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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 11.03.2020 S 2020 11

11 mars 2020·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·1,456 mots·~7 min·2

Résumé

indennità per insolvenza | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 20 11 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Presidenza Racioppi Giudici von Salis, Meisser attuario Paganini SENTENZA dell'11 marzo 2020 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, convenuto concernente indennità per insolvenza

- 2 - 1. A._____ ha lavorato quale barista presso la B._____ Sagl, X._____, dal 1° gennaio 2018 al 30 aprile 2019 con un salario mensile di fr. 3'700.--. 2. Nella lettera di licenziamento del 29 marzo 2019 la disdetta del rapporto di lavoro per il 30 aprile 2019 è stata motivata con la delicata situazione lavorativa. 3. Con raccomandata del 15 maggio 2019 A._____ esigeva dalla B._____ Sagl il pagamento dei salari insoluti per i mesi dicembre-aprile 2019. Il 17 giugno 2019 seguiva un sollecito e il 26 luglio 2019 l'avvertenza dell'avvio di un'esecuzione. Queste raccomandate sono state redatte con l'aiuto dell'Assicurazione disoccupazione C._____ di Y._____, a cui A._____ si era rivolto il 7 maggio 2019. 4. Il 14 ottobre 2019 è stato dichiarato il fallimento della B._____ Sagl. 5. Il 24 ottobre 2019 A._____ si è apparentemente rivolto all'Ufficio d'esecuzione e di fallimento della Regione D._____ per notificare il precetto esecutivo alla B._____ Sagl, dove tuttavia gli è stata comunicata la pronuncia del fallimento su di essa. 6. Il 28 ottobre 2019 A._____ ha notificato personalmente le sue pretese salariali (gennaio-aprile 2019) all'Ufficio d'esecuzione e di fallimento della Regione D._____. 7. Il 13 novembre 2019 l'Ufficio d'esecuzione e di fallimento della Regione D._____ ha informato A._____ che la B._____ Sagl era priva di attivi e lo invitava a rivolgersi alla Cassa di disoccupazione.

- 3 - 8. Il 15 novembre 2019 è pervenuta alla Cassa di disoccupazione dei Grigioni la domanda di A._____ datata 28 ottobre 2019 d'indennità per insolvenza per i mesi gennaio-aprile 2019. 9. Lo stesso giorno la Cassa di disoccupazione ha pregato A._____ di voler inoltrare la documentazione sui provvedimenti intrapresi. Con lettera del 18 novembre 2019 A._____ ha inviato copia dei tre solleciti notificati per raccomandata alla datrice di lavoro. 10. Con decisione 21 novembre 2019 la Cassa di disoccupazione ha negato un diritto a indennità, siccome, a causa del mancato avvio di una procedura d'esecuzione, A._____ non avrebbe rispettato l'obbligo di ridurre il danno. L'opposizione sollevata contro di essa è stata respinta dall'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) con decisione 17 dicembre 2019. 11. Il 24 gennaio 2020 A._____ (ricorrente) ha inoltrato ricorso avverso tale decisione su opposizione al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedendo che gli sia riconosciuta l'indennità per insolvenza per i mesi gennaio-aprile 2019. 12. Nella presa di posizione del 10 febbraio 2020 l'UCIAML (convenuto) chiedeva il rigetto del ricorso. Considerando in diritto: 1. Oggetto di impugnazione è la decisione 17 dicembre 2019 del convenuto quale servizio cantonale ai sensi della legislazione federale (art. 1 dell'ordinanza della legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione [CSC; 545.270]). Questa

- 4 decisione ricade nella competenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in qualità di Tribunale delle assicurazioni (art. 1 cpv. 1 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI; RS 837.0], art. 2 e art. 56 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]; art. 100 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 128 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI; RS 837.02]; art. 57 LPGA in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). La legittimazione del ricorrente quale destinatario della decisione impugnata è pacifica (art. 59 LPGA). Essendo tempestivo (art. 60 LPGA) e rispondendo alle condizioni di forma (art. 61 lett. b LPGA) il ricorso è dunque ricevibile. 2. Controverso è se il convento ha correttamente negato al ricorrente un diritto a indennità per insolvenza a causa dell'inosservanza dell'obbligo di ridurre il danno. 3.1. I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza se il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali (art. 51 cpv. 1 lett. a LADI). L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell'importo massimo di cui all'art. 3 cpv. 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti (art. 52 cpv. 2 LADI). 3.2. Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato

- 5 nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto (art. 55 cpv. 1 LADI). 3.3. In concretizzazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI, la prassi LADI II (indennità per insolvenza) edita dalla SECO prescrive che, per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.) L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (B36 con riferimento a DTFA C 367/01 del 12 aprile 2002). L'assicurato è tenuto a intraprendere ulteriori misure, qualora si tratti di arretrati salariali notevoli e va dunque prevista una perdita effettiva di salario (cfr. DTFA C 271/05 del 30 marzo 2006 consid. 3.1). 3.4. Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all'II (Prassi LADI II B37). La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario. La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati (Prassi LADI II B38).

- 6 - 4. Sostanzialmente il ricorrente sostiene che non vi sarebbe stato altro sforzo che avrebbe potuto intraprendere, in quanto il datore di lavoro era fallito. Vi sarebbe poi stata anche una negligenza da parte dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti nell'avviare le dovute verifiche e ricerca degli organi della B._____ Sagl. Queste censure non possono essere accolte. Nel caso di specie il ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi a chiedere, attraverso una messa in mora (cfr. raccomandate del 15 maggio, 17 giugno e 26 luglio 2019 [doc. C, D ed E ricorrente]), il versamento dei rispettivi salari, ma avrebbe dovuto agire in maniera più incisiva, facendo spiccare al più tardi al momento del ricevimento della lettera di licenziamento del 29 marzo 2019 (doc. G ricorrente) un precetto esecutivo per i salari arretrati non pagati. Il ricorrente ha omesso di avviare un'esecuzione anche in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro a fine aprile 2019. Siccome dalla lettera di licenziamento si evince che la disdetta è avvenuta per motivi finanziari, a maggior ragione il ricorrente non doveva attendere oltre per avviare una procedura d'esecuzione. Viste queste circostanze, appare sostenibile l'apprezzamento del convenuto nella decisione impugnata secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto avviare la procedura d'esecuzione al più tardi tre mesi dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. A questa conclusione nulla cambia una possibile negligenza dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti nell'ambito delle verifiche degli organi della fallita datrice di lavoro. 5. Per questi motivi, il Tribunale ritiene che gli sforzi compiuti dal ricorrente per ottenere quanto dovutogli dall'ex datrice di lavoro siano stati insufficienti e che quindi il convenuto risp. la Cassa di disoccupazione abbia correttamente negato al ricorrente il diritto all'indennità di disoccupazione. In rigetto del ricorso la decisione impugnata va dunque confermata. 6. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA la procedura è gratuita. Il convenuto non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e contrario).

- 7 - Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita. 3. Non sono assegnate ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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