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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 12.04.2019 S 2018 87

12 avril 2019·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·2,486 mots·~12 min·3

Résumé

diritto all'indennità LADI | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 18 87 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Meisser attuario Paganini SENTENZA del 12 aprile 2019 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentato dall'avv. lic. iur. Fabrizio Keller, ricorrente contro Cassa disoccupazione cristiano sociale - OCST, convenuta concernente diritto all'indennità LADI

- 2 - 1. Il 1° maggio 2017 A._____ si annunciava in disoccupazione presso la OCST, rivendicando un diritto alle prestazioni dal 1° maggio 2017. 2. Con decisione 18 dicembre 2017 la OCST comunicava a A._____ che il suo diritto alle indennità di disoccupazione si sarebbe esaurito il 20 dicembre 2017. L'OCST riferiva che all'apertura del termine quadro in data 1° maggio 2017 il diritto alle prestazioni assicurative sarebbe stato fissato a 90 indennità. Siccome al 20 dicembre 2017 A._____ avrebbe percepito il massimo delle indennità previste dalla legge, a partire dal 21 dicembre 2017 egli non sarebbe più indennizzabile 3. Il 31 gennaio 2018 il ricorrente presentava opposizione contro questa decisione, pretendendo che il termine quadro andasse calcolato ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LADI e non dell'art. 27 cpv. 4 LADI (secondo cui le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità giornaliere al massimo). Seguiva poi uno scambio di corrispondenza tra le parti, finché il 12 giugno 2018 l'OCST respingeva l'opposizione. 4. Contro questa decisione 12 giugno 2018 A._____ inoltrava ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendone la cassazione. Egli postulava il rinvio degli atti alla OCST per la fissazione di un nuovo termine quadro secondo l'art. 27 cpv. 2 LADI e per il calcolo delle relative indennità. Sostanzialmente, egli sosteneva che, prima dell'infortunio del 24 novembre 2014, egli dal 2006 avrebbe avuto un rapporto di lavoro continuativo con la B._____ SA. Il suo rapporto di lavoro andrebbe considerato come "contratto a catena", il quale creerebbe le premesse per riconoscergli quale periodo di contribuzione anche quello dal 24 novembre 2014 al 30 aprile 2017, nel quale egli avrebbe ricevuto le indennità di infortunio dalla SUVA per incapacità lavorativa al 100 % e nel quale il suo contratto di lavoro sarebbe stato da ritenere vincolante e unicamente sospeso in attesa della ripresa della piena attività.

- 3 - 5. Nella presa di posizione del 23 agosto 2018 l'OCST (convenuta) chiedeva la reiezione del ricorso e si riconfermava nella decisione impugnata. Essa riassumeva che durante il termine quadro per il periodo di contribuzione determinante (dal 1 maggio 2015 al 30 aprile 2017) il ricorrente non avrebbe svolto alcuna attività lavorativa, poiché lo stesso sarebbe stato inabile per infortunio, il quale sarebbe stato retribuito direttamente dalla SUVA di Bellinzona al di fuori di qualsiasi rapporto di lavoro. 6. In sede di replica il 19 settembre 2018 il ricorrente confermava il proprio petito del ricorso e puntualizzava i propri argomenti. 7. Con duplica del 26 settembre 2018 la convenuta si riconfermava nella propria posizione. Considerando in diritto: 1. Oggetto di impugnazione è la decisione 12 giugno 2018 della cassa di disoccupazione (privata) qui convenuta. Questa decisione ricade nella competenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in qualità di Tribunale delle assicurazioni (art. 100 cpv. 3 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI; RS 837.0], art. 128 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI; RS 837.02] in combinato disposto con l'art. 119 cpv. 1 lett. a, g OADI; art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1] in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). La legittimazione del ricorrente quale destinatario della decisione impugnata è pacifica (art. 59 LPGA). Essendo tempestivo (art. 60 LPGA) e rispondendo alle condizioni di forma (art. 61 lett. b LPGA) il ricorso è dunque ricevibile.

- 4 - 2. Controversa è la questione se il ricorrente debba essere ritenuto esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 14 cpv. 1 LADI e 27 cpv. 4 LADI) o se invece egli abbia adempito al periodo di contribuzione, per cui sarebbe applicabile l'art. 27 cpv. 2 LADI. Mentre la convenuta poggia sull'art. 27 cpv. 4 LADI, il ricorrente sostiene che è applicabile l'art. 27 cpv. 2 LADI. 3. Giusta l'art. 9 LADI per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti (cpv. 1). Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione (cpv. 2). Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cpv. 3). Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione (Art. 13 cpv. 1 LADI). Sono parimenti computati (fra gli altri) i periodi in cui l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi contributi (Art. 13 cpv. 2 lett. c LADI). Giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi: malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera. Secondo l'art. 27 cpv. 1 LADI entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all'età dell'assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3) (cpv. 2). Giusta l'art. 27 cpv. 2 LADI l'assicurato ha diritto a: 260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale (lett. a); 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un

- 5 periodo di contribuzione di 18 mesi in totale (lett. b); 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e (lett. c): ha compiuto 55 anni (cifra 1) o riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 % (cifra 2). Secondo l'art. 27 cpv. 4 LADI le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità giornaliere al massimo. 4.1. D'accordo con la convenuta, va innanzitutto constatato che il termine quadro biennale per il periodo di contribuzione parte il 1° maggio 2015 e termina il 30 aprile 2017, visto che il ricorrente si è iscritto in disoccupazione il 1° maggio 2017. Indiscusso è che dal 24 novembre 2014 al 30 aprile 2017 il ricorrente si trovava in infortunio. In discussione sta quindi soltanto la domanda se durante detto termine quadro biennale, in cui il ricorrente era infortunato, egli era vincolato da un contratto di lavoro. In tal caso, detto periodo andrebbe computato ai mesi di contribuzione e applicabile sarebbe l'art. 27 cpv. 2 LADI, come richiesto dal ricorrente; altrimenti, il ricorrente andrebbe ritenuto esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione con un diritto a massimo 90 indennità giornaliere giusta l'art. 27 cpv. 4 LADI, come sostenuto dalla convenuta. 4.2. Il ricorrente asserisce che avrebbe iniziato a lavorare quale autista presso la B._____ il 1° marzo 2006, dove avrebbe continuato a lavorare fino alla disdetta con effetto al 31 dicembre 2013. La B._____ lo avrebbe poi riassunto a tempo determinato dal 13 maggio 2014 fino al 30 novembre 2014. Fra il 1° gennaio 2014 e il 30 aprile 2014 egli avrebbe continuato a lavorare per la B._____, benché non più sulla base di un contratto mensile ma solo su di un rapporto a ore, cosa che verrebbe praticata dalle imprese edili per limitare le spese nei periodi di bassa stagione. Al di là dei contratti con la B._____, egli avrebbe perciò sempre lavorato esclusivamente e in modo continuativo per detta ditta dal 1° marzo 2006 fino al suo infortunio del 24 novembre 2014. Si sarebbe analogamente in presenza di contratti a

- 6 catena, il cui scopo sarebbe quello di mantenere un dipendente legato alla stessa ditta, ma di risparmiare sul costo totale e sullo stipendio dello stesso. Questi contratti andrebbero qualificati come contratti di durata continua. Di conseguenza, nel periodo dell'infortunio (dal 24 novembre 2014 al 30 aprile 2017) il suo contratto di lavoro sarebbe stato da ritenere sospeso in attesa della ripresa della piena attività nella stagione successiva. Inoltre, egli avrebbe ricevuto le indennità per infortunio sulla scorta di un'assicurazione infortunio stipulata dal datore di lavoro. Pertanto il suo rapporto di lavoro sarebbe durato anche per tutto il periodo dell'infortunio e non avrebbe preso fine alla scadenza fissata per contratto (30 novembre 2014). Egli avrebbe preso atto che non avrebbe più potuto svolgere la professione di autista al più presto l'11 maggio 2017 (emanazione della decisione SUVA) e al più tardi l'11 aprile 2018 (emanazione della decisione AI). Pertanto il 1° maggio 2015, all'inizio del termine quadro per il periodo di contribuzione, il ricorrente sarebbe stato da considerare ancora dipendente della B._____. Il contratto indeterminato sarebbe decaduto per impossibilità oggettiva al più presto al termine del mese di maggio 2017, mese in cui la SUVA avrebbe lasciato comprendere al ricorrente che era inabile al lavoro di autista al 100 %. La convenuta afferma per contro che tra il 2006 e il 2013 il ricorrente avrebbe avuto diversi rapporti di lavoro con la B._____ senza ore garantite e senza alcun contratto di lavoro. Per il periodo di lavoro su chiamata tra il 1° gennaio 2014 e il 30 aprile 2014 non vi sarebbero state ore garantite né un contratto scritto. Dal 13 maggio 2014 al 30 novembre 2014 egli avrebbe avuto un rapporto di lavoro di durata determinata senza ore garantite. Inoltre, dal 1° dicembre 2014 il ricorrente avrebbe beneficiato delle retribuzioni per infortunio direttamente dalla SUVA di Bellinzona al di fuori del rapporto di lavoro, senza più essere legato ad alcun contratto e al precedente datore di lavoro. Infine, il ricorrente stesso avrebbe indicato nel rispettivo formulario che il periodo di infortunio è stato effettuato al di fuori del rapporto di lavoro. La tesi dei contratti a catena conducente a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non avrebbe alcun'influenza sul

- 7 diritto alle indennità di disoccupazione, non sarebbe comprovata e non troverebbe riscontro nella realtà dei fatti. Il contratto del ricorrente sarebbe terminato il 30 novembre 2014, e non al momento in cui ha appreso dalla SUVA che non poteva più continuare la professione di autista. Fra l'altro, nel 2017 il ricorrente avrebbe lavorato come autista presso un'altra ditta. 4.3. Il diritto svizzero ammette la possibilità di concludere i cosiddetti contratti a catena ("Kettenverträge"), o meglio rapporti di lavoro a tempo determinato che si susseguono tra loro. Tuttavia, l'art. 2 cpv. 2 del Codice civile svizzero (CC; RS 210), che vieta l'abuso di diritto, si oppone alla conclusione di contratti con le citate modalità se non vi è alcun motivo oggettivo e se lo scopo perseguito è quello di eludere le disposizioni sulla protezione della disdetta o di impedire la venuta in essere di pretese giuridiche riconducibili ad una durata minima del rapporto di lavoro (v. ad es. art. 324a, 335c, 336c, 339b della legge federale di complemento del Codice civile svizzero [Libro quinto: Diritto delle obbligazioni] [CO; RS 220]). In tale ipotesi i rapporti di lavoro a tempo determinato vengono trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L'intenzione di eludere la legge può essere considerata comprovata quando nessun motivo ragionevole giustifica la conclusione ripetuta di contratti limitati nel tempo. Motivi obiettivi atti a giustificare la conclusione di contratti a catena sono dati secondo giurisprudenza e dottrina in particolare in caso di assunzione di artisti (attori, musicisti), sportivi di professione, docenti assunti semestralmente o annualmente e in caso di lavori occasionali (sentenza del Tribunale federale 8C_514/2011 del 27 marzo 2012 cons. 6.1 con rinvii; DTF 139 III 145 cons. 4.1). 4.4. Nel caso di specie, non sono dati gli estremi per ritenere abusivi i contratti a catena tra la B._____ e il ricorrente. Come segnalato dal ricorrente, la B._____ aveva apparentemente i propri motivi economici per anzitutto disdire il contratto di lavoro con il ricorrente e impiegarlo soltanto a chiamata per il periodo tra gennaio e aprile 2014 (cfr. disdetta della B._____

- 8 del 30 settembre 2013 [doc. 60 convenuta]). In questo periodo il ricorrente ha lavorato solo occasionalmente per la citata ditta (v. attestati di guadagno intermedio [doc. 52, 54, 56 e 58 convenuta]). Dal 13 maggio 2014 è stato impiegato con un contratto (scritto) a tempo determinato (fino al 30 novembre 2014; v. contratto di lavoro per autotrasportatori del 13 maggio 2014 [doc. 61 convenuta]). Sebbene il rapporto lavorativo con la B._____ sia verosimilmente iniziato già nel 2006, non è comprovato che vi siano dei contratti determinati abusivi; piuttosto va ritenuto che l'impiego del ricorrente presso la B._____ sia stato occasionale, in base alla necessità della stessa. Se vi sia stata intenzione di eludere le disposizioni lavorative non è una questione che spetta dirimere a questo Tribunale in veste di Tribunale assicurativo. Dal profilo giuridico assicurativo sociale, la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2017) vi sarebbe stato un vincolo da contratto di lavoro indeterminato tra il ricorrente e la B._____, non trova riscontro nella documentazione agli atti. Il fatto è che il contratto di lavoro a tempo determinato del ricorrente è terminato prima dell'inizio del rilevante termine quadro per il periodo di contribuzione; durante detto periodo egli era inabile al lavoro per infortunio e veniva retribuito direttamente dalla SUVA di Bellinzona; nel formulario "Domanda di indennità di disoccupazione" egli stesso ha dichiarato che il rapporto di lavoro con la B._____ è terminato il 30 novembre 2014 in seguito a scadenza del contratto determinato e inoltre ha indicato che non era vincolato da un rapporto di lavoro per oltre 12 mesi a causa di infortunio (cfr. cifre 14 segg. e 31 doc. 4 convenuta). Non vi sono quindi i presupposti per ritenere che in detto periodo il ricorrente fosse vincolato a un contratto di lavoro. La convenuta ha quindi giustamente qualificato il ricorrente come esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione con un diritto a massimo 90 indennità giornaliere giusta l'art. 27 cpv. 4 LADI. Essendo incontestato che egli ha esaurito dette indennità al 20 dicembre 2017, a partire dal 21 dicembre 2017 egli non ha più diritto ad indennizzo.

- 9 - 5. Per i motivi suesposti, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 6. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA la procedura è gratuita. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita. 3. [Vie di diritto]

4. [Comunicazioni]

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