VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 15 41 3a Camera presidenza Racioppi giudici Stecher, Moser attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 24 settembre 2015 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, ricorrente contro Comune di X._____, convenuto concernente assistenza sociale
- 2 - 1. A._____ è nato il 23 novembre 1992 ed ha terminato l'apprendistato di carrozziere/verniciatore nel 2014. Non avendo trovato lavoro, si è iscritto alla disoccupazione e fino al febbraio 2015 viveva con la madre a Y._____, in un'abitazione di proprietà del convivente della genitrice. A causa di addotti problemi personali in famiglia, A._____ lasciava l'abitazione a Y._____ e, in data 1. aprile 2015, sottoscriveva un contratto di locazione per un bilocale a X._____, per la durata minima di due anni, ad un affitto mensile di fr. 900.--. Il 14 aprile 2015 A._____ presentava, tramite il servizio sociale, domanda di assistenza pubblica per il periodo da aprile a giugno 2015, non essendo l'indennità mensile di disoccupazione, pari a circa fr. 1010.--, sufficiente a coprire il suo fabbisogno vitale. 2. Con decisione 17 aprile 2015, il Comune di X._____ accoglieva parzialmente la domanda di assistenza e riconosceva al petente per il mese di aprile 2015 una spesa mensile per l'alloggio di soli fr. 450.--, pari al costo di una camera comune. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 27 aprile 2015, A._____ chiedeva che le spese di locazione gli venissero riconosciute integralmente, non esistendo ._____(ndr per la zona) direttive riguardanti i massimi degli affitti che potrebbero essere riconosciuti a titolo di assistenza pubblica. 4. Nella presa di posizione del 26 maggio 2015, il Comune di X._____ reputava corretta la decurtazione operata e ne chiedeva pertanto la sua conferma per il mese di aprile 2014. In principio, in quanto giovane adulto, l'istante non godrebbe neppure di un diritto al sussidio indipendente da quello dei genitori, non essendo sposato e non avendo dimostrato l'inesigibilità della convivenza con la madre. In ogni caso, da un giovane di 22 anni dovrebbe essere possibile pretendere che soggiorni in una sola camera o che comunque si accontenti di ben più modeste possibilità di
- 3 alloggio di quelle concretamente scelte. La decisione impugnata contemplerebbe solo l'aiuto sociale per il mese di aprile, poiché l'esecutivo avrebbe preferito decidere immediatamente sulla richiesta per il mese in corso e demandare in seguito l'esame delle condizioni per il diritto all'aiuto sociale per i mesi di maggio e giugno 2015. 5. Mediante raccomandata del 17 agosto 2015, il Tribunale amministrativo invitava l'istante a volersi determinare sui motivi che lo avevano spinto a lasciare l'appartamento che divideva con la madre e sulla durata temporale dell'assistenza accordatagli. Entro il termine di 10 giorni assegnatogli, l'istante non dava alcun seguito alla richiesta. Considerando in diritto: 1. La vertenza verte sulla riduzione a fr. 450.--, ovvero della metà, del contributo per l'affitto dei due locali e mezzo operata dal comune convenuto per il mese di aprile 2015. Non essendo dato sapere per quanto tempo l'istante faccia valere pretese di assistenza sociale, il valore litigioso si definisce annualizzando tale riduzione (vedi decisione del Tribunale amministrativo U 14 92 del 5 aprile 2015). Poiché il valore litigioso così definito (fr. 450.-- x 12) supera la soglia di competenza del giudice unico, sulla presente controversia è chiamato a statuire il Tribunale amministrativo nella sua composizione ordinaria giusta quanto statuito all'art. 43 cpv. 1 e 3 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100). 2. a) Giusta l'art. 1 delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss; CS 546.270), per la valutazione dell'assistenza da parte del comune competente ai sensi dell'articolo 2 della legge sono determinanti i Concetti e indicazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale per il calcolo dell'aiuto sociale (COSAS)
- 4 dell'aprile 2005 incluso il capitolo "Guida pratica" con le concretizzazioni e limitazioni previste dalle DELCAss. In conformità a tali direttive, l’affitto o gli oneri ipotecari per persone proprietarie del proprio alloggio sono da computare con riguardo ai valori medi del mercato immobiliare locale. Anche le spese accessorie esposte nel contratto e, se il beneficiario è proprietario, le manutenzioni all’immobile assolutamente indispensabili sono da ritenere nel calcolo della prestazione (vedi COSAS capitolo B.3). Questo principio viene del resto ripreso anche all'art. 8 DELCAss che stabilisce: nel calcolo del minimo vitale deve essere considerato l'affitto medio sul mercato locale di un appartamento economicamente vantaggioso per la rispettiva grandezza del nucleo familiare, più le spese accessorie. Spese di alloggio giudicate eccessivamente elevate devono essere finanziate soltanto fino al prossimo termine di disdetta, al massimo tuttavia per sei mesi. Affinché questa limitazione di sei mesi prevista dal diritto cantonale non venga a scalfire il minimo vitale è però necessario che esista effettivamente una possibilità di alloggio più vantaggiosa e che la persona assistita possa ottenerla (vedi sulla tematica la decisione del Tribunale amministrativo U 15 9 del 16 marzo 2015 e riferimenti). b) Se il comune pretende che le spese di alloggio siano troppo elevate, questo presuppone che lo stesso conosca i valori medi del mercato immobiliare locale e che abbia ponderato questi costi con la pigione che è tenuta a corrispondere la persona assistita. La semplice affermazione che l'affitto non corrisponda ai valori medi del mercato locale non basta per giustificare una riduzione, ma il comune è tenuto dapprima a stabilire la grandezza dell'appartamento indicato nel caso concreto e poi a determinare i costi che tale affitto può comportare secondo l'uso locale. In caso di discrepanza, l'autorità comunale deve previamente comunicare quale sia l'affitto che ritiene consono al mercato immobiliare nel caso concreto ad a pretendere allora, ossequiando eventuali termini di disdetta, un cambiamento di alloggio qualora sul territorio comunale tale possibilità sia anche effettivamente presente. Onde stabilire i valori medi del
- 5 mercato immobiliare locale, il comune deve considerare i prezzi vigenti sul libero mercato del comune in oggetto, reperibili tramite inserzioni su giornali locali o sugli apposti siti internet. Nella ricerca del valore medio di mercato, non è dato fondarsi su dati irrealistici o prendere a paragone dati di altri comuni, essenzialmente diversi economicamente, strutturalmente o demograficamente da quello considerato. Per il resto, vada ancora ricordato che il valore medio di mercato degli affitti non corrisponde al prezzo più basso reperibile sul mercato per un oggetto che magari in seguito ad una serie di circostanze particolari appare unico nel suo genere (vedi sul tema CLAUDIA HÄNZI, Die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, Tesi, Basilea 2011, pag. 181). Poiché non vi sono dati cantonali o federali suscettibili di definire le spese d'affitto che vanno assunte dalla collettività pubblica, alcuni comuni hanno stabilito delle direttive proprie, fissando dei prezzi minimi e massimi per l'affitto di appartamenti di determinate grandezze. Contrariamente a quanto sembra pretendere l'istante, l'esistenza di una tale distinta non è un presupposto per operare una riduzione della pigione. Infatti, anche dove vi sono dette direttive, come tali atte a meglio garantire la parità di trattamento, non è comunque ammesso fare astrazione della concreta situazione di famiglia della persona assistita e dell'effettivo mercato immobiliare locale. Infine, la riduzione delle spese d'affitto deve essere preceduta da una comminazione di riduzione per poter essere operata. 3. a) Nel provvedimento impugnato, il comune convenuto non spende una parola di motivazione per ridurre l'affitto da fr. 900.-- a fr. 450.--, ma nel dispositivo della decisione viene fatto accenno al fatto che tale importo sia "pari al costo di una camera comune". La motivazione a fondamento della decurtazione operata viene in poi in parte addotta solo nell'ambito della risposta al ricorso. Riferendosi alle direttive COSAS, il comune convenuto considera che il ricorrente possa trovarsi una possibilità di alloggio più modesta per una pigione quindi più bassa. Relativamente alla possibilità di alloggio più conforme alla situazione del richiedente, le direttive
- 6 - COSAS, nella versione qui applicabile del 2005, consideravano possibile chiedere ai giovani adulti di cercarsi un alloggio a buon mercato: ad esempio una camera con o senza possibilità di cucinare, una casa dello studente o la condivisione di un appartamento con altre persone. Un appartamento individuale veniva invece concesso a seguito di motivi particolari (come, per esempio, un’economia domestica con bambini, motivi medici, mancanza di offerte vantaggiose, ecc.). Scopo di questa direttiva era essenzialmente quello di evitare che i beneficiari di prestazioni assistenziali venissero privilegiati rispetto ad altri giovani adulti che non percepiscono aiuti e che si trovano in situazioni paragonabili avendo un reddito ancora alquanto modesto. Naturalmente, nell'esame dell'esigibilità di una determinata possibilità di alloggio non può essere fatta astrazione del fatto che nell'ambito delle COSAS viene operata una distinzione tra giovani adulti in via di formazione e coloro che invece hanno terminata la formazione. Per quest'ultimi, l'esigibilità di un alloggio in un ostello o in una camera ammobiliata senza cucina non è in tutto e per tutto paragonabile a quello che si può pretendere dalla persona in via di formazione, giacché studenti e apprendisti ancora a carico della famiglia devono notoriamente e necessariamente accontentarsi di possibilità di alloggio alquanto modeste. b) Nell'evenienza, il ricorrente ha ventidue anni, non è sposato e fino alla presentazione della richiesta di assistenza viveva con la madre in un altro comune. Vista la situazione di giovane adulto (che perdura fino al 25. anno di età), l'esecutivo ha ritenuto (giusta il dispositivo del provvedimento impugnato) che l'istante potesse cercarsi una possibilità di alloggio più modesta che la presa in affitto di due locali e mezzo. Come tale l'assunto potrebbe rivelarsi corretto per quanto sul territorio comunale sia effettivamente data la possibilità di trovare un alloggio conforme ai bisogni dell'istante ad un prezzo medio più vantaggioso e corrispondente ai canoni applicati dal comune convenuto nel provvedimento impugnato. Per giustificare però la modesta possibilità di alloggio e l'entità
- 7 dell'importo ritenuto adeguato, il comune non adduce alcuna motivazione, ma si limita a ritenere che fr. 450.-- corrispondano ai costi per una camera comune. Ora se per camera comune si intende una camera da dividere con qualcuno, la pretesa anche per un giovane adulto può rivelarsi inesigibile. Se invece nelle intenzioni dell'esecutivo era riconoscere all'istante solo i costi per una camera ammobiliata con servizi con o senza possibilità di cucinare, la situazione in termini di esigibilità va valutata diversamente. In ogni caso, la possibilità di alloggio deve essere conforme alla situazione del richiedente per cui anche su tale scelta occorre che all'istante venga fornita una sufficiente motivazione. Per quanto riguarda l'ammontare dell'affitto, come si è detto nel considerando 2 che precede, una decurtazione dei costi dell'alloggio è possibile solo qualora il comune disponga di concreti elementi per giustificare la pretesa e non sulla base di costi di affitto teorici. Sui costi di alloggio il provvedimento impugnato è del tutto silente e anche nell'ambito degli scritti di ricorso la questione non è stata meglio concretizzata. Ne consegue che anche la decurtazione non è munita della necessaria motivazione e che quindi la correttezza della stessa non può in questa sede essere verificata. Già per questi motivi gli atti vanno rinviati al comune convenuto per la presa di un nuovo provvedimento motivato dopo aver esplicato le necessarie verifiche. c) Nel provvedimento impugnato, il comune ha operato una decurtazione dei costi dell'alloggio senza previo invito a scegliere una sistemazione più economica, come è invece tenuto a fare allorquando i costi di affitto di una persona assistita si rivelano troppo elevati rispetto alla media locale. E' vero che la concreta situazione dell'istante è diversa dalla situazione in cui si trova la persona che, abitando un appartamento di sua scelta, viene a dover far capo all'assistenza sociale pubblica. Infatti, prima di decidere di andare a vivere da solo, l'istante avrebbe dovuto sapere esattamente quale fosse la sua disponibilità finanziaria mensile. Da mesi era posto al beneficio dell'indennità di disoccupazione per un importo mensile di circa
- 8 fr. 1'010.--. Dando prova della necessaria diligenza, al ricorrente avrebbe dovuto risultare fin dall'inizio chiara l'impossibilità di far fronte - con una simile entrata - a delle spese di alloggio di fr. 900.--. Sarebbe quindi stato suo compito informarsi su quello che poteva essere ritenuto l'affitto conveniente nella sua situazione, anziché sottoscrivere un contratto di affitto per la durata minima di due anni e per un importo che non avrebbe mai potuto onorare con le entrate che aveva a disposizione (vedi sul tema la decisione del Tribunale amministrativo U 05 53). In questo senso, la decurtazione dell'importo già a partire dal mese di aprile 2015 potrebbe essere giustificata anche se su tale questione il provvedimento impugnato è pure del tutto privo di motivazione. Anche per questo motivo si giustifica un rinvio degli atti all'autorità comunale. 4. In sede di risposta al ricorso, l'autorità comunale richiama l'art. 10 DELCAss e mette in dubbio il diritto stesso dell'istante all'aiuto sociale. Onde evitare possibili conflitti futuri è bene fare alcune considerazioni di fondo anche su tale questione, che nell'accezione proposta dal comune da adito a qualche perplessità e va quindi relativizzata. In base al citato disposto, per il calcolo del diritto all'assistenza di adolescenti e giovani adulti fino al 25° anno di età sono determinanti le condizioni finanziarie dei genitori e il minimo vitale del nucleo familiare (cpv. 1 prima frase). Gli adolescenti e i giovani adulti hanno un proprio diritto all'assistenza se sono sposati o se non si può pretendere che vivano con i genitori (cpv. 2 prima frase). Queste disposizioni riprendono in parte il concetto già contenuto nelle COSAS al capitolo H 11, nella versione del 2005, e il loro scopo è quello di rendere per quanto possibile meno attrattivo per un giovane adulto in una situazione di ristrettezze finanziarie la creazione di una propria economica domestica. Tenendo però conto del fatto che le persone tra i 18 ed i 25 anni sono comunque delle persone adulte poste al beneficio di determinati diritti fondamentali, è lecito interrogarsi sulla costituzionalità del disposto almeno per quanto riguarda i giovani adulti che hanno conclusa una formazione e verso i quali i genitori non hanno
- 9 più alcun obbligo di mantenimento. Probabilmente conscio della perplessità che l'art. 10 DELCAss potrebbe suscitare, l'ufficio del servizio sociale cantonale ha, nel commento proposto alle singole norme delle DELCAss, precisato che "il legislatore non impedisce a nessuno di vivere autonomamente, d'altro lato, non viene però neppure creata una base giuridica valida che imponga di vivere presso i genitori." Se quindi è chiaro che lo scopo della legge è quello di rendere meno attrattiva per i giovani adulti la vita singola in caso di ristrettezze finanziarie è pure evidente che dai giovani che hanno lasciato la famiglia sia difficile pretendere il rientro a casa, con le conseguenze che una simile impossibilità di fondo comporta in termini di assistenza sociale pubblica. 5. Nella fattispecie concreta, la richiesta di assistenza verteva sui mesi di aprile, maggio e giugno 2015. Il comune convenuto ha accordato, due giorni dopo la presentazione della richiesta, l'assistenza sociale al petente per il mese di aprile 2015, riducendo l'importo dell'affitto e senza poter esperire tutti gli accertamenti richiesti dalle circostanze. La prontezza dell'autorità comunale nell'evasione della pratica è apprezzabile. Non avendo però garantito all'istante un aiuto forfettario immediato, ma avendo proceduto alla decurtazione dei costi dell'affitto senza aver previamente chiarita la situazione e senza motivare la riduzione effettuata sia quanto al suo ammontare che quanto a decorrenza, il provvedimento non può essere protetto. In questo senso gli atti vengono ritornati al comune convenuto affinché proceda ai necessari accertamenti e decida nuovamente sul diritto del ricorrente per il mese di aprile 2015. Tenuto conto della situazione del caso concreto e contrariamente a quanto previsto all'art. 73 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale rinuncia al prelievo di tasse di giustizia.
- 10 - Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. Gli atti vengono ritornati al comune convenuto per la presa di un nuovo provvedimento nel senso dei considerandi. 2. Non vengono prelevate spese di giustizia. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]