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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 13.11.2018 S 2018 71

13 novembre 2018·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·5,194 mots·~26 min·4

Résumé

pretesa di risarcimento LAVS | Alters-/Hinterbliebenenvers.

Texte intégral

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 18 71 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Meisser attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 13 novembre 2018 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____ SA, rappresentata dall'avvocato lic. iur. Roberto A. Keller, ricorrente contro Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente pretesa di risarcimento LAVS

- 2 - 1. La B._____ SA di X._____ era stata creata nel 1986. Il 29 ottobre 2002, la Commissione federale delle banche (FINMA) poneva la ditta in liquidazione. Incaricata della liquidazione era la A._____ SA di Y._____. Durante la sua esistenza, la ditta era affiliata alla Cassa di compensazione AVS dei Grigioni (qui di seguito detta semplicemente cassa di compensazione) e al momento dell’apertura della liquidazione risultavano scoperti i contributi paritetici per il 2001 e 2002. In seguito, il Ministero Pubblico della Confederazione apriva un procedimento contro la ditta e diversi beni della società venivano congelati fino a giudizio conosciuto sulle conclusioni della procedura penale indetta verso i responsabili. La cassa di compensazione si interessava in seguito presso la A._____ SA sullo stato patrimoniale della debitrice. Per la ditta incaricata della liquidazione non era però possibile dare delle concrete informazioni in particolare sugli eventuali dividendi che i creditori avrebbero potuto aspettarsi, essendo la liquidità bloccata all’estero. Già il 22 aprile 2003 la cassa di compensazione insinuava davanti alla A._____ SA una parte dei crediti scoperti (fr. 28'385.35), rendendo attenta la liquidatrice al fatto che dette pretese avrebbero goduto di una classe privilegiata. Il 16 dicembre 2004 e il 10 marzo 2005, dopo la dichiarazione dei conteggi dei salari, la pretesa veniva aumentata a fr. 99'643.65, rispettivamente a fr. 102'233.25. 2. In un primo procedimento, il 10 marzo 2005, la cassa di compensazione optava allora per chiedere la restituzione dell’importo a C._____ che dal 29 giugno 2001 al 13 novembre 2002 figurava quale membro unico del consiglio di amministrazione con firma individuale della B._____ SA. Con decisione del 22 agosto 2006 (procedimento S 06 62), il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso interposto da C._____ e annullava la pretesa fatta valere nei di lui confronti. Per questo Giudice, in ossequio al principio della sussidiarietà una responsabilità personale dell'amministratore della società non sarebbe stata difendibile, non essendo all'epoca ancora possibile concludere all'esistenza di un danno. Da parte della cassa di compensazione sarebbero infatti stati a suo tempo

- 3 debitamente insinuati i crediti scoperti. Godendo questi di una classe preferenziale e disponendo la ditta ancora di attivi per alcune centinaia di migliaia di franchi, la pretesa sussistenza di un danno non veniva dal Tribunale amministrativo considerata difendibile. Anche la responsabilità personale del membro del consiglio di amministrazione chiamato in causa non sarebbe stata ammissibile, senza previ ulteriori accertamenti. 3. Nel dicembre 2013, la cassa di compensazione si informava presso la A._____ SA sullo stato della liquidazione della B._____ SA, senza ottenere alcun riscontro. Nel febbraio successivo la cassa di compensazione si rivolgeva al Ministero pubblico della Confederazione, il quale confermava però che la procedura fosse stata assunta dalle autorità italiane. 4. Il 27 novembre 2014, sul Foglio ufficiale cantonale veniva pubblicata la chiusura della liquidazione della B._____ SA, con radiazione della ditta, confermata da parte dell'autorità di vigilanza, a far stato dal 19 febbraio 2014. Dagli accertamenti in seguito condotti da parte della cassa di compensazione emergeva che i crediti insinuati dalla stessa nel 2004 e 2005 non erano neppure stati ripresi nell'elenco dei creditori da parte della liquidatrice e che già il 5 settembre 2013 era stato stilato un rapporto conclusivo sulla procedura di liquidazione, del quale la cassa di compensazione non era mai stata posta a conoscenza. 5. Il 16 novembre 2016, la cassa di compensazione chiedeva alla A._____ SA il risarcimento del danno di fr. 102'533.25 per non aver debitamente ottemperato ai propri obblighi in qualità di liquidatrice. L'interposta opposizione veniva respinta con decisione 30 aprile 2018. 6. Nel ricorso 29 maggio 2018, la A._____ SA chiedeva l'annullamento della decisione impugnata e il ritorno degli atti all'autorità deliberante per la presa di un nuovo provvedimento. Per l'istante, la pretesa sarebbe andata in ogni caso perenta e il fatto che controparte non si sia neppure espressa su detta

- 4 questione comporterebbe già la necessità di annullare l'impugnativa per vizio formale. Materialmente l'istante contesta la passività della cassa di compensazione che non solo non avrebbe fatto valere le proprie pretese entro i termini di perenzione, ma che sarebbe pure rimasta inattiva per 9 anni dall'insinuazione del credito del marzo 2005. 7. Nella presa di posizione del 15 giugno 2018, la cassa di compensazione riconfermava il ben fondato delle proprie pretese e chiedeva la reiezione del ricorso. 8. Nell'ambito del secondo scambio di scritti processuali, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte. Considerando in diritto: 1.1. E' controversa la pretesa di risarcimento di un danno di fr. 102'533.25. Formalmente viene in primo luogo addotta la violazione del diritto di audizione, giacché l'istante avrebbe sollevata l'eccezione di prescrizione e di perenzione già nell'opposizione, mentre nella decisione su opposizione la questione non sarebbe stata né trattata, né motivata. 1.2. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito - esplicitamente disciplinato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) deve in particolare essere dedotto il diritto della parte interessata di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti (DTF 133 I 277 cons. 3. 1, 126 I 16 cons. 2a/aa, 124 I 51 cons. 3a), di fornire prove riguardanti i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 132 V 370 cons. 3. 1 e

- 5 riferimenti). Dal diritto di audizione va dedotto anche il diritto ad una decisione motivata. L'esigenza di una motivazione è rispettata non appena l'interessata possa, attraverso la decisione o sulla scorta di altri elementi della causa a lei noti, rendersi conto sufficientemente delle ragioni che stanno alla base della decisione (DTF 123 I 34 cons. 2c, 122 IV 8 cons. 2c). Per contro, la prassi non esige che l'autorità debba prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati (DTF 121 I 57 cons. 2c e riferimenti), ma basta che si limiti alle questioni rilevanti ed essenziali (DTF 133 I 277 cons. 3.1; 129 I 235 cons. 3.2; 126 I 102 cons. 2b e 124 V 181 cons. 1a e riferimenti). In definitiva, l'insieme dei motivi deve permettere all'interessata di afferrare le ragioni a fondamento del provvedimento per poterlo eventualmente deferire, con piena cognizione di causa, all'istanza superiore (DTF 136 I 236 cons. 5.2, 134 I 88 cons. 4.1, 124 II 146 cons. 2a, 121 I 57 cons. 2c e 119 Ia cons. 4d). In quanto garanzia costituzionale di natura formale, la violazione del diritto di audizione implica l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo di fondo del ricorso (DTF 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 187 cons. 2.2 e rinvii nonché 121 I 330 cons. 2a). Anche se un sanamento del vizio è comunque, a determinate condizioni, possibile (DTF 137 I 195 cons. 2.3.2, 136 V 117 cons. 4.2.2.2 nonché 133 I 201 cons. 2.2; PTA 1996 no. 107 e 1997 no. 7 e sentenze del Tribunale amministrativo S 16 122, R 14 113 e 158). 1.3. Nell'evenienza in oggetto, nella decisione del 16 novembre 2016, al considerando no. 5 (pag. 1, 2 e 3), la cassa di compensazione esponeva dettagliatamente i motivi per cui considerava che la pretesa non potesse essere considerata prescritta. Dalla motivazione si deduce, infatti, che contrariamente al parere della convenuta stessa, nella propria sentenza del 22 agosto 2006, il Tribunale amministrativo ritenesse che nella concreta situazione non fosse ancora stato debitamente comprovato il subentrare di un danno, per cui la pretesa avanzata dalla cassa di compensazione nel 2005 sarebbe contravvenuta al principio di sussidiarietà. Per la convenuta il danno sarebbe subentrato in seguito alla mancata ripresa delle pretese

- 6 della cassa di compensazione nell'elenco dei creditori da parte della liquidatrice e non prima, essendo stati gli attivi sufficienti per coprire il debito insinuato, se fosse stato fatto valere debitamente. Nella propria opposizione la ricorrente interpretava in tutt'altro modo la sentenza S 06 62, cercando di trarre da detto procedimento, al quale non era parte, delle conclusioni in termini di prescrizione. Che nella decisione su opposizione del 30 aprile 2018 al punto 1 delle considerazioni materiali venisse in tale contesto semplicemente fatto riferimento al provvedimento impugnato non dà adito a critiche, giacché per la convenuta i motivi per cui non sarebbe subentrata una prescrizione della pretesa di risarcimento restavano assolutamente gli stessi. Non è in tali circostanze dato concludere ad una violazione del diritto di audizione. La questione di sapere se la motivazione fornita dalla cassa di compensazione a sostegno della tempestività della pretesa sia o meno difendibile ha tratto al merito della causa è sarà oggetto delle considerazioni che seguono. 1.4. Nell'ambito del ricorso, l'assicurato fa valere per la prima volta in modo circostanziato la prescrizione quinquennale della pretesa, anche partendo da un danno dovuto alla mancata ripresa del credito nell'elenco dei creditori. Su tale questione la convenuta è rimasta del tutto silente nell'ambito dello scambio di scritti di ricorso, limitandosi ad invocare l'osservanza della prescrizione relativa di due anni dalla conoscenza del danno. Tale mancanza non rappresenta però una violazione del diritto di audizione, avendo l'istante invocato questa eccezione in tutta la sua portata solo in sede di ricorso. 2.1. In conformità all'art. 52 cpv. 1 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte

- 7 del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cons. 4.6 con riferimenti) ammette tacitamente l'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 cons. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 cons. 5). 2.2. Nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2012, l'art. 52 cpv. 2 LAVS precisa che "se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero danno". Quest'ultimo capoverso - nella misura in cui rende responsabili non solo il datore di lavoro ma anche gli organi formali di una società e questo in modo solidale - non fa altro che riprendere quanto già ripetutamente sancito dalla giurisprudenza federale (decisione del Tribunale federale 9C_83/2015 del 20 aprile 2015 cons. 3). Giusta la giurisprudenza, infatti, anche sotto l'egida del regime precedente, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro era una persona giuridica, che era stata sciolta allorché la pretesa veniva fatta valere, potevano essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 cons. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV no. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 cons. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso allorquando la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in

- 8 una procedura di esecuzione in via di pignoramento (DTF 129 V 11, 123 V 15;). 2.3. Come giustamente sostenuto dalla cassa di compensazione convenuta, nel giudizio del 22 agosto 2006 (procedimento S 06 62), il Tribunale amministrativo reputava che la pretesa fatta valere nel 2005 avverso uno dei membri del consiglio di amministrazione della società violasse il principio di sussidiarietà non essendo ancora stato debitamente comprovato il manifestarsi di un danno. Infatti, per il Tribunale amministrativo "gli attivi della società sarebbero stati bloccati per ordine del giudice penale e disponendo la società di ancora diverse centinaia di migliaia di franchi, i crediti preferenziali come quello in parola non sarebbero a rischio. In effetti, come risulta dalla documentazione all’incarto e come del resto la convenuta neppure contesta, dalle informazioni raccolte presso la ditta incaricata della liquidazione non è attualmente possibile stabilire quale sia la situazione patrimoniale della ditta né l’entità dell’eventuale dividendo che i creditori possono attendersi. Dal canto suo la cassa di compensazione, dopo aver debitamente insinuato il proprio credito per i contributi paritetici non corrisposti per gli anni 2001 e 2002, ha poi da questa mancanza di informazioni tratto la conclusione che le pretese non potessero più essere riscosse e che quindi fosse intervenuto un danno. Per questo Giudice, il rispetto del principio della sussidiarietà non permette di trarre simili conclusioni, senza che siano stati in precedenza esperiti altri accertamenti. Come emerge dalla decisione del 20 settembre 2004 del Ministero pubblico della Confederazione, nel 2002 - con un decreto superprovvisionale - la Commissione federale delle banche ha bloccato le relazioni bancarie della ditta. Attualmente, essendo ancora in corso l’inchiesta penale, non è dato sapere esattamente l’entità di questi attivi, ma l’istante - che è pur sempre stato contabile della società - quantifica questa sostanza a diverse centinaia di migliaia di franchi. Del resto anche la liquidatrice confermava in data 16 novembre 2005 come “la liquidità è tutt’ora bloccata all’estero e che sono in corso procedure civili e penali all’estero che da una parte garantiscono che la liquidità non venga spostata, ma dall’altra ci prolungano il periodo di liquidazione.” Infine, anche il fatto che trattasi di crediti di seconda classe giusta l’art. 219 LEF lascia effettivamente apparire criticabile la pretesa avanzata in base ai dati in possesso della convenuta. Per questo Giudice, non è attualmente dato concludere senz’altro all’esistenza di un danno, per cui già per questi motivi il ricorso deve essere accolto e gli atti ritornati alla convenuta per nuovi accertamenti (vedi sentenza S 06 62 cons. 2b)." Per il Tribunale amministrativo non era poi neppure dato concludere, in base agli elementi allora all'incarto, ad una

- 9 responsabilità dell'allora amministratore unico della società. Infatti oltre ad essere stato a lungo assente per malattia e essendo già stata la ditta sottratta alla sua influenza al suo rientro (poiché messa in liquidazione) non sembrava neppure esclusa la possibilità che parte della contabilità della ditta fosse andata distrutta (vedi sentenza S 06 62 cons.3). 2.4. Per la ricorrente, da tali considerazioni è ovvio che la ditta dovesse fare degli accertamenti per determinare se fosse o meno già subentrato un danno. Tale interpretazione oltre ad essere poco pertinente (vedi il considerando che segue) è comunque riduttiva. Dal dispositivo della sentenza emerge chiaramente che gli atti venivano rinviati per accertamenti e che eventualmente avrebbe potuto seguire una nuova decisione di risarcimento. Che la convenuta in base a detto giudizio decidesse di soprassedere a far valere pretese di risarcimento è del tutto comprensibile e difendibile. Il Tribunale amministrativo nell'agosto 2006 non riteneva ancora comprovata con il sufficiente grado della probabilità preponderante l'esistenza di un danno, per cui lo stesso non poteva essere ammesso. In base alla citata sentenza, la cassa di compensazione sarebbe stata tenuta ad eseguire ulteriori accertamenti evidentemente solo qualora avesse voluto comprovare l'esistenza di un danno all'epoca che intendeva agire contro l'amministratore della società. Agendo come ha fatto, ovvero accettando che il danno non potesse essere all'epoca considerato già come intervenuto, la cassa di compensazione non si è resa colpevole di inattività a questo proposito come preteso nel ricorso. Vada qui ricordato che la B._____ SA non era fallita, ma era stata messa in liquidazione dalla Commissione federale delle banche, che i crediti erano stati da parte della cassa di compensazione debitamente insinuati presso la liquidatrice e che sembravano sussistere ancora liquidità per alcune centinaia di migliaia di franchi. In ogni caso, come poi risulta dagli atti, nel 2005 un danno non era ancora subentrato, avendo la ditta liquidità sufficienti per far fronte alle pretese della cassa di compensazione.

- 10 - 2.5. Come risulta infatti dal rapporto finale della liquidazione della B._____ SA del 18 settembre 2013 redatto dalla liquidatrice, i creditori potevano essere tacitati in ragione dell'80 % delle loro pretese e giusta la graduatoria firmata l'8 febbraio 2008. Per la B._____ SA in liquidazione tale percentuale corrispondeva a € 2'180'534.-- di cui € 1'036'185 venivano garantiti dalla D._____ SA in liquidazione. Per procedere alla liquidazione all'istante venivano versati € 1'022'2'4.25. Al termine della liquidazione restavano in giacenza presso la liquidatrice € 73'287.45, importo che la ricorrente riversava in data 5 ottobre 2012 sul conto della D._____ SA in liquidazione quale storno per clienti non trovati. Da tali dati è allora chiaro che la liquidità a disposizione della B._____ SA in liquidazione per tacitare i propri creditori sarebbe indubbiamente bastata per corrispondere l'importo richiesto dalla cassa di compensazione per i contributi non corrisposti di fr. 102'533.25. 2.6. Contrariamente alle pretese di parte attrice, il danno subito dalla cassa di compensazione per i contributi non pagati non è dovuto alla mancanza di liquidità della ex datrice di lavoro, bensì va ricondotto al fatto che la ricorrente in qualità di liquidatrice non avesse fatto valere i crediti insinuati dalla cassa di compensazione a tempo debito nel piano di collocazione, crediti che in quanto assegnati per legge ad una classe preferenziale avrebbero potuto essere tacitati prima di quelli insinuati dai creditori clienti della società. 3.1. L’art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall'insorgere del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione. Se il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine (versione in vigore dal 1. gennaio 2012). In precedenza il disposto prevedeva: "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni, dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto notizia

- 11 del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione". 3.2. Giusta l'art. 53 cpv. 3 LAVS, i termini di prescrizione possono essere interrotti. Quanto al diritto applicabile, anche se i contributi riguardano gli anni 2001 e 2002 alla pretesa si applica l'art. 53 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, il cui tenore riguardo l'interruzione della prescrizione è comunque rimasto immutato. Infatti ai diritti di risarcimento danni non ancora perenti al 1. gennaio 2003 sono applicabili le nuove regole sulla prescrizione di cui all'art. 52 cpv. 3 LAVS (sentenza del Tribunale federale 9C_217/2009 del 7 maggio 2010 cons. 4.1 e DTF 134 V 257 cons. 3.1 e riferimenti). In principio, la prescrizione viene interrotta con il riconoscimento del debito per parte del debitore, con il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni, mediante atti di esecuzione, azione o eccezione davanti a un tribunale, nonché mediante insinuazione nel fallimento (vedi art. 135 del Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]). Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, tali principi valgono analogamente anche nell'ambito delle assicurazioni sociali anche se nell'ambito del diritto a prestazioni basta - per interrompere una prescrizione - l'annuncio in forma scritta previsto all'art. 29 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Per il prelievo di contributi, è sufficiente l'emanazione di una decisione per interrompere la prescrizione (DTF 119 V 431 cons. 3c). La stessa regola vale per l'interruzione della prescrizione giusta l'art. 52 cpv. 3 LAVS (DTF 133 V 579 cons. 4.3.1). Per il Tribunale federale (sentenza 9C_473/2008 del 19 dicembre 2008 cons. 4.2.1), diversamente da quanto previsto dal diritto privato, nell'ambito dell'azione in responsabilità giusta l'art. 52 LAVS qualsia atto proprio a far valere nella dovuta forma la propria pretesa avverso il debitore ha l'effetto di interrompere la prescrizione.

- 12 - 3.3. Nel caso in questione, la prescrizione relativa di due anni è stata osservata, avendo la convenuta scoperta l'omissione fatta dalla liquidatrice solo dopo la pubblicazione della conclusione del fallimento il 27 novembre 2014. La decisione di risarcimento è stata emanata il 16 novembre 2016, entro quindi il termine relativo di due anni. Contrariamente a quanto preteso nel ricorso, prima di tale data la cassa di compensazione non poteva conoscere il danno, non essendo neppure immaginabile che una liquidatrice potesse omettere di far valere il credito debitamente insinuato. Essendo stata omessa dalla lista dei creditori, la cassa di compensazione non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale o notizia riguardo il piano di liquidazione, la lista dei creditori, la tacitazione dei creditori proposta e poi operata e non è stata evidentemente parte all'accordo del 2008. 3.4. In termini di prescrizione assoluta, la pretesa va poi fatta valere "in cinque anni dall'insorgere del danno". Nell'evenienza, come si è visto in precedenza, la ex datrice di lavoro aveva ancora liquidità a disposizione per tacitare i creditori. Il danno è allora insorto alla cassa di compensazione dal momento in cui i fondi disponibili sono stati utilizzati altrove o sono altrimenti esauriti. Contrariamente a quanto pretende l'istante, ciò è nell'evenienza avvenuto solo in parte dal momento in cui i creditori hanno sottoscritto la graduatoria l'8 febbraio 2008. La mancata segnalazione del credito di fr. 102'533.25 è stata compromessa solo in parte dalla sottoscrizione dell'8 febbraio 2008. Infatti, in prosieguo di liquidazione alla ricorrente restavano comunque ancora delle liquidità a disposizione per tacitare eventuali clienti/creditori non trovati. Con tali liquidità sarebbe allora ancora sempre stato possibile rimborsare alla cassa di compensazione l'importo di € 73'287.45, trattandosi comunque di una creditrice che per motivi imputabili a negligenza della liquidatrice non è stata presa in considerazione prima. Dal momento che la liquidatrice il 5 ottobre 2012 ha ritornato anche questo importo alla D._____ SA in liquidazione (e per essa alla FINMA), chiudendo la sua posizione di liquidatrice, per il corrispondente di € 73'287.45 il danno è subentrato a detto momento.

- 13 - Mentre allora la parte di pretesa corrispondente alla differenza tra fr. 102'533.25 e € 73'287.45 è andata prescritta, essendo trascorsi più di cinque anni dalla sottoscrizione dell'accordo dell'8 febbraio 2008 e la decisione di risarcimento del 16 novembre 2016, per la parte di danno corrispondente a € 73'287.45 la prescrizione assoluta non è ancora subentrata. Poiché per i motivi esposti il danno va reputato essere subentrato il 5 ottobre 2012 e che per quanto previsto all'art. 84 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) va espresso nella moneta in cui è stato contratto il debito, è il corso dell'euro il 5 ottobre 2012 ad essere determinante per la presente vertenza. Giusta i dati forniti dal sito https://www.finanzen.ch/devisen/historisch/ eurokurs il corso di chiusura euro/franco svizzero il 5 ottobre 2012 era di 1.2115. L'importo in detta data restituito di € 73'287.45 corrispondeva allora a fr. 88'787.75. 4.1. Resta allora da stabilire se le condizioni che l'art. 52 cpv. 1 LAVS pone al risarcimento siano soddisfatte ovvero se sia data l'esistenza di un danno, di una violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro o da chi per esso, dell'intenzionalità o della negligenza grave ed di un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. 4.2. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi. L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26). Costituiscono elementi del danno risarcibile non solo i contributi sociali, ma anche le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese esecutive (RDAT II-1995 pag. 369s e la numerosa giurisprudenza citata in RDAT II-2002 pag. 519s). La ricorrente non spende una sola parola per contestare l'entità del danno accertato che come tale corrisponde a fr. 102'533.25, ma che per effetto

- 14 della prescrizione assoluta risulta ridursi a fr. 88'787.75. D'altro canto, nella decisione di restituzione del 16 novembre 2016 non vengono fatti valere interessi sulla prestazione dovuta o altre spese. Il danno resta quindi quantificabile a fr. 88'787.75. 4.3. Quanto alla violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro questa va ammessa, essendo incontestato che lo stesso non abbia corrisposto il dovuto giusta i combinati disposti di cui agli artt. 14 cpv. 1 LAVS e 34 s. OAVS, come del resto nessuna della parti in causa mette in dubbio e come la distinta allegata all'insinuazione dei crediti fatti valere dalla cassa di compensazione il 10 marzo 2005 conferma. La ditta incaricata della liquidazione ha dal canto suo omesso di far valere di crediti debitamente insinuati a tempo debito dalla cassa di compensazione e ha quindi di riflesso impedito che la pretesa riguardante i contributi sociali potesse debitamente godere di una più vantaggiosa graduatoria e venire interamente onorata. In questi casi la violazione consiste nel non aver fatto quanto la diligenza richiedeva per ovviare all'insolvibilità del credito (vedi UELI KIESER, Art. 52 AHVG – Ein Blick auf neue und neuste Entwicklungen in: AHV-Beitragsrecht, , SCHAFFHAUSER/KIESER [editori] San Gallo 2011, pag. 124 con riferimento a ZAK 1985 580 s.). L'omissione è grave anche considerato che la cassa di compensazione aveva più volte contattato la ditta liquidatrice, sia per insinuare il proprio credito, chiedendo ragguagli sui salari, che per avere maggiori informazioni sulla liquidità (vedi ad esempio scritti dell'11 febbraio 2003, 14 marzo 2003, 22 aprile 2003, 20 ottobre 2003, 1. dicembre 2004). La missiva trasmessa alla cassa di compensazione da parte della ditta incaricata della liquidazione era del resto stata sottoscritta durante tutto il procedimento fino alla fine della liquidazione dallo stesso incaricato (vedi ad esempio gli scritti del 17 marzo 2003, 15 aprile 2003, 24 ottobre 2003, 2 dicembre 2004, rapporto finale del 18 settembre 2013, scritti del 15 gennaio 2015, 16 febbraio 201 ecc.). A mente dell'istante, dalla comunicazione del 5 settembre 2007 inviata dalla Commissione federale

- 15 delle banche a due studi legali terzi risulterebbe che la lista dei creditori/clienti della B._____ SA in liquidazione sarebbe stata completata da questi e non quindi dalla liquidatrice ufficiale. L'obiezione non è pertinente. Quale liquidatrice ufficiale della B._____ SA in liquidazione era stata ufficialmente designata la ricorrente ed era presso detta ditta che dovevano essere insinuati i crediti. Pertanto la responsabilità dell'allestimento della lista definitiva dei creditori (e non solo di quella dei creditori/clienti) era della liquidatrice ufficiale, alla quale spettava il dovere di debitamente istruire i terzi incaricati e la quale riceveva comunque copia della lista trasmessa il 5 settembre 2007. Dando prova della dovuta attenzione, la liquidatrice ufficiale avrebbe allora debitamente avuta l'opportunità di intervenire tempestivamente e completare l'elenco complessivo prima che i creditori/clienti sottoscrivessero la graduatoria l'8 febbraio 2008. 4.4. L'atteggiamento della ricorrente denota una grave negligenza. Infatti, in manifesto contrasto con quelli che erano i propri elementari obblighi in qualità di liquidatrice essa ha inspiegabilmente omesso di far valere il credito che le era stato debitamente insinuato da parte della cassa di compensazione. Come esposto nel considerando che precede, la ditta non è stata in grado di comprovare di aver fatto il suo dovere, vigilando in qualità di liquidatrice ad un corretto e completo allestimento della lista dei creditori o istruendo debitamente coloro che allestivano tale lista. Dall'assenza di qualsivoglia comprova al riguardo forza è di ritenere che il credito è stato in modo grossolanamente negligente semplicemente dimenticato, senza che sia possibile intravvedere scusati al riguardo. 4.5. La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cons. 4.6 e riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. ULRICH MEYER, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con

- 16 riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi. I motivi di discolpa, rispettivamente di giustificazione, sono speciali circostanze che potrebbero aver legittimato il mancato inserimento dei crediti debitamente insinuati. La prova della presenza di motivi giustificativi incombe però nell'evenienza alla liquidatrice (vedi per tutte la sentenza del Tribunale federale 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 cons. 4.1). Nell'evenienza la relazione causale è evidente, giacché è stata indubbiamente la grave negligenza della liquidatrice a compromettere definitivamente la possibilità per la cassa di compensazione di essere risarcita del danno subito. 5. In conclusione quindi, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che l'azione in risarcimento del danno è confermata per un importo di fr. 88'787.75. Per il resto, il ricorso è respinto. La procedura è gratuita ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, mentre la ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA. Considerato l'esito del ricorso, che viene respinto in ampia parte (rispetto alla pretesa totale in ragione di circa l'80 %) e quindi vincente solo parzialmente, la ricorrente ha diritto a una indennità di parte ridotta (vedi per la procedura federale sentenze del Tribunale federale 9C_536/2017 del 14 marzo 2018 cons. 6 e I 452/05 e I 456/05 del 27 novembre 2006 cons. 6.1). Tale riduzione si giustifica anche in considerazione degli argomenti avanzati a sostegno della tesi di ricorso e che, per quanto riferiti alla contestazione precedente, sono fondamentalmente estranei alla presente pretesa di risarcimento. Nella nota del 5 settembre 2018, l'avvocato fa valere un dispendio di tempo di 13 ore a fr. 240.-- per fr. 3'120.--, oltre a spese di scritturazione e altre per fr. 508.90 che giusta la prassi di questo Giudice, andrebbero comunque ridotte a fr. 28.90. Per questo si giustifica il riconoscimento di un'indennità di parte complessiva di fr. 500.-- (IVA inclusa).

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- 18 - Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la A._____ SA viete tenuta a risarcire all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni l'importo di fr. 88'787.75. Per il resto il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita. 3. L'istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni versa alla A._____ SA un'indennità di fr. 500.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni] L'interposto ricorso al Tribunale federale è stato accolto in data 16 maggio 2019 (9C_875/2018).

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