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Grigioni Tribunale amministrativo 3a Camera 29.10.2004 S 2004 97

29 octobre 2004·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 3a Camera·PDF·2,155 mots·~11 min·3

Résumé

prestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung

Texte intégral

S 04 97 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 29 ottobre 2004 nella vertenza di diritto amministrativo concernente prestazioni assicurative LAINF 1. … lavora presso la … SA come broker ed è obbligatoriamente assicurato contro le conseguenze di infortuni e malattie professionali presso la … (di seguito detta semplicemente assicuratore infortuni). Il 23 marzo 2001, l’assicurato annunciava un infortunio bagattella, occorsogli tre mesi prima e nell’ambito del quale si sarebbe procurata la lacerazione del tendine della spalla destra in seguito al sollevamento di un peso di 30 kg. Giusta il verbale del 24 aprile 2001, la fattispecie veniva così descritta: “Il mio cane ha subito un infortunio in città. Ho dovuto soccorrerlo. Quella sera (11 dicembre 2000) ho dovuto sollevare il cane dal peso di circa 35 kg per 6 o 7 volte. Dopo questi sforzi non riuscivo più a sollevare il braccio destro.” Gli esami radiologici eseguiti in seguito permettevano di evidenziare un’estesa lesione transmurale della cuffia dei rotatori che interessava soprattutto il sopraspinato e anche il subscapolare. Il 14 novembre 2002, su richiesta dell’assicuratore infortuni, veniva eseguito un esame radiologico anche alla spalla sinistra. Sulla base delle indagini mediche condotte e in considerazione della dinamica dell’accaduto descritta dall’interessato, con decisione 10 dicembre 2003, l’assicuratore infortuni declinava la propria responsabilità. Quanto avvenuto l’11 dicembre 2000 non avrebbe rivestito i connotati dell’infortunio ai sensi di legge e il danno alla salute riportato dall’assicurato sarebbe da ascrivere a dei fenomeni degenerativi a carico della cassa malati e non dell’assicuratore infortuni. L’interposta opposizione veniva respinta con decisione 6 maggio 2004.

2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 20 luglio 2004, l’assicurato postulava l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della responsabilità dell’assicuratore infortuni per l’evento occorsogli l’11 dicembre 2000 e di una rendita d’invalidità sulla base della valutazione medica del danno alla salute. Per l’istante, la rottura della cuffia dei rotatori cadrebbe sotto la nozione di lesione corporale parificabile ai postumi d’infortunio. In sede di ricorso veniva poi addotta una diversa dinamica dell’accaduto. Il giorno dell’infortunio, alla stazione di Milano, l’assicurato avrebbe compiuto un brusco movimento per evitare la caduta di una delle valige e immediatamente accusato dolori alla spalla destra. Il caso sarebbe poi stato annunciato anche all’assicurazione infortuni italiana, il cui medico legale avrebbe constatato una invalidità permanente del 6% o 7%. 3. Nella propria presa di posizione, l’assicuratore infortuni chiedeva la reiezione integrale del ricorso. Quanto occorso al ricorrente non potrebbe venir considerato come un infortunio ai sensi di legge, mancando l’intervento di un fattore esterno e non essendo intervenuta alcuna azione lesiva di tipo repentino. A questo riguardo le nuove dichiarazioni fatte dall’interessato in sede di ricorso non potrebbero venir prese in considerazione, trattandosi di una versione dell’accaduto modificata a giudizio conosciuto sul motivo di rifiuto. Considerando in diritto: 1. E’ controversa la responsabilità dell’assicuratore infortuni per quanto successo l’11 dicembre 2000. Il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), la quale contiene diverse disposizioni applicabili anche nell’ambito della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Nell’evenienza, la decisione è stata emanata sotto l’egida del nuovo diritto, anche se il fatto è avvenuto già nel dicembre del 2000. Poiché materialmente, per quanto riguarda la definizione di infortunio, le nuove disposizioni della LPGA non hanno fatto altro che riprendere il concetto precedentemente già

sancito all’art. 9 dell’ordinanza alla legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF), la questione del diritto applicabile si palesa comunque priva di portata pratica (vedi per il diritto applicabile DTF 129 V 4 cons. 1.2, 169 cons. 1, 356 cons. 1, 127 V 467 cons. 1 e 121 V 366 cons. 1b). 2. a) È considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a fattore esterno straordinario (art. 9 cpv. 1 OAINF che non faceva altro che concretizzare i principi giurisprudenziali posti dal TFA, vedi al riguardo DTF 116 V 138 cons. 3a e 147 cons. 2a). L’art. 4 LPGA considera infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso, e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte. Dalla definizione dell'infortunio emerge che il carattere straordinario del fattore esterno concerne soltanto il fattore medesimo e non gli effetti dello stesso. Irrilevante ai fini d'esaminare il requisito dell'esistenza di un fattore esterno straordinario è quindi la circostanza che esso abbia se del caso determinato conseguenze gravi o inaspettate. Il fattore è da reputare straordinario quando, nel caso concreto, eccede l'ambito degli eventi e delle situazioni che, oggettivamente, possono essere ritenuti quotidiani o abituali (DTF 116 V 138 cons. 3b, 147 cons. 2a e sentenze ivi citate). La questione di sapere se si tratti di una situazione che possa essere considerata quotidiana o abituale oppure straordinaria va valutata, nel caso di sforzi compiuti per spingere o sollevare un peso, caso per caso. Non esiste infortunio quando lo sforzo in questione provoca una lesione a causa di fattori patologici preesistenti, poiché in tal caso è una causa interna a essere determinante. La causa esterna, spesso insignificante, agisce quale mero fattore che scatena una manifestazione patologica (DTF 116 V 139 cons. 3b). Come gli sforzi eccessivi, anche dei movimenti scoordinati possono essere considerati infortuni. Questi movimenti devono però essere capitati in circostanze esterne manifestamente insolite ed impreviste. b) La dinamica dell'accaduto descritta dall'assicurato sull’annuncio d’infortunio e in seguito esposta all’ispettore assicurativo esclude che nell’evenienza possa trattarsi di un infortunio nell’accezione sopra richiamata, non essendo

intervenuto alcun fattore esterno straordinario. Il ricorrente non è scivolato, non ha subito una botta, non è caduto, non ha urtato qualcosa, ma egli ha semplicemente sollevato sei o sette volte il proprio cane dal peso di circa 35 kg. Resta pertanto da stabilire se l’evento infortunistico possa essere stato causato da uno sforzo eccessivo. Come è stato esposto in precedenza, la questione di sapere se la situazione possa essere considerata abituale o straordinaria dev'essere valutata di volta in volta. Nell’evenienza è però palese che per un uomo di costituzione normale il fatto di sollevare per sei o sette volte un peso di 35 kg non può certo costituire uno sforzo eccessivo (cfr. DTF 116 V 136, concernente il caso di un infermiere che ha spostato, ma non alzato, dal tavolo operatorio un paziente dal peso di kg 100-120 e dove l'esistenza di uno sforzo manifestamente eccessivo è stata dal Tribunale federale delle assicurazioni negata; RAMI 1994 pag. 37ss., dove il Tribunale federale delle assicurazioni ha reputato straordinario il sollevare 150 kg anche per un lavoratore abituato a svolgere lavori pesanti, mentre non ha ritenuto straordinario il sollevare pesi tra i 60 ed i 100 kg). c) La nuova versione dell’accaduto fornita nel ricorso non può in questa sede essere presa in considerazione. In generale, le prime dichiarazioni sono più imparziali ed attendibili delle esposizioni fatte in seguito. Nell’ambito assicurativo si considera che la prima versione dei fatti sia solitamente più attendibile delle versioni fornite nel corso del procedimento e che possono essere consciamente o inconsciamente influenzate da considerazioni fatte in un secondo tempo, magari a giudizio conosciuto sulla valutazione alla quale tali affermazioni hanno dato adito. Per questo, il valore probatorio della prima versione è solitamente più elevato di quelle successive (DTF 121 V 47, 115 V 143 cons. 8c; STA S 00 166). Gia sull’annuncio d’infortunio, la fattispecie veniva descritta con il sollevamento di un peso di 30 kg. Il ricorrente ha poi personalmente fornito la propria versione dei fatti in data 24 aprile 2001, senza citare altro che il ripetuto sollevamento del cane. La stessa dinamica veniva riferita anche nel rapporto del 17 settembre 2003 del PD dott. med. …, che nell’anamnesi del paziente ricorda l’insorgere di dolori alla spalla destra dopo l’impiego prolungato del braccio per sollevare il cane infortunato. Se poi si considera che l’istante è già stato sentito sull’assenza di un fattore esterno

straordinario prima dell’emanazione della decisione e che ha già avuto modo di interporre opposizione, il fatto di aver sottaciuto per dimenticanza un elemento come quello addotto per la prima volta in sede di ricorso non è plausibile. Del resto anche la presenza di un movimento scoordinato capitato in circostanze manifestamente insolite non può essere ammessa (RAMI 1993 pag. 55ss., dove l'esistenza di un fattore esterno straordinario è stata ammessa per una scivolata in circostanze particolari), giacché può già essere ritenuto dubbio che il fatto di fermare bruscamente una valigia che stia per cadere possa essere considerato come un movimento scoordinato nel senso della giurisprudenza citata. Il fatto poi che l’assicurazione italiana abbia riconosciuto all’accaduto il carattere di infortunio non lega l’assicuratore convenuto. In ogni caso, giusta la LAINF solo un grado d’invalidità di almeno il 10% dà diritto a prestazioni sotto forma di rendita (art. 18 cpv. 1 LAINF). 3. a) Dopo aver negato all'evento il carattere d’infortunio, occorre esaminare se eventualmente è data una lesione corporale parificabile a infortunio. Ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAINF, il Consiglio federale può includere nell'assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, la lacerazione dei tendini se non attribuibile indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi è equiparata all’infortunio, anche se non dovuta a un fattore esterno straordinario. L'elenco delle lesioni corporali contenuto nell'art. 9 cpv. 2 OAINF è esaustivo (DTF 116 V 140 cons. 4a, 147 cons. 2b e sentenze ivi citate). Lo scopo di questa disposizione è quello di superare nell'interesse stesso degli assicurati i delicati problemi giuridici connessi con il fattore esterno straordinario che ha scatenato l'evento e di permettere la distinzione non sempre agevole tra infortunio e malattia (DTF 129 V 467 cons. 2.1). b) Nel caso che ci occupa, per quanto riguarda il tipo di lesione, la lacerazione di tendini in oggetto è una lesione corporale parificabile ai postumi d’infortunio. Come giustamente addotto dall’assicuratore però, il danno alla salute va ricondotto a fattori di tipo degenerativo e non ad un infortunio. L’esame radiologico eseguito alla spalla sinistra (quella non dolorante) in data 14 novembre 2002 ha permesso di evidenziare le stesse patologie di carattere

degenerativo, come quelle riscontrate alla spalla destra. Infatti, alla spalla sinistra veniva evidenziata una rottura inveterata della cuffia dei rotatori con atrofia completa del sopraspinato e formazione di una neo-artrosi omeroacromiale combinata ad una rottura del tendine lungo del bicipite. Queste lesioni dei tendini sono le stesse che il paziente presenta alla spalla destra. Con questo è però anche dimostrato che tali patologie non sono riconducibili a infortunio, ma sono da imputare a delle alterazioni di tipo degenerativo. c) Come giustamente ricordato dall’assicuratore convenuto, anche per una lesione corporale parificabile ai postumi d’infortunio gli altri elementi che caratterizzano l’infortunio devono essere presenti (DTF 129 V 467 cons. 2.2; decisione U 221/02 del TFA del 23 settembre 2003, cons. 2), cosa che nell’evenienza non è data sia per il fattore esterno che per l’influsso improvviso o l’azione repentina. Infatti, il fattore esterno (inteso come fatto oggettivamente accertabile e percepibile) presuppone l’esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto (DTF 129 V 468 cons. 4). Secondo l’iniziale versione dei fatti, dopo aver sollevato sei o sette volte il cane, l’assicurato adduceva “dopo questi sforzi non riuscivo più a sollevare il braccio destro.” In altri termini, non era successo assolutamente niente di anormale. Il fatto di sollevare sei o sette volte il cane dal peso di 30/35 kg non può come tale essere già considerato come un fattore rilevante in una dinamica infortunistica. La deposizione fatta dall’interessato non contempla poi alcun dolore improvviso, fitta, ferita o comunque qualcosa che si sia manifestato improvvisamente, ma si riferisce propriamente ad una situazione che si è venuta a creare nel corso della serata fino a comportare la completa inattività dell’arto. L’annuncio d’infortunio che indica “accertamenti effettuati successivamente all’incidente a causa di trauma indolore e tentativo fallito di rieducazione” non fa che confermare questa versione. Anche la redazione dello stesso, che risale a tre mesi più tardi, non fa che attestare indirettamente come l’11 dicembre 2000 non sia intervenuto alcunché di particolare, ma quel giorno siano iniziati dei dolori alla spalla dopo uno sforzo come tale trascurabile.

4. In conclusione, quanto avvenuto l’11 dicembre 2000 non può essere considerato un infortunio. La lesione di cui l’assicurato è portatore è da ascrivere a fattori degenerativi, spesso presenti nelle articolazioni delle spalle di tennisti di lunga data. Per questo motivo il rifiuto di corrispondere prestazioni assicurative sfugge alle censure di ricorso e merita in questa sede protezione. Anche se la LPGA prevede la possibilità di accollare delle spese di procedura per ricorsi temerari o sconsiderati (art. 61 lett. a LPGA), il Tribunale rinuncia all’accollamento di spese di giustizia, malgrado che con la nuova versione dei fatti fornita in sede di ricorso, l’istante sfiori effettivamente la temerarietà. L’assicuratore non ha diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.

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