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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 02.09.2014 S 2014 72

2 septembre 2014·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·3,424 mots·~17 min·13

Résumé

rendita AI | Invalidenversicherung

Texte intégral

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 14 72 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dal giudice Stecher e dalla giudice Moser, attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 2 settembre 2014 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, rappresentato dall'Avvocato lic. iur. Martino Luminati, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente rendita AI

- 2 - 1. A._____, 1972, era impiegato dal 1991 in qualità di macchinista. L’8 giugno 2003, era vittima di un incidente della circolazione nel quale riportava un trauma cranico e la frattura del processo spinoso C4 e retrospettiva C5. L’attività lavorativa non veniva più ripresa e l’assicurato tornava a vivere in Italia. Medicalmente persisteva una sindrome cervicooccipitale, delle leggere disfunzioni neuro-psicologiche e una sindrome dolorosa vertebro-lombare. L’8 luglio 2004 veniva presentata richiesta per prestazioni da parte dell’assicurazione per l’invalidità (AI) e il 9 giugno 2006 all’assicurato veniva riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1. giugno 2004 al 31 luglio 2005, decisione poi modificata il 17 marzo 2009, a favore del mantenimento di una rendita intera fino al 31 marzo 2009. Anche da parte dell’assicurazione infortuni l’iniziale decisione del 28 marzo 2006 attestante un’incapacità lucrativa del 25 % veniva revocata il 13 agosto 2007 e l’assicurato era nuovamente posto al beneficio dell’indennità giornaliera sulla base di una completa inabilità al lavoro per disturbi di natura psichica. Con decisione 12 marzo 2010 l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (ufficio AI), manteneva il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1. aprile al 30 settembre 2009. Da tale data, l’assicurato non era più ritenuto invalido. 2. In esito al ricorso (procedimento S 10 64) intentato contro detto provvedimento, l'ufficio AI veniva dal Tribunale amministrativo invitato a voler meglio accertare il miglioramento intervenuto dal 2009 e la misura della residua abilità lucrativa anche dal lato psichico. Il 27 luglio 2011, a A._____ veniva da parte dell'assicurazione infortuni riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità del 25 % dal 1. agosto 2011 e questo grado d'invalidità veniva confermato anche dal Tribunale amministrativo il 17 aprile 2012 (procedimento S 12 3). Dal canto suo, con decisione 23 aprile 2014, l'ufficio AI rifiutava a A._____ il diritto ad una rendita d'invalidità, in

- 3 quanto le ulteriori indagini condotte avrebbero permesso di confermare un grado d'inabilità complessivo di solo il 25 %. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo il 27 maggio 2014, A._____ chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato. Contrariamente a quanto preteso dallo psichiatra che peritava il paziente il 25 gennaio 2011 e che accertava un grado d'impedimento del 25 %, le osservazioni fatte presso il Centro di accertamento di O.1._____ e riportate nella valutazione del 21 dicembre 2011 permetterebbero un ben diverso giudizio, in quanto sul lungo tempo il rendimento effettivo del peritando raggiungerebbe il 40 % anche con un tempo di lavoro ridotto a sei ore al giorno. La tesi di ricorso verrebbe anche supportata dalla relazione dello psichiatra che da anni seguirebbe professionalmente il ricorrente. 4. Il 20 giugno 2014 l'ufficio AI rinunciava ad una presa di posizione non ritenendo che il ricorso apportasse nuovi argomenti o mezzi di prova suscettibili di incidere sul giudizio impugnato. 5. Nell'ambito del secondo scambio di scritti processuali, veniva dal ricorrente evidenziata una certa contraddizione nella perizia psichiatrica sulla quale l'ufficio AI fonderebbe esclusivamente il proprio giudizio e messa in dubbio la possibilità di riprendere la precedente occupazione. Duplicando, l'ufficio AI manteneva le posizioni prese in precedenza.

Considerando in diritto: 1. La controversia verte sul grado d'invalidità presentato dal ricorrente a partire dal 1. ottobre 2009. Secondo l’art. 4 cpv. 1 della legge federale su

- 4 l’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20) in relazione con l’art. 8 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. L'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. In generale, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell’invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che esso avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. Non sono considerati effetti di un danno alla salute psichica, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità, le limitazioni della capacità di guadagno cui la persona assicurata potrebbe ovviare dando prova di buona volontà, atteso che un danno alla salute psichica produce una incapacità al guadagno (art. 7 LPGA) solo nella misura in cui è lecito ammettere che l'impiego della capacità lavorativa (art. 6 LPGA) non possa più essere preteso dalla persona assicurata dal profilo pratico sociale oppure risulti insostenibile per la società (DTF 127 V 298 cons. 4c). 2. a) Nel giudizio di rinvio del 28 settembre 2010, il Tribunale amministrativo aveva ricordato le disposizioni sulla revisione applicabili alla presente

- 5 fattispecie, alle quali può in questa sede essere rinviato, e questa Corte aveva ritornati gli atti all'ufficio AI per la verifica del diritto ad una eventuale rendita d'invalidità dopo il 1. ottobre 2009 non essendo stata sufficientemente chiarita la limitazione ancora presentata dall'assicurato dal lato psichico (sentenza S 10 64), in presenza di valutazioni dello stesso danno alla salute di carattere diametralmente opposto. Per quanto ha tratto alle sequele di carattere fisico, nel precedente giudizio venivano esclusi danni alla salute di carattere invalidante riconducibili a detta sfera. Nel giudizio di rinvio S 10 64 si legge: sia dal punto di vista ortopedico che neurologico, la sintomatologia accusata dal paziente non aveva più alcun correlato organico (vedi referti del 28 maggio 2007 e del 18 settembre 2008 dello specialista in ortopedia dott. med. B._____ e neurologici del 22 maggio 2007 e 19 settembre 2008 del dott. med. C._____ nonché del 22 febbraio 2008 del dott. med. D._____). Del resto il Tribunale amministrativo giungeva alle stesse conclusioni anche nell'ambito del parallelo procedimento riguardante l'assicurazione infortuni (S 12 3) dopo che il ricorrente era stato nuovamente visitato da uno specialista in reumatologia, il quale non poteva rilevare patologie funzionali o strutturali dell’apparato locomotorio suggestive per una malattia della sfera reumatologica (relazione del dott. med. E._____ del 20 settembre 2011). Anche gli ulteriori esami eseguiti dall'assicuratore infortuni confermavano pienamente questa tesi (vedi sentenza S 12 3 cons. 3). b) Nel proprio ricorso invece, l'assicurato ritorna sulla questione e pretende che abbiano carattere invalidante anche le patologie ancora lamentate ed ascrivibili alla sfera fisica. In effetti, in seguito alle osservazioni fatte presso il centro d'accertamento professionale, dove l'assicurato era rimasto dal 14 novembre al 13 dicembre 2011 e dal 2 aprile al 2 luglio 2012, in vista di una eventuale riformazione prima e per un periodo di osservazione come addetto alla manutenzione in seguito, non era

- 6 possibile escludere il concorso di fattori invalidanti traducibili in dolori cervicali pungenti con irradiazione a tutti i muscoli delle spalle e alla testa, sofferenze alle spalle irradianti verso i gomiti e in aumento nell'eseguire lavori sopra il livello della testa, dolenze articolari alle dita della mano sinistra in aumento al carico, dolori lombari, fitte intermittenti a livello inguinale più accentuate deambulando in salita, insensibilità alla coscia ventrale destra, mali all'anca, formicolii agli alluci. Per i consulenti del centro professionale (vedi rapporto d'osservazione del 2 luglio 2012), le limitazioni evidenziate comportavano una riduzione del tempo di lavoro di dieci minuti ogni ora con un rendimento dell'80 % e una conseguente capacità lavorativa, se considerata la giornata lavorativa di soli sei ore, del 40 %. c) Anche l'ennesimo esame specialistico condotto in questo ambito ha però permesso di escludere la presenza di qualsivoglia sequela di carattere invalidante dal profilo dei disturbi lamentati dal paziente a livello fisico. Nella perizia del 2 aprile 2013, il reumatologo dott. med. F._____ poneva la diagnosi di sindrome cervicospondilogena cronica bilateralmente, esiti da morbo di Scheuermann, ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, tendenza al reumatismo delle parti molli, sindrome lombovertebrale cronica, periartropatia omeroscapolare bilaterale, coxalgia a destra e nota condropatia retrorotulea a destra. L'esperto notava che le alterazioni degenerative riscontrate a livello del rachide e quelle articolari periferiche non si discostavano sostanzialmente da quanto riscontrabile nella stessa classe di età dell'assicurato. Veniva consigliato un calo ponderale, responsabile dell'eccessivo carico a livello del passaggio lombosacrale e delle articolazioni degli arti inferiori. Utile restava la continuazione della fisioterapia per la riabilitazione muscolare. Per le patologie di stretta competenza reumatologica l'assicurato veniva giudicato già dal 2004 abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa

- 7 normale di otto o nove ore, con rendimento massimo del 100 %. Relativamente alla funzionalità fisica, l'assicurato era reputato in grado di portare normalmente pesi fino a 25 kg, di manipolare praticamente normalmente qualsiasi tipo di oggetto, attrezzo o pulsantiere, anche per le posizioni o gli spostamenti non vi erano impedimenti che andassero oltre la limitazione lieve. Relativamente all'ultima attività svolta in qualità di macchinista il reumatologo riteneva sussistere una completa abilità, tenuto conto del fatto che questo lavoro tenesse pienamente conto dei limiti funzionali e di carico citati nell'allegato alla perizia. Per il dott. med. F._____ tale abilità completa sussisterebbe già dal 19 luglio 2004, allorquando l'assicurato era stato reinserito a prova nel processo lavorativo. d) Sul danno alla salute è competente a pronunciarsi il medico (DTF 132 V 99 cons. 4, 125 V 261 cons. 4, 114 V 314 cons. 3c e 105 V 158 cons. 1). A questi spetta descrivere la menomazione fisica o psichica di cui l’assicurato è portatore e specificare quali impedimenti funzionali ne derivano. Le informazioni mediche sono pertanto un’importante base per valutare quali prestazioni lavorative possano ancora essere pretese dall’assicurato. È poi compito dell’amministrazione stabilire e valutare quali siano, alla luce dei dati medici raccolti, le reali possibilità di lavoro di cui l’assicurato dispone e poter così stabilire quale potrebbe ancora essere il reddito conseguibile da invalido. L'assicurato contesta il grado d'impedimento fondandosi sulle conclusioni dell'accertamento 2 luglio 2012 fatto in vista della riformazione professionale. In base a tale resoconto sarebbero comprovabili le limitazioni lamentate in sede di ricorso e la conseguente riduzione dell'abilità lucrativa. Tale deduzione non è però corretta. Scopo dell'osservazione svolta presso il centro di riformazione professionale era quello di valutare una concreta possibilità di reinserimento professionale. Necessariamente tali accertamenti

- 8 riprendono i comportamenti, le lamentele e magari le motivazioni dei partecipanti, senza però che sia possibile stabilire se il quadro che gli assicurati danno di loro stessi corrisponda pure oggettivamente a quanto singolarmente risentito dai partecipanti. Per questo tali risultanze non sono atte a sostituire il giudizio del medico o a comprovare l'effettiva esistenza di una limitazione. Esse non sono neppure idonee a confutare gli innumerevoli accertamenti eseguiti in precedenza e che concordano nel considerare le patologie fisiche lamentate dall'assicurato di carattere non invalidante. In altri termini, che l'assicurato lavorasse solo sei ore al giorno è oggettivabile dal profilo psichico, che durante queste sei ore fossero ancora necessari dieci minuti di pausa ogni ora e che il rendimento fosse ulteriormente ridotto - come accertato presso il centro di accertamento - non trova invece alcuna giustificazione oggettiva dal punto di vista medico e quindi la misura di questo mancato rendimento non può concorrere nella valutazione del grado d'invalidità. e) Anche il contesto nel quale l'osservazione presso il centro di riformazione professionale è avvenuta non può essere del tutto ignorato. Come risulta dalla notizia relativa all'incontro con l'incaricata dell'accertamento in vista della concreta possibilità di reintegrazione, l'assicurato non si sentiva pronto per una simile misura ed era demotivato (vedi notizia dell'11 aprile 2011 atto 187 dell'ufficio convenuto). Inoltre, come giustamente rilevato dal dott. med. G._____, non potrebbero essere ignorati i vantaggi secondari che l'istante trarrebbe dal mantenimento del ruolo di malato, quali la permanenza in Italia, la vicinanza con la famiglia e gli amici, il grande appartamento di sua proprietà di cinque locali che abita e il potersi dedicare all'allevamento di animali che sarebbe la sua passione. Dal 2003, il baricentro degli interessi dell'istante si sarebbe quindi spostato in Italia e all'interessato mancherebbe ogni motivazione profonda a cambiare gli equilibri costituiti (vedi perizia del 3 febbraio 2011, pag. 9).

- 9 - Quanto precede può allora avere anche in parte influenzato, consciamente o meno, l'esito dell'osservazione. 3. a) Riguardo la menomazione di carattere psichico, la sola ad avere carattere invalidante, si può in questa sede fare ampio riferimento a quanto è già stato esposto nell'ambito del procedimento S 12 3 in vista dell'ottenimento di prestazioni da parte dell'assicuratore infortuni, trattandosi dello stesso danno alla salute ed essendo state le risultanze dell'indagine coordinate tra di due assicuratori. Nella dettagliata perizia del dott. med. G._____ del 3 febbraio 2011, lo psichiatra e psicoterapeuta, dopo aver escluso la presenza o comunque la persistenza di un eventuale disturbo posttraumatico da stress (vedi perizia pag. 9/10), poneva la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva e accentuazione di tratti di personalità, mentre esprimeva dei dubbi sulla presenza di una sindrome somatoforme da dolore persistente. In ogni caso anche considerata la giurisprudenza riguardante il disturbo da dolore somatoforme (DTF 132 V 70 cons. 4.2.1 e 130 V 352), per il dott. med. G._____ il paziente non presenterebbe una concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, per cui il perito considerava esigibile che l’interessato si sforzasse per attivare le proprie risorse, cercando di superare i vantaggi secondari che si erano instaurati con la condizione di malato. In questo senso, il disturbo da dolore somatoforme, oltre a non poter essere diagnosticato chiaramente, sarebbe in ogni caso per il perito stato superabile. Di natura invalidante erano invece i sintomi “di marca ansioso depressiva” qualificati come una depressione ormai lieve che non avrebbe comunque giustificato una limitazione della capacità lavorativa oltre il 25% per l’attività da ultimo svolta. Come autista di mezzi pesanti sui cantieri edili, il perito non vedeva alcuna controindicazione di carattere neuropsicologico, giacché il paziente era in grado di guidare per lunghe tratte l’automobile (settimanalmente viaggio di andata dal suo domicilio in Italia a

- 10 - O.2._____). Anche in qualsiasi altra attività manuale, l’istante era ritenuto abile in ragione del 75% lavorando per sei delle otto ore giornaliere normali (vedi sulla questione la sentenza del Tribunale amministrativo S 12 3 cons. 4 e 5a). Tale valutazione peritale non era stata contestata dall'assicurato in sede federale e pertanto la valutazione cresceva in giudicato. b) Come già nel giudizio S 12 3, nella relazione del 22 maggio 2014, il Prof. dott. med. H._____ non concorda con le conclusioni del dott. med. G._____ in merito alla residua capacità dell'assicurato e vede nelle osservazioni - e in special modo nella valutazione della residua abilità lucrativa - fatte presso il centro di riformazione professionale la conferma dei propri dubbi riguardo alle reali risorse di cui l'istante disporrebbe per reagire alla situazione. Nella propria valutazione, lo psichiatra curante omette però un vero confronto con le conclusioni della perizia che contesta e si fonda su quanto messo in evidenza dal responsabile dell'osservazione. Nell'ambito degli accertamenti fatti presso il centro professionale non vi sono però indagini psichiatriche. Come si è già detto nella sentenza S 12 3, il basso livello di affaticabilità ed energia erano stati considerati dal dott. med. G._____ per definire il grado di abilità residua e ritenere indicata una diminuzione del tempo di presenza sull'arco della giornata lavorativa di due ore su otto. Quanto "allo stress da trauma che non sarebbe stato curato" a detta dello psichiatra curante, nella perizia in questione si legge come "anche se vi fosse stato un disturbo post-traumatico da stress dopo l'infortunio, dal 2007 in avanti esso va considerato definitivamente superato" in quanto tale diagnosi non veniva più avanzata in nessuna successiva perizia psichiatrica dopo tale anno. Anche l'accenno non meglio precisato alle reali risorse dell'assicurato non apporta nuovi elementi di giudizio suscettibili di mettere in dubbio l'attendibilità delle conclusioni del dott. med. G._____.

- 11 - Molti dei disturbi lamentati dall'istante sono poi da questi attribuiti a menomazioni fisiche, che non hanno però trovato riscontri oggettivabili. Ne discende che quanto espresso dal curante non apporta alcun elemento di giudizio tale da permettere di dubitare delle conclusioni mediche riguardo al danno di natura invalidante presente nella sfera psichica. Non vi sono allora motivi validi per scostarsi dalla valutazione fatta dallo specialista in data 3 febbraio 2011 (DTF 125 V 352 cons. 3 e riferimenti). c) Anche le pretese contraddizioni che l'istante vorrebbe in questa sede attribuire alla perizia del dott. med. G._____ e che non sono neppure state avanzate nell'ambito del procedimento S 12 3 non possono essere definite tali. Quando nella perizia viene fatto riferimento al disadattamento sociale, il perito intende "la rinuncia al ruolo lavorativo con la relativa assenza di contesti stimolanti o prestazioni che diano rinforzo positivo all'autostima", ciò che non ha nulla a che vedere con l'intatta situazione familiare o le amicizie del ricorrente. Anche lo scompenso affettivo, nella misura in cui si riferisce "alla mancanza di una relazione di coppia stabile e alla frustrazione del desiderio di diventare padre" (vedi sul tema la perizia del 3 febbraio 2011 a pag. 10), non può essere considerato contraddire gli altri legami affettivi che indiscutibilmente ha il ricorrente. d) Per la malattia psichica in senso stretto, il dott. med. G._____ ammetteva una inabilità lavorativa del 25% per l’attività da ultimo svolta, mentre dal punto di vista reumatologico tale lavoro era ritenuto dal dott. med. F._____ esigibile in misura completa. In termini temporali, questo grado di inabilità psichica sussisterebbe retroattivamente già dalla data della prima perizia fatta allestire dall'ufficio AI il 28 giugno 2009 (vedi perizia del dott. med. G._____ del 3 febbraio 2011, pag. 13 e 14). L'inesigibilità dell'attività di macchinista di cantiere era già stata dall'assicurato addotta senza

- 12 successo nell'ambito del procedimento che lo vedeva opposto all'assicuratore infortuni. In detto giudizio venivano annoverati tra i lavori particolarmente indicati al suo stato di salute "la manutenzione di stabili, logistica in un magazzino e consegne con furgoncino. E’ in queste condizioni evidente che anche l’attività prevalentemente di macchinista di cantiere svolta in precedenza è comunque ancora consona allo stato di salute attuale. Per quali motivi nell’esercizio della precedente attività di macchinista di cantiere, accanto alle pause, dovrebbe permanere una diminuzione del rendimento non è oggettivabile, spostandosi l’assicurato praticamente giornalmente in macchina ed essendo in grado di condurre anche per lunghe tratte". Attualmente tale valutazione viene condivisa anche dal reumatologo dott. med. F._____. In base alle doglianze ricorsuali, che sono rimaste fondamentalmente le stesse di quelle già addotte nel giudizio S 12 3, non vi sono pertanto motivi per rimettere di nuovo in discussione le questioni legate all'infermità di carattere psichico da tempo cresciute in giudicato nei confronti dell'assicurazione infortuni e che si pongono negli stessi identici termini anche in questa sede. Pertanto la valutazione del grado d'impedimento del 25 % mantiene anche in questa sede piena validità. 4. Nell’ambito della valutazione del grado d’invalidità l'ufficio AI ha quindi giustamente calcolato il grado dell’impedimento medico riscontrato in funzione dell’attività precedentemente svolta dall’interessato e che per i motivi esposti in precedenza risulta ancora esigibile. In questo senso il grado dell'inabilità lavorativa e quello dell'inabilità lucrativa si corrispondono e il grado d'invalidità risulta essere del 25 %, ovvero di carattere decisamente insufficiente per dare diritto a prestazioni sotto forma di rendita. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

- 13 al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI) ). L'esito della controversia giustifica pertanto l'accollamento delle spese al ricorrente. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevati dei costi di fr.700.--, il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

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