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Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 07.01.2005 A 2004 99

7 janvier 2005·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 4a Camera·PDF·1,794 mots·~9 min·4

Résumé

tassa allacciamento (CIDA) | Anschlussgebühren

Texte intégral

A 04 99 3a Camera SENTENZA del 7 gennaio 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente tasse di allacciamento 1. … è proprietario sul territorio del Comune di …, in zona grotti, della particella no. 900, che conta 933 m2 di superficie ed è sopraedificata con lo stabile no. 187A. Adiacente a questo fondo si situa la particella no. 374 di …, la quale conta 479 m2 di superficie ed è edificata con lo stabile no. 187B. Fisicamente, gli stabili 187A e 187B formano un unico grotto. Il 19 ottobre 2004, l’esecutivo comunale intimava ai due proprietari separatamente la tassa per l’allacciamento al collettore comunale e quella per l’allacciamento all’impianto di depurazione (CIDA). La prima era stabilita in base all’1.2% e la seconda in base allo 0.9% del valore a nuovo del fabbricato, pari a fr. 72'000.- per lo stabile no. 187A e a fr. 90'000.- per il no. 187B. In ambedue i casi, non raggiungendo il calcolo percentuale il minimo legale, veniva applicata la tassa minima prevista dalla normativa comunale pari a fr. 1000.- per l’allacciamento al collettore e a fr. 1’500.- per quello alla CIDA. 2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 4 novembre 2004, … chiedeva l’annullamento della tassa di allacciamento al collettore comunale e alla CIDA e l’esecuzione di un nuovo più equo calcolo del contributo. In sostanza, trattandosi di una sola costruzione, l’istante chiedeva che per la tassazione venisse preso in considerazione il valore complessivo dello stabile e in seguito imposta la metà della tassa così ottenuta tra di due comproprietari. La fissazione di un importo minimo della tassa per immobile penalizzerebbe poi ingiustamente i proprietari di immobili di costruzioni di valore esiguo. Inoltre, la zona grotti farebbe parte dell’area

industriale comunale e dovrebbe quindi godere dell’aliquota inferiore vigente in questa zona. 3. Nella propria risposta di causa, il Comune di … chiedeva la reiezione del ricorso e la conferma delle due decisioni. Gli immobili in parola sarebbero due singole proprietà appartenenti a due diversi proprietari e da nessun documento in possesso dell’autorità comunale risulterebbe il preteso rapporto di comproprietà, addotto dal ricorrente. Contrariamente alle pretese ricorsuali, la particella dell’istante verrebbe poi a trovarsi in zona grotti e non in zona artigianale e industriale, motivo per cui la tassazione operata sfuggirebbe anche sotto questo aspetto a qualsiasi critica. Considerando in diritto: 1. a) Giusta l’art. 10 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), i cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti dalle zone edificabili e da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori dalla zona edificabile (cpv. 1 lett. a e b). I cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L’ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare del tipo e della quantità di scarico prodotte, degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti, degli interessi, degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l’ottimizzazione del loro esercizio (art. 60a LPAc). Anche se le condizioni quadro dell’art. 60a LPAc aumentano le esigenze quanto ai criteri di ripartizione dei costi, spetta attualmente ancora sempre al diritto cantonale e a quello comunale di concretizzarli (DTF 128 I 50).

b) In base al regolamento comunale sulle canalizzazioni (RC), il comune preleva una tassa di allacciamento e una di utilizzazione (art. 37 RC). Sono soggette a tasse di allacciamento tutte le costruzioni e gli impianti esistenti e quelli autorizzati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. I proprietari pagano una tassa di allacciamento (art. 40, 41 e 42) calcolata in base al valore di stima ufficiale in vigore (VAN, valore a nuovo escluso il terreno). Per gli edifici esistenti e soggetti a tasse, fa stato la stima ufficiale, base 1994 (art. 38 RC). Per la tassa di allacciamento al collettore comunale, l’art. 41 RC prevede: sono assoggettati alla riscossione delle tasse di allacciamento tutti gli edifici e impianti allacciabili alla rete delle canalizzazioni, secondo l’art. 38 RC. La tassa ammonta all’1.2% del VAN, minimo fr. 1'500.-. Per la tassa di allacciamento alla CIDA, l’art. 42 RC prevede: al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli edifici e impianti è esigibile la tassa di allacciamento. La tassa ammonta allo 0.9% del VAN, minimo fr. 1'000.--. Nelle zone industriali e artigianali, la tassa ammonta allo 0.6% del VAN, minimo fr. 1'000.--. 2. a) In primo luogo, l’istante chiede di essere trattato come un comproprietario. Essendo lo stabile no. 187 un unico fabbricato, il ricorrente postula un’imposizione secondo il valore complessivo dell’immobile di fr. 162'000.- (fr. 72'000.- per lo stabile no. 187A e + fr. 90'000.- per lo stabile no. 187B) e l’accollamento dell’importo della tassa così ottenuto in ragione della metà a ciascun proprietario. Come il comune convento ha saputo dimostrare, le pretese di ricorso non trovano alcun riscontro nella concreta situazione giuridica riguardo i rapporti di proprietà sul fondo. Giusta la definizione legale, sono comproprietarie più persone che hanno per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione (art. 646 Codice civile). L’immobile dell’istante è invece una proprietà singola, nella quale sono stabiliti precisamente la superficie del fondo no. 900 pari a 933 m2 e le dimensioni dell’edificio di 200 m3, rispetto alla superficie di 479 m2 ed un volume dello stabile di 236 m3 dell’adiacente particella no. 374. In base ai rapporti di proprietà, la tassazione operata non dà pertanto adito a critiche.

b) Sostanzialmente, il ricorrente considera che la concreta situazione della costruzione in oggetto, che costituisce un solo stabile, giustifichi la determinazione di una sola tassa, da ripartire tra i due proprietari. La tesi dell’istante non trova un concreto riscontro nella normativa comunale. In particolare, le disposizioni del RC non prevedono l’imposizione a seconda dell’unico o dei diversi allacciamenti, ma in base allo stabile. Giacché però i due stabili in parola sono stati sempre e rigorosamente considerati come due diverse unità (vedi le due distinte stime ufficiali dei fondi e delle costruzioni, i due estratti della misurazione ufficiale e i due separati rapporti di collaudo per le opere di canalizzazione private eseguite), l’agire dell’autorità comunale non collide certamente con quanto sancito dal RC. 3. a) Il ricorrente contesta ancora la liceità del contributo minimo, venendo questo a penalizzare i proprietari di costruzioni di valore esiguo. Con questa censura, viene invocata una violazione del principio della parità di trattamento e anche di quello dell’equivalenza. Quest’ultimo non è altro che una concretizzazione dei principi della proporzionalità e del divieto d’arbitrio (art. 5 cpv. 2 e 9 CF). Il principio dell’equivalenza vuole che la tassa corrisponda al valore economico della prestazione effettuata dall’ente pubblico e che il suo importo sia ancora ragionevole. Nella determinazione delle singole tasse è lecito ricorrere ad un certo schematismo, anche se il contributo va stabilito per quanto possibile secondo criteri oggettivi e deve astenersi dal creare delle differenze laddove queste non siano giustificate da motivi pertinenti (DTF 128 I 52 cons. 4a, 126 I 188 cons. 2a/bb, 122 I 289 cons. 6c, 121 II 188 cons. 4, 120 Ia 174 cons. 2a e riferimenti e pure PTA 1993 no. 72 e 1991 no. 64). Concretamente, la tassa pretesa dal ricorrente per il servizio messo a disposizione a livello comunale non dovrebbe essere superiore a quanto il privato verrebbe a sopportare se dovesse provvedere a proprie spese all’eliminazione e alla depurazione delle acque di scarico. b) Con la fissazione di una tassa di allacciamento minima, il legislatore comunale considerava utile tenere in considerazione la misura minima dell’innegabile vantaggio che l’allacciamento al collettore comunale ed all’impianto di depurazione comporta per lo stabile allacciato, indipendentemente dall’esiguo

valore dello stabile stesso, e d’altro canto ripartire proporzionalmente i costi dell’infrastruttura pubblica su tutti gli stabili allacciati. Sulla controversa questione dei contributi minimi per un allacciamento alla canalizzazione, il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi. Nella sentenza del 31 maggio 2002 (pubblicata in BVR 2003 p. 35-42), non veniva considerata conforme al diritto di rango superiore una tassa minima di allacciamento di fr. 10'200.-, corrispondendo questa al valore preteso per una casa plurifamiliare e non essendo l’importo in alcuna relazione con il volume concreto di acque di scarico prodotte. Per questo in detto giudizio, la tassa minima veniva considerata lesiva del principio della parità di trattamento proprio in ragione del suo elevato importo. Nell’evenienza però la situazione è ben diversa. c) Giusta la normativa comunale, la tassa di allacciamento viene calcolata in base ad una percentuale dello 0.9% e dell’1.2% del VAN. Ne consegue che concretamente la tassa minima trova applicazione laddove il valore della costruzione è inferiore a fr. 111'111.- per l’allacciamento al collettore comunale ed a fr. 125'000.- per l’allacciamento al CIDA. Questi valori sono però almeno da tre a cinque volte inferiori al valore di una nomale casa d’abitazione monofamiliare. Dal rapporto di collaudo degli impianti di allacciamento dell’aprile 2004 emerge che lo stabile dell’istante dispone addirittura di un servizio che viene utilizzato dal grotto. E’ in queste condizioni evidente che l’utilizzo che l’istante trae dall’infrastruttura pubblica è del tutto paragonabile al vantaggio di qualsiasi altro esercizio pubblico, pur venendo l’istante a corrispondere in confronto un importo irrisorio. Il fatto che il grotto non sia in esercizio durante tutto l’anno è evidentemente ininfluente, giacché anche le case di vacanza versano esattamente lo stesso contributo sul VAN, indipendentemente dal loro grado d’occupazione concreta sull’arco dell’anno. Alla luce della concreta situazione, forza è di constatare come l’utilità che il ricorrente trae dell’infrastruttura sia certamente equivalente o addirittura maggiore a quella di una normale economia domestica, pur venendo a corrispondere un importo decisamente inferiore. In questo senso il contributo minimo non può essere considerato discriminante nei confronti dell’istante. Inoltre, vista l’indubbia utilità che viene tratta dall’infrastruttura, viene nell’evenienza anche pienamente ossequiato il principio dell’equivalenza.

4. Come risulta dal piano delle zone allegato dal comune convenuto del 27 marzo 2001, approvato dal Governo il 4 agosto 2002, la particella dell’istante si situa in zona grotti. In considerazione di tale ubicazione, l’istante non può evidentemente pretendere di essere posto al beneficio della diversa aliquota vigente in zona industriale e artigianale. Ne consegue che anche su questo punto il ricorso si palesa infondato e deve essere respinto. I costi occasionati dalla presente procedura seguono la soccombenza (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 800.-- - e le spese di cancelleria di fr. 136.-totale fr. 936.-il cui importo sarà versato da … entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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