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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 16.03.2010 S 2010 4

16 mars 2010·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·3,098 mots·~15 min·5

Résumé

prestazioni assicurative AI | Invalidenversicherung

Texte intégral

S 10 4 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 16 marzo 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente prestazioni assicurative AI 1. …, 1965, di professione impiegata di commercio, cessava la propria attività lucrativa per dedicarsi al marito contadino ad ai due figli. Dopo il divorzio nel 2000, si trasferiva nei Grigioni e dall’ottobre del 2003 iniziava una nuova convivenza a ... Dal 2002, l’assicurata accusava dolori sempre più intensi alle spalle e nella regione cervicale, a seguito di una protrusione del disco e stenosi del canale spinale. Non potendo aiutare il compagno nella pesante attività di contadino, essa lavorava per circa 12 ore settimanali in qualità di cameriera. I disturbi alle spalle si intensificavano e dall’agosto del 2005 l’attività lavorativa veniva interrotta. Il 23 giugno 2005, … formulava domanda di prestazioni da parte dell’assicurazione per l’invalidità (AI). Nel novembre 2005 l’assicurata cadeva sulla neve e riportava una frattura pluriframmentaria all’arto inferiore destro. A causa dell’uso delle stampelle la sintomatologia cervicale subiva un ulteriore peggioramento ed i dolori si irradiavano alle braccia. Nel corso del mese di gennaio 2007 veniva effettuata un’indagine a domicilio, in base alla quale risultava una percentuale di abilità in qualità di casalinga del 71.42%. Una riqualifica professionale in attività d’ufficio (imparare ad usare l’elaboratore elettronico) era destinata a fallire in quanto non era dall’interessata esigibile lavorare per più ore con la tastatura in seguito all’iniziale artrosi alle mani. Nel maggio 2008, … lasciava il compagno e si trasferiva a … dove in seguito affittava un appartamento di due locali e viveva grazie al sostegno finanziario della figlia e di uno zio. Il 1. settembre 2008, l’assicurata era peritata presso il SAM di Bellinzona su incarico degli organi AI. In base a detta valutazione persisteva una capacità del 60% nell’attività di

cameriera e del 70% per lavori d’ufficio e in tutte le altre attività a carattere leggero. 2. Con decisione 25 novembre 2009 l’Ufficio AI respingeva la richiesta di prestazioni d’invalidità essendo la petente - in applicazione del metodo misto per la determinazione del grado d’invalidità - impedita complessivamente invalida solo in ragione del 20.69% fino all’agosto del 2008. A partire da tale data l’abilità lucrativa in attività adeguata sarebbe, anche se si volesse applicare il metodo del paragone dei redditi, del 18.44%. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 7 gennaio 2010, … chiedeva un aiuto concreto al ricollocamento e una nuova valutazione del grado d’abilità che considera essere del 50% anche in attività d’ufficio. 4. Nella propria presa di posizione l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (qui di seguito detto semplicemente ufficio AI), postulava la reiezione del ricorso. La rinuncia a misure d’integrazione sarebbe stata oggetto della decisione 30 gennaio 2008, cresciuta in giudicato. Poiché a partire dall’agosto 2008, l’assicurata presenterebbe solo un grado d’impedimento del 18%, non sussisterebbe più alcun diritto a misure d’integrazione. Per il resto, in un’attività adeguata la residua capacità sarebbe completa o almeno del 70%, ciò che escluderebbe il diritto ad una rendita d’invalidità. 5. Replicando e duplicando la parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte. A sostegno della tesi di ricorso, l’istante adduceva la propria mancanza di collocabilità accertata dall’assicurazione contro la disoccupazione, mentre l’ufficio AI non considerava necessariamente pertinente al grado d’invalidità la constatazione fatta da un’altra assicurazione sociale.

Considerando in diritto: 1. La controversia verte principalmente sul grado d’invalidità dell’istante. La questione riguardante le misure d’integrazione era stata oggetto della decisione 30 gennaio 2008 che l’interessata non aveva impugnato. In detta decisione, veniva espressamente richiamata la possibilità di presentare una nuova domanda al cambiamento delle circostanze. Per l’ufficio convenuto, dall’agosto 2008 la ricorrente non avrebbe più comunque diritto a misure d’integrazione presentando un grado d’invalidità inferiore al 20%. Tale conclusione dipende dall’esito materiale della presente vertenza e verrà pertanto ripresa nei considerandi che seguono. 2. a) Secondo l’art. 4 cpv. 1 della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) in relazione con l’art. 8 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. L'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che le assicurate hanno diritto ad una rendita intera se sono invalide almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalide almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalide almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalide almeno al 40%. In generale, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurata conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell’invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lei in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalida) e il reddito del lavoro che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse diventata invalida (reddito da valida). Se, però, un’assicurata maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalida, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché l’invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. b) Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di

calcolo dell’invalidità). Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità (art. 27 OAI). L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 cons. 3c). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura della famiglia, dalla situazione professionale del coniuge e dalle circostanze locali. Se invece l’interessata svolge solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI, stando al quale: qualora l’assicurata eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità complessiva in funzione della disabilità patita nei due ambiti. Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto metodo misto) è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TF in DTF 125 V 146. 3. a) Nell’evenienza in esame, fino al maggio del 2008 l’assicurata viveva in comunione domestica con il compagno e dichiarava apertamente che avrebbe continuato, senza danno alla salute, a lavorare 12 ore la settimana in qualità di cameriera, potendo ancora vivere per il resto con il capitale ottenuto a seguito del divorzio. Per questa fase di tempo si era pertanto partiti giustamente dall’assunto che l’assicurata avrebbe da sana continuato a lavorare al 71% in qualità di casalinga e al 29% come cameriera. Occorre pertanto stabilire il grado d’impedimento rispettivo in questi due capi d’attività. b) La situazione domiciliare dell’istante è stata oggetto dell’indagine 30 gennaio 2007. Da questa risulta un grado d’impedimento nell’economia domestica 29.15%. L’assicurata accusava degli impedimenti in svariati ambiti dell’attività di casalinga, che però grazie al tempo a sua disposizione era in larga misura

in grado di gestire al meglio, ripartendo il lavoro sull’arco dell’intera mattinata per le giornate lavorative e sull’arco dell’intera giornata altrimenti. Per i lavori più pesanti, soprattutto per quelli di pulizia, poteva contare sull’aiuto del compagno e della di lui sorella nonché su quello di sua figlia. La dettagliata indagine domiciliare e le risultanze in merito al grado d’impedimento in detto ambito non vengono dall’istante in alcun modo contestate, per cui non vi sono elementi per dubitare del ben fondato dell’esplorazione effettuata e delle conclusioni che ne sono state tratte. Poiché l’attività di casalinga rivestiva un’incidenza del 71% rispetto all’attività complessiva, il grado d’invalidità parziale riferito a questo settore era del 20.96% (29.15 x 71 : 100), come giustamente accertato dagli organi AI. c) Per contro viene nel ricorso decisamente contestato il grado d’impedimento nell’esercizio di un’attività lucrativa confacente. L’istante presenta una sindrome cervicobrachiale con irritazione della radice C7 a destra con restringimento del canale spinale e del forame intervertebrale a seguito di discopatie interessanti i segmenti C6/C7, C4/C5 e C5/C6. Vi è poi una tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli a carattere fibromialgico e una sindrome depressiva ricorrente. Dal punto di vista medico, l’ufficio convenuto sostiene di essersi fondato in larga misura sull’accertamento pluridisciplinare effettuato dal SAM di Bellinzona agli inizi di settembre del 2008. In base a tali accertamenti, per esclusive cause psichiche l’assicurata era considerata impedita in qualsiasi occupazione in ragione non superiore al 30% (vedi relazione dello psichiatra e psicoterapeuta dott. med. … del 4 settembre 2008). Dal profilo reumatologico, nell’attività precedentemente svolta di cameriera e in tutte le attività di carattere mediopesante, sussisterebbe un’inabilità del 40%. Nel lavoro appreso di impiegata di commercio vi sarebbe una limitazione del 30% per le problematiche riferite alla colonna cervicale e alla necessità di dover cambiare sovente posizione. Per quanto riguardava invece un’attività professionale più adatta, che dovesse permettere di “cambiare posizione mantenendo al massimo la posizione seduta per un’ora e mezzo di fila, appoggiandosi bene a uno schienale alto in una sedia di tipo ergonomico, alzandosi e cambiando appoggio, non mantenendo posizioni statiche prolungate per più di mezz’ora con la colonna

cervicale e non dovendo alzare pesi sopra l’orizzontale o svolgere lavori con le braccia alzate sopra l’orizzontale”, l’assicurata era ritenuta dal punto di vista reumatologico abile completamente (vedi relazione del dott. med. … del 15 settembre 2008). Infine, dal profilo neurologico, l’impedimento in attività pesanti era del 40%, mentre per i lavori d’ufficio la limitazione era quantificabile al 30%. Per il dott. med. …, in attività più leggere come commessa in un negozio di oggetti leggeri l’assicurata avrebbe sicuramente potuto “lavorare in modo maggiore, eventualmente anche totale” (vedi relazione del 3 settembre 2008). Nella valutazione complessiva del danno alla salute, la perizia SAM concludeva ad una capacità del 70% in un’attività leggera e che rispettasse i limiti funzionali della paziente (perizia SAM pag. 25 infine). In base alle risultanze sopra riportate è evidente che l’assunto stando al quale in un’attività leggera sussisterebbe un’abilità lucrativa completa non è deducibile dalla perizia SAM, giacché già per i soli impedimenti psichici persiste un’inabilità del 30% in tutte le attività. In base all’accertamento pluridisciplinare condotto, la ricorrente è abile in ragione del 70% in un’attività adatta e in ragione del 60% nella precedente attività di cameriera. Tale valutazione della residua abilità è del tutto convincente e si fonda sulla documentazione agli atti nonché sulle diagnosi poste anche già in precedenza. Basti al proposito rilevare che i medici del SAM condividevano la diagnosi fatta dal dott. med. …, il quale del resto non si esprimeva sulla questione della residua abilità nei suoi due rapporti del febbraio 2008 e del gennaio 2010, mentre quanto in seguito accertato dalla dott. med. … nel settembre del 2009 esula dallo spazio temporale qui in discussione e non può pertanto essere determinante per detto periodo. d) Fino al maggio del 2008, l’istante avrebbe continuato in condizioni normali a lavorare come cameriera per 12 ore la settimana. Poiché per la determinazione del reddito conseguibile da invalida - nei casi in cui un’assicurata non può più riprendere la precedente attività dopo l’insorgenza del danno alla salute - vanno presi a confronto i dati statistici risultanti dall’inchiesta svizzera sulla struttura salariale (ISS) edita dall’Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 76 cons. 3b e riferimenti, 124 V 323 cons. 3b bb; DAS AI 1999 ni. 6 e 11 e 1998 ni. 8 e 15 nonché per i Grigioni sentenze non

pubblicate del 21 febbraio 2003, I 750/02, 13 marzo 2003, I 103/02 e del 30 gennaio 2004, I 325/02), in applicazione del principio della parallelizzazione dei salari comparabili (DTF 134 V 322), anche per la determinazione del salario da valida in qualità di cameriera occorre partire dagli stessi dati. Concretamente, secondo la tabella TA 1 della ISS riferita al 2006, lo stipendio lordo mensile (40 ore settimanali) di una donna impiegata nel settore gastronomico senza particolari conoscenze professionali era di fr. 3'513.-- per un conseguente reddito annuo di fr. 42'156.--. Considerato un tempo di lavoro di sole 12 ore settimanali, ne risulta un reddito di fr. 12'225.--. In un’attività adeguata di tipo semplice e ripetitivo (livello di qualifica 4) nel settore privato il reddito annuo conseguibile era nel 2006 di fr. 48'228.-- (4'019.-- x 12). Considerato un grado d’impedimento del 30% (fr. 33'759.--) e una percentuale d’occupazione del 29% ne deriva un reddito di fr. 9'790.--. Da parte degli organi AI non è stato a questo punto operata alcuna deduzione percentuale aggiuntiva. Tale aspetto, considerato il ridotto grado d’invalidità risultante dal paragone dei redditi che segue non sarebbe comunque suscettibile in nessun caso d’incidere in modo rilevante sul risultato del caso concreto, anche applicando la riduzione massima consentita. Procedendo al paragone dei redditi ne risulta un grado d’invalidità del 20% nell’attività lucrativa (applicando la deduzione percentuale massima del 25% il rispettivo grado d’invalidità sarebbe del 36%). Considerato che il settore non riveste che il 29% dell’attività complessiva, il grado parziale dell’invalidità in detto settore è del 5.8% (29 x 20 : 100), rispettivamente del 10.4%. Complessivamente il grado d’impedimento nell’attività di casalinga e in un’attività adeguata è pertanto del 26.76% (20.96 + 5.8) o, nell’evenienza più favorevole all’assicurata, del 30.96%, ciò che esclude in ambedue i casi il diritto ad una rendita d’invalidità. 4. a) A partire dal mese di maggio del 2008, la situazione dell’assicurata ha subito un radicale cambiamento. Pur mantenendo ancora il proprio domicilio nei Grigioni, essa ha lasciato il compagno e si è trasferita in un appartamento nel Cantone Ticino, dove vive anche grazie al sostegno finanziario di uno zio e della figlia. Poiché un cambiamento determinante va tenuto in considerazione dal momento che è durato almeno tre mesi (art. 88a cpv. 1 OAI), da parte degli organi AI tale modifica sostanziale delle condizioni di vita dell’istante è

stata tenuta in considerazione a partire dal mese di agosto 2008 - dopo averle accordato il diritto di audizione - solo parzialmente, ovvero operando un calcolo approssimativo del grado d’invalidità sulla base di un reddito conseguibile da sana in qualità di cameriera e svolgendo un lavoro in misura completa. Questo modo di procedere non può trovare conferma, già in considerazione dell’approssimazione dei dati a fondamento del calcolo operato. Non è infatti nelle concrete circostanze dato stabilire in che misura esattamente l’assicurata sarebbe intenzionata a svolgere un’attività lucrativa e in quale ambito. Il fatto che essa abbia precedentemente sostenuto che avrebbe continuato a svolgere l’attività di cameriera per 12 ore la settimana non permette di concludere, per una persona che gode di una formazione come impiegata di commercio, che tale aspirazione valga anche dal momento in cui l’attività non viene più svolta solo per avere qualche soldo in più o come diversivo, ma per delle impellenti necessità finanziarie. In primo luogo occorre pertanto stabilire quale sarebbero state concretamente le intenzioni della ricorrente in termini lavorativi, dopo il radicale cambiamento delle circostanze intervenuto nel maggio del 2008, ovvero quale attività avrebbe svolto e in che misura. Infatti, qualora il reddito da valida dovesse essere stabilito in base ad un’attività d’ufficio, il risultato potrebbe essere del tutto diverso da quello presentato nella decisione impugnata. Già nell’ambito dell’audizione in vista del rilascio della decisione definitiva, la ricorrente chiedeva con scritto 20 aprile 2009 un aiuto all’integrazione per un’attività d’ufficio, non avendo conoscenze informatiche. Ne consegue che già tale questione richiede ulteriori accertamenti. b) Accanto alla presa in considerazione di un grado d’impedimento del 30% anche in attività adeguata, l’istanza precedente non ha operato alcuna riduzione addizionale malgrado l’istante presenti delle marcate limitazioni per la scelta dell’attività confacente. Soprattutto i disturbi alle dita, che non pemettono un’attività prolungata alla tastatura, escluderebbero anche l’esplicazione di attività manuali leggere di tipo ripetitivo. Non è pertanto dato sapere per quale motivo non entrerebbe in considerazione un’ulteriore deduzione percentuale. In ogni caso, il grado d’invalidità del 18.44%, accertato nella decisione impugnata, non può in questa sede essere

confermato. In base alla documentazione agli atti, la ricorrente sembra poi presentare a partire dal 2009 anche degli impedimenti fisici a seguito d’incipienti disturbi al braccio destro (vedi certificazione della dott. med. … e decisione di mancanza di idoneità al collocamento dell’assicurazione contro la disoccupazione). Prima di decidere sul grado d’invalidità, sarebbe pertanto utile chiarire anche dal profilo medico se la situazione dell’istante abbia o meno subito un peggioramento. Dai nuovi accertamenti che l’autorità è tenuta ad effettuare e in base al nuovo grado d’invalidità accertato sarà poi possibile stabilire se la ricorrente ha o meno ancora diritto a misure di reintegrazione. 5. a) In conclusione, il ricorso è respinto per quanto riguarda il rifiuto di una rendita d’invalidità sulla base della situazione della petente fino all’agosto del 2008. Per contro viene annullato il grado d’invalidità accertato in seguito al cambiamento sostanziale delle circostanze e l’implicito rifiuto a misure di integrazione per il periodo successivo. Gli atti vengono in questo senso ritornati all’ufficio convenuto per l’esplicazione di ulteriori accertamenti e la presa di una nuova decisione di rendita che tenga anche in considerazione l’eventuale diritto a misure d’integrazione a partire da un grado d’invalidità del 20%. b) In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.00 e fr. 1000.00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). L’esito della vertenza giustifica un proporzionale accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento, tre le due parti in causa, mentre la ricorrente, che si è fatta rappresentare da un consulente, non ha diritto a ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto per quanto riguarda il rifiuto delle prestazioni di rendita per il periodo fino all’agosto 2008 e parzialmente accolto nel senso dei considerandi per il periodo successivo. Gli atti vengono ritornati all’Istituto

delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, per la presa di una nuova decisione in questo senso. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato per metà da … e per l’altra metà dell’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Non vengono assegnate ripetibili.

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