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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 12.06.2018 S 2017 160

12 juin 2018·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·2,061 mots·~10 min·4

Résumé

rendita AI | Invalidenversicherung

Texte intégral

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 17 160 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Audétat attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 12 giugno 2018 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente rendita AI

- 2 - 1. A._____ conseguiva nel 2007 il diploma di impiegato di commercio e lavorava dal 2010 al 2016 presso la B._____. Dal 9 febbraio 2016, l'assicurato era dichiarato inabile al lavoro a seguito di un disturbo delirante (ICD-10 F22.0) e il 30 maggio 2017 presentava domanda in vista dell'ottenimento di prestazioni da parte dell'assicurazione per l'invalidità (AI). 2. Con decisione 26 ottobre 2017, l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (qui di seguito semplicemente ufficio AI) riconosceva a A._____ una rendita intera d'invalidità sulla base di un grado d'impedimento dell'80 %. Nella decisione esecutiva del 27 ottobre 2017 venivano indicati gli elementi a fondamento del calcolo dell'ammontare della rendita quali: i nove anni di contribuzione, la scala 44 applicabile e il redito annuo medio determinante pari a fr. 46'530.--. In base a tali fattori, la rendita d'invalidità mensile ammontava a fr. 1'842.-con effetto a partire dal 1. novembre 2017. 3. Il 28 novembre 2017 (data del timbro postale), A._____ insorgeva davanti al Tribunale amministrativo contro la decisione di rendita, chiedendo che nel calcolo della prestazione venisse tenuto contro del fatto che a partire dal 2014 egli avrebbe ridotto il proprio grado di abilità dal 100 % all'80 % in seguito a malattia. Pertanto non sarebbe il reddito effettivamente conseguito nel 2016 ad essere determinante bensì quello corrispondente ad un'attività svolta al 100 %. La decorrenza della rendita andrebbe di conseguenza anticipata al 2014. 4. Nella presa di posizione del 18 dicembre 2017, l'ufficio AI chiedeva la reiezione del ricorso. La domanda di prestazioni sarebbe stata introdotta il 30 maggio 2017 per cui il diritto a rendita non potrebbe essere sorto prima del 1. novembre 2017, indipendentemente dalla questione di sapere quando il danno alla salute sarebbe divenuto invalidante.

- 3 - Considerando in diritto: 1.1. Ai sensi dell'art. 56 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. L'art. 69 cpv. 1 lett. a della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) stabilisce che in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI. Ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali (art. 57 LPGA) e nei Grigioni tale istanza di ricorso è il Tribunale amministrativo, in virtù di quanto previsto all'art. 49 cpv. 2 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). La legittimazione (cfr. art. 59 LPGA) del ricorrente è certa, essendo direttamente toccato dalla decorrenza del diritto a prestazioni e dall'ammontare delle stesse. Rispondendo per il resto alle condizioni di forma ed essendo stato interposto entro 30 giorni dall'intimazione della decisione il ricorso è tempestivo (cfr. art. 60 LPGA) per qui è dato entrare nel merito dello stesso. 1.2. La controversia verte sulla decorrenza del diritto a rendita e sul reddito annuo medio determinante. Non è per contro contestato che l'assicurato abbia diritto a una rendita ordinaria intera d'invalidità da parte dell'AI (applicazione della scala 44) presentando un grado d'invalidità dell'80 %. 2.1. In conformità all'art. 36 LAI, hanno diritto a una rendita ordinaria gli assicurati che, all'insorgere dell'invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Le disposizioni della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive. Giusta l'art. 29bis cpv. 1 LAVS, il calcolo

- 4 della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato. La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio che si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS). Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'articolo 33ter. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione. La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono poi divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 LAVS). 2.2. Contrariamente quindi a quanto sembra credere l'istante, il reddito annuo medio determinante per stabilire l'ammontare della rendita mensile ha ben poco a che vedere con l'ultimo salario assicurato o con il reddito annuo conseguito prima del subentrare dell'invalidità. Tali valori rivestono importanza, per esempio, nell'assicurazione infortuni per la determinazione dell'indennità giornaliera, calcolata sull'ultimo salario riscosso prima dell'infortunio, e delle rendite d'invalidità, il cui ammontare è stabilito in funzione del salario riscosso durante l'anno che precede l'infortunio (art. 15 cpv. 1 e 2 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni [LAINF; RS 832.20]), ma non sotto l'egida della LAI. Probabilmente, l'ammontare del reddito annuo medio determinante, stabilito nell'evenienza a fr. 46'530.--, ha indotto il ricorrente a credere che tale valore corrispondesse all'ultimo reddito annuo conseguito prima della decorrenza del diritto e lavorando solo all'80 % in seguito a malattia, mentre in realtà esso è composto da tutti i redditi da un’attività lavorativa accumulati dall'assicurato durante la sua attività determinante ai sensi

- 5 della LAVS, dagli eventuali accrediti per compiti educativi e assistenziali, fatti poi i debiti adeguamenti e le necessarie divisioni. Concretamente quindi, non è dato tenere in considerazione il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe conseguito a partire dal 2014 esplicando un lavoro al 100 % anziché solo all'80 %, anche se tale scelta era dovuta a malattia. Infatti, il testo legale di cui all'art. 29quinquies cpv. 1 LAVS è chiaro al proposito: sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi. Per gli anni a partire dal 2014 pertanto, il reddito che può essere computato nel calcolo del reddito annuo medio determinante deve necessariamente essere quello sul quale l'istante ha pure effettivamente corrisposti i contributi (vedi anche la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino incarto no. 32.2017.28 del 27 settembre 2017 al cons. 2.9) ovvero fr. 67'735.-- per il 2016, fr. 52'552.-- per il 2015 e fr. 59'007.-per il 2014 (vedi estratto del conto individuale della cassa di compensazione dei Grigioni). 3.1. L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %. In generale, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. 3.2. Anche dal reddito ritenuto determinante da parte dell'ufficio AI per calcolare - con il paragone dei redditi - il grado d'invalidità, l'assicurato non può dedurre alcun diritto a suo favore. In primo luogo, il reddito da valido per il 2017 e pari a fr. 67'977.-- è stato calcolato in base all'esercizio della precedente attività a tempo pieno (vedi calcolo economico del grado d'invalidità del 6 settembre 2017). Secondariamente

- 6 da raffronto dei redditi effettuato risulta un diritto ad una rendita intera d'invalidità. Avendo già ottenuto il massimo possibile sulla base di un grado d'impedimento dell'80 %, il ricorrente non detiene alcun interesse a contestare eventuali termini di paragone. 4.1. Il ricorrente chiede che la rendita venga fatta decorrere dell'insorgere del danno alla salute nel 2014. Formalmente, l'art. 29 LAI stabilisce che il diritto alla rendita d'invalidità nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. Per l'art. 29 cpv. 1 LPGA, colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all'assicuratore competente nella forma prescritta per l'assicurazione sociale interessata. Materialmente, giusta l'art. 28 cpv. 1 lett b e c LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita se ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 % in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 %. Nella sentenza 9C_56/2016 del 24 ottobre 2016 Il Tribunale federale aveva già evidenziato come all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e all'art. 29 cpv. 1 LAI siano previsti due diversi tipi di termini di attesa. Il termine annuale menzionato all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI concerne il presupposto materiale del diritto alla rendita mentre il termine di sei mesi previsto nell'art. 29 cpv. 1 LAI ha natura meramente formale di diritto procedurale. Tali termini hanno due funzioni completamente diverse: quello annuale, quale presupposto materiale del diritto e riferito all'incapacità al lavoro, e quello semestrale, di natura formale e riferito al momento in cui può nascere al più presto il diritto alla rendita (vedi sentenza del Tribunale federale 9C_60/2017 del 21 marzo 2017 cons. 3.3). 4.2. Nel caso in esame, la medico curante dell'assicurato aveva già compilato una domanda di prestazioni il 5 aprile 2016, adducendo un'incapacità al lavoro del 100 % dal 9 febbraio 2016. La richiesta non era però stata fatta

- 7 proseguire dal diretto interessato che solo il 1. maggio 2017 faceva domanda di rilevamento tempestivo all'AI. Come tale, la domanda di rilevamento tempestivo non è una richiesta di prestazioni all'assicurazione invalidità si sensi dell'art. 20 LPGA (sentenza del Tribunale federale 9C_463/2014 del 9 settembre 2014 cons. 3.2). In seguito, l'assicurato ha presentato domanda di prestazioni AI il 30 maggio 2017. In detta richiesta veniva confermata la diagnosi già posta in precedenza e fatta una prognosi in base ad un grado di abilità variante dallo 0 al 20 % nonché precisato che dal 13 maggio 2017 l'assicurato sarebbe stato iscritto alla disoccupazione con un grado di abilità del 20 %. Materialmente, con l'annuncio fatto nel maggio 2017, era pertanto comprovato il sussistere e persistere di una inabilità di almeno il 40 % da oltre un anno (dal febbraio 2016). Formalmente, poiché la richiesta era stata presentata solo nel maggio 2017 il diritto a rendita non poteva nascere prima del trascorrere di sei mesi dalla richiesta scritta, ovvero prima del novembre 2017 (vedi DTF 138 V 475 cons. 3.4). Una decorrenza del diritto a rendita prima del novembre 2017 non è proponibile. Nella citata decisione 9C_60/2017 il Tribunale federale ha precisato che la possibilità di operare deduzioni sul periodo d'attesa giusta l'art. 29bis dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) è applicabile solo al calcolo del periodo d'attesa secondo l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, ma non alla determinazione del periodo d'attesa nel senso dell'art. 29 cpv. 1 LAI. Ne consegue che anche la decorrenza del diritto a rendita non dà adito a critiche e va in questa sede confermata. 5. In conclusione, il ricorso è respinto. In deroga al disposto di cui all'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. Giusta quanto previsto all'art. 69 cpv. 1bis LAI, l'ammontare delle spese è previsto fra i fr. 200.-e i fr. 1'000.-- in funzione dei costi di procedura e senza riguardo al valore litigioso. L'esito della controversia giustifica di regola l'accollamento dei

- 8 costi alla parte che perde la causa, ovvero, nell'ambito di questa procedura, al ricorrente. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 400.--, il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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