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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 26.06.2008 S 2005 104

26 juin 2008·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·3,610 mots·~18 min·12

Résumé

rendita AI | Invalidenversicherung

Texte intégral

S 05 104 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA dell’8 novembre 2005 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rendita AI 1. …, 1956, diplomato metalcostruttore, non esercitava però la professione appresa, ma lavorava in diverse qualità, da ultimo come manovale presso la ditta di ferramenta … SA dal 1. luglio 1999 al 31 ottobre 2003, data alla quale veniva licenziato per motivi di salute. Infatti, già dagli inizi del 2001, l’operaio accusava una diversificata sintomatologia – in particolare dolori alla schiena e stati depressivi - che comportava una prolungata inabilità al lavoro. Dal punto di vista medico, era considerato indicato un cambiamento dell’attività pesante esercitata a favore di un lavoro a stazione alternata, mediamente impegnativo dal punto di vista fisico o medio-leggero. Dopo il licenziamento, il lavoratore non riusciva a trovare un impiego e percepiva l’indennità di disoccupazione fino ad estinzione del diritto. Il 27 gennaio 2003, l’assicurato faceva domanda in vista dell’ottenimento di prestazioni da parte dell’assicurazione contro l’invalidità (AI). 2. Con decisione 3 giugno 2003, l’Ufficio AI del Cantone dei Grigioni rifiutava la richiesta, non essendo l’assicurato invalido in misura rilevante ai fini assicurativi. In sostanza, il petente era considerato in grado di svolgere un’attività confacente in misura completa. Dal paragone tra il reddito conseguibile senza invalidità e quello conseguibile dopo il danno alla salute, il grado d’invalidità accertato non sarebbe rilevante ai fini dell’AI. La tempestiva opposizione presentata contro il diniego decretato veniva respinta con decisione 16 giugno 2005.

3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 11 agosto 2005, … postulava l’annullamento della decisione impugnata, un accertamento complessivo del suo danno alla salute fisico e psichico da parte di uno specialista o il riconoscimento di una rendita d’invalidità intera. In primo luogo, il ricorrente contesta decisamente il persistere di un’abilità lucrativa completa in attività medie e medio-leggere, non tenendo tale valutazione in considerazione la problematica a livello psichico. Per questo, accanto alla presentazione della relazione specialistica 8 agosto 2005, veniva in sede di ricorso richiesta l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare. Che lo stato di salute dell’istante fosse precario dal 2003 sarebbe del resto già stato riconosciuto anche da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, nella misura in cui il richiedente prestazioni sarebbe stato considerato idoneo al collocamento come un impedito fisico o psichico. Per l’istante il calcolo del reddito conseguibile da invalido operato dall’ufficio convenuto sarebbe poi del tutto arbitrario, già perché superiore al reddito conseguibile senza danno alla salute. Inoltre, i dati raccolti misconoscerebbero la reale situazione di fatto e gli impedimenti che l’assicurato riscontrerebbe nell’esercizio di una professione anche medio-leggera. Prendendo concretamente a fondamento del calcolo i salari corrisposti in alcune categorie di impiego, si paleserebbe l’infondatezza delle cifre invocate dall’ufficio convenuto, sulla base di salari che il mercato locale non conoscerebbe o comunque per attività che non si conformerebbero certo alla situazione del ricorrente. 4. Nella propria risposta di causa, l’ufficio AI chiedeva la reiezione del ricorso e la conferma della decisione di rifiuto di prestazioni da parte dell’AI. In primo luogo, l’attestazione medica prodotta per la prima volta in sede di ricorso non potrebbe essere presa in considerazione, in quanto riferita ad una situazione posteriore a quella della decisione su opposizione e quindi tardiva. Dal fatto che per l’assicurazione contro la disoccupazione l’istante fosse stato considerato idoneo al collocamento come impedito fisico o psichico, non sarebbe deducibile alcunché a favore dell’assicurato. Anche il paragone dei redditi operato dall’ufficio AI sfuggirebbe poi a qualsiasi censura, essendo stati applicati i principi che la giurisprudenza federale avrebbe sviluppato in materia di determinazione del grado d’invalidità.

Considerando in diritto: 1. Il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), la quale contiene diverse disposizioni applicabili anche nell’ambito della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI). Essendo stata la decisione impugnata emanata dopo l’entrata in vigore della LPGA e venendo il diritto a rendita a nascere dopo il 1. gennaio 2003, le nuove disposizioni si applicano al caso in parola (DTF 130 V 446 cons. 1, 127 V 467 cons. 1 e 121 V 366 cons. 1b). Per quanto riguarda i criteri che regolano la fissazione del grado d’invalidità, le nuove disposizioni della LPGA non apportano comunque cambiamenti sostanziali rispetto alle previgenti disposizioni in vigore fino alla fine del 2002 (DTF 129 V 4 cons. 1.2 e riferimenti e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni {TFA} del 28 giugno 2004, procedimento no. I 590/03), poiché le definizioni legali contenute agli art. 3-13 LPGA rappresentano di regola la versione codificata della giurisprudenza pronunciata in ultima istanza prima dell’entrata in vigore della nuova legge (DAS 2005, AI no. 4). 2. Materialmente, la controversia verte principalmente sul grado d’invalidità del ricorrente. Giusta l’art. 28 LAI, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2004, che però per quanto concerne il grado minimo d’invalidità non ha subito cambiamenti rispetto alla versione anteriore, l’assicurato invalido almeno al 40% ha diritto a una rendita. Secondo il grado d’invalidità, la rendita è graduata come segue: per un grado d’invalidità di almeno il 40% esiste il diritto ad una rendita di un quarto, per almeno il 50% ad una rendita della metà, per almeno il 60% ad una rendita di tre quarti e per almeno il 70% ad una rendita intera d’invalidità. E’ considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA e vedi anche art. 4 LAI). E’ considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione (art. 7 LPGA). Giusta quanto previsto agli art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (DTF 128 V 30 cons. 1). L'invalidità è allora definita come la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità di guadagno media sul mercato equilibrato del lavoro (DTF 127 V 298 cons. 4c) entrante in linea di conto per l'assicurato. L'invalidità è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 110 V 275 cons. 4a, 109 V 32 cons. 2a, 105 V 207 e 102 V 166). E' vero che sul danno alla salute è competente a pronunciarsi il medico (DTF 114 V 314 cons. 3c e 105 V 158 cons. 1). A questi spetta descrivere la menomazione fisica o psichica di cui l'assicurato è portatore e specificare quali impedimenti funzionali ne derivano. E' poi compito dell'amministrazione stabilire e valutare quali siano, alla luce dei dati medici raccolti, le reali possibilità di lavoro di cui l'assicurato dispone e poter così stabilire quale potrebbe ancora essere il reddito conseguibile da invalido (DTF 125 V 261 cons. 4). 3. a) L’assicurato soffre di una sindrome cervicale e lombosacrale su discopatie, spondilartrosi multisegmentale e di uno stato ansioso depressivo (relazioni del 7 maggio 2003 del medico curante, 7 marzo 2003 del dott. med. … e 25 febbraio 2004 del dott. med. …). In merito alle ripercussioni di queste patologie sulla capacità lavorativa dell’istante, i medici concordano nel considerare come non più indicato l’esercizio della precedente attività di manovale, trattandosi di un lavoro troppo pesante. Per contro, in un’attività a carattere leggero o mediamente pesante, “che non implichi il sollevamento ed il trasporto di pesi superiori a 10-12 kg, eviti di mantenere a lungo la posizione con tronco anteflesso o collo retroflesso e consenta di alternare la posizione seduta con quella eretta” (relazione del 7 marzo 2003 e vedi anche quella del 25 febbraio 2004), il paziente era reputato abile al lavoro in misura completa. Alla stessa conclusione giungeva pure il medico curante nella propria valutazione del 7 maggio 2003. Essendo le valutazioni agli atti fino ad allora

unanimi e confermate da indagini radiologiche e TAC cerebrale, anche l’incaricata del servizio medico regionale dell’AI, dott. med. …, non riteneva indicata l’esplicazione di ulteriori accertamenti medici e confermava la piena capacità lucrativa in un’attività confacente (referto del 22 luglio 2003). Il ricorrente contesta queste conclusioni considerandole fondarsi unicamente sui residui ortopedici riscontrati, anziché valutare anche le conseguenze psichiche del danno alla salute. Infatti, lo psichiatra e psicoterapeuta Prof. dott. med. …, pur ponendo la stessa diagnosi dei medici generici - ovvero stato ansioso depressivo unitamente a somatizzazioni e disturbo misto della personalità - concludeva all’esistenza di una inabilità lavorativa completa (vedi relazione del 17 marzo 2004). Questa valutazione dell’inabilità al lavoro non è però esaustiva, giacché non è neppure contestato che nell’esercizio della precedente attività l’assicurato non fosse più abile al lavoro. Contestata è invece la possibilità di svolgere un altro lavoro adatto alla situazione di salute dell’assicurato, questione sulla quale però l’esperto non si è determinato. Nella valutazione degli aspetti psichici del danno alla salute, l’esperto non riesce neppure a motivare concretamente perché l’istante non sarebbe più in grado di svolgere un’attività leggera o di media portata (non sono addotti problemi di concentrazione o di memoria, di lucidità nel tempo e nello spazio, di affidabilità, di capacità di intendere e agire di conseguenza nell’esecuzione di un’attività semplice, di disturbi del sonno e quindi del rendimento, di maggiore affaticabilità ecc.). In tutte e quattro le relazioni mediche contenenti una valutazione della residua capacità lucrativa del paziente - in relazione al lavoro finora svolto ed alla possibilità di una ripresa in un’occupazione più confacente - viene posta una diagnosi relativa ai disturbi di carattere fisico ed a quelli di natura psichica. E’ quindi evidente che la valutazione operata della residua capacità lucrativa tiene pure debitamente in considerazione l’aspetto psichico del danno alla salute, che viene valutato di lieve entità. Nella relazione del medico curante del 7 maggio 2003 lo stato ansioso depressivo del paziente era reputato incidere sulla capacità lavorativa, mentre non veniva considerato ripercuotersi sulla capacità lavorativa il disturbo della personalità di cui il ricorrente parimenti soffre. Anche lo specialista in medicina generale dott. med. … riprendeva fedelmente la diagnosi e le affermazioni fatte dal paziente quanto a “lievi disturbi di tipo ansioso depressivo” a seguito dei dolori

alla schiena e considerava che tali affezioni si ripercuotessero sulla residua capacità lavorativa del paziente in una mancanza di motivazione a svolgere lavori pesanti. Infine il dott. med. … si esprimeva sui disturbi di natura psichica, reputando che il leggero stato depressivo fosse tenuto debitamente sotto controllo grazie ai regolari consulti psichiatrici. In base alle considerazioni che precedono e allo stato degli atti non è allora dato concludere che le valutazioni della residua capacità lucrativa del paziente si riferiscano unicamente agli impedimenti di carattere fisico. b) A sostegno di una maggiore incidenza della componente psichica sulla residua capacità lucrativa, l’istante allega in sede di ricorso una nuova relazione dello psichiatra e psicoterapeuta Prof. dott. med. ... La questione di sapere se tale relazione sia tardiva e non possa quindi essere presa in considerazione può nell’evenienza restare aperta, giacché il risultato dal caso concreto non cambierebbe comunque. Infatti, nella certificazione dell’8 agosto 2005 non vengono apportati elementi di prova nuovi o valutazioni suscettibili di comprovare una errata precedente valutazione dell’incidenza del danno psichico sulla residua capacità lucrativa. In detta relazione, lo specialista non opera alcuna valutazione concreta della residua abilità, ma si limita a descrivere in modo del tutto generico la situazione del paziente. Anche l’allegazione stando alla quale la situazione sarebbe peggiorata non è corroborata da alcuna indicazione temporale, né da una valutazione concreta del grado di questo aggravamento. In questo senso la relazione sembra più una risposta a posteriori alle considerazioni esposte nella decisione su opposizione e stando alle quali dallo psichiatra e psicoterapeuta non veniva del resto comprovato alcun aggravamento suscettibile di giustificare il diverso giudizio espresso da questo specialista rispetto a quello dei medici generici. In ogni caso, questo Giudice non ritiene di poter considerare la certificazione presentata in sede di ricorso come una nuova valutazione della situazione clinica del paziente propria a inficiare le precedenti e concrete valutazioni mediche. Considerando la documentazione medica agli atti non si giustifica per questo Giudice l’esecuzione di ulteriori accertamenti. Il diverso giudizio a cui è giunto lo psichiatra e psicoterapeuta, essendo privo di riferimenti concreti in termini di impedimenti, non è per questo Giudice atto a mettere in

discussione i pareri degli altri tre medici generici che hanno visitato il paziente e valutata concretamente la residua capacità lucrativa. Per questo non vi sono neppure motivi per ordinare una ulteriore perizia medica pluridisciplinare. In base alla documentazione agli atti, il ricorrente è stato a giusta ragione considerato ulteriormente abile al 100% in un’attività confacente al suo stato di salute. Del resto è propriamente per questo motivo che l’assicurato era stato considerato idoneo al collocamento da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione. Egli è infatti inabile per l’esecuzione di lavori pesanti, ma resta abile completamente in attività medio-leggere o di portata media (cfr. art. 15 cpv. 2 LADI). 4. Per determinare il reddito conseguibile senza invalidità, a causa delle sensibili variazioni subite negli anni precedenti in seguito ai disturbi fisici e psichici (nel 1999 fr. 41'463.-- e nel 2000 fr. 40'604.--, mentre negli anni successivi il reddito era decisamente inferiore a queste cifre), l’ufficio convenuto ha proceduto ad una indicizzazione del reddito del 1999, ottenendo per l’anno determinante 2003 un reddito di fr. 44'440.60. Il ricorrente contesta in sede di ricorso questo importo, chiedendo che il reddito ipotetico da valido per il 2003 venga stabilito a fr. 48'200.-- sulla base di una remunerazione oraria di fr. 20.60 per 45 ore settimanali. Nell’evenienza, la questione della determinazione del reddito determinante senza invalidità può comunque restare aperta, giacché anche prendendo in considerazione il reddito proposto dal ricorrente la situazione non cambierebbe. 5. a) Conformemente alla giurisprudenza del TFA, per la determinazione del reddito conseguibile da invalido - nei casi in cui un assicurato non ha ripreso l’attività dopo l’insorgenza del danno alla salute come nel caso concreto vanno prese a confronto le tabelle RSS (riscossione struttura salariale), emanate dell’ufficio federale di statistica (DAS AI 1999 ni. 6 e 11 e 1998 ni. 8 e 15; DTF 124 V 323 cons. 3b bb e per i Grigioni sentenze non pubblicate del 21 febbraio 2003, no. I 750/02, 13 marzo 2003, no. I 103/02 e del 30 gennaio 2004, no. I 325/02). In questo modo viene garantito un uguale trattamento di tutti gli interessati. Un paragone in base ai dati risultanti dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL) è possibile solo quando sono soddisfatti i presupposti

per procedere in tal senso. Secondo la prassi del TFA (DTF 129 V 472 e sentenze del 18 dicembre 2003, no. I 507/01 nonché del 1. ottobre 2003, no. I 479/00), i rilievi salariali DPL sono conformi al diritto federale e possono pertanto essere impiegati nel paragone per la determinazione del grado d’invalidità se sono almeno cinque e se contengono indicazioni quanto al minimo, al massimo ed alla media salariale della categoria. Concretamente poi, l’attività descritta nella documentazione deve essere medicalmente esigibile. In base a queste considerazioni è evidente che i contratti collettivi di lavoro presentati dall’istante per confutare i dati statistici sono insufficienti sia per la quantità che per la qualità del rilievo salariale effettuato e non possono pertanto servire da base per il calcolo del reddito conseguibile da invalido. b) In sostanza, con la presentazione di alcuni contratti collettivi di lavoro ed i rispettivi salari minimi di categoria, il ricorrente intende contestare i dati statistici, non considerandoli in alcun modo pertinenti alla situazione che si riscontrerebbe concretamente nel Cantone Ticino. Come questo Giudice ha già avuto modo di stabilire (DTA 587/97), le statistiche relative ai salari che entrano in considerazione nella fattispecie in esame possono essere quelle riguardanti il Cantone Ticino, giacché la situazione geografica del Moesano e l’indirizzo della popolazione ivi residente lasciano apparire logica una simile conclusione. La teoria sostenuta dal ricorrente in merito ai ben diversi salari corrisposti in Ticino rispetto alla media del resto della Svizzera è però già stata oggetto di numerose sentenze da parte del TFA. Inizialmente, il TFA aveva accettata una fissazione standard del reddito annuo della manodopera maschile in attività leggere e non qualificate nel Ticino (DAS 1996, AINF no. 55), constatando comunque più tardi come i salari di riferimento fossero comunque vicini alle medie risultanti dell’indagine svizzera sulla struttura dei salari dell’ufficio federale di statistica (DTF 124 V 324 e DAS 2001 AI no. 35), in particolare per quanto riguarda la tabella no. 13 (per una esposizione dettagliata dell’evoluzione giurisprudenziale vedi RDAT I-2001 no. 59). Le citate tabelle, oltre a contenere dei dati statistici riferiti alla Svizzera nel suo insieme (per es. TA 1), distinguono anche la particolare situazione del Ticino, nella misura in cui i rilevamenti salariali effettuati si riferiscono a questa regione (per es. TA 13). In questo senso, le critiche promosse dal ricorrente

all’applicazione di dati statistici non può essere sentita. Per il resto, prendendo come base per la determinazione del reddito conseguibile dopo l’insorgere del danno alla salute la media salariale di un certo settore economico, è possibile e non del tutto inusuale che il salario così determinato venga a superare quello conseguibile senza invalidità (sulla questione riguardante il possibile reddito conseguibile in attività confacenti e superiore a quanto realizzato prima del danno alla salute vedi le decisioni del TFA dell’11 febbraio 2003, no. I 315/00, del 18 dicembre 2003, no. I 507/01, nonché DAS 2003, AI, no. 1 e STA S 04 161). Non è del resto tanto insolito che il completo esercizio di un’attività di tipo leggero permetta la realizzazione di un reddito pari o superiore a quello conseguibile in un’altra attività di manovalanza non qualificata, ma semplicemente di carattere più pesante. c) Concretamente, secondo la tabella TA 1, rispettivamente TA 13, della RSS riferita al 2002, lo stipendio lordo mensile (40 ore settimanali) di un uomo per attività semplici e ripetitive (livello di qualifica 4) nel settore privato era di fr. 4'557.--, rispettivamente di fr. 4'217.--. Poiché i dati si riferiscono ad un tempo di lavoro di 40 ore settimanali, mentre il tempo di lavoro medio è di 41.7 ore settimanali, e tenendo in considerazione un incremento dei salari per il 2003 rispetto al 2002 dell’1.4% (vedi Die Volkswirtschaft, 4/2004, tabelle B 9.2 e 10.2) ne risulta un reddito annuo di fr. 57'806.20, rispettivamente di fr. 53'493.20. Su questo importo è poi stata operata una riduzione del 15%. Il reddito ipotetico da invalido così stabilito era pari a fr. 49'135.25, rispettivamente di fr. 45'469.05 applicando la TA 13. 6. a) L’istante contesta l’entità della riduzione del 15% operata, chiedendo l’applicazione della riduzione massima del 25%. Se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende, secondo la giurisprudenza del TFA, dall’insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d’occupazione). Una deduzione massima del 25% del salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale si basa su di una stima che l’amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 126 V 80 cons. 5b/cc e 6). Mentre inizialmente si tendeva ad applicare una riduzione standard del 25%, la giurisprudenza più recente ha più volte confermato la necessità di operare tali riduzioni, per quanto queste siano giustificate dalle concrete circostanze del caso specifico (cfr. DAS AI 1998 no. 15 riduzione del 13%, 1999 no. 11 riduzione del 15% e sentenza non pubblicata del 19 marzo 1999 in re M.B. c. S. riduzione del 10%). b) Essendo dall’assicurato esigibile l’esplicazione di un’attività confacente in misura completa, la riduzione operata dall’ufficio convenuto non da adito a critiche. Infatti, oltre a poter lavorare in misura completa, l’assicurato non ha ancora 50 anni, non ha problemi legati al permesso di lavoro, alla lingua o altri che potrebbero limitare ulteriormente o comunque ripercuotersi negativamente sulla ricerca di un posto di lavoro e gode dell’indubbio vantaggio di aver al suo attivo la conclusione di una formazione che gli permette comunque di disporre di conoscenze più approfondite in un determinato settore. In queste condizioni, la pretesa deduzione massima del 25% è infondata, anche se concretamente malgrado la deduzione massima non sussisterebbe comunque alcun diritto a rendita. In questo contesto gli unici fattori che effettivamente sono suscettibili di incidere negativamente sul reddito sono quelli legati allo spettro di attività a carattere leggero o mediamente pesante ancora esigibili (attività a stazione alternata, non ripetitive, che non richiedono posizione anteflessa o retroflessa della colonna ecc.). Operando però una riduzione del 15 %, questi fattori sono comunque stati tenuti debitamente in considerazione. 7. In sintesi, procedendo al paragone tra il reddito conseguibile senza invalidità, nell’accezione più favorevole all’assicurato, pari a fr. 48'200.--, e il reddito ancora conseguibile da invalido giusta la TA 1 o 13 della RSS, pari a fr. 49'135.25, rispettivamente a fr. 45'469.05, non risulta alcun grado d’invalidità o al massimo uno del 6%. Poiché il diritto a rendita nasce a partire da un grado

d’invalidità di almeno il 40%, la decisione di rifiutare al petente prestazioni da parte dell’AI a titolo di rendita merita conferma e il ricorso deve essere integralmente respinto. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita. L’interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è stato accolto (I 927/05).