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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 21.12.2011 A 2011 43

21 décembre 2011·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·765 mots·~4 min·5

Résumé

procedura contributiva (decreto d'inizio) | Perimeter und übrige Beiträge

Texte intégral

A 11 43 ses SENTENZA del 21 dicembre 2011 nella vertenza di diritto amministrativo concernente procedura contributiva "zona industriale, 2. tappa" (decreto d'inizio) 1. Dal 16 settembre al 15 ottobre 2010, il Comune di … esponeva pubblicamente i decreti concernenti l’intenzione di avviare una procedura contributiva in zona industriale 2a tappa per la rete stradale, la canalizzazione, l’acqua potabile e l’acqua industriale. La … SA, proprietaria in zona industriale di … delle particelle ni. 199, 200, 201, 202, 203, 204 e 1292 non interponeva alcuna opposizione entro il termine di 30 giorni contro i decreti esposti. In data 29 agosto/1. settembre 2011, l’esecutivo emanava il decreto d’inizio, indicando come istanza di ricorso il Tribunale amministrativo. 2. Contro detto decreto, la … SA insorgeva in questa sede chiedendo una modifica della ripartizione dei costi tra l’interessenza pubblica e quella privata. 3. Nella propria presa di posizione, il Comune di … riteneva inammissibili i ricorsi, non essendo stato ossequiato il principio della via gerarchica. Anche materialmente poi, le richieste ricorsuali sarebbero infondate. Considerando in diritto: 1. Ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 lett. b della legge sulla giustizia amministrativa (LGA), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di Giudice unico, quando un rimedio giuridico è palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato. Un’analoga disposizione è contenuta all’art. 18 cpv. 3 della legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG). Giusta questa norma,

qualora un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il Presidente della camera competente decide in qualità di Giudice unico. 2. Giusta l’art. 63 cpv. 6 della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC), il Governo è stato incaricato di disciplinare la procedura di riscossione dei contributi per la costruzione, la modifica e il rinnovo di impianti di urbanizzazione. L’ordinanza cantonale sulla pianificazione territoriale (OPTC) contempla la possibilità di presentare opposizione durante l’esposizione pubblica (art. 23 cpv. 1 OPTC). Una volta conclusa la procedura d’esposizione la Sovrastanza comunale emana il decreto d’avvio di procedura e lo notifica agli interessati e ad eventuali opponenti. Nel corso dell’ulteriore procedura contributiva non possono più essere sollevate obiezioni contro la procedura contributiva in sé, il comprensorio contributivo e la quota parte dell’interessenza pubblica e privata (art. 23 cpv. 3 OPTC). Il decreto d’avvio della procedura è poi impugnabile davanti al Tribunale amministrativo (art. 103 cpv. 1 LPTC). Come si evince, la procedura è simile a quella che caratterizza la licenza di costruzione. Durante l’esposizione del progetto di costruzione è dato presentare opposizione all’autorità edilizia comunale e contro la licenza di costruzione in seguito rilasciata dopo l’evasione dell’opposizione è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo solo per coloro che sono insorti contro il progetto di costruzione durante la sua esposizione pubblica (cfr. STA R 11 27). 3. Giusta l’art. 51 cpv. 2 LGA, le parti non possono estendere petiti presentati nella procedura dinanzi all’istanza precedente. Questa disposizione è un corollario al principio della via gerarchica. In ossequio a quest’ultimo, il Tribunale amministrativo è legittimato a statuire solo su quelle questioni che sono state oggetto di decisione da parte dell'autorità inferiore o che avrebbero dovuto comunque essere decise da questa sulla scorta dei motivi addotti in sede di reclamo (PTA 1994 no. 75 e 1990 no. 83 e riferimenti). Senza il previo esaurimento di tutte le istanze intermedie o senza un’espressa base legale che legittimi un diverso agire, il ricorso al Tribunale amministrativo è inammissibile (STA A 07 27).

4. Nell’evenienza concreta, durante l’esposizione pubblica la ricorrente non ha presentato opposizione. Con questo essa si è conseguentemente pregiudicata la possibilità d’insorgere contro il decreto d’inizio del 29 agosto/1. settembre 2011, in quanto nel decreto impugnato l’autorità inferiore non può essersi pronunciata previamente sulle richieste sollevate per la prima volta in questa sede. Non avendo addotte le proprie richieste nell’ambito dell’ordinaria procedura di opposizione dinanzi alla Sovrastanza comunale, l’istante propone in questa sede un petito che va necessariamente oltre quanto (non) è stato oggetto della procedura al cospetto all’istanza precedente. Ne consegue che il ricorso è palesemente inammissibile. 5. Visto l’esito del ricorso, le spese procedurali vengono poste a carico della ricorrente. Infatti, giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese, mentre al comune convenuto che vince la causa non vengono assegnate ripetibili (vedi art. 78 cpv. 2 LGA) avendo questo agito nell’esercizio delle sue attribuzioni ufficiali. Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 122.-totale fr. 622.-il cui importo sarà versato dalla … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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