelle caratteristiche della zona. Per quanto concerne il colore delle facciate, i ricorrenti censurano l’agire del comune che, nell’arco di un periodo di 10 anni, non avrebbe risolto la problematica. Inoltre, vista la situazione attuale della struttura muraria, non sarebbe tecnicamente più possibile realizzare un intonaco rustico grigio. 4. Tramite la propria presa di posizione il comune convenuto chiede di respingere integralmente il ricorso. Il comune giustifica i lunghi tempi della procedura con l’atteggiamento ostruzionistico di …, ribadendo di avere intrapreso tutto il possibile per risolvere bonalmente le numerose problematiche. Il terrapieno contestato, come accertato nella perizia stesa il 26 luglio 2002 dall’ing. … dello studio … SA, non lederebbe i disposti dell’art. 48 LE poiché i terrapieni sarebbero da ritenere conformi al diritto edilizio in vigore per quanto non superino l’altezza massima di 1,5 metri. Inoltre, dette strutture non dovrebbero osservare alcuna distanza dal confine. Il materiale usato per la costruzione del muro di sostegno del terrapieno non sarebbe sindacabile da parte dei ricorrenti in quanto la struttura nel suo insieme non deturperebbe il paesaggio. In ogni caso, l’area in questione, destinata alla realizzazione di nuove costruzioni e sita in una zona sottostante la strada, non sarebbe caratterizzata da aspetti paesaggistici particolarmente

degni di protezione. Le obiezioni relative alla qualità e alle caratteristiche statiche del muro non sarebbero invece ricevibili in quanto, al limite, soggette all’egida delle norme del diritto privato preposte alla salvaguardia della proprietà dei vicini. La realizzazione della portafinestra, non assimilabile ad una finestra vera e propria, non colliderebbe con le disposizioni del diritto edilizio che, permettendo la costruzione di balconi, implicitamente autorizzerebbero la realizzazione delle necessarie porte d’accesso. Inoltre, l’opposizione relativa alla portafinestra non sarebbe stata sollevata in occasione della prima esposizione dei piani di costruzione dai quali sarebbe stato perfettamente rilevabile l’impatto architettonico di detta struttura. Di conseguenza, le contestazioni nel merito, avanzate per la prima volta il 28 settembre 1996 e ribadite il 3 aprile 1997 nel contesto di due procedure riguardanti principalmente la sistemazione esterna, dovrebbero essere considerate tardive. La componente procedurale concernente il colore delle facciate sarebbe ancora pendente e quindi, in quanto non oggetto di decisione, non sarebbe passibile di ricorso. Preso atto che, in un prossimo futuro, il proprietario interessato dovrebbe presentare formale domanda in relazione al colore delle facciate, al tipo di materiale e alle modalità d’esecuzione dei lavori, il ricorrente vedrebbe, nell’ambito di detta pratica, in ogni caso garantiti i propri diritti. La licenza edilizia rilasciata a posteriori e la decisione di tolleranza del 6 luglio 2006 avrebbero ripristinato una situazione di legalità, nel rispetto del principio della proporzionalità, accogliendo, fra l'altro, le richieste dei ricorrenti in relazione all’allontanamento di parte della recinzione. 5. Nella propria presa di posizione … ha proposto al Tribunale amministrativo di respingere il ricorso. In sostanza, l’interessato contesta quanto esposto dai ricorrenti precisando, fra l’altro, come il materiale usato per la realizzazione del terrapieno provenga dallo sbancamento eseguito sulla particella stessa, mentre il muro sarebbe crollato per una causa eccezionale in seguito al passaggio di un grosso scavatore. Inoltre, gli attuali ricorrenti, in occasione della prima esposizione dei piani nel 1994, non avrebbero sollevato opposizione in relazione al muro di cinta e alla portafinestra. A prescindere

dalla circostanza che il colore delle facciate dovrebbe ancora essere definito, l’interessato precisa come in località Giova, anche dopo l’entrata in vigore dell’attuale LE, sarebbero state realizzate diverse case intonacate in bianco e, addirittura, in rosa. 6. In data 8 novembre 2006, una delegazione del Tribunale amministrativo ha esperito un sopralluogo a Giova, in occasione del quale, oltre a prendere visione dello stato di fatto, ha concesso alle parti interessate la possibilità di esprimersi verbalmente in merito al contenzioso. Gli argomenti presentati in sede di sopralluogo, per quanto utili ai fini del giudizio, saranno ripresi nell’ambito delle considerazioni in diritto. Considerando in diritto: 1. Ai sensi dell’art. 52 LTA, è legittimato al ricorso chiunque risulti colpito dalla decisione contestata e goda di un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. La legittimazione al ricorso descritta dall’art. 52 LTA corrisponde testualmente ai parametri di legittimazione previsti dall’art. 103 lett. a OG. Onde uniformare i requisiti di legittimazione al ricorso a livello cantonale con quelli a livello federale, il Tribunale amministrativo, dopo diversi aggiornamenti della propria prassi, tramite la decisione R 03 69, ripresa in PTA 2003 no. 34, ha stabilito come l’art. 52 LTA debba essere interpretato in modo unitario in tutti i campi di pertinenza della Corte amministrativa. La revisione della prassi riguarda l’interpretazione della norma per la quale gode del requisito di tutelabile non solo l’interesse garantito da una disposizione legale bensì pure un mero interesse di fatto all’abrogazione o modifica della decisione impugnata. In tal senso, come premesso, si persegue, a prescindere da eventuali disposizioni speciali, una prassi unitaria per l’accertamento della legittimazione al ricorso. Di conseguenza, l’art. 52 LTA viene interpretato alla stessa stregua dell’art. 103 lett. a OG e della relativa giurisprudenza. Un’interpretazione della legittimazione al ricorso sulla base dei parametri applicabili per il diritto federale appare, a maggior ragione, appropriata, tenendo conto che, in molteplici pratiche, la normativa

procedurale cantonale deve, in ogni caso, garantire delle premesse ricorsuali pari a quelle del diritto federale, qualora una decisione possa essere impugnata tramite i rimedi legali ordinari davanti al Tribunale federale (art. 98a OG; DTF 122 II 132, 121 II 74). In base alla prassi precedentemente descritta, la legittimazione al ricorso, ai sensi dell’art. 52 LTA, viene riconosciuta quando il cittadino, colpito da una decisione, comprova un interesse, anche se meramente di fatto, all’abrogazione o modifica della disposizione stessa. In ogni caso, l’interessato deve sempre ancora essere toccato dalla decisione in maniera tale da rendere concreto l’interesse al giudizio nel merito della pratica. Detto interesse deve rivestire intensità tale da poter essere giudicato quale personale e quindi superiore a quello della collettività. Colui che intende impugnare una decisione amministrativa deve quindi dimostrare che, nel caso della mancata abrogazione o modifica della stessa, egli sarebbe soggetto a degli effettivi svantaggi. Di conseguenza, detto interesse, e contrario, implica la salvaguardia di una situazione di fatto a vantaggio del ricorrente, perseguibile tramite la contestazione ricorsuale di un cambiamento che comporterebbe degli svantaggi materiali o ideali (DTF 122 II 369, 121 II 361, 120 Ib 487). Tale prassi permette quindi di differenziare il ricorso di diritto amministrativo dal gravame popolare che continua ad essere inammissibile. Inoltre, l’interesse, di regola, deve essere attuale, con la conseguenza che la decisione giudiziaria deve risultare atta ad incidere sulla situazione legale o di fatto del ricorrente, così da evitare delle pratiche dal mero carattere accademico volte unicamente a chiarire una situazione legale astratta (DTF 120 Ib 308). Secondo la costante prassi, spetta al ricorrente motivare al Tribunale la propria legittimazione illustrando, a mano della fattispecie concreta, i motivi per i quali egli sarebbe colpito in misura maggiore a quella della collettività nonché gli svantaggi legali o di fatto che comporta nei suoi confronti la decisione stessa. Nel caso in giudizio, la legittimazione dei ricorrenti, proprietari della particella no. 2076 confinante con il fondo no. 2075 con le sopraedificazioni contestate, risulta evidente e come tale non è neppure contestata dalla controparte.

2. a) In data 6 luglio 2006, il comune convenuto ha definito un’annosa vertenza di carattere edilizio che aveva preso avvio nel 1994 con l’inoltro della domanda di costruzione volta all’ottenimento del permesso per la realizzazione di una casa di vacanza sulla particella no. 2075, riassunta nella fattispecie. Il comune ha emanato ben quattro decisioni, delle quali una relativa alle opposizioni degli attuali ricorrenti, presentate in occasione delle diverse esposizioni pubbliche. b) I ricorrenti contestano la conformità legale del terrapieno, sia per quanto riguarda le dimensioni che in relazione al materiale utilizzato per il muro di sostegno della struttura, precisando però di essere disposti a tollerare l’opera qualora fosse loro garantita, in futuro, la possibilità di realizzare una struttura analoga sostenuta da un muro in sasso. Ai sensi dell’art. 48 LE, il terreno deve, in generale, essere mantenuto secondo la configurazione naturale. La sistemazione del terreno può essere ottenuta con riempimenti o scavi. Le scarpate e i muri non possono, di regola, superare 1,5 metri di altezza. Dall'interpretazione grammaticale e teleologica della disposizione in oggetto traspare indiscutibilmente come la normativa edilizia comunale permetta la realizzazione di terrapieni e scarpate a condizione che dette strutture non superino un’altezza di 1,5 metri. Tale possibilità non è neppure vincolata ad una clausola d’eccezione, per cui l’autorità edilizia è tenuta al rilascio della licenza per la costruzione di un terrapieno o di una scarpata senza poter porre condizioni di sorta, previo che dette strutture non superino 1,5 metri di altezza come previsto dall’art. 48 cpv. 1 LE. La normativa edilizia comunale, inoltre, non prevede per scarpate e terrapieni, che si attengono all’altezza massima prescritta, il rispetto di una distanza minima dal fondo vicino, per cui tali opere possono essere realizzate sul confine. Alla luce delle disposizioni citate, le contestazioni dei ricorrenti, per quanto concernenti l’ubicazione e le dimensioni del terrapieno, che non supera l’altezza massima di 1,5 metri, devono essere respinte poiché l’opera è conforme alle prescrizioni dell’art. 48 cpv. 1 LE. Ovviamente, la possibilità di realizzare terrapieni in conformità alle disposizioni edilizie citate sussiste, ex lege, sotto l’egida della LE vigente, per tutti i proprietari fondiari senza che il

comune debba garantire preventivamente detto diritto ai singoli interessati come intendono pretendere i ricorrenti nella pratica in giudizio. L’art. 48 cpv. 2 LE, in relazione alla sistemazione del terreno, permette all’autorità edilizia di imporre le misure per un corretto inserimento dell’opera nel paesaggio prescrivendo il materiale da usare per la realizzazione dei muri, eventuali mascheramenti, come pure imponendo dei piani di sistemazione. L’applicazione di tale norma ricade sotto l’ampia discrezionalità dell’autorità edilizia comunale concedendo alla stessa un valido strumento per la salvaguardia degli aspetti ambientali e architettonici del territorio. Nel caso in giudizio, il comune convenuto ha considerato come l’area edificabile in questione, destinata alla realizzazione di nuove costruzioni in una zona sovrastata da una strada, pur tenendo conto delle costruzioni esistenti, non richiederebbe particolari misure di tutela per cui non si imporrebbe l’uso di particolari materiali o la realizzazione di piani di sistemazione in relazione ai muri di sostegno, ai terrapieni e alle scarpate. In occasione del sopralluogo, la delegazione del Tribunale amministrativo ha potuto prendere atto della conformità degli argomenti del comune, avvalorati, fra l’altro, dal carattere eterogeneo delle costruzioni esistenti, giungendo alla conclusione della corretta applicazione del diritto edilizio da parte dell’autorità locale anche in relazione alle premesse di carattere estetico connesse al materiale per la realizzazione del muro di sostegno del terrapieno, premesse che, come detto, ricadono sotto l’ampio potere discrezionale dell’autorità edilizia che gode di una profonda e migliore conoscenza delle peculiarità locali. Per quanto concerne gli aspetti statici del muro di sostegno del terrapieno che, a mente dei ricorrenti, visto il materiale inidoneo usato, sarebbe soggetto al rischio di crollo e quindi creerebbe una situazione di pericolo nei confronti dei fondi confinanti, questa Corte considera come la problematica rivesta un aspetto dal mero carattere di diritto privato e quindi esuli dal procedimento amministrativo in giudizio. c) I ricorrenti contestano pure le conclusioni del comune per il quale la portafinestra sarebbe conforme alle disposizioni materiali della LE. Fra l’altro, il comune, nella propria decisione, in via abbondanziale, ha accertato la tardività della contestazione in quanto non oggetto di opposizione nell'ambito

della prima esposizione pubblica della domanda di costruzione, avvenuta nel 1994, dove sarebbe già stata rilevabile la presenza della portafinestra. Dagli atti della pratica risulta come gli attuali ricorrenti, in occasione della prima esposizione del progetto, avvenuta nel 1994, non abbiano inoltrato opposizioni di sorta. Solo in occasione delle esposizioni del 1995, riguardante i muri di cinta e il terrapieno, del 1996, riguardante la costruzione nel suo insieme, e del 1997, riguardante nuovamente le opere di cinta, i ricorrenti hanno presentato al comune le proprie contestazioni. L’opposizione sollevata nel 1995 riguarda meramente il terrapieno e la cinta metallica, mentre le opposizioni del 1996 e del 1997 menzionano pure il colore delle facciate e la portafinestra quali non conformi al regolamento edilizio. Preso atto che l’esposizione avvenuta durante il periodo fra il 2 settembre e il 1 ottobre 1996 riguardava l’intero progetto in quanto parzialmente non conforme ai piani approvati nel 1994, indipendentemente dal fatto che la portafinestra fosse già prevista dai piani presentati nel 1994, agli interessati, in virtù di detta nuova esposizione, è stata concessa la possibilità di contestare il progetto nel suo insieme così come le varie componenti dello stesso. In sostanza, quindi, l’esposizione del 1996 ha riaperto ex novo la procedura edilizia di prima istanza con conseguente possibilità per i legittimati di contestare il progetto alla stregua di quanto ammissibile in occasione della prima esposizione dei piani. Di conseguenza, le contestazioni dei ricorrenti al riguardo della portafinestra appaiono ammissibili. In ottemperanza al principio della via gerarchica non sono invece ammissibili le censure riguardanti le dimensioni delle altre finestre in quanto non oggetto di opposizione in sede di prima istanza e quindi unicamente sollevate nell’ambito del ricorso in giudizio. Come correttamente addotto dal comune convenuto, la portafinestra, che immette sul balcone dell’edificio in questione, non contrasta con alcuna norma materiale del diritto edilizio, a maggior ragione tenendo conto che, per ovvi motivi, la possibilità di realizzare un balcone implica la conseguente facoltà di realizzare la porta d’accesso a detta struttura. Essendo garantito l’accesso al balcone da una porta vera e propria, non appaiono fondate le censure sollevate dai ricorrenti che, in relazione a detto manufatto, invocano l’applicazione dell’art. 19 LE che, in zona nucleo del villaggio, prevede la realizzazione di finestre caratterizzate da dimensioni ridotte come quelle

caratteristiche della zona stessa. Come detto, le dimensioni del manufatto contestato sono quelle di una normale porta per la quale non sono applicabili i disposti dell’art. 19 LE. Per quanto dirette contro la portafinestra le contestazioni dei ricorrenti devono essere respinte mentre, in ottemperanza al principio della via gerarchica, non appaiono ammissibili le contestazioni sulle dimensioni delle finestre vere e proprie in quanto non oggetto di opposizione in sede di prima istanza. d) Come illustrato dal comune nonché risultante dagli atti in giudizio, la problematica relativa al colore e alla rifinitura delle facciate non è ancora stata oggetto di decisione da parte dell’autorità edilizia. Risulta altresì che, nel 1995, il proprietario abbia chiesto al municipio il permesso di realizzare le opere di intonaco e stabilitura delle pareti esterne della sua casa. In tale contesto la competente autorità locale si è riservata di concordare il colore con il richiedente. Risulta altresì che, al momento dell’emanazione delle decisioni in giudizio, non fosse ancora stato stabilito il colore da applicare e quindi nel merito non sia stata ancora concessa la licenza da parte della competente autorità comunale. Alla luce di tale situazione le contestazioni dei ricorrenti devono essere considerate irricevibili in quanto il principio della via gerarchica impone che oggetto di ricorso al Tribunale amministrativo possa essere unicamente quanto deciso in sede di prima istanza. I ricorrenti dovranno quindi attendere la pubblicazione della domanda di licenza edilizia avente per oggetto il colore delle facciate e quindi, solo dopo aver fatto uso del rimedio legale dell’opposizione a livello comunale, potranno impugnare in sede di Tribunale amministrativo, se ritenuto opportuno, la relativa decisione dell’autorità edilizia locale. Per quanto dirette contro il colore, rispettivamente contro i lavori di rifinitura delle facciate, le contestazioni ricorsuali devono perciò essere dichiarate irricevibili. 3. Indubbiamente, la pratica edilizia in giudizio, pur se caratterizzata da molteplici procedure di opposizione e di ricorso nel cui contesto i vari interessati hanno fatto ripetutamente uso dei rimedi legali previsti dal diritto edilizio pubblico, si è protratta oltremodo nel tempo lasciando così aperta una

situazione di incertezza legale per più di un decennio. Non ricade però fra le competenze del Tribunale amministrativo quella di poter intervenire nei confronti dei comuni al fine di accelerare le pratiche, rispettivamente di vegliare affinché venga dato sollecito corso alle procedure nel rispetto del diritto dei cittadini ad un’attività corretta da parte degli amministratori. Sia comunque ricordato al comune convenuto che secondo le nuove prescrizioni cantonali sulla pianificazione territoriale, entrate in vigore il 1. novembre 2005 per l’evasione di procedure edilizie sono stati introdotti termini ben precisi. L’art. 46 cpv. 3 OPTC prevede per esempio che le decisioni edilizie per progetti di costruzione con opposizioni devono essere evase entro tre mesi dalla chiusura dell’esposizione pubblica. In questo senso pure la questione della tinteggiatua definitiva dell’edificio va ora risolta sia dal proprietario che dal comune in tempi brevi. 4. In considerazione dell’esito del ricorso che, ai sensi delle conclusioni giudiziali, per quanto ricevibile deve essere respinto, le spese procedurali vengono addebitate ai ricorrenti, i quali, in applicazione della costante prassi, devono altresì rifondere al comune convenuto, patrocinato da un avvocato, un’equa somma a titolo di ripetibili (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Per quanto ricevibile il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 288.-totale fr. 1'788.-il cui importo sarà versato, in solido, nella ragione della metà ciascuno, da …, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione, all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3. … sono tenuti a versare, in solido, nella ragione della metà ciascuno, al Comune di … l’importo complessivo di fr. 1’200.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

R 2006 68 — Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 10.11.2007 R 2006 68 — Swissrulings