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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 05.10.2015 S 2015 93

5 octobre 2015·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·1,520 mots·~8 min·6

Résumé

sospensione del diritto all'indennità | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 15 93 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 5 ottobre 2015 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, convenuto concernente sospensione dal diritto all'indennità

- 2 - 1. A._____ rivendicava il diritto a prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione dal 2 luglio 2013 (inizio del termine quadro per le prestazioni qui controverse). In occasione del periodico colloquio presso l'ufficio regionale del collocamento, l'assicurata veniva invitata a voler espandere la cerchia delle proprie ricerche di lavoro anche agli ambiti "aiuto cucina, office, service". Durante il successivo incontro del 18 marzo 2015, veniva constatato che l'assicurata si era candidata anche per posti nel "service". Le veniva allora intimato e comminato di annunciarsi anche quale aiuto cucina e office. 2. Dopo aver sentito l'interessata in merito alle insufficienti ricerche di lavoro dal profilo qualitativo per il mese di aprile 2015, con decisione 16 giugno 2015 A._____ veniva sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione per la durata di sei giorni per non aver cercato un'occupazione negli ambiti "aiuto cucina, office, service", come intimatole di fare il 3 febbraio 2015. L'interposta opposizione veniva respinta in data 23 luglio 2015. Nella decisione su opposizione la motivazione veniva modificata nel senso che l'assicurata non avrebbe esibito alcuna ricerca "nell'ambito della cucina e nemmeno dell'office", benché nella regione di dimora dell'oppositrice venissero offerti, perlomeno stagionalmente, tanti posti di lavoro in quest'ambito. 3. Nel tempestivo ricorso interposto al Tribunale amministrativo in data 21 agosto 2015 (data del timbro postale), A._____ chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato. A mente dell'assicurata le sue ricerche di lavoro non darebbero adito a critica, riferendosi anche agli ambiti che le sarebbero stati segnalati dall'ufficio regionale del collocamento. 4. Nella risposta di causa dell'11 settembre 2015 l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro del Cantone dei Grigioni (UCIAML) chiedeva la

- 3 reiezione del ricorso per i motivi già fatti valere nel provvedimento impugnato. 5. Replicando, l'assicurata insisteva sul fatto di aver cercato lavoro anche negli ambiti qui contestati, come avrebbe del resto anche fatto già in precedenza. 6. L'UCIAML rinunciava a duplicare. Considerando in diritto: 1. Giusta l'art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nell'evenienza, la ricorrente ha un guadagno assicurato di fr. 3'721.--. La corrispondente indennità giornaliera (80%) è di fr. 137.20. La sanzione pronunciata è di 6 giorni e raggiunge pertanto un ammontare complessivo di fr. 823.20.--. Ne consegue che la presente vertenza ricade nell'ambito di competenza del giudice unico. 2. a) In base all'art. 30 cpv. 1 lett. d della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), l'assicurata è sospesa dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente. Come previsto all'art. 17 cpv. 1 LADI, l'assicurata che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lei per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Essa deve poter comprovare tale suo impegno.

- 4 - Ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LADI, essa deve inoltre annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale. b) Conformemente all'art. 26 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (OADI; RS 837.02), l'assicurata deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie. In seguito, deve fornire la prova per ogni periodo di controllo. E' considerato periodo di controllo ogni mese civile (art. 27a OADI). L'obbligo di fornire degli sforzi personali nell’intento di trovare un lavoro implica, da parte dell’assicurata, che essa deve adoperarsi pienamente per far cessare la sua disoccupazione conformemente al principio della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233 cons. 3c, 117 V 278 cons. 2b, 400 e riferimenti). Per quanto attiene alla qualità degli sforzi intrapresi, la legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate per iscritto, presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro o per telefono. Ciò che importa è che l'assicurata, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente di avere realmente compiuto gli sforzi da essa indicati (vedi per maggiori dettagli la sentenza del Tribunale amministrativo S 11 65). 3. a) Nell'evenienza non è contestato che l'assicurata fosse stata autorizzata a compiere solo sei ricerche di lavoro per il mese di aprile 2015. Controversa è la qualità di queste ricerche. Giusta quanto le viene espressamente rimproverato nel provvedimento impugnato, la ricorrente non avrebbe cercato un'occupazione negli ambiti "aiuto cucina, office,

- 5 service", come intimatole di fare il 3 febbraio 2015. Già analizzando queste tre nozioni non può sfuggire una certa interferenza tra i diversi ruoli che le tre professioni designano. Per office si intende infatti lavare stoviglie, eseguire la pulizia della cucina e della zona destinata alla clientela, rifornire e smantellare il buffet, aiutare nella preparazione della cucina calda e fredda, stoccare i rifornimenti ecc. In generale è quindi un lavoro come aiuto cucina con magari qualche mansione in più. Tale è del resto anche la tesi sostenuta dall'ufficio convenuto quando nella presentazione della fattispecie precisa - sia nella decisione su opposizione che nella risposta al ricorso - che l'assicurata veniva invitata ad espandere la sfera di ricerche per posti di lavoro "in cucina ossia office". Per "service" l'ufficio convenuto intende verosimilmente la pura e semplice attività di cameriera, anche se tale interpretazione appare - se non riduttiva - perlomeno restrittiva. b) Delle sei ricerche d'impiego riferite all'aprile 2015, due si riferiscono all'attività di venditrice, già esplicata in precedenza dall'assicurata (vedi sentenza del Tribunale amministrativo S 14 84), una candidatura riguardava un lavoro come operaia e una come operatrice sanitaria. L'assicurata si proponeva però anche quale "addetta al servizio ristorazione" presso un ristorante della Migros e come cameriera generica presso un albergo-ristorante. Dei sei posti di lavoro cercati, due corrispondevano pertanto al profilo preteso in data 3 febbraio 2015. Un'addetta al servizio ristorazione di un ristorante self-service come è notoriamente la Migros di X._____ corrisponde - nell'accezione sopra descritta - ad un impiego nell'ambito dell'office per dirla con la terminologia impiegata dall'UCIAML. La parola servizio in questo contesto non significa service, come probabilmente fraintende la parte convenuta. In queste condizioni forza è di constatare che due delle sei ricerche di lavoro del mese di aprile 2015 corrispondono qualitativamente ai profili segnalati all'istante dall'ufficio del collocamento in data 2 febbraio e 18

- 6 marzo 2015, riferendosi a lavori nell'ambito del service (cameriera generica) e office (addetta al servizio di ristorazione). c) Resta da stabilire se due ricerche su sei bastino a soddisfare i requisiti qualitativi pretesi. Nell'ambito del colloquio del 18 marzo 2015 venivano esaminate le ricerche del precedente mese di febbraio. Qualitativamente tali ricerche erano considerate corrette per le pretese candidature nell'ambito del service dopo che l'assicurata su dieci ricerche di lavoro ne aveva fatte due quale cameriera. Applicando gli stessi parametri, è allora chiaro che per il mese di aprile 2015 le due ricerche come cameriera e office debbano parimenti bastare per soddisfare i requisiti di qualità richiesti. Del resto dall'assicurata non è mai stato preteso che si annunciasse esclusivamente in detti settori o che non dovesse più cercare posti di lavoro nell'ambito del service dopo il colloquio del 18 marzo 2015. d) A sostegno della propria pretesa, l'ufficio convenuto adduce che nella regione di dimora dell'assicurata verrebbero offerti, perlomeno stagionalmente, tanti posti di lavoro in questi ambiti (service, aiuto cucina e office). Concretamente all'assicurata non viene però segnalato alcun posto di lavoro vacante e per il quale la stessa non si sarebbe candidata. Ne consegue che da tale generica allegazione non è dato concludere ad un atteggiamento volutamente elusivo dell'assicurata nei confronti di simili offerte di lavoro. Basti a questo proposito rilevare che in base alle risposte scritte di mancata assunzione allegate al ricorso, l'assicurata riesce in ogni caso a comprovare di aver anche precedentemente presentato delle candidature propriamente negli ambiti che le vengono contestati. 4. In conclusione, la sanzione decretata non resiste alle censure di ricorso e va annullata. La procedura davanti al Tribunale amministrativo è gratuita

- 7 giusta quanto previsto all'art. 61 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

- 8 - Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 23 luglio con il provvedimento del 16 giugno 2015 sono annullati. 2. La procedura è gratuita. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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