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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 19.05.2016 S 2016 32

19 mai 2016·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·3,672 mots·~18 min·6

Résumé

sospensione del diritto all'indennità | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 16 32 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 19 maggio 2016 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentata dall'Avvocato lic. iur. Mirco Rosa, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, convenuto concernente sospensione dal diritto all'indennità

- 2 - 1. A._____, 1990, ha da sempre svolta l'attività di impiegata di commercio. Dal 1. dicembre 2014 essa rivendica il diritto all'indennità di disoccupazione in ragione del 50 %. Dall'11 maggio al 7 agosto 2015, l'assicurata seguiva un programma d'inserimento. A seguito di alcune assenze e della carente puntualità, l'11 agosto 2015 il consulente professionale informava l'assicurata che il programma d'inserimento sarebbe stato prolungato fino alla fine di settembre 2015. Il 17 agosto seguente, A._____ produceva un certificato medico che attestava la sua inidoneità a proseguire il programma d'inserimento come previsto dall'ufficio regionale di collocamento (URC). Nell'attestazione si precisava che maggiori dettagli su tale inidoneità sarebbero stati forniti al medico fiduciario dell'URC o al medico cantonale. 2. Il 3 settembre 2015, l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML), volendo chiarire la capacità lavorativa dell'assicurata, le intimava di prendere contatto entro 10 giorni con il reumatologo dott. med. B._____, e con la psichiatra dott. C._____, ambedue a O.1._____, per visita medica. Per le eventuali difficoltà linguistiche, l'assicurata veniva invitata a prendere con sé un traduttore. Otto giorni dopo il medico curante dell'assicurata esponeva alla psichiatra incaricata dell'indagine la situazione della paziente, considerandola non idonea a seguire il corso dell'URC a seguito di incomprensioni con la responsabile, ma reputandola assolutamente collocabile non essendovi dubbi sulle sue capacità lavorative. Il 21 settembre 2015 anche lo psichiatra che seguiva A._____ segnalava alla dott. med. C._____ l'assoluta assenza di elementi di natura psicopatologica che avrebbero potuto in qualche modo interferire sulla collocabilità professionale della paziente. 3. Il 1. ottobre 2015 i servizi psichiatrici dei Grigioni convocavano A._____ per una visita specialistica prevista per il 13 novembre 2015 a O.2._____ alle ore 9:00. Giusta detto scritto, l'esame sarebbe stato effettuato del

- 3 dott. med. D._____ e la visita sarebbe durata circa un'ora e mezza / due ore. Il 28 ottobre 2015, l'assicurata chiedeva che la visita medica venisse ordinata in una zona più vicina al suo domicilio o posto di lavoro, giacché una trasferta a O.2._____ avrebbe comportato la perdita dell'intera giornata di lavoro o addirittura la necessità di partire il giorno prima. Avendo da tempo iniziata un'attività al 50 % ed avendola di redente estesa al 100 %, tale assenza si sarebbe inoltre potuta ripercuotere negativamente sul suo nuovo impiego. 4. Dopo che i servizi psichiatrici dei Grigioni confermavano all'UCIAML che l'assicurata non si era presentata alla convocazione, con decisione 22 dicembre 2015, detto ufficio sospendeva l'assicurata dal diritto all'indennità di disoccupazione per la durata di 18 giorni per non aver osservato le prescrizioni di controllo e le istruzioni dell'URC. L'interposta opposizione nell'ambito della quale veniva fatta valere anche una violazione del diritto di audizione, veniva respinta con decisione 2 marzo 2016. 5. Nel tempestivo ricorso 7 marzo 2016, A._____ chiedeva l'annullamento della sospensione decisa, già lesiva del suo diritto di audizione. Il provvedimento sarebbe però censurabile anche nel merito, non essendosi mai la diretta interessata opposta alla visita medica, ma avendo legittimamente richiesto un'indagine nella propria lingua e in un luogo che non avrebbe richiesto la perdita di una intera giornata di lavoro. 6. Nella risposta di causa del 24 marzo 2016, l'UCIAML proponeva la reiezione del ricorso. L'assicurata non si sarebbe presentata per la continuazione del programma occupazionale, motivo per cui sarebbe stato indispensabile verificare la validità dei motivi addotti dall'interessata per non frequentare il corso. Non essendosi l'assicurata presentata alla convocazione per la visita medica ordinatale, non sarebbe neppure

- 4 possibile concludere all'inesigibilità della continuazione del corso. Per questo l'istante avrebbe interrotto la partecipazione ad un programma d'inserimento senza motivi plausibili. 7. Nell'ambito del secondo scambio di scritti processuali, le parti si riconfermavano nelle loro allegazioni e proposte. Considerando in diritto: 1. Giusta l'art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Giusta il calcolo del valore litigioso proposto dall'ufficio convenuto, la ricorrente avrebbe un guadagno assicurato di fr. 3'480.--, con una corrispondente indennità giornaliera di fr. 128.30 (80%) per cui, considerata una sanzione di 18 giorni, il valore litigioso sarebbe di fr 2'309.30. Nel proprio ricorso, l'istante precisa di rivendicare il diritto all'indennità giornaliera solo in ragione del 50 %, fatto che - venendo in ogni caso a ridurre il valore litigioso - non cambierebbe comunque nulla in merito alla competenza del giudice unico a statuire sulla presente vertenza. 2. E' controversa la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per la durata di 18 giorni. Previamente però l'istante si duole di una violazione del suo diritto di audizione, non essendo stata sentita prima dell'emanazione della decisione a suo carico. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito - ora esplicitamente disciplinato all’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessata di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima della resa di una

- 5 decisione sfavorevole nei suoi confronti (DTF 133 I 277 cons. 3.1, 126 I 16 cons. 2a/aa, 124 I 51 cons. 3a), di fornire prove riguardanti i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 132 V 370 cons. 3.1 e riferimenti). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, in conformità a quanto sancito all'art. 42 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. Ne consegue che la violazione fatta valere in questa sede non è sanzionabile, avendo l'assicurata potuto impugnare il provvedimento tramite opposizione. Vada comunque precisato che essendo stato il vizio in oggetto censurato già in sede di opposizione, nel provvedimento impugnato l'ufficio convenuto avrebbe dovuto prendere perlomeno posizione sulla censura sollevata in conformità al suo dovere di motivare sufficientemente le proprie decisioni. 3. a) In base all'art. 30 cpv. 1 lett. d della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), l'assicurata è sospesa dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposta a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo. Come previsto all'art. 17 cpv. 3 lett. a seconda frase LADI, l'assicurata è obbligata, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento. b) E' indiscusso che l'assicurata abbia interrotto un programma d'inserimento giusta l'art. 64a cpv. 1 lett. a LADI che era tenuta a seguire

- 6 giusta la normativa in materia di disoccupazione. Giusta l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 64a cpv. 2 LADI, una simile misura non è esigibile se non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurata. Concretamente, la questione è quella di sapere se l'istante abbia giustificatamente o meno interrotta la misura ordinatale dall'URC. Per l'ufficio convenuto, non essendosi presentata all'esame medico impostole, sarebbe con probabilità preponderante da ammettere che l'assenza dal programma d'inserimento non sarebbe stata giustificata. La ricorrente contesta invece di essersi opposta alla visita medica, ma di aver semplicemente postulato un'indagine nella sua regione di residenza e nella sua lingua madre. c) Per quanto riguarda l'esame medico che l'ufficio convenuto pretende aver ordinato all'assicurata si impongono alcune considerazioni di fondo. Giusta l'art. 15 cpv. 3 LADI, se esistono dubbi considerevoli sulla capacità lavorativa di una disoccupata, il servizio cantonale può ordinare un esame da parte di un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione. In conformità all'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurata deve sottoporvisi. Nelle due decisioni del 3 settembre 2015, l'UCIAML ordinava all'istante di prendere contatto con la dott. C._____ e con il dott. B._____ a O.1._____ entro 10 giorni dal provvedimento onde chiarire la capacità lavorativa e l'idoneità al collocamento della disoccupata. La misura era giustificata dal fatto che l'UCIAML avrebbe nutrito forti dubbi sulla capacità lavorativa della ricorrente dopo che la stessa avrebbe presentato un certificato medico attestante l'inidoneità a continuare a frequentare il programma d'inserimento che le era stato assegnato. Motivo dei due provvedimenti ordinati era pertanto quello di accertare se l'assicurata fosse abile al lavoro e quindi collocabile. Tale questione veniva però già chiaramente affermata sia dal curante dott. med. E._____ che dallo psichiatra dott.

- 7 med. F._____. Nelle rispettive attestazioni dell'11 e 21 settembre 2015, ambedue i medici confermavano che l'assicurata "è assolutamente collocabile e ritengo non vi siano dubbi sulle sue capacità lavorative" (dott. med. E._____) rispettivamente "non ho notato elementi di natura psicologica (livello I) o di natura caratteriale (livello II) che possano interferire in un modo qualunque con una sua collocabilità professionale" (dott. med. F._____). Alla luce di queste chiare dichiarazioni è pertanto già dubbio che gli accertamenti richiesti fossero necessari, non essendo stata medicalmente contestata la capacità lavorativa dell'assicurata, ma semmai solo e unicamente la sua idoneità a seguire il programma d'integrazione e questo a seguito di pretese incompatibilità di carattere. In linea di principio quindi, seguendo la logica delle due intimazioni del 3 settembre 2015, se l'assicurata avesse effettivamente rifiutato di sottoporsi alle due visite mediche oggetto di questi provvedimenti la relativa conseguenza sarebbe stata l'impossibilità di stabilire la sua capacita lavorativa e la sua collocabilità. d) Riguardo queste due ingiunzioni del 3 settembre 2015 occorre poi costatare che nei confronti della dott. med. C._____ il curante dell'assicurata prendeva posizione immediatamente e entro il termine intimato dal servizio cantonale, mettendo in dubbio la necessità di simili accertamenti. Nei confronti invece del dott. med. B._____, il curante dell'assicurata non interveniva, non avendo verosimilmente capito che per la paziente era prevista una doppia visita specialistica o partendo dal presupposto che tra i due medici vi fosse un sufficiente scambio di informazioni tale da escludere la necessità di dover conferire con ambedue gli specialisti separatamente. In ogni caso determinante per il presente giudizio è che la sospensione dal diritto all'indennità decisa non abbia alcuna relazione con la capacità lavorativa dell'assicurata, ma che trovi la propria giustificazione nel fatto che l'istante non abbia seguito il programma di inserimento. Poiché gli accertamenti oggetto delle due

- 8 decisioni del 3 settembre 2015 erano volti alla verifica dell'abilità lavorativa e non dell'idoneità a seguire il programma d'inserimento, il fatto di non aver contattato il dott. med. B._____ non è causale per la sospensione decisa. Del resto, l'ufficio convenuto non ha mai più rimesso in dubbio la capacità al lavoro o la collocabilità dell'assicurata. In principio quindi, dopo le indicazioni fornite dai medici curanti, la questione dell'abilità lavorativa e della collocabilità dell'istante non sembrava più nemmeno porsi. Del resto già prima dell'emanazione del provvedimento impugnato, l'UCIAML era venuto a sapere che l'assicurata lavorava dapprima al 50 % (misura per la quale rivendicava in precedenza il diritto all'indennità di disoccupazione) ed in seguito che aveva aumentato il proprio grado di occupazione al 100 %. e) Lo scritto 1. ottobre 2015 concernente l'invito a presentarsi venerdì 13 novembre alle ore 9:00 a O.2._____ per una visita da parte del dott. med. D._____ esula manifestamente dal quadro di quanto intimato all'assicurata nell'ambito della due precedenti decisioni del 3 settembre 2015. In primo luogo, il medico incaricato dell'indagine era diverso dall'esperta che l'assicurata era reputata dover contattare giusta il provvedimento del 3 settembre 2015. Inoltre il luogo della visita non era più O.1._____, che dista da O.3._____ 95 km, bensì O.2._____, che dista da O.3._____ 170 km. Ne consegue che come tale l'invito del 1. ottobre 2015 non può essere considerato come un semplice atto d'esecuzione delle decisioni prolate il 3 settembre 2015. In base poi alla motivazione addotta nel provvedimento impugnato, anche il motivo della visita era diverso, in quanto con la stessa si voleva esaminare l'idoneità dell'assicurata a continuare il programma occupazionale oltre la metà del mese di agosto 2015 e non a verificare la sua abilità al lavoro. Evidentemente tale invito non può neppure essere considerato a sua volta come un'ingiunzione a presentarsi ad una visita medica giusta quanto stabilito all'art. 21 cpv. 4 LPGA, non essendo stato emanato

- 9 dall'organo competente e non arrecando alcuna indicazione quanto alle conseguenze giuridiche in caso di mancata esecuzione. 4. a) Resta da stabilire se in base agli atti all'incarto è dato concludere all'esigibilità del programma d'inserimento in oggetto, come preteso da parte dell'ufficio convenuto. Come è stato detto, la misura non è esigibile se non è conforme allo stato di salute dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c LADI). Nell'attestazione del 17 agosto 2015, il medico curante accertava l'inidoneità dell'assicurata a proseguire l'attività programmata dall'URC e precisava che qualora fossero occorsi maggiori dettagli in merito a questa inidoneità al lavoro sarebbe stato a disposizione del medico fiduciario dell'URC o del medico cantonale. Da tale certificato medico si evince pertanto la disponibilità del curante a spiegare meglio e nella dovuta sede quanto accertato. Poiché in seguito era chiaro che la questione riguardava una certa incompatibilità di carattere tra organizzatori del corso e disoccupata, la mancata elencazione degli specifici motivi dell'inidoneità a proseguire il programma d'inserimento - oltre gli ordinari termini di durata della misura - sulla certificazione redatta all'attenzione del URC del 17 agosto 2015 erano in questo contesto comprensibili. Evidentemente, onde accertare se il programma d'inserimento in oggetto fosse esigibile o meno dall'assicurata, l'UCIAML era legittimato a svolgere le necessarie indagini. Il fatto che l'ufficio non si sia prima di tutto rivolto al curante - tramite ad esempio il medico di fiducia dell'AI giusta quanto previsto all'art. 15 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (OADI; RS 837.02) suscita qualche perplessità. In effetti, in base alle informazioni che il medico curante avrebbe potuto meglio precisare di fronte ad un collega, la questione dell'idoneità a proseguire il programma d'inserimento avrebbe potuto verosimilmente essere decisa, senza grandi dispendi burocratici, fermo restando che da un'assicurata è lecito pretendere una certa disponibilità nei confronti di misure comunque limitate nel tempo e

- 10 che sono essenzialmente nell'interesse di un pronto rientro nel mondo del lavoro. Resta allora da stabilire se il fatto di non essersi presentata all'esame del 13 settembre 2015 a O.2._____ possa essere inteso come una conferma dell'idoneità dell'assicurata a proseguire il programma d'inserimento professionale, come addotto nella decisione impugnata. b) I servizi psichiatrici cantonali hanno convocata l'assicurata a O.2._____ per le ore 9:00 del mattino. Come giustamente rilevato dall'assicurata, la distanza tra O.3._____, suo luogo di residenza, e quello della consultazione è di 170 km per un tempo di percorrenza con mezzi privati di 2 ore e 40 minuti, fermo restando delle condizioni meteo ideali, vista la necessità di superare il passo del G._____ e quello del H._____ nel mese di novembre. Con i mezzi pubblici, la durata di percorrenza è di 4 ore e 43 minuti, ma O.2._____ - partendo lo stesso giorno - non è raggiungibile di mattina e quindi tantomeno per le ore 9:00. In base ai dati forniti dall'assicurata, essa ha però a disposizione una propria vettura per cui è dato ammettere che lo spostamento sarebbe avvenuto con un mezzo di trasporto privato. Pertanto sarebbe stato esigibile pretendere che l'stante partisse da O.3._____ alle ore 6.00 del mattino. Considerata la previsibile durata dell'indagine di circa 2 ore, è evidente che con il viaggio di ritorno all'assicurata non sarebbe stato possibile raggiungere il suo posto di lavoro a O.4._____ (190 km) prima del pomeriggio inoltrato. Per un viaggio di circa tre ore è infatti indispensabile che, dopo la visita medica ordinata, all'assicurata rimanesse a disposizione al minimo un'ora o più di tempo per ristorarsi e riposarsi prima di riprendere la via del ritorno. Che dopo sei ore di macchina nello stesso giorno per una persona altrimenti occupata in ufficio possa essere considerata esigibile la ripresa dell'attività lavorativa, qualora gli orari di lavoro dovessero consentirlo, non necessita di essere deciso in questa sede. In base ai dati all'incarto è effettivamente dato partire dal presupposto che per la visita medica ordinata l'interessata venisse a perdere praticamente l'intera giornata lavorativa. Che un'assenza tanto prolungata per una semplice visita

- 11 medica di due ore, dopo che l'assunzione a tempo pieno era di natura recente, potesse compromettere la situazione di lavoro dell'istante è in queste condizioni del tutto credibile. c) L'assicurata veniva convocata alla visita medica in lingua tedesca dopo che nei provvedimenti del 3 settembre 2015 le era stato consigliato di farsi accompagnare da un traduttore. Essa aveva pertanto fondati motivi per ritenere che la visita del 13 novembre 2015 si sarebbe svolta in lingua tedesca, fatto che del resto l'ufficio convenuto non contesta. Nell'ambito delle assicurazioni sociali vige l'obbligo dell'accertamento d'ufficio dei fatti, giusta quanto sancito all'art. 43 cpv. 1 LPGA. Tra gli elementi che contribuiscono all'accertamento d'ufficio della fattispecie figura anche il concorso di traduttori o traduttrici, soprattutto laddove sono necessarie indagini psichiatriche che presuppongono una perfetta capacità di comprensione tra esperto e persone esplorata. In questi casi i costi del traduttore o di traduzione vanno a carico dell'assicuratore (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Berna, St. Gallo, Zurigo 2015, art. 43 n. 23 ed i riferimenti alla giurisprudenza). Nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 219 il Tribunale federale, facendo riferimento ad una perizia di un servizio di accertamento medico, ha precisato che in linea di massima deve essere dato seguito alla domanda di un'assicurata volta a chiedere lo svolgimento dell'accertamento in una lingua ufficiale della Confederazione che conosce. Altrimenti, l'interessata può pretendere non solo di essere assistita da un interprete in occasione degli esami medici, ma anche di ottenere gratuitamente una traduzione del referto peritale. Non è però l'interessata a dover farsi accompagnare da un traduttore, bensì il servizio cantonale a doverla assistere in questo compito, qualora la persona faccia chiaramente intendere di non disporre di un traduttore. d) L'assicurata è di madre lingua italiana in un cantone nel quale la lingua italiana è lingua ufficiale cantonale. In principio quindi, essa ha il diritto di

- 12 essere esaminata nella propria lingua madre o che per un esame che si svolga in un'altra lingua ufficiale cantonale venga assistita da un interprete. Ne consegue che le obiezioni sollevate dall'assicurata in data 28 ottobre 2015 contro l'invito a presentarsi a O.2._____ il 13 novembre 2015 erano fondate. L'ufficio convenuto, al quale tali obiezioni erano pervenute in copia, avrebbe di conseguenza dovuto prendere posizione sulla richiesta volta ad ottenere una consultazione in un luogo più vicino e nella lingua dell'assicurata. Come già evocato, la crescita in giudicato della decisione 3 settembre 2015 non giova alla causa dell'ufficio convenuto in quanto essa si riferiva ad un altro medico ed ad un altro luogo. Nell'ottica della ragionevolezza dell'esigibilità dell'indagine richiesta, la misura ordinata dall'UCIAML non regge alle censure di ricorso. Che per una visita medica psichiatrica di circa due ore possa essere pretesa la perdita un'intera giornata lavorativa e che la stessa per una cittadina di lingua italiana debba avvenire in lingua tedesca, senza l'espressa messa a disposizione di un traduttore, quando vi sono delle indubbie alternative al riguardo, è censurabile. L'ufficio convenuto non ha del resto neppure provato a giustificare le proprie scelte, ma si è limitato a non prendere alcuna posizione sulle obiezioni sollevate. Per questo Giudice tale atteggiamento non è difendibile. L'assicurata non si è opposta alla visita medica ordinatale, ma ha addotti fondati motivi, soprattutto il fatto di pregiudicare il nuovo impiego con un'assenza di una intera giornata lavorativa, per farsi visitare altrove e da uno specialista di lingua italiana. Ne consegue che il fatto che essa non si sia presentata alla visita medica del 13 novembre non può essere inteso come una conferma della sua idoneità a continuare il programma di inserimento prolungatosi oltre il 15 agosto 2015, come pretende controparte. 5. a) In conclusione, la considerazione su cui si basa l'UCIAML per concludere all'esigibilità della continuazione del programma di inserimento non regge alle censure di ricorso per cui il provvedimento impugnato deve essere

- 13 annullato. Gli atti sono rinviati all'ufficio convenuto per l'eventuale presa di una nuova decisione dopo aver svolti i necessari accertamenti e tenendo presente le considerazioni espresse nell'ambito della presente vertenza. b) Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura è gratuita e l'assicurata, ricorsa alla collaborazione di un rappresentate legale ha diritto alla rifusione delle spese di rappresentanza in applicazione art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA. In base alla nota d'onorario introdotta dal legale in data 21 aprile 2016, vengono fatturate delle prestazioni a partire dal 28 ottobre 2015. Considerato però che la presente procedura di ricorso ha preso avvio con il provvedimento del 2 marzo 2016, il tempo di lavoro dedicato alla la presente procedura va ridotto a 6 ore e 30 minuti che alla tariffa oraria di fr. 240.-- dà un importo di fr. 1'560.--. Aggiungendo le spese, che vengono indennizzate in ragione del 3 % dell'onorario (fr. 46.80) e l'IVA (fr. 128.50), l'importo dovuto a titolo di ripetibili ammonta a fr. 1'735.30. Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 2 marzo 2016 con la quale veniva confermata la sospensione del 22 dicembre 2015 è annullata. Gli atti vengono ritornati all'ufficio convenuto affinché, dopo i necessari accertamenti nel senso dei considerandi, proceda eventualmente all'emanazione di una nuova decisione. 2. La procedura è gratuita. 3. L'UCIAML versa a A._____ fr. 1'735.30 (IVA compresa) a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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