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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 10.10.2013 A 2012 54

10 octobre 2013·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·2,232 mots·~11 min·5

Résumé

tasse di polizia edilizia | Gebühren übriges

Texte intégral

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 12 54 5a Camera presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dal presidente Meisser e dal giudice Audétat, attuario ad hoc Plozza SENTENZA del 10 ottobre 2013 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Comune X._____, convenuto concernente tasse di polizia edilizia

- 2 - 1. In data 20 giugno 2012 A._____, proprietaria della particella no. 1045 sita nella frazione di N._____ sul territorio del Comune X._____ e ubicata dal punto di vista pianificatorio in zona nucleo, ha presentato alla competente autorità edilizia comunale una domanda di costruzione avente per oggetto la ristrutturazione dell’edificio e dell’annesso esistenti come pure l’alzamento del tetto dell’annesso in misura di ca. 60 cm. Lo stesso giorno la cancelleria comunale ha inviato l’incarto della domanda al consulente edile del comune, arch. B._____, al fine di esame preliminare. Il 5 luglio 2012 la sovrastanza comunale ha trasmesso al professionista incaricato dalla richiedente copia del rapporto del consulente edile chiedendo la modifica del progetto ai sensi di quanto proposto da detto consulente nonché l’inoltro di documentazione mancante. In data 11 luglio 2012 il professionista della richiedente ha completato l’incarto e si è espresso nel merito del rapporto del consulente edile. La domanda di costruzione è stata esposta durante il periodo dal 9 al 28 agosto 2012. Entro il termine di esposizione un proprietario vicino ha sollevato opposizione contro il progetto edilizio. Il comune ha quindi concesso alla proprietaria richiedente l’esercizio del diritto di essere sentita tramite presa di posizione. Con decisione del 19 novembre 2012, comunicata il 4 dicembre 2012, il municipio ha respinto l’opposizione del 28 agosto 2012. In data 4 dicembre 2012 è stata notificata alla richiedente la licenza edilizia. Tramite la decisione in oggetto il comune ha imposto alla stessa una tassa di rilascio della licenza, comprendente i costi della consulenza architettonica, dell’importo di 1'196.10 franchi e una tassa per il permesso rilasciato dall’Ufficio polizia del fuoco dell’importo di 130.-- franchi per un totale complessivo di 1'326.10 franchi. La licenza edilizia, come da prassi, a titolo di rimedi legali indicava la possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.

- 3 - 2. Tramite scritto del 15 dicembre 2012, notificato il 18 dicembre seguente, A._____ ha presentato al Municipio del Comune X._____ reclamo contro la tassa di rilascio della licenza edilizia contestando il proprio dovere di pagamento della somma di 901.10 franchi fatturata dal comune per la consulenza edile. A titolo di motivazione la proprietaria adduce come, da parte sua, avrebbe incaricato privatamente uno studio di architettura e non avrebbe mai chiesto alcuna consulenza edile da parte comunale. Non avrebbe quindi alcun senso avvalersi di due specialisti ai fini dell’esame delle medesime problematiche. Di conseguenza, il comune non sarebbe legittimato a fatturare al cittadino i costi per una consulenza edile da lui stesso commissionata. Inoltre, la fattura di 901.10 franchi includerebbe pure le prestazioni del consulente edile comunale erogate durante gli anni 2009 e 2011 nel contesto della precedente pratica di licenza edilizia che si sarebbe chiusa senza la presentazione di una formale richiesta di rilascio del permesso di costruzione. In data 19 dicembre 2012 il Comune X._____ ha trasmesso d’ufficio il reclamo contro la tassa fatturata tramite la licenza edilizia al Tribunale amministrativo per il giudizio di competenza della Corte cantonale. 3. Tramite presa di posizione del 15 gennaio 2013 il comune convenuto propone di respingere il ricorso. Con la licenza edilizia sarebbe stata fatturata anche la relativa tassa comunale di rilascio costituita dalle seguenti voci: - tassa comunale CHF 200.00 - consulenza CHF 901.10 - spese cancelleria CHF 60.00 - spese pubblicazione portale CHF 35.00 ------------------- Totale CHF 1'196.00 ===========

- 4 - L’importo di 901.10 franchi, fatturato a titolo di consulenza edile, sarebbe composto dalla somma di 324.40 franchi oggetto della fattura del consulente edile del 20 maggio 2009 per sopralluogo e relazione e dalla somma di 576.70 franchi oggetto della fattura di detto consulente del 9 luglio 2012 per sopralluogo e relazione del maggio 2011 nonché per l’esame dell’incarto del 28 giugno 2012 e discussione con il Servizio cantonale monumenti. Copie delle fatture sono state allegate agli atti della pratica in giudizio. Il comune convenuto rinvia all’obbligatorietà della consulenza architettonica sancita dall’art. 36 cpv. 6 della legge edilizia comunale (LE) e alla propria competenza nel designare il consulente (art. 4 cpv. 2 e 5 cpv. 1 LE). Le basi legali per l’addebito delle spese di consulenza architettonica sarebbero date in applicazione degli artt. 36 cpv. 6 LE e 96 della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC). In sostanza, la pratica edilizia sfociata nella decisione di licenza notificata il 4 dicembre 2012 risalirebbe al 2009 e avrebbe dato adito a diverse discussioni preliminari fra la proprietaria e l’autorità comunale, assistita dal consulente edile, sul carattere e le modalità degli interventi possibili. In un primo tempo la proprietaria non avrebbe però inoltrato formale domanda di licenza, motivo per il quale il comune, a un certo punto, avrebbe ritenuta conclusa la pratica. Ovviamente, con il rilascio del permesso di ristrutturazione dell’edificio notificato nel dicembre 2012 il comune avrebbe ritenuto conforme fatturare pure i costi causati precedentemente nel contesto di una procedura che, di fatto, si sarebbe protratta per anni a causa della mancata volontà della proprietaria di attenersi alle direttive del consulente edile e del Servizio cantonale dei monumenti. 4. Nella replica del 25 gennaio 2013 la ricorrente ribadisce, in sostanza, gli argomenti presentati nel proprio scritto di gravame contestando polemicamente la gestione della pratica di licenza edilizia da parte del

- 5 comune e ribadendo l’assoluta mancanza di necessità di una consulenza edile nel caso in oggetto. Da parte sua il comune convenuto ha rinunciato a duplicare. Considerando in diritto: 1. a) Il diritto tributario distingue fra le imposte, le tasse, i contributi preferenziali e i contributi surrogatori. Determinante ai fini dell’accertamento della natura giuridica del tributo dovuto all’ente pubblico, secondo costante prassi, non appare le definizione dello stesso nella relativa norma, bensì la reale causa per la quale il cittadino è chiamato al versamento. Mentre le imposte costituiscono dei tributi dovuti allo Stato senza controprestazione diretta, le tasse caratterizzano il singolo indennizzo da parte del cittadino all’amministrazione pubblica per una prestazione da questa ricevuta. Gli oneri preferenziali sono, a loro volta, dei contributi ai costi di gestione di una struttura pubblica, imposti a una determinata cerchia di persone che trae particolare vantaggio da detta struttura. Gli stessi appaiono giustificati dai vantaggi particolari che il singolo cittadino gode in virtù della struttura pubblica. I contributi surrogatori che, come le tasse e gli oneri preferenziali, appartengono alla categoria dei tributi causali, costituiscono dei tributi dovuti dall’amministrato a titolo di compensazione per un’altra prestazione basata sul diritto pubblico alla quale egli sarebbe legalmente tenuto (cfr. IMBODEN/RHINOW, Schwerizerische Verwaltungsrechtsprechung, tomo II, pag. 758 e segg. DTF 106 Ia 242; PTA 1989 no. 69). Le tasse, quali indennizzi pecuniari dovuti dal cittadino per una particolare prestazione dell’amministrazione pubblica, sono suddivise in tasse amministrative e tasse d’utilizzazione (cfr. DTF 95 I 506 e segg.). In tal senso, le tasse si distinguono dalle imposte in quanto non dovute incondizionatamente, bensì a titolo di

- 6 pagamento di una ben definita prestazione da parte dello Stato (cfr. DTF 97 I 334). Onde poter esigere il versamento di una retribuzione a titolo di tassa o tributo, l’amministrazione pubblica necessita di una base legale in senso formale che deve essere retta da un atto normativo di portata generale soggetto a votazione popolare. Detta legge formale deve almeno stabilire, oltre al principio, le premesse, la misura dell’imposizione e la cerchia dei soggetti fiscali (IMBODEN/RHINOW, Schwerizerische Verwaltungsrechtsprechung, tomo II, no. 113, pag. 798). b) Del resto l'art. 96 cpv. 1 della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC; CSC 801.100) prevede esplicitamente che i comuni riscuotono tasse per le loro spese derivanti dalla procedura di rilascio della licenza edilizia. Devono essere rimborsate al comune anche le spese di terzi, in particolare quelle per perizie tecniche. 2. a) Come illustrato nella fattispecie, l’immobile della ricorrente, oggetto della prevista ristrutturazione, sorge sulla particella no. 1045 sita nella frazione di N._____ ubicata in zona nucleo. Secondo l’art. 36 cpv. 6 LE per gli interventi edilizi in zona nucleo la consulenza architettonica è obbligatoria ed è a spese del committente. La stessa norma raccomanda di rivolgersi al consulente architettonico prima dell’inoltro del progetto definitivo. La competenza per designare il consulente architettonico spetta all’autorità edilizia, cioè al municipio che, oltre al consulente architettonico fisso può avvalersi dell’assistenza di altri esperti fatturandone i costi al committente (art. 4 cpv. 2 LE). L’autorità edilizia designa un esperto fuori comune quale consulente architettonico (art. 5 cpv. 1 LE). La consulenza architettonica informa e consiglia i committenti e i progettisti sulla strutturazione dei progetti di costruzione nelle diverse zone (art. 5 cpv. 3 LE).

- 7 b) Alla luce delle disposizioni citate appare indubbio che il comune convenuto non solo godeva della facoltà ma, addirittura, era tenuto imperativamente a sottoporre il progetto edilizio della ricorrente al giudizio del consulente architettonico comunale o di un esperto designato ex officio, a prescindere dal ruolo e dalle competenze dei tecnici incaricati dalla ricorrente stessa. Come risulta dagli atti della pratica in giudizio nonché da quelli del procedimento parallelo R 13 57, in data 18 febbraio 2009 la ricorrente si è rivolta al municipio del comune convenuto palesando la propria intenzione volta al rifacimento del tetto del proprio edificio con conseguente livellamento delle falde e sostituzione della copertura. In data 13 maggio 2009 è stato esperito un sopralluogo e, tramite lettera del 4 giugno 2009, il comune ha postulato la copertura in piode previo la presentazione di una perizia statica. In seguito, sempre nel 2009, si sono susseguiti numerosi contatti e scritti fra la ricorrente e il comune in particolare relazione al carattere di copertura del tetto. Tramite scritto del 16 novembre 2009 il comune convenuto ha lamentato nei confronti della proprietaria la mancata presentazione della documentazione necessaria per la valutazione definitiva della domanda di licenza edilizia sollecitando l’inoltro di quanto richiesto onde evitare la chiusura della pratica. Tramite scritto del 13 luglio 2011 il comune convenuto, rinviando ai sopralluoghi e ai numerosi scambi di corrispondenza precedenti, ha confermato alla proprietaria la propria posizione al riguardo della notifica, rispettivamente della richiesta di licenza per la sostituzione del tetto nonché sollecitato l’inoltro di una regolare domanda di costruzione conforme alle disposizioni dell’art. 36 LE in quanto la procedura di notifica non sarebbe stata, in casu, ammissibile. In seguito a ulteriori molteplici contatti e scambio di corrispondenza la proprietaria, in data 20 giugno 2012, ha inoltrato formale domanda di concessione della licenza edilizia.

- 8 - Nell’ottica della fattispecie accertata appare incontestabile la continuità della pratica di licenza edilizia avente per oggetto la ristrutturazione dell’edificio sulla particella no. 1045, in particolare l’allineamento delle ali e la sostituzione della copertura del tetto, avviata dalla ricorrente il 18 febbraio 2009. Il lungo protrarsi della pratica è addebitabile all’approccio critico della ricorrente stessa e alla sua mancata volontà di attenersi alle direttive e alle richieste del comune. Il Tribunale amministrativo è quindi dell’avviso che la fattura dell’importo di 324.40 franchi rilasciata dal consulente edile del comune in data 20 maggio 2009 per le prestazioni erogate in tale periodo nonché la fattura dell’ammontare di 576.70 franchi rilasciata dallo stesso consulente il 9 luglio 2012 per le prestazioni erogate nel 2011 e nel 2012 siano correttamente state incluse nei costi, parte della tassa di rilascio della licenza edilizia, addebitati alla ricorrente tramite il dispositivo della licenza notificata il 4 dicembre 2012. Giova altresì considerare come dette fatture, tenendo conto dell’atteggiamento procedurale della ricorrente, della complessità della materia in relazione alla sensibilità della zona interessata dagli interventi edili e delle tariffe di 105.-- franchi orari per il 2009 e di 110.-- franchi orari per il 2011 e 2012 applicate dall’architetto, possano essere considerate di modesta entità e quindi in ogni caso eque. In via abbondanziale il Tribunale amministrativo considera come, anche qualora si volesse ritenere chiuse le pratiche edilizie relative al 2009, rispettivamente al 2011, la ricorrente sarebbe, in ogni caso, soggetta al pagamento dei costi di consulenza edile da lei causati in dette pratiche per i quali non sarebbe ancora sopravvenuta la prescrizione. 3. Riassumendo, il Tribunale amministrativo constata che, in applicazione dell’art. 36 cpv. 6 in unione agli art. 4 cpv. 2 e 5 cpv. 2 e 3 LE, il comune si è giustamente avvalso della consulenza edile di un professionista esterno all’amministrazione; che, in applicazione dell’art. 36 cpv. 6 LE e

- 9 dell’art. 96 LPTC, il comune ha correttamente fatturato alla committente le spese per la consulenza edile connessa al progetto di costruzione; che le fatture del consulente edile del 20 maggio 2009 e del 9 luglio 2012, per un ammontare complessivo di 901.10 franchi, sono in ogni caso eque. Di conseguenza il ricorso deve essere integralmente respinto. 4. In applicazione dell’art. 73 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA), nella procedura di ricorso e nella procedura d’azione la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. I costi procedurali vengono quindi accollati alla ricorrente. Al comune convenuto non spettano ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 300.-- - e le spese di cancelleria di fr. 212.-totale fr. 512.-il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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