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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 01.02.2017 S 2015 155

1 février 2017·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·4,239 mots·~21 min·5

Résumé

rendita AI | Invalidenversicherung

Texte intégral

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 15 155 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici Stecher, Moser attuario Paganini SENTENZA del 1° febbraio 2017 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentata dal Sindacato UNIA, C.P. ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente rendita AI

- 2 - 1. A._____ è stata dichiarata inabile al lavoro da gennaio 2013 a causa di disturbi depressivi. L'11 settembre 2013 ella si annunciava all'Assicurazione per l'invalidità. 2. Con decreto provvisorio 2 febbraio 2015 l'Ufficio AI attribuiva ad A._____ una mezza rendita a partire dal 1° aprile 2014, in applicazione del metodo misto e poggiando così su di un grado d'invalidità del 58.8 %. 3. Con scritto del 25 febbraio 2015 la figlia di A._____ contestava la base di calcolo facendo valere che sua madre avrebbe sempre lavorato al 100 % e avrebbe ridotto la percentuale a causa dei disturbi. Il problema sarebbe nato nell'anno in cui ella avrebbe lavorato al 100 % in casa anziani. Ella passerebbe la giornata per l'80 % a letto e per il resto bisognerebbe tenerla d'occhio. 4. Con scritto del 27 luglio 2015 la dott.ssa med. B._____ e il dott. med. C._____ confermavano che non ci sarebbero discrepanze tra le conclusioni peritali, se non per la percentuale di incapacità lavorativa nell'attività di casalinga che risulterebbe dall'inchiesta domestica, la quale sarebbe eccessivamente bassa, ma deriverebbe da una valutazione basata sull'esigibilità del supporto famigliare. 5. In data 19 ottobre 2015 il rappresentante di A._____ chiedeva un riesame del progetto di decisione. Le certificazioni mediche deporrebbero in favore di un peggioramento dello stato di salute che confermerebbe l'inabilità lavorativa completa in qualsivoglia attività professionale e un'incapacità completa ad occuparsi della propria economia domestica. Lo stato di salute si sarebbe degradato nel tempo. Già dal 2008 ella avrebbe dovuto progressivamente ridurre la percentuale della sua attività professionale in quanto già molto stressata e a rischio di depressione. Il suo grado d'invalidità andrebbe dunque valutato tenendo esclusivamente conto dello

- 3 scapito economico subito in ambito professionale e, meglio, del fatto che se il suo stato di salute non avesse subito un progressivo peggioramento a far data dal 2008, quest'ultima avrebbe proseguito il lavoro al 100 %. Inoltre, a questo proposito, andrebbero senz'altro rivisti anche i redditi da valida, tenuto conto del grado d'occupazione al 100 %. Essendo stata dichiarata completamente inabile al lavoro dal profilo medico teorico per qualsivoglia attività professionale, ella dovrebbe, in ogni qual modo e, indipendentemente dal reddito da valida, poter beneficiare di una rendita intera d'invalidità con grado del 100 %. Nella denegata ipotesi che si ritenga di dover applicare il metodo misto, dal profilo medico teorico l'assicurata presenterebbe un'inabilità lavorativa sia in attività lucrativa sia domestica del 100 %, il che giustificherebbe, anche in questo caso, l'attribuzione di una rendita intera d'invalidità. 6. In risposta a questa obiezione, l'Ufficio AI segnalava che il termine di ricorso sarebbe già scaduto, per cui l'obiezione non potrebbe essere considerata. 7. Con decisione 30 ottobre 2015 l'Ufficio AI attribuiva ad A._____ una mezza rendita, ciò sulla base di un grado d'invalidità del 58.8 %. Veniva applicato il metodo misto. L'Ufficio AI considerava che, senza il danno alla salute, A._____ svolgerebbe la consueta attività lavorativa in misura del 58 % mentre che per il rimanente 42 % si dedicherebbe alle mansioni casalinghe. Dagli estratti conto e dai redditi percepiti dal 2000 in poi, infatti, non risulterebbe un tasso lavorativo del 100 %. Nei primi mesi di assunzione alla casa anziani ella avrebbe lavorato al 100 % ma poi, per libera scelta e anche perché il marito lo avrebbe ritenuto troppo stressante, sarebbe passata al 50 %. Dal profilo medico, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa non potrebbe essere preteso. Nelle mansioni dell'economia domestica, secondo gli accertamenti fatti ella sarebbe invece limitata solo per l’1.65 %.

- 4 - 8. Contro tale decisione il 30 novembre 2015 (data del timbro postale) A._____ (qui di seguito: ricorrente) faceva inoltrare ricorso al Tribunale amministrativo chiedendone in via preliminare l'annullamento, che non sia applicato il metodo misto e che le venga elargita una rendita intera. In via sussidiaria, ella chiedeva il riconoscimento di una limitazione in ambito domestico di almeno il 40/50 % e l'attribuzione di una rendita intera. Ella ribadiva gli argomenti esposti nella procedura di preavviso, sostenendo sostanzialmente che la riduzione della percentuale lavorativa sarebbe stata una conseguenza del degrado dello stato di salute, che in primo tempo si pensava conseguenza del troppo carico lavorativo. L'Ufficio AI avrebbe perciò applicato a torto il metodo misto. Il grado d'invalidità andrebbe valutato tenendo esclusivamente conto dello scapito economico subito in ambito professionale e quindi del fatto che se lo stato di salute non avrebbe subito un peggioramento a partire dal 2008 ella avrebbe proseguito il lavoro al 100 %, come confermerebbero i dati economici a disposizione. Andrebbero perciò rivisti anche i redditi da valida, tenendo conto di un grado d'occupazione del 100 %, ossia ca. fr. 41'000.--. Ma anche volendo applicare il metodo misto resterebbe il fatto che la percentuale di limitazione in attività domestica sarebbe inammissibile. Le prime certificazioni mediche parlerebbero in favore di un grado d'incapacità del 75 % in attività domestica, le più recenti deporrebbero in favore di un peggioramento dello stato di salute e di un'incapacità completa ad occuparsi dell'economia domestica. Benché sarebbe esigibile una collaborazione dei figli, questa non potrebbe essere quantificata in modo tale che la sua inabilità nell'attività domestica sia ridotta al 2 %. 9. Con presa di posizione del 20 gennaio 2016 l'Ufficio AI (qui di seguito: convenuto) chiedeva il rigetto del ricorso. Egli adduceva, in particolare, che non sarebbe comprensibile che la ricorrente lavorerebbe a tempo pieno se non fosse subentrato il danno alla salute, perché in nessun caso,

- 5 e tanto meno per motivi di salute, ella avrebbe dovuto, come da lei affermato, ridurre il tempo di lavoro presso la Casa di cura del Circolo di X._____ da un tempo pieno a un tempo parziale. Il rapporto di lavoro, in un primo momento a tempo determinato e poi a partire dal 1° ottobre 2007 a tempo indeterminato, tra la ricorrente e la datrice di lavoro si sarebbe basato sin dall'inizio su di un grado d'impiego parziale del 50 %, in considerazione delle divergenze mensili per necessità di pianificazione del programma di lavoro. Perciò la percentuale di lavoro della ricorrente avrebbe variato dal 50-70 % durante il primo anno e mezzo di attività. Dal 1° gennaio 2009 in poi le ore di lavoro sarebbero state pari a 21 ore settimanali risp. al 50 %. Inoltre si potrebbe confermare un'attività a tempo parziale e non a tempo pieno della ricorrente durante tutto l'arco della sua vita professionale – eccetto durante tre stagioni invernali risp. nove mesi – fino al manifestarsi dei problemi di salute nel maggio del 2013. Di conseguenza, con la prova della verosimiglianza sarebbe possibile che, considerando tutte le circostanze, in caso di salute la ricorrente sarebbe ancora attiva al 50 % presso la Casa di cura del Circolo di X._____, all'8 % presso il comune di X._____ e al 42 % come casalinga. Il Centro peritale non riscontrerebbe discrepanze nell'inchiesta economica domestica esperita da D._____ che terrebbe contro dell'esigibilità di collaborazione da parte dei quattro familiari (coniuge e figli). In particolare, sarebbe lecito attendersi che anche la figlia adolescente (nata nel 1998) si assuma dei compiti nell'economia domestica durante i fine settimana e le vacanze. Anche il marito dovrebbe ripartire meglio i lavori di casa e adattarli ai suoi disturbi. 10. Con replica del 27 gennaio 2016 la ricorrente ribadiva gli argomenti ricorsuali. Inoltre allegava, in particolare, un attestato medico che accerterebbe che ella avrebbe dovuto ridurre la percentuale di lavoro dal 2008 al 50 % a causa del suo stato di salute. Ella precisava poi che dal contratto di lavoro con la Casa di cura del Circolo di X._____ si

- 6 evincerebbe che negli anni 2007 e 2008 avrebbe avuto un contratto a ore variabili. In detti anni ella avrebbe svolto contemporaneamente tre attività lavorative (Casa di cura di X._____, Comune di X._____, E._____) raggiungendo un grado d'occupazione del 100 % e un guadagno AVS superiore a quello ritenuto dal convenuto per il raffronto dei redditi. 11. Con scritto del 5 febbraio 2016 il convenuto rinunciava all'inoltro di una duplica. 12. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti nonché sulla decisione impugnata si ritornerà, per quanto utile ai fini di giudizio, nei considerandi che seguono. Considerando in diritto: 1. La competenza del Tribunale amministrativo a giudicare la vertenza (cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a legge federale sull'assicurazione per l'invalidità [LAI; RS 831.20]; art. 49 cpv. 2 lett. a legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]) nonché la legittimazione della ricorrente al ricorso (cfr. art. 1 cpv. 1 LAI in combinato disposto con art. 59 legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]) sono certe. Il ricorso è inoltre tempestivo e rispetta le condizioni di forma (cfr. art. 1 cpv. 1 LAI in combinato disposto con artt. 60 e 61 lett. b LPGA) per cui è ricevibile. 2. a) Controversa è in primo luogo l'applicazione del metodo misto. Semmai risultasse giusta la sua applicazione, è inoltre contestata la limitazione del 2 % nell'attività domestica, determinata dal convenuto in base al relativo rapporto d'accertamento.

- 7 b) Va sottolineato che, nel caso di specie, l'applicabilità del metodo misto non è messa in discussione dalla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 2 febbraio 2016 (caso Di Trizio). In una recente decisione, il Tribunale federale ha infatti constatato che, tranne nelle costellazioni di cui al caso Di Trizio – in cui un'assicurata perde il diritto ad una rendita soltanto a causa della nascita di un figlio (motivo di revisione) e della conseguente applicazione del metodo misto – il metodo misto mantiene la sua validità. Ciò vale p.es. in casi in cui viene assegnata per la prima una volta una rendita ad un'assicurata che per tutto il periodo di valutazione ha lavorato a tempo parziale ed era attiva nell'economia domestica (cfr. decisione del Tribunale federale 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016 cons. 4.1 segg.). 3. a) La scelta di uno dei tre metodi di graduazione dell’invalidità (metodo generale del confronto dei redditi, metodo scientifico o metodo misto) dipende dallo statuto attribuito al potenziale beneficiario della rendita: assicurato esercitante un’attività lucrativa a tempo pieno, assicurato esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale o assicurato non attivo. Se una persona sia da considerarsi appartenente all’una o alle altre di queste tre categorie si determina esaminando cosa essa avrebbe fatto, ritenute altrimenti le medesime circostanze, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute. Questo quesito si decide tenendo conto dell’evoluzione della situazione sino all’emanazione della decisione amministrativa litigiosa, ritenuto che l'ipotetico svolgimento di un’attività lucrativa completa o parziale in caso di salute va ammessa ove tale eventualità presenti un grado di verosimiglianza preponderante. Per determinare il campo d’attività che avrebbe occupato l’assicurata se avesse goduto di buona salute, si deve tener conto della situazione personale, familiare, sociale e finanziaria. Segnatamente occorre esaminare la necessità finanziaria di riprendere o estendere un lavoro, l'età, le eventuali cure da prestare ai figli, le qualifiche professionali e le

- 8 sue attitudini, ritenuto come nessuno di questi elementi abbia priorità sugli altri. Nel caso di assicurati coniugati bisogna inoltre considerare la suddivisione dei compiti stabilita dai coniugi nella loro unione e i diritti garantiti dal diritto matrimoniale (cfr. DTF 125 V 150 cons. 2c, 117 V 194 cons. 3b e 4 e riferimenti; VSA 1997 pag. 301 cons. 2c e 1996 pag. 209 cons. 1c; sentenza del Tribunale amministrativo S 09 92 del 15 settembre 2009 cons. 3). b) Si pone così la domanda, in quale misura la ricorrente sarebbe attiva se non ci fosse il danno alla salute. A questo scopo, occorre esaminare la situazione lavorativa della ricorrente prima dell'insorgere della malattia invalidante. Occorre inoltre distinguere i periodi di valutazione. Indiscusso è che dal 1° gennaio 2009 fino all'interruzione del lavoro il 18 aprile 2013, la ricorrente ha lavorato in misura del 58 % (50 % presso la Casa di cura del Circolo di X._____ e 8 % presso il Comune di X._____). Stando agli atti, l'inizio della patologia con carattere invalidante è data da inizio gennaio 2013 (cfr. doc. 43, 31 e 32 convenuto). Prima dell'accertamento medico della malattia invalidante, la ricorrente ha quindi lavorato per oltre quattro anni solo parzialmente. Ciò spinge in un primo momento alla conclusione che, senza il danno alla salute, ella avrebbe continuato anche in futuro a lavorare parzialmente, per cui andrebbe applicato il metodo misto. A sostegno di questa conclusione, parla il fatto che il disturbo psichico è stato diagnosticato comunque, nel 2013, ovvero quattro anni dopo la riduzione del grado lavorativo da parte della ricorrente nel 2009. Tale riduzione perciò, non è stata una conseguenza del disturbo psichico subentrato – come invece fa valere la ricorrente –, o in altre parole, il disturbo psichico della ricorrente non è stato causale per la riduzione, dunque l'interpretazione data in un primo tempo dalla ricorrente alla riduzione, secondo cui – anche su consiglio del marito e del medico curante – avrebbe ridotto il grado lavorativo per motivi di stress (cfr. doc. 43 p. 5, E ricorrente), non era una prima valutazione rivelatasi

- 9 falsa, ma è ancora del tutto valida. Anche assumendo che la sintomatologia vera e propria sia insorta già nel 2012 (cfr. doc. 43 p. 4,5 e 16), questa conclusione non viene alterata. Di conseguenza, i motivi di stress dati dalla ricorrente alla riduzione sono da ricondurre a una libera scelta, poiché lo stress di per sé non è una malattia significativa a livello d'invalidità. A tal proposito, va ricordato che alle prime dichiarazioni della ricorrente va attribuita molta più importanza che alle successive allegazioni (cfr. SVR 2017 AI no. 2). Dal rapporto di accertamento economia domestica 7/9 ottobre 2014 (doc. 53 pag. 3 convenuto) risulta che la ricorrente avrebbe confermato che senza il danno alla salute ella continuerebbe al 50 % presso la Casa di cura e a eseguire i lavori di pulizia presso la stazione di X._____ (8 %). Sotto questi aspetti, la quota lavorativa considerata dal convenuto (58 %) appare dunque corretta. c) Nelle considerazioni seguenti si terrà invece conto delle eccezioni sollevate in seguito dalla ricorrente, secondo cui l'accresciuta incapacità a sopportare lo stress, constatata nel 2008 (cfr. doc. E ricorrente), sarebbe stata una primizia di uno stato patologico cronicizzatosi in seguito. Lì risiederebbe – stando ad ella – la ragione effettiva per cui avrebbe ridotto il grado d'impiego. Stando agli atti, prima della riduzione nel 2009, negli anni 2007 e 2008 la ricorrente ha lavorato in misura tra ca. il 50 e l'80 % (almeno per il 100 % nella seconda metà del 2007 e per ca. il 60 % nel 2008). In questi anni era impiegata, oltre che dalla Casa di cura, dal Comune di X._____ e da un'azienda privata (E._____ SA). Ad ogni modo, non è rilevabile un'occupazione media del 100 % (cfr. doc. 70, 15 e 110 convenuto). Tranne che per un certo periodo nel 2007, la ricorrente non ha dunque mai lavorato a tempo pieno. Ciò risulta anche da una valutazione globale che tiene conto di tutta l'attività professionale della ricorrente a partire dall'anno 2000. Infatti, anche dal 2000 al 2007, eccetto per tre stagioni

- 10 invernali, ella ha sempre lavorato a tempo parziale. Riguardo alla scelta di optare per un impiego parziale oppure a tempo pieno, tuttavia – sempre osservando e valutando le censure della ricorrente, stando alle quali ella godendo di buona salute avrebbe continuato a lavorare al 100 %, posto che il disturbo sarebbe iniziato già nel 2008, motivo per cui avrebbe ridotto la percentuale lavorativa – fa prevalentemente stato la situazione prima del 2008. Con il primo contratto stipulato il 25 giugno 2007 con la Casa di cura del Circolo di X._____, la ricorrente veniva assunta a partire dal 19 giugno 2007 e fino al 30 settembre 2007 con un grado del 50 %. Nel contratto si specificava che ci sarebbero potute essere delle "divergenze mensili per necessità di pianificazione del programma di lavoro" (cfr. doc. 110/2 convenuto). Il fatto che la ricorrente il 4 aprile 2008 abbia poi stipulato con assunzione indeterminata a far stato dal 1° ottobre 2007 un contratto con un grado d'impiego variabile in base alle necessità (cfr. doc. 110/4 convenuto), non comprova da sé che ella fosse stata disponibile a lavorare al 100 %. Con lettera del 18 dicembre 2007, difatti, ossia quando la ricorrente già lavorava alle condizioni del secondo contratto indeterminato (seppur senza contratto scritto, cfr. contratto del 4 aprile 2008 con effetto a decorrere dal 1° ottobre 2007 [doc. 110/4 convenuto]), la direttrice del datore di lavoro confermava che durante i primi sei mesi la percentuale di lavoro avrebbe variato dal 50 al 100 %, ma da gennaio 2008 le ore lavorative sarebbero state inferiori al 50 %. Anche se poi nel 2008 la ricorrente per la Casa di cura ha lavorato in media il 57 % (cfr. doc. 110/7), ciò ancora non significa che ella in futuro intendesse lavorare a tempo pieno. Questa percentuale piuttosto, è verosimilmente da ricondurre a motivi di pianificazione del datore di lavoro. Infine, occorre pure tener conto della distribuzione dei compiti tra la ricorrente e il proprio coniuge. Questi, infatti – secondo il rapporto d'accertamento economia domestica (doc. 53 convenuto) – non si

- 11 occuperebbe dei lavori casalinghi. Considerato che momentaneamente le faccende domestiche vengono sbrigate soprattutto dalla figlia disoccupata (vedi sotto cons. 4f), è lecito dedurre che senza danno alla salute, quindi senza sostituzione da parte della figlia, questi lavori verrebbero svolti dalla ricorrente. In conclusione, dalla situazione fino all’emanazione della decisione impugnata, non è rilevabile, con un grado di verosimiglianza preponderante, un ipotetico svolgimento di un’attività lucrativa a tempo pieno in caso di buona salute. L'applicazione del metodo misto risulta quindi corretta. Stando alle considerazioni precedenti, la quota parte lavorativa del 58 % determinata dal convenuto non può essere contestata. 4. Va ancora esaminata la censura sussidiaria della ricorrente relativa all'inammissibilità della percentuale di limitazione nell'attività domestica fissata dal convenuto al 2 %, come da rapporto d'accertamento economia domestica del 7/9 ottobre 2014 (doc. 53 convenuto). a) Va precisato che le ipotesi dei medici sui disturbi diagnosticati non sono contestate. Si tratta in primo luogo, stando alle affermazioni del medico peritale di un: "episodio depressivo grave con sintomi psicotici congrui all'umore in diagnosi differenziale con sindrome depressiva organica" (cfr. perizia dott. med. C._____, specialista in psichiatria e psicoterapia, e dott.ssa med. B._____, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, del 17 aprile 2014 [doc. 43 convenuto]; vedi anche doc. 77, 81 convenuto); e, in seguito al (secondo) ricovero presso la Clinica Psichiatrica Cantonale del 27 luglio 2015 al 21 agosto 2015, stando alle più recenti dichiarazioni del medico curante di una: "sindrome depressiva ricorrente, con episodi depressivi gravi e con sintomi psicotici (F33.3 ICD-10), presenti dal gennaio 2013" (cfr. rapporto dott.ssa med. F._____, specialista FMH in

- 12 psichiatria e psicoterapia, del 26 ottobre 2015 [doc. C ricorrente]; cfr. anche doc. 91 e 89 convenuto). Inoltre, secondo i summenzionati certificati medici, è pure pacifico che i disturbi della ricorrente sono tali da limitarla in misura del 100 % in qualsiasi attività lavorativa. b) I medici peritali dott. med. C._____ e dott.ssa med. B._____ fissano la limitazione medico-teorica della ricorrente nell'attività di casalinga almeno al 75 % (cfr. doc. 43 e 81 convenuto). Anche il medico curante, dott.ssa med. F._____, in primo luogo, riteneva che in ambito casalingo ci fosse una (recte) abilità residuale del 20-25 % (cfr. rapporto del 9 giugno 2915 [doc. 77 convenuto]). Dopo la riacutizzazione dell'episodio depressivo grave e conseguente ricovero nella clinica psichiatrica in luglio-agosto 2015 e in seguito alla stabilizzazione della sintomatologia in apatia e stanchezza, ella rilevava una limitazione come casalinga del 100 % per via dell'intolleranza allo stress, dell'apatia e della difficoltà di concentrazione (cfr. rapporto del 26 ottobre 2015 [doc. 93 convenuto risp. C ricorrente] risp. dell'8 ottobre 2015 [doc. 89 convenuto]). Queste considerazioni medico-teoriche non sono messe in discussione. c) L'accertamento in loco effettuato da un'incaricata qualificata di regola è la misura più idonea per determinare la limitazione nell'ambito domestico (cfr. art. 69 cpv. 2 seconda frase dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]; SVR 2012 AI no. 19 cons. 2). Qualora ci fossero delle divergenze tra il rapporto d'accertamento sull'economia domestica e le perizie psichiatriche, tuttavia, a quest'ultime va attribuito un peso maggiore (cfr. SVR 2012 AI no. 19 cons. 2 con rinvii). d) Dal rapporto d'accertamento economia domestica emerge che la ricorrente non presterebbe praticamente alcun contributo in ambito domiciliare (cfr. doc. 53 convenuto). L'accertamento è dunque compatibile con le perizie medico-teoriche agli atti che vedono la ricorrente stessa

- 13 incapace ad occuparsi delle mansioni domestiche in misura del 75-100 %. Le valutazioni dei medici peritali ma anche del medico curante non mettono in discussione l'indagine domestica. I medici peritali si limitano ad asserire che la limitazione nell'attività casalinga che risulterebbe dall'inchiesta domestica sarebbe eccessivamente bassa. Specificano però che a differenza della loro valutazione, la quale si fonderebbe sulla limitazione della capacità d'agire della ricorrente e quindi sugli aspetti psicopatologici che per via dell'apatia, dell'abulia e dell'anergia depressiva giustificherebbero una diminuzione di funzionamento del 75 %, la valutazione sull'economia domestica si baserebbe sull'esigibilità del supporto familiare (cfr. rapporto del 27 luglio 2015 [doc. 81 convenuto]). Il rapporto d'accertamento economia domestica del 7/9 ottobre 2014 (accertamento eseguito il 1° ottobre 2014, doc. 53 convenuto) può dunque essere considerato per determinare la limitazione nell'ambito dell'economia domestica. e) Resta quindi da valutare se l'incaricata dell'accertamento ha correttamente concluso che, visto l'aiuto pretendibile dai familiari, gli impedimenti nell'ambito domestico andrebbero fissati all'1.65 %. In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurata deve intraprendere tutte le misure possibili che verrebbero ragionevolmente intraprese nella stessa situazione da chiunque altro nel caso non vi fosse un indennizzo sociale. Se un'assicurata a causa dei suoi disturbi non è più in grado di eseguire le mansioni domestiche, principalmente, essa deve – fra l'altro – ricorrere all'aiuto dei familiari. Un manco dovuto ad invalidità di persone attive nell'ambito domestico può essere ammessa soltanto qualora che i compiti che non possono più essere portati a termine da questa, devono essere svolti da terze persone a pagamento oppure dai familiari, i quali per questo subiscono una perdita di guadagno o un aggravio sproporzionato (cfr. DTF 133 V 504 cons. 4.2).

- 14 f) Come giustamente descritto nel rapporto di accertamento (cfr. doc. 53 convenuto), dai quattro figli di età compresa tra i 16 e i 25 anni ci si può aspettare che partecipino ai lavori domiciliari. La figlia adolescente in fase di studio può infatti assumersi dei rispettivi compiti durante i fine settimana. Dalla figlia disoccupata, che abita con la ricorrente, è pure pretendibile un notevole contributo nelle faccende domestiche, come già ora è il caso stando al rapporto d'accertamento; ciò anche nel caso questa trovasse un'occupazione, ma in tal caso in misura ridotta. Anche dal figlio – pure lui adulto – ci si può aspettare un certo aiuto nelle ore serali e nei fine settimana; lo stesso vale per la figlia maggiore che, secondo il rapporto, già ora si occupa delle questioni amministrative. Tutto sommato, l'aiuto dei figli riduce il danno nell'ambito domestico in modo quasi completo, ciò perlomeno, fintanto che la figlia disoccupata non intraprende un'attività. A medio-lungo termine e nell'ipotesi che la figlia disoccupata trovasse un lavoro, è inoltre determinante l'aiuto esigibile dal marito della ricorrente. Questi, ex scalpellino fino al 2005, anno in cui ha avuto un infortunio sul lavoro, non è impiegato e percepisce una rendita AI dell'88 % per sindrome depressiva e problemi alla schiena (cfr. doc. 32 e 53 convenuto). Egli al momento – giusta il rapporto d'accertamento (doc. 53 pag. 9 convenuto) – non presterebbe aiuto nell'ambito domestico poiché – come verrebbe confermato dalle figlie – non lo avrebbe mai dovuto fare. Va quindi condivisa la conclusione del convenuto, conforme ai rilevamenti dell'indagine domestica, secondo cui anche da parte del marito, malgrado i suoi disturbi, ci si può attendere un contributo nelle faccende casalinghe; contributo che, sommato a quello esigibile dai figli, riduce pressoché totalmente la limitazione della ricorrente nell'economia domestica. Data questa situazione, l'impedimento attestato dall'incaricata dell'accertamento domestico appare sostenibile.

- 15 - Il grado d'invalidità del 58.8 % determinato dal convenuto in base ad una quota parte del 58 % in attività lavorativa (con limitazione del 100 %) ed una del 42 % in ambito domestico (con limitazione del 2 %) non può dunque essere contestato. La decisione impugnata va quindi confermata. 5. Per i motivi suesposti il ricorso è respinto. L'esito della controversia giustifica l'accollamento dei costi alla ricorrente (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA). Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, l'ammontare delle spese è previsto fra i fr. 200.-- e i fr. 1'000.-- in funzione dei costi di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Nel caso di specie, i costi di procedura vengono fissati a fr. 700.--. L’ufficio convenuto non ha diritto a ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g e contrario LPGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo dovrà essere versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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