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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 17.12.2019 S 2018 54

17 décembre 2019·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·3,078 mots·~15 min·3

Résumé

rendita AI | Invalidenversicherung

Texte intégral

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 18 54 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Audétat attuario Paganini SENTENZA del 17 dicembre 2019 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentato dall'Avvocata lic. iur. et oec. Cristina Keller, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente rendita AI

- 2 - 1. A._____ lavorò come imbianchino presso l'azienda di famiglia dal 1984 al 2006. 2. Il 18 novembre 2004 egli presentò una richiesta di prestazioni AI per gravi disturbi alla schiena, chiedendo una riqualifica professionale. Dopo aver trovato impiego come guardia di sicurezza – mansione che il suo stato di salute gli permetteva di svolgere – egli ritirò la domanda AI. 3. A causa dei disturbi alla schiena egli perse il posto di lavoro quale custode presso un liceo iniziato il 1° agosto 2012. Da settembre 2012 seguì un periodo di malattia e tra gennaio 2013 e gennaio 2014 egli fu in disoccupazione. Nel novembre 2013 egli si sottopose a un intervento chirurgico, ma dopo qualche mese il dolore lombare ricominciò come prima. 4. Il 1° febbraio 2014 A._____ ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI. 5. Dal 1° gennaio 2015 egli è stato assunto a metà tempo come custode a O.1._____ dove è impiegato tutt'oggi. 6. Nella perizia pluridisciplinare del 22 giugno 2015 gli si è attestato una capacità lavorativa globale in un'attività adattata del 75 %. 7. Con il progetto di decisione 3 settembre 2015 l'Ufficio AI ha negato un diritto a una rendita. Ad essa A._____ si è opposto con scritti del 24 settembre 2015 e 10 febbraio 2016. Il 26 gennaio 2016 l'Ufficio AI gli ha comunicato la chiusura del mandato di integrazione professionale, dato che egli stesso avrebbe preferito non beneficiare delle rispettive misure per non rischiare di perdere l'attuale posto di lavoro e viste le difficoltà a reperire un'attività adeguata al suo stato di salute.

- 3 - 8. Con scritto del 18 gennaio 2017 A._____ ha segnalato all'Ufficio AI un peggioramento del suo stato di salute corroborato con un certificato medico del 16 gennaio 2017 e ha chiesto di eseguire ulteriori esami e di emanare una nuova decisione. 9. Con scritto del 7 marzo 2018 egli ha nuovamente segnalato un peggioramento dello stato di salute allegando un certificato medico del 1° marzo 2018 (attestante la permanenza di un'inabilità lavorativa definitiva del 50 %) e riformulato la richiesta di eseguire nuovi esami e di emanare una nuova decisione. 10. Con decisione 3 aprile 2018 l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni. 11. Contro tale decisione A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo il 3 maggio 2018 chiedendone la riforma nel senso che gli sia corrisposta una mezza rendita; in via eventuale ha chiesto che gli atti siano ritornati all'Ufficio AI affinché sia disposta una nuova perizia che accerti il suo stato di salute attuale e la sua capacità lavorativa residua e in seguito sia emanata una nuova decisione. 12. Nella risposta di causa del 28 maggio 2018 l'Ufficio AI (qui di seguito: convenuto) ha postulato il rigetto del ricorso. 13. Nella replica dell'11 giugno 2018 il ricorrente ha confermato i petiti di ricorso. 14. Nello scritto del 20 giugno 2018 il convenuto ha mantenuto invariati i propri petiti.

- 4 - Considerando in diritto: 1. La controversia verte sulla domanda se il ricorrente abbia diritto a una rendita AI. 2.1. Basandosi sulla perizia pluridisciplinare del SAM di O.1._____ del 22 giugno 2015 (doc. 78 convenuto) il convenuto è del parere che le limitazioni della capacità lavorativa di natura reumatologica (25 %) e psichiatrica (20 %) conducano a una capacità lavorativa residua del 75 %. Il ricorrente sostiene invece che la capacità lavorativa residua a livello reumatologico non possa comprendere né la ridotta tolleranza allo stress né la ridotta tolleranza a sostenere il carico di lavoro. A suo dire la perizia psichiatrica avrebbe evidenziato una capacità lavorativa dell'80 % dal lato esclusivamente psichiatrico. Sarebbe perciò errato inglobare l'incapacità psichica nell'incapacità reumatologica. All'incapacità reumatologica andrebbe quindi aggiunta una quota del 10-15 % di incapacità psichiatrica, per cui la capacità lavorativa residua complessiva sarebbe del 65 % al massimo. 2.2. Nella valutazione medico-teorica globale i periti hanno ritenuto che le incapacità lavorative descritte, vale a dire, dal punto di vista reumatologico un rendimento ridotto del 25 % in attività leggere e variate tenenti conto delle limitazioni funzionali causate da una sindrome lombovertebrale cronica e una lieve sindrome cervicospondilogena cronica, e dal profilo psichiatrico una limitazione del 20 % dovuta alla diagnosticata reazione ansioso-depressiva su disadattamento, non debbano essere sommate ma integrate. Ciò perché le patologie che causano una diminuzione della capacità lavorativa comporterebbero delle riduzioni del rendimento che si sovrappongono. I periti hanno perciò attestato una capacità lavorativa globale in attività adattata nella misura del 75 % (cfr. doc. 78 convenuto pag. 19 seg.). Queste unanime e convincenti conclusioni dei periti non

- 5 possono essere messe in discussione dal Tribunale. Le eccezioni avanzate dal ricorrente sono inconsistenti. 3.1. Stando al ricorrente l'attività da lui svolta – che prevede la guida di veicoli e l'utilizzo di macchinari ecc. – sarebbe inconciliabile con l'assunzione dei psicofarmaci prescritti risp. con le loro caratteristiche e controindicazioni. Inoltre, egli sarebbe già sovrappeso e non potrebbe permettersi aumenti di peso dovuti all'assunzione di detti farmaci. 3.2. In merito a questa censura il Tribunale si limita a osservare che nella perizia psichiatrica si consiglia una ripresa della terapia psicofarmacologica interrotta eventualmente revisionata, in modo da migliorare lo stato di salute e la capacità lavorativa (cfr. doc. 78 convenuto pag. 44 seg.). Si tratta quindi di una prognosi positiva in seguito all'assunzione di farmaci selezionati. A prescindere quindi dall'effettiva possibilità di assumere i rispettivi farmaci, la capacità lavorativa qui determinante resta quella attestata, per cui le relative censure non sono rilevanti. 4.1. Il ricorrente sottolinea poi che il lavoro di custode, oltre a essere la sua funzione ideale secondo il test attitudinale eseguito (cfr. doc. 92 convenuto), sarebbe l'unico lavoro disponibile che ha trovato nel 2014, quando in disoccupazione ha mandato 260 candidature. Essendo il lavoro di custode ampiamente adeguato alle sue limitazioni, non gli si potrebbe rimproverare di non sfruttare appieno la sua capacità di lavoro residua.

4.2. Riguardo a questa critica, va osservato che nell'assicurazione d'invalidità si parte da un concetto di mercato equilibrato di natura teorica, senza considerare la concreta situazione del mercato lavorativo, distinguendolo così da quello determinante per l'assicurazione di disoccupazione. Si parte poi dal presupposto che questo mercato teorico offra una moltitudine di offerte lavorative, anche a tempo parziale (cfr. STF 9C_192/2014 consid.

- 6 - 3.1; DTF 134 V 64 consid. 4.2.1). Ora, i periti hanno attestato una completa incapacità lavorativa nell'ultima attività svolta quale custode in una scuola (cfr. doc. 78 pag. 19). Senza operare un confronto tra i mansionari dell'attività di custode in una scuola e di quella di custode esercitata oggi presso gli immobili della B._____, si suppone che tra questi due non vi siano grandi differenze, per cui sembra che l'attività di custode oggi svolta al 50 % non sia la più adatta, sebbene dal test di impiego effettuato sia emersa come attività ideale (cfr. doc. 92 convenuto). Dal momento poi che i periti hanno attestato una capacità lavorativa del 75 % in attività adeguata, in osservanza dell'obbligo di ridurre il danno, dal ricorrente può essere preteso che sfrutti appieno la sua capacità lavorativa residua, se del caso cessando l'attività attuale di custode a metà tempo e trovandone un'altra risp. altre. Inoltre, alla presumibilità di un cambio di lavoro non vi si oppongono né l'età del ricorrente (55 anni) né altre circostanze limitative che impedirebbero di trovare un impiego adeguato sul mercato di lavoro. 5.1. A mente del ricorrente il convenuto incorrerebbe in un abuso di diritto non avendo considerato i certificati medici del Dr. med. C._____ attestanti un peggioramento dello stato di salute e allestiti un anno e mezzo risp. due anni e mezzo dopo la perizia pluridisciplinare. Il ricorrente eccepisce che il convenuto avrebbe già allora dovuto ordinare verifiche mediche complementari. A tre anni dall'allestimento della perizia si porrebbe dunque la richiesta di rinvio per nuova valutazione del suo stato di salute. 5.2. I certificati medici del medico curante Dr. med. C._____ del 16 gennaio 2017 e del 1° marzo 2018 inoltrati dal ricorrente in procedura di obiezione, non contengono fondate argomentazioni in favore di un peggioramento e non si confrontano con le conclusioni della perizia reumatologica del SAM del 27 aprile 2015 (doc. 78 convenuto pag. 26 segg.). In considerazione anche del fatto che i medici curanti, secondo la generale esperienza della vita, a causa del rapporto di fiducia esistente con il paziente, nel dubbio

- 7 tendano a esprimersi in suo favore (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.5), non si intravede una lesione dell'obbligo inquisitorio da parte del convenuto in fase di istruttoria (fase che, per inciso, è durata incomprensibilmente [cfr. case report {doc. 105 convenuto} e contrario; comunicazione di chiusura dei provvedimenti professionali del 26 gennaio 2016 {doc. 95 convenuto}] ben due anni e mezzo dalla notifica del preavviso fino alla delibera della decisione). Sebbene allestita in giugno 2015, per la decisione del 3 aprile 2018 qui impugnata di rifiuto di una rendita d'invalidità, il convenuto ha quindi potuto basarsi sulla concludente e affidabile perizia pluridisciplinare attestante un'incapacità di svolgere lavori pesanti e mediamente pesanti e una capacità globale del 75 % in attività adeguata a partire dal 1° febbraio 2014. Le obiezioni del ricorrente vanno quindi respinte.

6. Il ricorrente contesta inoltre il reddito da valido applicato dal convenuto pari a fr. 69'808.--. 6.1. Il convenuto ha ritenuto che il ricorrente ha avuto una vita professionale non costante da marzo 2006, per cui nella determinazione del reddito senza invalidità si dovrebbe utilizzare un valore statistico. Visto che il ricorrente per la sua intera vita professionale si sarebbe volontariamente accontentato di un reddito piuttosto modesto, si giustificherebbe l'applicazione del livello di competenza 1 della tabella TA 1 della Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS). Il ricorrente obietta che andrebbe considerato l'andamento del suo reddito. Dopo aver svolto un apprendistato di imbianchino di 3 anni e aver lavorato nell'azienda di famiglia per 22 anni il suo grado di competenza non sarebbe certo 1 ma 3. Inoltre, i vantaggi finanziari conseguiti lavorando nell'azienda di famiglia dovrebbero essere considerati nella proiezione del reddito da valido. Oltre a ciò, se il suo stato di salute avesse retto, egli sarebbe rimasto nell'azienda paterna e l'avrebbe rilevata, assumendone la direzione e incrementando il suo reddito. In vista del pensionamento, per facilitare la

- 8 cessione dell'attività, suo padre (anch'egli di professione imbianchino) avrebbe trasformato la ditta individuale in una società di capitale. L'intenzione di assumere la ditta paterna sarebbe quindi manifesta, altrimenti il padre non avrebbe trasformato la ditta individuale condotta in tale forma per 40 anni. Se non fosse diventato incapace di eseguire movimenti rilevanti per l'esercizio della sua professione originaria, non avrebbe dovuto abbandonare l'attività per cercare lavori più leggeri e meno remunerati. Il periodo successivo alla fuoriuscita dall'azienda di famiglia non potrebbe essere considerato nella proiezione del reddito da valido, proprio perché dovuta al danno alla salute e non a una scelta del ricorrente. Siccome avrebbe assunto le redini dell'azienda, il suo livello di competenze sarebbe stato perlomeno di livello 3, per cui il reddito da valido sarebbe di fr. 88'627.--. 6.2. Per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (art. 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]). Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità (reddito da valido) di regola ci si basa sulla situazione antecedente l'infortunio, o meglio in primo luogo sull'ultimo reddito che l'assicurato ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione reale dei salari. Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, in assenza del danno alla salute la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività (DTF 135 V 58 consid. 3.1, 134 V 322 consid. 4.1 e 129 V 224 consid. 4.3.1; STF 8C_852/2017 consid. 2). Da considerare sono altresì le prospettive di carriera che l'assicurato avrebbe normalmente avuto, posto che vi siano degli indizi concreti che senza danno alla salute

- 9 egli avrebbe effettivamente ottenuto un avanzamento professionale e realizzato un reddito maggiore. Mere intenzioni non bastano; occorre piuttosto che l'assicurato abbia già intrapreso misure concrete quali la partecipazione a dei corsi, l'inizio di uno studio ecc. (cfr. STF 8C_575/2018 consid. 5.1 seg.). In circostanze particolari ci si può discostare dall'ultimo reddito conseguito prima dell'insorgenza dell'invalidità e ricorrere ai dati forniti dalle statistiche salariali, editi dall'Ufficio federale di statistica (vedi p.es. STF 8C_314/2019 consid. 6.1). 6.3. Contrariamente al convenuto questo Tribunale ritiene che, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, senza la comparsa del danno alla salute, il ricorrente avrebbe rilevato l'azienda di famiglia assumendone la direzione. Tuttavia, non è dato concludere che ciò avrebbe pure comportato un aumento di salario. Infatti, già a partire dalla costituzione risp. mutazione della società di famiglia in società a garanzia limitata nel 2001, il ricorrente ne era socio e gerente con firma individuale fino alla sua uscita nel 2006 (cfr. FUSC n. 947 del 29.03.2006). Il ricorrente non ha dimostrato in che modo il suo reddito sarebbe incrementato se avesse assunto da solo la direzione dell'azienda in seguito al pensionamento del padre. 6.4. Inoltre, considerati i salari conseguiti fino al 2006, ovvero fino all'abbandono della sua professione di imbianchino, e gli incostanti redditi ottenuti da lì in poi (cfr. estratto del conto individuale [doc. 55 convenuto]), non può essere contestato che, viste le circostanze, il convenuto abbia utilizzato i valori statistici per la determinazione del reddito da valido. Ciò soprattutto perché l'importo di fr. 69'808.-- secondo la tabella RSS TA 1, livello di competenza 1, riflette più che abbondantemente i redditi conseguiti dal ricorrente, il cui reddito massimo annuo è stato di fr. 59'000.-- nel 2001 (cfr. estratto del conto individuale [doc. 55 convenuto]). Infondata è di conseguenza la richiesta del ricorrente di utilizzare il livello di competenza 3, nonché un'eventuale richiesta di parallelizzazione dei redditi. Superflua è infine la

- 10 pretesa che i vantaggi finanziari percepiti dal ricorrente lavorando nell'azienda di famiglia debbano essere presi in considerazione ai fini della determinazione del reddito ipotetico senza invalidità – per la quale comunque non esiste alcuna base legale. 7.1. Il ricorrente lamenta poi che non è stata riconosciuta nessuna deduzione dal salario da invalido, sebbene le sue limitazioni riducano il suo reddito conseguibile di almeno il 20 %. Il convenuto ha ritenuto che nella fattispecie sarebbe esclusa la concessione di una deduzione per attività fisicamente leggere e attività a tempo parziale e che tantomeno si giustificherebbe una deduzione dato che nell'abilità al lavoro attestata del 75 % sarebbero già sufficientemente considerate le limitazioni della capacità fisica, psichica, funzionale e del rendimento. 7.2. Se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) ritenuto che una deduzione massima del 25 % (cfr. DTF 134 V 322 consid. 5.2) del salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro e che il Giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (cfr. DTF 137 V 71 consid. 5.2 e 126 V 75 consid. 5b/cc e 6). Una deduzione si giustifica soltanto qualora l'assicurato, a causa delle rilevanti caratteristiche, può utilizzare la sua capacità lavorativa residua solo conseguendo un reddito inferiore alla media (DTF 134 V 322 consid. 5.2).

- 11 - 7.3. Nel caso di specie, i periti ritengono che il ricorrente possa svolgere lavori leggeri e variati, che tengano conto delle limitazioni funzionali, a tempo pieno con un rendimento ridotto del 25 % (capacità lavorativa del 75 %). Il ricorrente è limitato dal punto di vista reumatologico in lavori che richiedano movimenti di flessione-estensione o rotazione del tronco ma anche in lavori che richiedano posizioni statiche prolungate oltre 15 minuti senza la possibilità di sgranchirsi, cambiare posizione, lavorare in posizione eretta piuttosto che seduta e viceversa. Egli è inoltre limitato per spostamenti a piedi oltre mezz'ora e questi spostamenti non dovrebbero essere richiesti oltre quattro volte al giorno. Brevi spostamenti possono essere richiesti con maggior frequenza. Egli non può guidare oltre ¾ d'ora senza la possibilità di brevi pause per sgranchirsi e riprendersi. Il lavoro deve essere ergonomicamente adattato. Inoltre, egli è limitato dal punto di vista psichiatrico nel senso di una riduzione della capacità di gestione delle proprie attività, nella ridotta tolleranza allo stress, nella minore capacità di sostenere carichi di lavoro e nella diminuzione della resistenza e della tenuta (cfr. perizia pluridisciplinare del 22 giugno 2015 [doc. 78 convenuto] pag. 18). Benché si sovrappongano (cfr. consid. 2.2.), queste limitazioni fisiche e psichiche secondo il Tribunale possono giustificare un'ulteriore deduzione dal reddito da invalido del 10 %. Tuttavia, anche applicando una deduzione del 15 %, il ricorrente non raggiungerebbe il grado di invalidità minimo del 40 % richiesto per una rendita AI (cfr. art. 28 della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità [LAI; RS 831.20]). 8. In conclusione, l'impugnata decisione del convenuto va confermata e il ricorso va respinto. 9. In deroga al disposto di cui all'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. Giusta quanto previsto all'art. 69 cpv. 1bis LAI, l'ammontare delle

- 12 spese è previsto fra i fr. 200.-- e i fr. 1'000.-- in funzione dei costi di procedura e senza riguardo al valore litigioso. L'esito della controversia giustifica pertanto l'accollamento dei costi al ricorrente perdente in causa. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevati dei costi procedurali di fr. 700.--, il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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