VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 19 38 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Presidenza Racioppi Giudici Pedretti, von Salis Attuario Paganini SENTENZA del 21 settembre 2020 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentata dall'avv. Ezio Tranini, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente rendita AI
- 2 - Fattispecie: 1. A._____ è stata coinvolta in un incidente stradale in cui ha perso il primo marito, il bambino di 8 mesi che portava in grembo e il fratello. In seguito al grave politrauma ella dal 1991 ha beneficiato di una rendita d'invalidità intera fino a inizio 1994 e successivamente di una rendita di ¼ fino a maggio 2009. L'ulteriore richiesta per prestazioni d'invalidità in seguito a peggioramento presentata a giugno 2011 è stata respinta con decisione 21 novembre 2011. 2. Il 18 maggio 2015 A._____ ha subito un infortunio (caduta con lesione del tendine sovraspinato della spalla destra). L'assicuratore infortuni ha riconosciuto a A._____ un'IMI del 10 %, mentre il rifiuto di una rendita LAINF è stato confermato con decisione di questo Tribunale S 19 81 del 25 agosto 2020. 3. Con domanda pervenuta il 2 novembre 2015 A._____ si è (nuovamente) annunciata all'Ufficio AI dei Grigioni per prestazioni d'invalidità. I medici curanti attestavano dolori in varie parti del corpo e disturbi psichici provocanti una piena incapacità lavorativa. Da ultimo, da aprile 2012 A._____ ha lavorato all'80 % quale cameriera e accessoriamente come donna di pulizie. 4. Il 23 agosto 2016 l'Ufficio AI ha incaricato il Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona per l'allestimento di una perizia pluridisciplinare. Gli specialisti hanno visitato A._____ tra novembre e dicembre 2016. 5. Il 12 marzo 2017 la madre di A._____ ha perso la vita in un incidente stradale causato da un terzo che ha invaso la corsia di contromano. Dopo la perdita della madre, A._____ è stata ricoverata nella Clinica B._____ di
- 3 - X._____ per disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto, dal 4 al 24 aprile 2017 e dal 15 al 23 maggio 2017. 6. In base alla perizia SAM del 27 aprile 2017, secondo cui A._____ viene giudicata abile al lavoro complessivamente nella misura del 40 % (con grado di capacità lavorativa parziale dal punto di vista oftalmologico del 70 %, da quello psichiatrico del 50 %, e da quello reumatologico del 60 %), il 28 giugno 2017 l'Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di una rendita giusta un grado di invalidità del 36 %. 7. Contro il preavviso A._____ ha sollevato delle obiezioni in data 16 agosto, 24 agosto e 19 settembre 2017, segnalando in particolare che la perizia psichiatrica SAM sarebbe contraddetta dal rapporto dello psichiatra curante Dr. med. C._____ del 31 luglio 2017 attestante una piena inabilità lavorativa a causa di un disturbo depressivo ricorrente, episodio attuale di media gravità in atto. La perizia psichiatrica SAM sarebbe poi superata, visto che la sua situazione psichica sarebbe peggiorata in seguito alla perdita della madre avvenuta in data 12 marzo 2017 nell'incidente stradale che le avrebbe rievocato il proprio incidente occorso anni prima. Inoltre, ella sarebbe stata vittima di un'aggressione mentre era ricoverata alla clinica B._____. A._____ ha in aggiunta inoltrato all'Ufficio AI una perizia reumatologica del Dr. med. D._____ dell'11 agosto 2016 allestita nella procedura LAINF, nonché una RM dell'anca effettuata il 7 settembre 2017. 8. Con decisione 6 marzo 2019 l'Ufficio AI ha ritenuto, in sintesi, che la documentazione inoltrata in fase di obiezione non sarebbe in grado di cambiare la valutazione poggiante sulla perizia pluridisciplinare SAM. Tuttavia, l'Ufficio AI ha proceduto al calcolo nel quadro del metodo misto secondo il nuovo modello, giungendo così a un grado d'invalidità del 46 % e assegnando quindi un quarto di rendita a partire dal 1° gennaio 2018.
- 4 - 9. Avverso questa decisione, l'8 aprile 2019 A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedendo in via principale che il suo grado d'invalidità sia considerato superiore al 70 % e che l'Ufficio AI venga quindi obbligato a riconoscerle una rendita intera. In via subordinata ella chiedeva il rinvio del caso all'amministrazione per organizzare una nuova perizia psichiatrica e la fissazione di un termine non superiore a nove mesi per prendere una nuova decisione da parte dell'amministrazione. In sintesi, la ricorrente censurava che l'Ufficio AI avrebbe commesso una violazione dell'obbligo di istruzione e un diniego di giustizia formale, non considerando l'evoluzione negativa del caso e basandosi su una perizia superata. La sua incapacità lavorativa, come attestato dal medico curante Dr. med. C._____, sarebbe totale. Nel reddito da valida non sarebbe poi stato considerato il reddito accessorio di fr. 8'300.-- e in quello da invalida non sarebbe stata concessa la riduzione del 25 %, sebbene ella a causa della sua situazione non riesca a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato. 10. Nella risposta del 2 maggio 2019 l'Ufficio AI (qui di seguito: convenuto) chiedeva il rigetto del ricorso rinviando alle motivazioni della decisione impugnata. 11. Nella replica del 13 maggio 2019 la ricorrente si riconfermava nei suoi petiti, mentre il convenuto con scritto del 16 maggio 2019 rinunciava all'inoltro di una duplica. Considerando in diritto: 1.1. I requisiti processuali non danno adito a osservazioni, per cui il ricorso è ricevibile in ordine da questo competente Tribunale.
- 5 - 1.2. Al convenuto va rimproverato di aver rinviato semplicemente alla decisione impugnata e non aver presentato (una volta di più) una motivazione nella presa di posizione in una procedura in lingua italiana. 2. Controverso è se il convenuto ha adempito il suo obbligo di istruzione e se ha giustamente assegnato una rendita di ¼ alla ricorrente invece di una rendita intera, come richiesto nel presente ricorso. 3.1. Giusta l'art. 28 cpv. 2 della legge federale sull'’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20) l'assicurata ha diritto a una rendita intera se è invalida almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se è invalida almeno al 60 %, a una mezza rendita se è invalida almeno al 50 % o a un quarto di rendita se è invalida almeno al 40 %. 3.2. Secondo il principio inquisitorio l’assicuratore, parimenti al giudice, accerta d'ufficio la fattispecie. Per quanto riguarda la procedura amministrativa, l'art. 43 cpv. 1 frase 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) prescrive che l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (per la procedura giudiziaria v. art. 61 lett. c LPGA). Applicando una valutazione anticipata delle prove è possibile rinunciare a ordinare ulteriori accertamenti, qualora si giunga alla convinzione che questi non possono cambiare una fattispecie acclarata con il grado della verosimiglianza preponderante. Se tuttavia permangono dei forti dubbi sulla completezza e/o la correttezza dei fatti accertati, occorre continuare a indagare, premesso che da ulteriori accertamenti ci si debba attendere nuove informazioni essenziali (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_956/2011 del 20 giugno 2012 consid. 5.1 con rinvii). 3.3. Per stabilire il grado d'impedimento, l'amministrazione e il giudice si fondano su documenti allestiti dal medico o eventualmente da altri
- 6 specialisti, il cui compito consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurata sia incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2). Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Decisivo quindi per stabilire se un rapporto medico abbia valore di prova non è tanto la sua origine o la sua denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c). La giurisprudenza ha tuttavia sviluppato alcune direttive in relazione a determinate forme di attestazioni mediche (DTF 125 V 351 consid. 3b, 118 V 286 consid. 1b). In tal senso, se non vi sono indizi concreti che depongano contro la loro attendibilità, va riconosciuto pieno valore probatorio alle perizie di medici specialistici esterni che rilasciano i propri referti in base a indagini e osservazioni accurate e dopo aver preso visione di tutta la documentazione medica e che nella descrizione dei loro reperti giungono a risultati concludenti (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4, 125 V 351 consid. 3b/bb). Anche i rapporti allestiti da medici alle dipendenze dell'amministrazione hanno piena valenza probatoria, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti (DTF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3b/bb, 122 V 157 consid. 1c). Riguardo alle attestazioni del medico curante si può ritenere che, secondo la generale esperienza della vita, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente con la paziente il medico curante tenda a esprimersi a favore del suo cliente (DTF 135 V 465 consid. 4.5, 125 V 351 consid. 3b/cc, 124 I 170 consid. 4).
- 7 - 4.1. Nel caso di specie sussiste una perizia pluridisciplinare del SAM di Bellinzona datata 27 aprile 2017 (doc. 167 convenuto), secondo cui la ricorrente è abile al lavoro in misura del 40 % in attività adatta a partire da agosto 2015. Detta perizia è stata allestita lege artis. Tuttavia, gli specialisti hanno visitato la ricorrente già a novembre e dicembre 2016. Nel frattempo sono subentrati nuovi fatti che il convenuto nella decisione impugnata del 6 marzo 2019 non ha considerato (morte della madre con conseguente peggioramento psichico della ricorrente attestato dal medico curante) o non poteva ancora considerare perché non ancora conosciuti (problemi alla spalla sinistra oltre a quelli già rilevati alla spalla destra e conseguente peggioramento fisico medicamente attestato). Dal punto di vista psichiatrico, va notato che la specialista SAM Dr. med. E._____ ha riconosciuto alle proprie diagnosi una ripercussione complessiva del 50 % sulla capacità lavorativa della ricorrente. Questa ha accertato una sindrome depressiva persistente non specificata (ICD-10 F34.9) in sindrome depressiva ricorrente altra (ICD-10 F33.8) oltre a una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4) e una modifica permanente della personalità (ICD-10 F62.9) (cfr. doc. 167/85 convenuto). In seguito a questo esame, la situazione della ricorrente sembra però essersi acuita. Il peggioramento è stato segnalato al convenuto già con le obiezioni del 16 agosto, 24 agosto e 19 settembre 2017. Segnatamente nel rapporto del 31 luglio 2017 (doc. 177/24 seg. convenuto) inoltrato in sede di obiezione, lo psichiatra curante Dr. med. C._____ affermava che l'inabilità lavorativa a causa del disturbo depressivo ricorrente, episodio attuale di media gravità in atto (ICD-10 F33.1), sarebbe completa. Ciò, come si può evincere da detto rapporto, soprattutto perché lo stato depressivo sarebbe peggiorato in seguito all'incidente mortale della madre avvenuto in marzo 2017, il quale avrebbe riesacerbato una serie di sintomi e disturbi con malessere psichico della ricorrente che ha dovuto
- 8 essere ricoverata in due riprese presso la Clinica B._____ – dove fra l'altro ha subito un'aggressione. La completa inabilità lavorativa è confermata dallo psichiatra curante da ultimo nel certificato medico del 15 aprile 2019 (doc. 8 ricorrente). Di fronte ai nuovi fatti occorsi dopo la perizia SAM del 27 aprile 2017 risp. all'aggravamento di salute reso altamente verosimile già in sede di obiezione, questo Tribunale ritiene che sotto il profilo psichiatrico il convenuto per la sua decisione non poteva poggiare sulla perizia SAM senza prima procedere a ulteriori accertamenti. Il caso va quindi rinviato al convenuto affinché disponga i necessari accertamenti al fine di una nuova decisione. Visti inoltre i nuovi problemi alla spalla sinistra (conflitto sottoacromiale, artrosi acromioclaveare e tendinopatia del sovraspinato) diagnosticati dal Dr. med. F._____, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia nel rapporto del 23 marzo 2019 (doc. 9 ricorrente) e quindi dato il peggioramento in generale della ricorrente anche dal punto di vista fisico, come segnalato dal Dr. med. G._____ nel rapporto del 17 aprile 2019 (doc. 10 ricorrente), spetta al convenuto decidere come procedere all'accertamento dello stato di salute della ricorrente, segnatamente se intende sottoporre i nuovi problemi al Servizio medico regionale (SMR) oppure agli specialisti SAM per nuovo giudizio complementare o se intende ordinare una nuova perizia psichiatrica e reumatologica. 4.2. Riguardo alla richiesta della ricorrente di cui al suo petito secondario di fissare un termine di massimo 9 mesi per la nuova decisione del convenuto, va notato che il Tribunale non è tenuto a impartire termini al convenuto per l'istruttoria, considerato pure che la ricorrente può sollevare obiezioni. Non si entra pertanto nel merito di tale richiesta. 5. Riguardo al reddito da valida, la ricorrente censura che il convenuto non ha integrato il reddito accessorio di fr. 8'300.-- e quindi ingiustamente non
- 9 determinato un reddito da valida di ca. fr. 45'000.-- bensì di soli fr. 36'723.60. 5.1. Per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (art. 28a cpv. 1 LAI in combinato disposto con l'art. 16 LPGA). Sono considerati redditi del lavoro secondo l’art. 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) esclusi tuttavia: le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario, cagionata da infortuni o malattia, implicante un’incapacità lavorativa debitamente comprovata (lett. a); i componenti del salario per i quali il lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro (lett. b); le indennità di disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno [LIPG; RS 834.1]) e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità (lett. c) (art. 25 cpv. 1 dell'Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità [OAI; RS 831.201]). 5.2. Per i lavoratori indipendenti l’estratto del Conto individuale è di regola determinante per calcolare il reddito. Quale cameriera impiegata dalla H._____ Sagl, di sua proprietà, la ricorrente va ritenuta lavoratrice indipendente per l'ultima attività principale di cameriera. Questa attività è iniziata nel 2012. Per l'attività accessoria come donna di pulizie, la ricorrente ha lavorato come dipendente e da ultimo apparentemente anche come indipendente, affiliandosi alla cassa di compensazione dal 1° gennaio 2014. Stando all'estratto del Conto individuale (doc. 104 convenuto), dal 2012 al 2014 la ricorrente ha percepito in media
- 10 fr. 27'327.30 all'anno (nel 2012: fr. 19'292.-- [fr. 15'030.-- da attività principale e fr. 4'262.-- da attività accessoria]; nel 2013: fr. 24'360 [fr. 20'400.-- da attività principale e fr. 3'960 da attività accessoria]; nel 2014: fr. 30'030 da attività principale e apparentemente fr. 8'300.-- da attività accessoria [v. fattura contributi dell'8 dicembre 2014 [doc. 177/26 convenuto]). In assenza di un estratto aggiornato del Conto individuale non è possibile accertare che l'ultimo reddito da valida, ottenuto nel 2014, sia pari a ca. fr. 38'000.--. La ricorrente ha indicato un reddito di fr. 36'000.-soltanto per l'attività principale (cfr. domanda del 2 novembre 2015 [doc. 97/6 convenuto]), mentre il convenuto ha considerato un reddito (complessivo) da valida di fr. 36'723.60 (calcolato al 100 % nel quadro del metodo misto). Sebbene nella summenzionata domanda AI la ricorrente abbia inoltre indicato di percepire ulteriori fr. 9'000.-- annui come donna di pulizie presso diversi datori di lavoro, un reddito complessivo da attività lucrativa di fr. 45'000.--, non è corroborato da nessun documento. Dalle decisioni tassative (doc. 109/12-22 convenuto) emerge peraltro che una rilevante parte del reddito nel periodo in questione è dovuta agli alimenti percepiti per i figli (stando all'ultima tassazione per il 2014, nelle due attività lucrative la ricorrente ha guadagnato complessivamente poco meno di fr. 30'000.--). Altri redditi da attività accessoria dipendente (presumibilmente conteggiati in procedura semplificata) dovrebbero essere visibili nell'attuale Conto individuale. In conclusione, la pretesa della ricorrente di voler considerare un reddito di fr. 45'000.-- risulta infondata. Il reddito senza invalidità fissato a fr. 36'723.60 va però ancora dimostrato più nel dettaglio da parte del convenuto. Esso deve pure esaminare se si giustifica una parallelizzazione dei redditi. 6. Per quanto attiene alla scelta del metodo di calcolo, la ricorrente sostiene che invece del metodo misto andrebbe applicato il metodo generale.
- 11 - 6.1. Il metodo generale del confronto dei redditi (cfr. art. 28a cpv. 1 LAI in combinato disposto con l'art. 16 LPGA) si applica principalmente a tutte le persone che esercitano un’attività lucrativa e agli assicurati dai quali si può ragionevolmente esigere l’esercizio di un’attività lucrativa. Il grado d’invalidità è determinato confrontando il reddito da attività lucrativa esigibile con e senza il danno alla salute. Il metodo misto (cfr. art. 28a cpv. 3 LAI) riguarda invece le persone che svolgono altre mansioni (p. es. economia domestica, studio) oltre ad un’attività lucrativa a tempo parziale. Il grado d’invalidità per l’attività lucrativa è determinato confrontando i redditi, il grado d’invalidità per l’attività nell’economia domestica mediante un confronto delle attività (cfr. CIGI, n. 3001; art. 27bis OAI). 6.2. Per stabilire il metodo di calcolo (metodo generale del confronto dei redditi, metodo specifico del confronto delle attività, metodo misto o metodo straordinario) occorre verificare nei singoli casi quale attività svolgerebbe l’assicurata in assenza del danno alla salute (attività lucrativa, attività lucrativa a tempo parziale, occupazione nell’economia domestica ecc.). Bisogna valutare ragionevolmente, sulla base di circostanze obiettive, e con la prova della verosimiglianza preponderante, come l’assicurata, nella sua situazione concreta, avrebbe deciso se non avesse avuto un danno alla salute. Bisogna prendere in considerazione l’insieme dei dati nei singoli casi, quali gli eventuali compiti educativi e di assistenza dispensati ai figli, l’età, le capacità professionali, la formazione, le inclinazioni e le doti personali dell’assicurata (cfr. CIGI, n. 3005 seg. con rinvii alla giurisprudenza). 6.3. Nella cronistoria della ricorrente è sempre stato applicato il metodo misto (confermato anche nella sentenza di questo Tribunale S 09 92 del 15 settembre 2009). Al momento della decisione impugnata, la ricorrente era sposata (con il terzo marito, siccome il primo marito è morto nell'incidente del 1989 e dal secondo marito, sposato nel 1993 e con cui ha avuto una
- 12 figlia [1993] e un figlio [1996], ha divorziato nel 2008). Nel 2019 la situazione era ben diversa da quella presente nella sopraccitata sentenza di questo Tribunale del 2009, secondo cui, visti i figli allora ancora minorenni, la ricorrente impegnava verosimilmente parte del suo tempo svolgendo le svariate mansioni di madre e casalinga. Va poi considerato che la ricorrente da ultimo ha pure svolto un'attività accessoria come donna di pulizie, oltre all'attività principale di cameriera all'80 %, e ciò malgrado i sintomi persistentemente accusati dopo l'incidente del 1989, segnatamente alla caviglia e all'occhio. Non fosse per i disturbi di salute, va dunque presunto che la ricorrente lavorerebbe a tempo pieno. Di conseguenza, non sembra consolidato con il grado di verosimiglianza preponderante che la ricorrente, senza invalidità, lavorerebbe a tempo parziale. La rispettiva censura della ricorrente sembra perciò giustificata. Con il rinvio il convenuto è quindi tenuto a verificare il corretto metodo di calcolo da applicare. 7. Infine, la ricorrente lamenta che il convenuto non ha applicato la correzione massima del 25 % sul reddito da invalida ipotetico secondo le RSS 2014 (a tal proposito va notato che andrebbero applicate le RSS più attuali al momento del rilascio della decisione impugnata, quindi quelle del 2016), TA1, livello di competenza 1, di fr. 55'075.90 risp. fr. 22'030.35 al 40 %. Questo aspetto dovrà essere riconsiderato dal convenuto in seguito al rinvio, per cui non viene approfondito in questa decisione. 8. Per i summenzionati motivi il ricorso va parzialmente accolto e la decisone impugnata annullata. Di conseguenza, gli atti sono rinviati al convenuto per ulteriori accertamenti giusta i consid. 4.1 (grado di capacità lavorativa) e 6.3 (metodo di calcolo). Il convenuto dovrà pure dimostrare come è giunto a un reddito senza invalidità di fr. 36'723.60 e se occorre effettuare una parallelizzazione dei redditi (consid. 5.2) nonché decidere se e in quale misura il reddito con invalidità fondato su dati statistici debba essere ridotto (consid. 7).
- 13 - 9.1. In deroga all'art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). L'esito della controversia giustifica l'accollamento delle spese processuali fissate a fr. 700.-- al convenuto. 9.2. La ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni (art. 61 lett. g LPGA). Le prestazioni presentate dal patrocinatore della ricorrente per l'importo complessivo di fr. 3'563.70 (12 h e 40 min à fr. 275.-- oltre spese di fr. 100.60 e IVA del 7.7 %) appaiono eccessive rispetto alle ripetibili assegnate da questo Tribunale in casi di entità e difficoltà simili. Oltretutto, la nota d'onorario contiene posizioni antecedenti il rilascio della decisione impugnata e si basa su una tariffa onoraria troppo alta – visto che in assenza di un accordo sull'onorario il Tribunale riconosce solo fr. 240.-all'ora. Per le spese di patrocinio viene dunque assegnata un'indennità forfettaria complessiva pari a fr. 2'700.-- (IVA e spese incluse). Il Tribunale decide: 1. In parziale accoglimento del ricorso, per quanto si entri nel merito, la decisione 6 marzo 2019 è annullata e la causa è rinviata all'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni per nuovi accertamenti e nuova decisione secondo i considerandi.
- 14 - 2. Vengono prelevati costi di fr. 700.-- il cui importo sarà versato dall'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. L'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni versa a A._____ fr. 2'700.-- a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]