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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 29.06.2017 S 2017 89

29 juin 2017·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·1,553 mots·~8 min·6

Résumé

diritto all'indennità LADI | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 17 89 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 29 giugno 2017 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, convenuto concernente diritto all'indennità LADI

- 2 - 1. A._____, lavorava nella ristorazione. Da ultimo era legato ad un contratto a termine che iniziava ca. il 28 novembre 2016 ed era previsto terminare ca. il 3 aprile 2017. Dopo l'ultima giornata di lavoro effettivo, l'assicurato rivendicava il diritto all'indennità di disoccupazione a partire dal 4 aprile 2017. Con decisione 21 aprile 2017, il diritto all'indennità per il periodo dal 4 al 12 aprile 2017 gli veniva rifiutato, essendo fino a tale data vincolato da un contratto di lavoro per il quale la ditta gli avrebbe versato il dovuto salario. Nell'opposizione 25 aprile 2017, A._____ riteneva di aver finita la stagione già il 4 aprile 2017 in quanto per i susseguenti nove giorni liberi pagatigli dal datore di lavoro non gli sarebbero stati detratti che tre giorni di vitto e pagati solo tre giorni di vestiario. In data 7 giugno 2017 l'opposizione veniva respinta. 2. Nel tempestivo ricorso del 12 e nel complemento del 23 giugno 2017, A._____ chiedeva al Tribunale amministrativo il riconoscimento di un diritto all'indennità di disoccupazione dal 4 aprile 2017. Il datore di lavoro anziché versargli nove giorni di lavoro al 125 % allungava a sua insaputa il contratto di lavoro fino al 12 aprile 2017, mentre già dal 4 aprile 2017 egli avrebbe potuto assumere un'occupazione. I giorni pagatigli in compensazione sarebbero però già stati lavorati durante la stagione per cui a tutti gli effetti il suo rapporto terminava il 4 di aprile e non il 12 aprile 2017. 3. Nella risposta del 28 giugno 2017, l'Ufficio per industria, arti e mestieri e lavoro (UCIMAL) concludeva alla reiezione del ricorso. L'assicurato avrebbe fino al 12 aprile 2017 vantato pretese salariali nei confronti del proprio datore di lavoro per cui non avrebbe per detto periodo diritto all'indennità di disoccupazione.

- 3 - Considerando in diritto: 1. Giusta l' art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nell'evenienza, il ricorrente ha un guadagno assicurato di fr. 5'429.--. La corrispondente indennità giornaliera (80 %) è di fr. 200.15. il rifiuto di riconoscere l'assicurato come disoccupato prima del 12 aprile 2017 comporta la perdita di sette indennità. Ne consegue che il valore litigioso è di fr. 1'401.05 per cui la presente vertenza ricade nell'ambito di competenza del giudice unico. 2. a) A norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se ha subito una perdita di lavoro computabile. Per l'art. 11 cpv. 3 LADI, non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro. L''indennità che però l'assicurato ha ricevuto per le ore in esubero non compensate oppure l'indennità di vacanze ricevuta alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita di lavoro (art. 11 cpv. 4 LADI). Relativamente all'introduzione dell'art. 11 cpv. 4 LADI il 1. aprile 2011 il Consiglio federale precisava che la "disposizione secondo cui la perdita di lavoro non è computabile fino a concorrenza delle indennità ricevute per le vacanze non godute o le ore in esubero è stata respinta a larga maggioranza in fase di consultazione. Secondo gli organismi consultati essa comporta i seguenti svantaggi: notevole aumento degli oneri amministrativi per il datore di lavoro e le casse di disoccupazione, nuovo diritto all’indennità o durata di riscossione dell’indennità più lunga in seguito al periodo di contribuzione

- 4 supplementare, assenza di una copertura assicurativa in caso di infortunio o di una copertura LPP nel periodo in cui la perdita di lavoro non è computabile, possibile elusione della regolamentazione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori (ad es. lavoro nero) e disparità di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro a seconda del settore" (FF 2008 6770). Veniva pertanto mantenuto il principio in vigore della computabilità della perdita di lavoro senza riduzioni (FF 2008 6777). b) In conformità quindi all'art. 11 cpv. 4 LADI, l’assicurato ha diritto alla computabilità integrale della perdita di lavoro anche se ha percepito un’indennità di vacanze al momento della cessazione del rapporto di lavoro o se tale indennità era inclusa nel salario. Il versamento di un’indennità di vacanze non comporta il prolungamento del rapporto di lavoro e non genera quindi un periodo di contribuzione. Nella DTF 130 V 492 la compensazione del diritto alle vacanze sotto forma di supplemento al salario orario o mensile non era reputata determinare un aumento del periodo di contribuzione computabile corrispondente all’indennità di vacanze commutata in giorni o settimane di vacanza (vedi anche Prassi LADI, ID, edita dalla Segreteria di Stato dell'economia [SECO], marginale B 109). 3. a) Per quanto esposto in precedenza vi è quindi un diritto a prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione per quanto l'assicurato fosse disoccupato durante il periodo dal 4 al 12 aprile 2017 (art. 10 LADI) e abbia subito una perdita di lavoro computabile durante questo periodo (art. 11 LADI). Decisiva è allora la questione di sapere quando il rapporto di lavoro in parola ha preso fine, indipendentemente da quanto pattuito in sede contrattuale, giacché il contratto di lavoro sottoscritto dall'istante indicava un inizio ed una fine approssimativi della stagione, con l'impiego del termine "circa". Infatti, come giustamente addotto dall'ufficio convento,

- 5 nell'ambito della ristorazione in località sciistiche è usuale concludere dei contratti di lavoro con inizio e fine approssimativi, essendo l'inizio e la fine della stagione direttamente dipendenti dalle condizioni di innevamento. Per l'UCIAML il contratto in parola sarebbe iniziato il 28 novembre 2016 e terminato il 12 aprile 2017 come indicato dal datore di lavoro sul formulario all'attenzione della cassa di disoccupazione del 18 aprile 2017. Per l'istante invece, il suo rapporto di lavoro sarebbe terminato lunedì 3 aprile dopo i lavori di pulizia seguiti alla chiusura d'esercizio dell'albergo la domenica 2 aprile 2017. Nessuna delle parti contesta che l'ultimo giorno lavorativo dell'istante sia stato il lunedì 3 aprile 2017. Secondo il foglio degli effettivi giorni di lavoro (Monatsblatt effektive Zeiten) dal 4 al 12 aprile 2017 all'assicurato sarebbero stati pagati otto giorni liberi e una festività. b) In base al conteggio della paga per il mese di aprile 2017, all'assicurato sono stati pagati come salario base 11 giorni su 30 per un ammontare di fr. 1'833.35 a cui veniva separatamente aggiunta una festività. Queste giornate non erano la compensazione di ore in esubero giusta la cifra 6 del contatto di lavoro, ma dei giorni liberi che non erano ancora stati goduti giusta al cifra 7 del contratto di lavoro. Dell'assegno per figli - che nei Grigioni è di fr. 220.-- - il datore di lavoro versava al ricorrente fr. 88.-che pro rata temporis corrispondono a 12 giornate al mese. Lo stesso veniva fatto per le vacanze per il mese di aprile, che erano indennizzate in ragione di 1.17 giorni rispetto ai 2.92 dell'intero mese, per complessivi 13.14 giorni. Per l'istante, nel conteggio paga non sarebbero però stati dedotti che tre giorni di vitto e pagati solo tre giorni di vestiario. Tale constatazione non muta però le sorti della vertenza, in quanto l'assicurato avrebbe anche solo lavorato effettivamente (e quindi consumato vitto e necessitato vestiario) per tre giorni nel mese di aprile 2017. Ne consegue che in base alla busta paga dell'aprile 2017 occorre concludere ad una

- 6 durata del contratto fino al 12 aprile 2017, in quanto fino a tale data l'assicurato aveva diritto a pretese salariali (art. 11 cpv. 3 LADI). La questione di sapere se nel conteggio del salario base per gli 11 giorni di durata dell'impiego siano stati commessi errori nel calcolo dell'indennità per giorni liberi esula dal contesto della presente vertenza. Ai fini del presente giudizio è solo determinante la questione di sapere se l'assicurato ha conseguito un salario fino al 12 aprile 2017 e nell'evenienza, per i motivi esposti in precedenza, tale questione va risolta affermativamente.

c) Del tutto diversa è la situazione relativamente alle vacanze. Nel conteggio del salario del mese di aprile 2017, all'assicurato sono stati pagati 13.14 giorni di vacanza per un ammontare di fr. 2'190.-- (paga lorda di fr. 5'000.-- diviso 30 giusta la cifra 7 del contratto di lavoro e moltiplicato per le giornate di vacanza pari a 13.14). Queste giornate di vacanza non hanno giustamente prolungato il rapporto d'impiego oltre il 12 aprile 2017 e ossequiano quindi il disposto di cui all'art. 11 cpv. 4 LADI. 4. In conclusione il ricorso è respinto e viene confermato il rifiuto di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione per il periodo dal 4 al 12 aprile 2017. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura è gratuita. l Giudice unico decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita. 3. [Vie di diritto]

- 7 - 4. [Comunicazioni]

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