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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 21.08.2008 S 2008 66

21 août 2008·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·1,842 mots·~9 min·6

Résumé

sospensione del diritto all'indennità | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

S 08 66 SENTENZA del 21 agosto 2008 nella vertenza di diritto amministrativo concernente sospensione dal diritto all'indennità 1. …, 1956, impiegato di commercio, lavorava per 17 anni (dal 1976 fino al 1993) presso un’impresa di costruzioni quale responsabile amministrativo. Da allora e fino al 2006 era impiegato parzialmente presso la … di … in qualità di agente di sicurezza. Dal 1. novembre 2006 egli rivendica il diritto all’indennità giornaliera di disoccupazione. L’8 ottobre 2007, l’assicurato veniva invitato a contattare telefonicamente il responsabile del Programma Inserimento … (PIM) per un posto di lavoro come aiuto cancelleria e archivio presso il Comune di ... Giusta quanto riferito dalla responsabile del PIM e dall’assicurato stesso in merito all’esito dell’assegnazione effettuata, l’assicurato non avrebbe ritenuto adeguato il programma occupazionale e avrebbe dichiarato di essere in attesa di altre misure. Infatti, il 10 ottobre 2007, l’assicurato aveva presentato domanda di consenso per frequentare un corso informatico. La richiesta veniva respinta il 16 ottobre successivo, poiché la misura non era reputata suscettibile di migliorare l’idoneità al collocamento in tempo utile 2. Dopo aver sentito l’assicurato, con decisione 29 febbraio 2008 l’Ufficio cantonale per l’industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) sospendeva … dal diritto all’indennità di disoccupazione per la durata di 23 giorni, non avendo l’interessato dato seguito all’assegnazione del provvedimento inerente il mercato del lavoro. Dopo aver assunto le necessarie informazioni in merito all’attività pretesa presso la cancelleria comunale in questione, l’UCIAML respingeva la tempestiva opposizione, nell’ambito della quale l’opponente

sosteneva di non poter svolgere l’attività richiesta senza un adeguato inserimento, con decisione 7 aprile 2008. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 7 maggio 2008, … chiedeva l’accoglienza del ricorso. L’istante considera di essersi sempre impegnato nella ricerca di un lavoro, il programma d’inserimento gli sarebbe stato assegnato in un periodo in cui la cassa disoccupazione lo avrebbe ritenuto comunque inabile al collocamento, sarebbero 15 anni che non avrebbe più svolto attività di commercio e il suo grado di disoccupazione sarebbe solo del 60%, mentre presso la cancelleria comunale veniva richiesta una presenza di otto ore giornaliere per cinque giorni alla settimana con una conseguente retribuzione oraria netta di fr. 12.00. 4. Nella propria presa di posizione l’UCIAML chiedeva la reiezione del ricorso. In considerazione dell’attività appresa, il lavoro assegnato all’assicurato doveva essere considerato esigibile per quanto riguardava la qualità dello stesso. Per il resto l’indennità giornaliera a cui l’istante avrebbe diritto sarebbe stata stabilita in base al guadagno assicurato, per cui le critiche promosse dal ricorrente avverso la retribuzione sarebbero pure infondate. Considerando in diritto: 1. Giusta l’art. 43 della legge sulla giustizia amministrativa (LTA), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di Giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5000.00 e non si deve decidere in merito a questioni giuridiche d’importanza fondamentale. Nell’evenienza, l’istante ha diritto ad un’indennità giornaliera di disoccupazione pari a fr. 110.35, calcolata sull’80% di un guadagno assicurato di fr. 2’993.00 (2'394.40: 21.7). Essendo litigiosa una sospensione di 23 giorni, il valore litigioso corrisponde nell’evenienza a fr. 2'538.05 (fr. 110.35 x 23). Non ponendosi neppure una questione d’importanza fondamentale, ne consegue che sulla presente controversia è competente a statuire il Giudice unico.

2. a) In virtù dell’art. 59 cpv. 1 e 2 LADI, l’assicurazione contro la disoccupazione fornisce prestazioni finanziarie anche per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono migliorare l’idoneità al collocamento, promuovere le qualifiche professionali, diminuire il rischio di una disoccupazione o offrire la possibilità di acquisire nuove esperienze professionali (art. 59 cpv. 1 e 2 LADI). Giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell’ufficio del lavoro, segnatamente se non si è sottoposto ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo (DLA 1984 no. 14 e 1982 no. 5; STA S 02 286, S 01 72 nonché S 00 219 e 40). b) Nell’evenienza si pone prima di tutto la questione si sapere se l’assicurato non ritenendo adeguato alla sua situazione professionale il provvedimento deciso sia contravvenuto all’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. Non riveste per contro nel presente contesto alcuna importanza la questione di sapere se l’assicurato si sia altrimenti adoperato per ridurre la propria disoccupazione, come del resto è comunque suo preciso compito fare, accettando dal 2 al 26 marzo 2007 un lavoro presso una banca tedesca. Il provvedimento in questione era stato assegnato al ricorrente agli inizi dell’ottobre 2007 e quindi riguardava un periodo nel quale l’istante era disoccupato. Nel proprio ricorso l’assicurato adduce per la prima volta che il programma d’inserimento gli era stato assegnato durante un periodo in cui le indennità di disoccupazione gli sarebbero state sospese per inabilità al collocamento. In realtà nel corso del mese di dicembre 2007 all’assicurato venivano versate le indennità di disoccupazione per ottobre e novembre 2007. Ciò comprova che l’eventuale provvedimento era stato contestato dall’assicurato o che comunque non poteva essere considerato definitivo. Del resto l’assicurato non comprova neppure che agli inizi di ottobre 2007, epoca alla quale il provvedimento era stato ordinato, egli conoscesse già i dubbi insorti in merito al suo diritto all’indennità. Se pertanto l’istante riteneva di continuare ad essere collocabile

e di avere pertanto diritto all’indennità giornaliera di disoccupazione, egli non può ora pretendere - senza contraddirsi - di aver rifiutato il provvedimento non considerandosi più disoccupato. 3. a) Il ricorrente ha rifiutato l’assegnazione che gli era stata fatta, adducendo inizialmente di essere in attesa di altre misure e di non ritenerla comunque indicata. A titolo preliminare va detto che l’attività presso la cancelleria comunale era per l’impiegato di commercio non più attivo in questo settore dal 1993 una misura indubbiamente adatta a migliorarne l’idoneità al collocamento, soprattutto per la possibilità offertagli di acquisire una esperienza professionale recente nel settore commerciale. b) L’istante adduceva, a motivo del rifiuto, di essere stato in attesa di altre misure. In effetti, in data 10 ottobre 2007 egli aveva presentato domanda per frequentare un corso d’informatica e attendeva risposta da parte degli organi AD. Evidentemente la richiesta fatta non costituiva un motivo valido per rifiutare l’assegnazione dell’8 ottobre 2007. Dagli allegati di ricorso risulta che il corso in parola era previsto il venerdì dalle ore 16:00 alla ore 18:00, motivo per cui anche in vista di questo corso l’interessato avrebbe eventualmente potuto vedere di trovare un accordo con il datore di lavoro e riunire in tal modo teoria e pratica informatiche. Per l’istante però, il corso d’informatica sarebbe stato l’indispensabile presupposto per iniziare l’attività di aiuto cancelleria e per i lavori di archiviazione. La pretesa non appare in questi termini sostenibile. In primo luogo, l’assicurato dispone di una formazione commerciale completa e ha lavorato in detto settore per 17 anni. Nei dati raccolti dagli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione viene indicata come attività desiderata quella d’impiegato di commercio e di segretario con diploma federale, questo a chiara dimostrazione che tali attività erano reputate dal disoccupato perfettamente indicate alla sua situazione di lavoro ed alle sue conoscenze. La convinzione espressa dall’interessato in merito all’importanza e di una formazione informatica generalizzata per accrescere le possibilità di reinserimento dell’assicurato nel mondo commerciale ha certo un suo fondamento, ma non può essere intesa in termini assoluti. Infatti, anche la misura assegnata, avrebbe propriamente permesso all’interessato

di prendere dimestichezza con l’informatica. Che per il lavoro di supporto richiesto fossero presupposte già delle conoscenze informatiche particolari non è documentato. Per il resto, la pretesa stando alla quale un impiegato di commercio non sarebbe in grado di svolgere tali semplici mansioni solo perché dal 1993 non avrebbe più lavorato specificamente nell’ambito commerciale è per questo Giudice una motivazione pretestuosa che non giustifica in alcun modo il rifiuto opposto a priori al provvedimento assegnato. Oggettivamente, non vi erano pertanto motivi validi per rifiutare l’occupazione come invece è stato fatto dall’assicurato. In ogni caso, l’obbligo di ridurre il danno avrebbe imposto al ricorrente di almeno provare a portare a termine la misura. c) Giusta l’art. 10 cpv. 2 lett. a LADI, è considerato disoccupato chi ha un’occupazione a tempo parziale e cerca un’occupazione a tempo pieno o a tempo parziale. Giusta quanto preteso dal ricorrente stesso (vedi comunicazione e-mail dell’8 ottobre e conferma del 12 novembre 2007), anche se il lavoro svolto prima della disoccupazione sarebbe stato un’attività a tempo parziale, attualmente l’assicurato sarebbe disposto ad accettare anche un lavoro a tempo pieno. Ne consegue che sotto questo aspetto il provvedimento assegnato all’assicurato era pertanto perfettamente esigibile. In termini economici poi, giusta quanto previsto all’art. 64a LADI, l’esigibilità dei provvedimenti di occupazione non sottostà alle condizioni di cui all’art. 16 lett. i LADI relative alla realizzazione di un salario corrispondente al 70% del guadagno assicurato. Ne consegue che anche le reticenze espresse dall’istante in merito alla prevista insufficiente rimunerazione per un’attività a tempo pieno non meritano di essere prese in considerazione. 4. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo (art. 30 cpv. 3 LADI). La sospensione del diritto all’indennità è di 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, di 16 a 30 giorni in caso di una colpa mediamente grave e di 31 a 60 giorni in caso di colpa grave (art. 45 cpv. 2 OADI). La colpa grave è data se l’assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzie di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo (art. 45 cpv. 3 OADI).

L’assicurato è stato sospeso dal diritto all’indennità per la durata di 23 giorni. Con ciò è stata ritenuta nei suoi confronti una colpa mediamente grave. In principio, il fatto di compromettere con il proprio comportamento le reali possibilità di ottenere un posto di lavoro idoneo deve essere considerato come una colpa grave (STA S 00 201 e S 99 54). Nell’evenienza, l’assicurato non ha propriamente rifiutato un lavoro idoneo, ma ha preso contatto con l’incaricata di un provvedimento di occupazione comunicandole di considerare non adatto alla sua situazione di lavoro il provvedimento temporaneo che gli era stato assegnato. Con la sospensione decisa l’ufficio convenuto ha pertanto giustamente tenuto in considerazione la concreta situazione del caso in esame che non permette l’applicazione di una sanzione come in caso di colpa grave. Va comunque ricordato al ricorrente che l’atteggiamento assunto non è in alcun modo scusabile, in assenza di un tentativo d’impiego nel settore nel quale l’istante voleva essere reinserito. Simili occasioni, anche tenuto conto del mercato del lavoro locale, andrebbero sfruttate e non perse accampando pretesti. 5. Per i motivi esposti in precedenza, la decisione impugnata merita in questa sede piena conferma e il ricorso deve essere integralmente respinto. In applicazione dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la presente procedura è gratuita. Il Giudice delle assicurazioni decide: 1. Il ricorso è respinto 2. La procedura è gratuita.

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