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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 24.02.2011 A 2009 49

24 février 2011·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·3,614 mots·~18 min·6

Résumé

tasse di allacciamento | Anschlussgebühren

Texte intégral

A 09 49 4a Camera SENTENZA del 24 febbraio 2011 nella vertenza di diritto amministrativo concernente tasse di allacciamento 1. In data 22 aprile 2002 la ditta … SA, con sede a …, ha presentato alla competente autorità edilizia del Comune di … una domanda di costruzione avente per oggetto la realizzazione di una casa di 4 appartamenti sulla particella no. 1416, piano no. 26, in località “…” a ... …, proprietaria del terreno interessato dall’intervento, ha concesso il proprio consenso nel merito. Il Municipio di … ha rilasciato la licenza edilizia richiesta con decisione del 3 giugno 2002, comunicata l’11 giugno seguente. Contestualmente al rilascio della licenza edilizia il municipio ha notificato alla ditta … SA le decisioni di autorizzazione d’allacciamento alle infrastrutture comunali calcolando le tasse d’allacciamento provvisorie su un investimento presunto di fr. 750’000.-- basato sui costi di costruzione quantificati dalla richiedente nella domanda di licenza edilizia in fr. 744’000.--. Le rispettive tasse d’allacciamento provvisorie sono state così fissate: per la rete d’erogazione dell’energia elettrica fr. 15’750.--, per la rete d’erogazione dell’acqua potabile fr. 10’500.--, per la canalizzazione comunale fr. 15’000.-e per l’impianto di depurazione fr. 9’375.--. Le decisioni in oggetto sono state accettate dall’impresa generale … SA rispettivamente da … che hanno regolarmente versato quanto dovuto. 2. Il 4 aprile 2003 … ha venduto la particella in oggetto alla ditta … SA che, il 19 gennaio 2004, ha proceduto alla costituzione della proprietà per piani “…” prima della costruzione dell’edificio, divenendo eo ipso proprietaria delle singole unità di proprietà per piani. L’edificio è stato realizzato durante l’anno 2004.

Il 2 giugno 2004 la ditta … SA ha venduto l’appartamento no. 4 a …, il 20 gennaio 2005 l’appartamento no. 2 a …, il 30 agosto 2006 l’appartamento no. 1 a … e il 21 febbraio 2007 l’appartamento no. 3 a ... Il 7 aprile 2009 … hanno venduto l’appartamento no. 4 a ... 3. In data 5 febbraio 2008 il Circondario cantonale di stima 7 ha emanato la decisione di stima ufficiale del condominio “…” accertando un valore a nuovo di fr. 1'075’800.--. Il 25 agosto 2009 il Municipio di … ha notificato alla Comunione dei comproprietari Residenza …, a mano di …, la decisione di tassazione definitiva relativa agli allacciamenti alle infrastrutture pubbliche, fatturando le differenze fra i contributi d’allacciamenti provvisori, basati sul valore precedentemente stimato in fr. 750’000.--, e quelli definitivi riferiti a un valore a nuovo di fr. 1'075’800.--. Per quanto concerne i contributi d’allacciamento alla rete di distribuzione dell’acqua potabile la differenza ammonta a fr. 4'561.20, in relazione all’allacciamento elettrico a fr. 8'486.40 (IVA compresa), ai contributi di canalizzazione a fr. 7'011.22 (IVA compresa) e ai contributi d’allacciamento all’impianto di depurazione a fr. 10'169.81 (IVA compresa). 4. In data 17 settembre 2009 …, in veste di amministratore del Condominio Residenza …, ha impugnato la decisione di tassazione definitiva davanti al Tribunale amministrativo chiedendone, in sostanza, l’annullamento e postulando conseguentemente l’accollamento dell’onere tributario alla società costruttrice … SA. La ricorrente adduce come negli atti di rogito degli appartamenti la società venditrice non avrebbe menzionato alcuna pendenza relativa a tasse di allacciamento per infrastrutture pubbliche a carico degli acquirenti. Viene inoltre sollevata la problematica del ritardo della decisione di stima del 5 febbraio 2008 mentre i lavori di costruzione sarebbero stati conclusi nella primavera 2004. Inoltre, la decisione di tassazione sarebbe stata, a sua volta, emessa dopo 18 mesi dalla notifica della decisione di stima ufficiale. In data 26 settembre 2009 l’amministratore condominiale ha pure inoltrato un estratto del verbale dell’assemblea straordinaria del 20 settembre 2009, nel

cui contesto si sarebbe proceduto alla sua nomina quale amministratore del condominio “…”, carente delle firme di taluni dei comproprietari. 5. Tramite la propria presa di posizione il Comune di … ha proposto di respingere il ricorso. La costituzione della proprietà per piani, avvenuta il 19 gennaio 2004, sarebbe antecedente sia alla vendita delle singole unità abitative da parte dell’impresa generale che all’abitabilità delle stesse e quindi all’allacciamento fisico della proprietà alle varie infrastrutture comunali. Gli allacciamenti sarebbero quindi stati materialmente realizzati e perfezionati solo in seguito alla costituzione del regime di proprietà per piani. Nell’ottica di tale fattispecie l’emissione della decisione relativa alle tasse di allacciamento all’indirizzo della comunione dei comproprietari sarebbe giustificata e opportuna. L’art. 712h cpv. 3 CC prevederebbe a carico dei comproprietari l’accollamento degli oneri comuni quali, fra l’altro, i contributi di diritto pubblico, come pure delle spese amministrative proporzionalmente al valore delle loro quote. La circostanza per la quale nei rogiti di compravendita delle singole unità di proprietà per piani non fossero stati menzionati il carattere provvisorio dei contributi d’allacciamento e quindi l’onere di un eventuale conguaglio al riguardo ricadrebbe nella sfera del diritto privato e non avrebbe alcuna rilevanza nella pratica di diritto pubblico in oggetto. Abbondanzialmente il comune convenuto cita però come, in almeno uno dei contratti di compravendita, sotto le “Disposizioni generali” sarebbe stato previsto, a carico del venditore, l’onere delle imposte, tasse e altri tributi pubblici fino al momento del trapasso di proprietà, mentre in seguito ogni emolumento di tale genere sarebbe stato a carico degli acquirenti. Per quanto concerne il lungo lasso di tempo trascorso fra la conclusione dei lavori e la notifica della decisione di stima ufficiale, il comune, respingendo ogni addebito al riguardo, osserva come responsabile per chiedere l’esecuzione di tale stima sarebbe, in primo luogo, il proprietario dell’immobile. In ogni caso, a trarre vantaggio da tale ritardo sarebbe unicamente la comunione dei comproprietari che, di fatto, avrebbe goduto di un posticipo del pagamento. Le stesse conclusioni varrebbero in relazione al lasso di tempo trascorso fra l’emanazione della stima e la fatturazione dei contributi definitivi.

6. La ditta … SA ha inoltrato la propria presa di posizione postulando di respingere il ricorso, per quanto ricevibile. Anzitutto, nell’ottica formale, la convenuta contesta la legittimazione al ricorso dell’amministratore del condominio in quanto, a suo dire, i condomini … contrariamente a quanto indicato nel protocollo, non sarebbero stati presenti all’assemblea straordinaria del 20 settembre 2009. Inoltre, dagli atti non risulterebbe alcuna autorizzazione alla presentazione del ricorso a favore dell’amministratore. Indubbiamente, i contributi d’allacciamento imposti dall’ente pubblico riguarderebbero delle spese comuni a carico della comunione dei comproprietari e non sarebbero quindi accollabili alla costruttrice, rispettivamente venditrice. A prescindere dal fatto che non sussisterebbe alcun accordo di diritto privato in relazione all’assunzione dei contributi in oggetto da parte della venditrice, in ogni caso una simile problematica non sarebbe rilevante nel contesto del procedimento di diritto pubblico in giudizio. 7. Nella propria replica la Comunione dei comproprietari ha ribadito la richiesta di annullamento delle decisioni e di accollamento dei contributi alla società venditrice rinviando, fra l’altro, per quanto concerne i contributi d’allacciamento alla rete di erogazione dell’acqua potabile, a quanto disposto dall’art. 2 della relativa ordinanza comunale, ai sensi del quale la tassa di allacciamento è dovuta dal proprietario dell’edificio al momento della domanda. La domanda in questione sarebbe stata presentata dall’allora proprietaria ditta … SA. Indubbiamente l’onere tributario sarebbe a carico della stessa. La decisione impugnata non riguarderebbe nuovi contributi ma si riferirebbe a degli emolumenti già oggetto di una precedente tassazione provvisoria avvenuta nel 2002 e ne costituirebbe quindi il perfezionamento fissando il conguaglio dovuto sulla base di un valore di stima definitivo. Di conseguenza, il soggetto della tassazione dovrebbe essere sempre lo stesso cioè la ditta … SA. La comunione dei proprietari ricorrente rinvia ulteriormente agli accordi contrattuali presi con la venditrice che includerebbero nel prezzo di alienazione gli allacciamenti per le tubazioni dell’acqua potabile, elettricità, canalizzazione e telefono. Inoltre, ai sensi di tali accordi le imposte, tasse e altri tributi pubblici avrebbero dovuto essere a carico della venditrice fino al

momento della trascrizione della proprietà, se fondate su decisioni formali riferibili al periodo precedente. 8. Nella propria duplica il comune convenuto, rinviando agli argomenti della presa di posizione, precisa come colui che presenta la domanda di licenza edilizia non potrebbe essere ritenuto debitore delle tasse di allacciamento definitive, specialmente se prima dell’ultimazione dei lavori o, in ogni caso, dell’usufrutto fisico dell’allacciamento si fosse verificato un trapasso di proprietà. Essendo stato costituito il regime di proprietà per piani in data 19 gennaio 2004, cioè prima del termine dei lavori e quindi dell’agibilità dell’immobile, la stessa comunione dei condomini, nata all’epoca e sussistente tuttora, sarebbe quindi il corretto soggetto fiscale della decisione di tassazione per i contributi di allacciamento. Pure la ditta … SA nella propria duplica ribadisce gli argomenti della presa di posizione e, ricostruendo le transazioni immobiliari relative ai 4 appartamenti, evidenzia l’accordo di diritto privato ripreso nei singoli contratti che, a suo dire, le avrebbe accollato l’onere di imposte e tasse emanate prima della trascrizione del trapasso di proprietà. Tutti gli oneri successivi sarebbero perciò a carico degli acquirenti. Nel caso in giudizio, fino al momento delle singole vendite, il comune avrebbe emanato unicamente la decisione di tassazione provvisoria, accettata e onorata dalla venditrice. L’onere imposto tramite la decisione definitiva, oggetto della vertenza in giudizio, anche nell’ottica dei contratti di compravendita, sarebbe a carico dei singoli proprietari. 9. In data 1 febbraio 2010 l’amministratore condominiale … ha inoltrato al Tribunale amministrativo copie originali, firmate da tutti i proprietari delle unità condominiali, del protocollo di nomina dell’amministratore condominiale stesso nonché dell’autorizzazione a favore di quest’ultimo a presentare ricorso contro la decisione comunale in giudizio. Considerando in diritto:

1. a) Prima di procedere all’esame del contenzioso nell’ottica materiale occorre accertare se esistano o meno i presupposti della legittimazione al ricorso amministrativo da parte dell’amministratore condominiale, contestati dall’impresa edile convenuta. L’istituto della proprietà per piani, che costituisce una forma particolare di comproprietà regolata dagli art. 712a-t del Codice Civile Svizzero (CC), è caratterizzato da un diritto reale collettivo di più persone sulla stessa particella. In tal senso, i proprietari per piani formano una comunione giuridica la quale non è di per sé stessa titolare di diritti e oneri che sono invece di pertinenza dei singoli membri. Onde poter espletare le faccende comuni si è perciò reso necessario regolamentare, sia nell’ottica interna che in quella esterna, il rapporto legale fra i singoli proprietari per piani. Di conseguenza, oltre che dalla componente di diritto reale, la comunione dei comproprietari per piani è caratterizzata pure da una componente di diritto comunitario di carattere corporativo. Elemento determinante di detta costruzione è la facoltà limitata della comunione dei comproprietari in campo patrimoniale, processuale, esecutivo e in quello della capacità di disporre. La comunione dei proprietari per piani, che non detiene personalità giuridica propria, può quindi essere considerata una comunione amministrativa basata sul diritto reale nonché caratterizzata da particolari attributi corporativi. Tenor l’art. 712l cpv. 2 CC, la comunione dei proprietari per piani può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, escutere o essere escussa, nel luogo in cui si trova la cosa. Indubbiamente, quindi, la comunione dei proprietari può godere della legittimazione attiva e passiva nel contesto dei procedimenti amministrativi quali quello in giudizio. b) Alla luce della situazione legale precedentemente descritta, nella propria prassi il Tribunale amministrativo ha sempre riconosciuto la legittimazione dell’amministratore della comunione dei proprietari per piani a rappresentare la stessa in giudizio senza pretendere espressamente la presentazione di un estratto della decisione emanata al riguardo dall’assemblea dei condomini poiché, in mancanza di contestazione, data per scontata.

Nel caso in giudizio, in seguito alle contestazioni sollevate nell’ambito dello scambio di scritti, l’amministratore che, già in precedenza aveva vantato la propria legittimazione, giustificando la mancanza di talune firme sui documenti presentati con l’assenza dei rispettivi proprietari, ha comprovato la stessa inoltrando, pendente lite, in data 1 febbraio 2010, nuovamente la documentazione firmata da tutti i proprietari delle unità condominiali che attesta la sua nomina ad amministratore e che conferma il mandato nell’ambito della procedura di ricorso in giudizio. In sostanza, detta legittimazione, vantata dall’amministratore già nello scritto di ricorso, è stata avvallata documentalmente in seguito onde fugare le riserve sollevate dalla controparte. Di conseguenza, non possono sussistere dubbi sulla circostanza per la quale detto amministratore godeva del consenso dei condomini già al momento dell’inoltro del ricorso. A prescindere, secondo la prassi del Tribunale amministrativo, anche qualora un amministratore riceva, entro tempi ragionevoli, l’avvallo dei condomini per stare in giudizio in una pratica precedentemente avviata, costituirebbe eccessivo formalismo considerare irricevibile l’istanza (STA R 07 18). Nel caso concreto, il ricorso deve quindi essere sottoposto a giudizio materiale. 2. Il diritto tributario distingue fra le imposte, le tasse, i contributi preferenziali e i contributi surrogatori. Determinante ai fini dell’accertamento della natura giuridica del tributo dovuto all’ente pubblico, secondo costante prassi, non appare la definizione dello stesso nella relativa norma, bensì la reale causa per la quale il cittadino è chiamato al versamento. Mentre le imposte costituiscono dei tributi dovuti allo Stato senza controprestazione diretta, le tasse caratterizzano il singolo indennizzo da parte del cittadino all’amministrazione pubblica per una prestazione da questa ricevuta. Gli oneri preferenziali sono, a loro volta, dei contributi ai costi di gestione di una struttura pubblica, imposti a una determinata cerchia di persone che trae particolare vantaggio da detta struttura. Gli stessi appaiono giustificati dai vantaggi particolari che il singolo cittadino gode in virtù della struttura pubblica. I contributi surrogatori che, come le tasse e gli oneri preferenziali, appartengono alla categoria dei tributi causali, costituiscono dei

tributi dovuti dall’amministrato a titolo di compensazione per un’altra prestazione basata sul diritto pubblico alla quale egli sarebbe legalmente tenuto (cfr. Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, tomo II, pag. 758 e segg.; DTF 106 Ia 242; PTA 1989 no. 69). Le tasse, quali indennizzi pecuniari dovuti dal cittadino per una particolare prestazione dell’amministrazione pubblica, sono suddivise in tasse amministrative e tasse d’utilizzazione (cfr. DTF 95 I 506 e segg.). In tal senso, le tasse si distinguono dalle imposte in quanto non dovute incondizionatamente, bensì a titolo di pagamento di una ben definita prestazione da parte dello Stato (cfr. DTF 97 I 334). I contributi d’allacciamento costituiscono, a causa del loro scopo, degli oneri preferenziali che il cittadino versa allo Stato onde contribuire ai costi di gestione e manutenzione di una struttura pubblica dalla quale trae dei vantaggi particolari. Secondo la dottrina e giurisprudenza illustrate dal Tribunale federale nella propria sentenza 2P.45/2003 del 28 agosto 2003, la tassa di allacciamento, in virtù del proprio scopo, viene considerata quale tributo unico (taxe unique). 3. a) Onde poter esigere il versamento di una retribuzione a titolo di tassa o tributo, l’amministrazione pubblica necessita di una base legale in senso formale che deve essere retta da un atto normativo di portata generale soggetto a votazione popolare. Detta legge formale deve almeno stabilire, oltre al principio, le premesse, la misura dell’imposizione e la cerchia dei soggetti fiscali (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, tomo II, no. 113, pag. 798). b) L’oggetto della vertenza in giudizio è costituito dalla decisione di tassazione definitiva per gli allacciamenti alla rete di distribuzione dell’acqua potabile, a quella dell’energia elettrica, alla canalizzazione e all’impianto di depurazione delle acque luride. c) La tassa di allacciamento alla rete di distribuzione dell’acqua potabile è regolata dall’”Ordinanza per prelevamento delle tasse di allacciamento e delle tasse di erogazione dell’acqua potabile” del Comune di …, emanata dall’assemblea di detto comune nel 1976 nonché aggiornata tramite decisione

assembleare dell’11 novembre 1993. Tale ordinanza costituisce quindi una base legale valida per la riscossione delle tasse di allacciamento e di erogazione dell’acqua potabile. Ai sensi dell’art. 1 della citata ordinanza, il comune è legittimato a prelevare sia una tassa unica, che serve al finanziamento delle spese di costruzione degli acquedotti e alla creazione di un fondo di riserva per il loro ampliamento e rinnovamento, che una tassa annuale di consumo per finanziare le spese di esercizio e di manutenzione. Ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza, chi intende allacciarsi alla rete comunale di erogazione dell’acqua potabile è tenuto a pagare una tassa di allacciamento. Il diritto di allacciarsi all’acquedotto viene stabilito unicamente con il pagamento della tassa richiesta. La tassa di allacciamento è dovuta dal proprietario dell’edificio al momento della domanda. Tale norma circoscrive quindi in modo chiaro ed inequivocabile il carattere del tributo, le premesse e il soggetto fiscale. La misura del tributo è invece fissata dall’art. 3 dell’ordinanza. Ai sensi dell’art. 4, con l’autorizzazione ad allacciarsi viene emessa una fattura provvisoria per la tassa di allacciamento. Il 50% della tassa di allacciamento deve essere pagato quando viene rilasciata l’autorizzazione, il resto prima di mettere in esercizio l’allacciamento. La fattura definitiva verrà allestita quando sarà noto l’ammontare del VAE. L’art. 2 dell’ordinanza non lascia adito ad interpretazioni di sorta e prevede l’onere della tassa d’allacciamento alla rete di distribuzione dell’acqua potabile a carico del proprietario dell’edificio che ha presentato la domanda di allacciamento. Di conseguenza, il comune non era legittimato a notificare la decisione di tassazione definitiva, relativa al contributo d’allacciamento alla rete di distribuzione dell’acqua potabile, alla comunione dei condomini “…” che, ai sensi delle conclusioni precedenti, formalmente non è, nel contesto, soggetto fiscale. Per quanto riguarda detta componente della decisione di tassazione definitiva in giudizio, relativa a un importo di fr. 4'561.20, il ricorso deve quindi essere accolto. d) Il contributo d’allacciamento alla rete d’erogazione dell’energia elettrica trova la propria base legale nel “Regolamento dell’azienda elettrica comunale di …”,

emanato dall’assemblea comunale il 16 marzo 1973, e nella relativa “Ordinanza per le tasse di allacciamento e per l’erogazione d’energia” emanata il 18 dicembre 2000, aggiornata il 2 dicembre 2002. Ai sensi dell’art. 2 lett. b del regolamento, per l’esecuzione di un allacciamento il comune è legittimato a prelevare una tassa d’allacciamento che serve all’ammortamento degli impianti. L’ammontare della tassa di allacciamento viene stabilito dall’ordinanza di applicazione. Tenor l’art. 15 cifra 1 del regolamento, l’ordinanza per l’applicazione di tasse di allacciamento e per l’erogazione di energia elettrica ai singoli abbonati costituisce parte integrante del regolamento stesso. Ai sensi degli art. 7 e 8 del regolamento nonché degli artt. 2 e 19 dell’ordinanza, i soggetti fiscali, nel contesto dell’imposizione della tassa d’allacciamento, sono i singoli utenti. Detti atti normativi non prevedono in alcuna disposizione la possibilità di prevedere quale soggetto fiscale la comunione dei condomini. Anche in tale contesto, quindi, la decisione in giudizio è carente di base legale in quanto detta decisione di tassazione definitiva, in relazione al conguaglio dei contributi di allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, non poteva essere notificata alla comunione dei condomini “…” che non costituisce soggetto fiscale. Nel merito, cioè in relazione agli importi fatturati in misura di fr. 5'258.40 e di fr. 3’228.-- (IVA compresa), il ricorso deve essere accolto e la decisione di tassazione annullata. e) Il contributo di allacciamento alla canalizzazione e all’impianto di depurazione trova la propria base legale nell’”Ordinanza per il prelevamento delle tasse di allacciamento e delle tasse annuali per l’utilizzazione della canalizzazione e degli impianti di depurazione”, emanato dall’assemblea comunale il 7 maggio 1998. L’art. 1 di detta ordinanza prevede, fra l’altro, a favore del comune il diritto di prelevare una tassa di allacciamento unica alla canalizzazione comunale e una tassa di allacciamento unica agli impianti per la depurazione delle acque. Ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza, che indica il soggetto fiscale, le tasse di allacciamento sono di regola emesse per ogni singola costruzione o impianto allacciabile e vengono pagate dal proprietario. Per le particelle con diritto di

superficie, dal superficiario. Per la proprietà per piani dalla comunione dei comproprietari. In relazione ai contributi di allacciamento alla canalizzazione e all’impianto di depurazione quindi, nel caso dell’esistenza del regime di proprietà per piani, la normativa comunale prevede espressamente quale soggetto fiscale la comunione dei comproprietari. Ai sensi dell’art. 16 dell’ordinanza, le tasse e i contributi devono essere notificati al soggetto fiscale in forma di decisione formale. Entro 20 giorni dalla notifica della decisione il soggetto fiscale può impugnare la stessa, tramite reclamo, davanti al municipio. Contro la decisione del municipio è quindi data la possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo. Nel caso in giudizio, il comune convenuto ha notificato la decisione di tassazione definitiva per tutte le tasse d’allacciamento (acqua potabile, energia elettrica, canalizzazione e impianto di depurazione) al condominio “…”, indicando, a titolo di rimedi legali, la possibilità di ricorso davanti al Tribunale amministrativo e omettendo quindi di precisare che, per quanto concerne le tasse di allacciamento alla canalizzazione e all’impianto di depurazione, esiste un’istanza di ricorso intermedia, cioè il municipio. In virtù dell’errata indicazione dei rimedi legali la comunione dei proprietari ricorrente, che non si è avvalsa del patrocinio di un avvocato, ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo contro tutti i contributi d’allacciamento ledendo quindi il principio della via gerarchica che permette il ricorso al Tribunale amministrativo solo dopo l’esaurimento di tutte le istanze intermedie. Di conseguenza, per quanto concerne la componente di decisione di tassazione definitiva relativa ai contributi d’allacciamento alla canalizzazione e all’impianto di depurazione che prevede un conguaglio di fr. 7'011.22, rispettivamente di fr. 10'169.81 (IVA compresa) il ricorso è irricevibile, in quanto deve essere dapprima presa la decisione di reclamo. 4. Ai sensi delle conclusioni esposte, il ricorso, per quanto ricevibile, deve essere accolto. Le spese procedurali, tenendo conto che la parziale irricevibilità del ricorso è dovuta ad un’indicazione errata dei rimedi legali da parte del comune

convenuto, vengono accollate allo stesso in misura di ¾ e alla convenuta … SA in misura di ¼ (art. 73 cpv. 1 LGA). Alla ricorrente, non assistita da un avvocato, non spettano ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Per quanto ricevibile il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata in relazione ai conguagli per i contributi di allacciamento alle reti di distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia elettrica. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 2'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 333.-totale fr. 2'333.-il cui importo sarà versato dal Comune di …, in misura di ¾, e dalla ditta … SA, in misura di ¼, entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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