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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 18.03.2005 S 2005 8

18 mars 2005·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·1,797 mots·~9 min·6

Résumé

partecipazione ad un corso | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

S 05 8 1a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 18 marzo 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente partecipazione ad un corso 1. …, 1965, di professione legatore, era da ultimo impiegato quale direttore di produzione presso la … e dal 22 marzo 2004 rivendicava il diritto all’indennità di disoccupazione. Da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione venivano nel 2004 assunte le spese per la partecipazione ai corsi “Introduzione al marketing e alla comunicazione” e “Piattaforma linguistica di tedesco”, mentre nel 2005 veniva accolta la domanda per la partecipazione al corso “Microsoft Excel”. 2. Il 3 giugno 2004, l’assicurato inoltrava due domande riguardanti la partecipazione al “Corso base di organizzazione aziendale” e “Marketing e Progetto”. Ambedue le richieste venivano respinte dall’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) con decisione 8 giugno 2004, non essendo considerati tali provvedimenti atti ad incrementare l’idoneità al collocamento dell’interessato. La tempestiva opposizione contro la decisione di rifiuto veniva respinta il 9 dicembre 2004. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 20 gennaio 2005, l’assicurato chiedeva il riconoscimento totale o almeno parziale dei costi per i due corsi in questione. Come confermato anche dal sindacato di categoria, il settore delle arti grafiche attraverserebbe un periodo di crisi e per l’istante una vera possibilità di mettere fine alla propria disoccupazione sarebbe quella di orientarsi verso il settore industriale/commerciale, giacché un perfezionamento professionale nell’ambito della precedente attività dirigenziale, oltre ad essere superfluo, non potrebbe aiutarlo comunque molto.

Il fatto che la disoccupazione si protragga ancora un anno dopo il suo insorgere attesterebbe del resto le difficoltà di un reinserimento nell’ambito delle arti grafiche. 4. Nella propria risposta, l’UCIAML chiedeva la reiezione del ricorso, non considerando i due corsi in oggetto suscettibili di migliorare le possibilità concrete di reinserimento dell’assicurato nel mondo del lavoro. Giusta l’ufficio convenuto, l’istante sarebbe essenzialmente interessato ad un posto di lavoro in una posizione dirigenziale. Per il conseguimento di questo obiettivo i due perfezionamenti in oggetto non sarebbero però le misure idonee, mancando l’interessato della necessaria esperienza pratica nel rispettivo settore. Considerando in diritto: 1. a) Giusta l’art. 1a cpv. 2 della legge federale su l’assicurazione contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI), la legge si prefigge di prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro. A questo fine la LADI ha previsto agli art. 59ss. i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML). Gli stessi sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Giusta l’art. 59 cpv. 3 LADI, tali provvedimenti devono migliorare l’idoneità al collocamento delle persone assicurate in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione (lett. a), promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro (lett. b), diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata (lett. c) o offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali (lett. d). Nella valutazione dei bisogni e delle esperienze, l’ufficio di compensazione provvede affinché l’esito dei provvedimenti sia controllato e preso in considerazione nella preparazione e nell’esecuzione di ulteriori provvedimenti (art. 59a lett. b LADI). b) Come nel caso delle misure reintegrative dell'assicurazione per l'invalidità, l’assicurato ha diritto solo ai provvedimenti necessari alla riqualificazione, al

perfezionamento e alla reintegrazione professionali e non a quelli che appaiono essere i migliori nel caso di specie (DTF 110 V 102, 103 V 16 cons. 1b). Inoltre la formazione di base, a determinate eccezioni non soddisfatte nella presente fattispecie, ed il promuovimento, da un punto di vista generale, del perfezionamento professionale non competono all'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 111 V 274 cons. 2b e 400 cons. 2b, nonché sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 39 pag. 221 cons. 1b). Quest'ultima ha infatti unicamente il compito di combattere la disoccupazione effettiva e imminente in casi particolari tramite provvedimenti concreti di riqualifica e perfezionamento. Deve trattarsi in particolare di misure che permettono all'assicurato di adeguarsi ai progressi intervenuti in ambito industriale e tecnico oppure di realizzare sul mercato del lavoro le attitudini professionali esistenti al di fuori della propria attività lucrativa specifica precedente (DTF 111 V 274 cons. 2b e 400 cons. 2b con riferimenti; DLA 1998 no. 39 pag. 221 cons. 1b). Il limite tra formazione di base rispettivamente perfezionamento professionale in generale da una parte e riqualifica rispettivamente perfezionamento professionale ai sensi dell'assicurazione contro la disoccupazione dall'altra, non è tuttavia netto (DTF 108 V 166). Poiché una misura può presentare caratteristiche tipiche di entrambi gli ambiti, sono decisivi gli aspetti che predominano nel caso concreto (DTF 111 V 274 cons. 2c e 400 cons. 2b). Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), tra i criteri che possono in particolare essere presi in considerazione per la riqualificazione e il perfezionamento professionale ai sensi del diritto che regge l'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 111 V 276 cons. 2d) va annoverato quello secondo cui la misura dev'essere appropriata, necessaria e specificamente determinata a promuovere l'idoneità al collocamento; per quel che concerne il miglioramento di quest'ultima, la prospettiva di un vantaggio teorico eventuale non basta, ma è necessario che l'idoneità al collocamento venga effettivamente migliorata in misura importante nel caso concreto tramite un perfezionamento eseguito nell'ambito di uno scopo professionale preciso (STFA del 22 marzo 2004 C 11/02 e del 10 agosto 1999 C 8/99).

2. a) Nell’evenienza, l’assicurato ha appreso la professione di legatore o rilegatore nell’ambito delle arti grafiche. Un suo reinserimento nel mondo del lavoro nell’attività appresa è effettivamente da considerarsi difficoltoso per l’indiscussa crisi che regna nel settore. Per l’assicurato, poiché questi era da ultimo impiegato quale direttore di produzione presso una tipografia, le migliori possibilità per un reinserimento nel mondo del lavoro sarebbero quelle che gli permetterebbero di sfruttare al meglio le già esistenti capacità dirigenziali, dotandosi di una formazione di base che possa essere compatibile con il settore commerciale e industriale. Per l’ufficio convenuto invece, per assumere ruoli dirigenziali in altri ambiti dovrebbe essere presupposta una conoscenza di fondo del prodotto o della materia che l’assicurato non avrebbe e alla cui carenza non potrebbe neppure ovviare frequentando i corsi richiesti. b) Per quanto attiene al “Corso base di organizzazione aziendale”, i dubbi sollevati dall’ufficio convenuto per non autorizzare il PML a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione meritano in questa sede piena conferma. Il fatto che in precedenza l’assicurato abbia potuto acquisire nozioni pratiche a livello dirigenziale non giustifica nella concreta situazione una formazione di base in questo ambito. In primo luogo, come giustamente evocato dalla parte convenuta, una funzione dirigenziale in ambito commerciale o industriale presuppone indubbiamente una buona conoscenza del prodotto, delle strutture della ditta o comunque dell’organizzazione interna, nozioni solitamente acquisibili solo con l’esperienza concreta nel settore. D’altro canto, può essere pure ammesso che il mercato offra delle attività dirigenziali anche per coloro che non dispongano di conoscenze pratiche nello specifico settore qualora la formazione di base di queste persone collimi con le richieste del posto di lavoro (per esempio formazione superiore in economia aziendale, scuola tecnica superiore, laurea nello specifico settore ecc.). Puntando integralmente sul settore dirigenziale, l’assicurato pretende darsi una formazione di base in un settore di cui ha solo un’esperienza pratica. Contrariamente al parere dell’istante, non è posta in discussione la necessità di cercare un’occupazione in un ambito diverso dalle arti grafiche. Come però giustamente proposto dall’ufficio convenuto, l’istante dovrebbe cercare lavoro nell’ambito commerciale o industriale non limitando le sue ricerche ai soli

posto di lavoro con qualità dirigenziali, pur disponendo solo di esperienza pratica in questo settore. Basti al riguardo ricordare che i corsi finora andati a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione sono propriamente finalizzati al reinserimento dell’assicurato per un ampio ventaglio di attività che includono anche il mondo commerciale e quello industriale (marketing, lingue, Microsoft Excel). c) Nel caso concreto, la formazione che l’instante intende seguire esula in principio da quanto egli ha appreso ed è solo teoricamente in grado di offrire al disoccupato migliori condizioni d’impiego e quindi di accrescere la sua idoneità al collocamento. Che con la formazione in parola si possa considerare che l’istante disponga non più solo di attitudini pratiche a svolgere funzioni dirigenziali, ma anche teoriche è una semplice supposizione, senza concrete ripercussioni pratiche. Questa tesi viene confermata analizzando i profili richiesti per le diverse mansioni alle quali l’istante considera di poter aspirare. Per i posti di direttore tecnico, membro di direzione e di responsabile del controllo qualità venivano richiesti rispettivamente: una laurea in chimica, una formazione di base in economia o degli studi universitari. Come capo progetto Studi & Industrializzazione e come responsabile di produzione i requisiti indispensabili erano delle buone conoscenze in materia di stampaggio ed assemblaggio di meccanismi plastici fabbricati in grande serie. Questi profili confermano integralmente le tesi dell’ufficio convenuto quanto alle richieste per le funzioni di tipo dirigenziale: o l’istante ha pluriennali esperienze nello specifico settore o dispone di studi superiori o universitari che gli permettano di assumere compiti di rango superiore. In questo contesto, il corso base di organizzazione aziendale, oltre a dare all’assicurato una diversa formazione di base, non può essere considerato offrire concretamente al disoccupato migliori sbocchi sul mercato del lavoro, per cui il rifiuto di assumere i relativi costi merita piena conferma. d) Dal 19 gennaio al 6 marzo 2004, l’assicurato seguiva un corso di introduzione al marketing e alla comunicazione d’azienda. Il secondo corso al quale l’istante avrebbe voluto partecipare riguardava il marketing di progetto. Questo corso avrebbe dovuto permettere ai collaboratori di migliorare la loro

competenza comunicativa, insegnando loro quali tecniche e supporti utilizzare al meglio. Tenendo conto del fatto che, giusta le disposizioni dell’art. 59a lett. b LADI, l’esito dei provvedimenti va controllato e preso in considerazione nella preparazione e nell’esecuzione di ulteriori provvedimenti, il corso che il ricorrente intendeva seguire nell’ambito del marketing può in ogni caso essere considerato come un corollario pratico di quello precedente, trattando sotto un diverso aspetto nell’ambito del marketing il tema della comunicazione. Come risulta dalla richiesta stessa, la misura non poteva essere considerata come una continuazione di quella precedente, ma come una misura complementare a questa. Quanto alla cerchia dei possibili interessati, il corso non si rivolgeva solo ai quadri aziendali, ma era considerato idoneo anche per tutti i collaboratori dell’azienda. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale amministrativo considera di poter approvare il provvedimento, potendo effettivamente essere messo in relazione con quanto era già stato approvato in precedenza. 3. In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto e al ricorrente viene riconosciuto il diritto di partecipare al corso “Marketing e Progetto”. Per il resto il ricorso è respinto. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e a … viene riconosciuto il diritto a frequentare il corso “Marketing e Progetto”. Per il resto il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.

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