Skip to content

Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 15.10.2019 S 2018 150

15 octobre 2019·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·2,162 mots·~11 min·3

Résumé

assgeno per grandi invalidi | Alters-/Hinterbliebenenvers.

Texte intégral

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 18 150 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici von Salis, Meisser attuario Paganini SENTENZA del 15 ottobre 2019 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, rappresentata da Pro Senectute Ticino e Moesa, ricorrente contro Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente assegno per grandi invalidi

- 2 - 1. A._____ è affetta da demenza di tipo Alzheimer dal 2014 e da agosto 2016 percepisce un assegno per grandi invalidi dell'AVS di grado medio. Con domanda del 14 luglio 2017 veniva richiesto un aumento a causa di un peggioramento dello stato di salute e di una conseguente maggiore dipendenza da terzi nell'esecuzione degli atti di vita quotidiana. 2. Con decisione 6 dicembre 2017 la Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni respingeva la richiesta di aumento considerato come ella sarebbe autonoma nel mangiare. La Cassa di compensazione respingeva l'opposizione sollevata contro tale decisione con decisione su opposizione 31 ottobre 2018. 3. Avverso la decisione su opposizione il 29 novembre 2018, per conto di A._____ (qui di seguito: ricorrente) la Pro Senectute presentava ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendo l'annullamento di detta decisione e il riconoscimento di un diritto a un assegno per grandi invalidi di grado elevato a decorrere da luglio 2017. In breve essa argomentava che, contrariamente agli accertamenti della Cassa di compensazione, durante i pasti la ricorrente necessiterebbe di una presenza di terzi regolare e notevole. 4. Con presa di posizione del 18 dicembre 2018 la Cassa di compensazione (qui di seguito: convenuta) postulava il rigetto del ricorso adducendo che la ricorrente non sarebbe in grado di comprovare la necessità dell'aiuto regolare e notevole di terzi nell'atto del mangiare. 5. Nella replica del 10 gennaio 2019 la rappresentante della ricorrente ribatteva alle argomentazioni della convenuta concludendo che tutti gli atti confermerebbero la dipendenza da terzi anche nell'atto del mangiare.

- 3 - 6. Con scritto del 17 gennaio 2019 la convenuta rinunciava all'inoltro di una duplica. Considerando in diritto: 1. Controversa è la questione se la ricorrente abbia diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS di grado elevato a partire dal 1° luglio 2017. 2.1. È considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita (art. 9 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]). Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che presentano un'invalidità di grado elevato, medio o lieve (art. 43bis cpv.1 prima frase della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS; RS 831.10]). Le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) e l'art. 37 cpv. 1 e 2 lett. a e b nonché cpv. 3 lett. a-d dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità (art. 43bis cpv. 5 prima frase e art. 66bis cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS; RS 831.101]). Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità (art. 43bis cpv. 5 seconda frase LAVS). La grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurata è totalmente grande invalida. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (art. 37 cpv. 1 OAI). Conformemente alla prassi consolidata, gli atti ordinari della vita sono

- 4 suddivisi come segue ai sensi di un elenco esaustivo: 1. vestirsi/svestirsi; 2. alzarsi/sedersi/sdraiarsi; 3. mangiare; 4. cura del corpo; 5. espletare i bisogni corporali e 6. spostarsi (cfr. Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), Stato 1° gennaio 2018, marginale 8010). Nel caso di specie è controverso soltanto il criterio "mangiare", mentre negli altri atti ordinari della vita è indiscussa la necessità dell'aiuto regolare e notevole di terzi. 2.2. Secondo la giurisprudenza, per gli atti ordinari della vita che includono diverse funzioni parziali non si pretende che l'assicurata necessiti dell'aiuto di terzi per tutte o per la maggior parte di queste funzioni parziali; è invece sufficiente che in una di queste funzioni parziali abbia bisogno regolarmente e in misura notevole dell'aiuto diretto o indiretto di terzi (cfr. DTF 107 V 136 consid. 1c, 117 V 146 consid. 2 con rimandi). Si è in presenza di una grande invalidità quando l'assicurata è in grado di mangiare da sola, ma può farlo solo in modo difforme dall’usuale (cfr. DTF 106 V 153 consid. 2b; p.es. quando non è in grado di sminuzzare i cibi o li può mangiare solo sotto forma di purè o portarli alla bocca solo con le dita, cfr. DTF 121 V 88 consid. 6c). Se l'assicurata ha bisogno dell'aiuto di terzi solo per cibi duri, non sussiste una grande invalidità, poiché questo genere di alimenti non viene consumato ogni giorno e dunque l'assicurata non necessita regolarmente e in misura indispensabile dell’aiuto di terzi (cfr. STF 8C_30/2010 consid. 6.2). Si è invece in presenza di una grande invalidità se l'assicurata non può utilizzare in alcun modo il coltello (e non può dunque neanche imburrare fette di pane, cfr. STF 9C_346/2010 consid. 4). L'aiuto di terzi può essere diretto o indiretto. L'aiuto diretto di terzi significa che l’assicurata non è in grado, o lo è solo parzialmente, di compiere da sola gli atti ordinari della vita. L'aiuto indiretto di terzi significa che la persona è in grado, sul piano funzionale, di compiere gli atti ordinari della vita ma non li eseguirebbe, o li eseguirebbe solo parzialmente o in orari

- 5 inadeguati, se fosse lasciata sola (DTF 133 V 450 consid. 7.2). Questa forma di aiuto, che riguarda principalmente gli invalidi psichici e mentali, presuppone la presenza regolare di una terza persona che sorvegli personalmente l'assicurata nelle attività quotidiane in questione, la solleciti ad agire, le impedisca di compiere azioni dannose e all'occorrenza l'aiuti (cfr. per tutto CIGI, marginale 8018 e 8028 segg.). 3. La decisione impugnata si fonda in prevalenza sul rapporto dell'esperta del servizio di accertamento G._____ del 4 dicembre 2017 (doc. 37 convenuta). L'esperta ha chiarito la grande invalidità della ricorrente telefonicamente, con il marito e il figlio della ricorrente e con il sig. B._____, capo cure della Casa di cura C._____, nonché con la sig.ra. D._____, infermiera di famiglia della Spitex, giungendo alla conclusione che la ricorrente non ha bisogno dell'aiuto regolare e notevole di terzi nell'atto ordinario della vita "mangiare". Stando a detto rapporto d'accertamento, il sig. B._____ avrebbe confermato che una volta seduta al tavolo la ricorrente in casa anziani avrebbe mangiato da sola. A volte le si sarebbe dovuto dire di continuare, però non regolarmente. Il marito avrebbe affermato che non bisognerebbe imboccarla, e il figlio avrebbe confermato che mangerebbe ancora da sola (cfr. cifra 4.1.3 del rapporto). Giusta la duplica della ricorrente per contro, il sig. B._____ avrebbe comunicato alla rappresentante della ricorrente che, siccome i soggiorni in casa anziani nel 2017 e nel 2018 sarebbero stati circoscritti a poche settimane, le prestazioni registrare sarebbero basate su valutazioni transitorie, non esaustive e non in grado di rispecchiare l'effettiva situazione, ovvero la dipendenza da terzi nell'atto del mangiare. Stando al protocollo delle prestazioni della Casa di Cura per Anziani C._____ inoltre, nella preparazione e assunzione di alimenti la ricorrente non influirebbe (o influirebbe solo minimamente) sull'erogazione delle cure con una fascia di frequenza standard (cfr. doc. 10 ricorrente pag. 4). Si noti che, in accordo con la ricorrente quest'ultima affermazione non sta tanto a indicare che la

- 6 ricorrente non presenta una grande invalidità nell'atto del mangiare – come erroneamente dedotto dalla convenuta, quanto piuttosto che la ricorrente semplicemente non ostacola l'erogazione delle cure. Dalle affermazioni sopra elencate risulta che, al momento dell'emanazione della decisione impugnata, ovvero il 31 ottobre 2018, sul piano funzionale la ricorrente era ancora in grado di mangiare autonomamente. Incerto è per contro se già al 31 ottobre 2018 la ricorrente necessitava di aiuto regolare e notevole indiretto, cioè di sorveglianza, stimolazione e indicazione durante il consumo dei pasti. Vi sono infatti delle affermazioni contraddittorie del sig. B._____, il quale da un lato ha confermato all'esperta del Servizio d'accertamento AI come la ricorrente, una volta seduta al tavolo, mangiava da sola, mentre dall'altro ha dichiarato alla rappresentante della ricorrente, in sintesi, che la ricorrente già nel 2017 era dipendente da terzi nell'atto del mangiare. La dipendenza da terze persone nell'atto "mangiare" è corroborata dai documenti prodotti in seguito alla decisione su opposizione 31 ottobre 2018 qui impugnata: nel rapporto del 23 novembre 2018 (doc. 8 ricorrente) la responsabile della Spitex ha confermato la necessità di una costante sorveglianza e aiuto in tutti gli atti e bisogni della vita quotidiana. Stando a detto rapporto, la ricorrente non saprebbe riconoscere quale cibo è commestibile o se va mangiato cotto e non crudo o non preso con le mani perché scotta. L'atto di portarlo alla bocca riuscirebbe in autonomia, ma il come e il cosa necessiterebbe di una stretta sorveglianza. L'incapacità della ricorrente a riconoscere quale cibo va ingerito è stata segnalata anche dal marito della ricorrente nello scritto del 25 novembre 2018 (doc. 9 ricorrente). Il 28 novembre 2018, il medico curante Dr. med. E._____ ha comunicato che, da quanto gli è stato riferito, la ricorrente andrebbe costantemente guidata risp. corretta e incitata durante tutto il pasto. Egli riteneva pertanto che la convenuta (risp. l'Ufficio AI) avrebbe dovuto procedere a un sopralluogo presso il domicilio della ricorrente (cfr. doc. 11 ricorrente/49 convenuta). Tuttavia, oggi ulteriori accertamenti (soprattutto l'espletamento di un sopralluogo) non

- 7 permetterebbero di determinare la situazione risalente al momento dell'emanazione della decisione impugnata del 31 ottobre 2018. Siccome un rinvio non appare dunque opportuno, il Tribunale deve pronunciarsi sulla causa in base agli atti. I documenti appena esposti della Spitex, del marito e del medico curante, vengono eccezionalmente presi in considerazione nel caso di specie, sebbene sorti in seguito alla decisione impugnata, poiché permettono di trarre delle conclusioni sulla qui determinante fattispecie concernente il periodo fino all'emanazione della decisione su opposizione impugnata del 31 ottobre 2018 (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1; STF 8C_692/2011 consid. 3.2). Accertato è che la ricorrente, come attestato dal geriatra Dr. med. F._____, era affetta da Alzheimer allo stadio severo già a luglio 2017 (cfr. domanda del 14 luglio 2017 [doc. 29 convenuta p. 15 seg. p]), dove apparentemente occorreva incitarla a mangiare – sebbene non (ancora) regolarmente – e aiutarla a tagliare gli alimenti (cfr. domanda del 14 luglio 2017 [doc. 29 convenuta. p. 7]). In considerazione del decorso degenerativo della malattia della ricorrente e poggiando sulle dichiarazioni di cui sopra del personale della Spitex e del marito della ricorrente, rilasciate poco dopo l'emanazione della decisione impugnata e quindi molto probabilmente concernenti già il periodo dell'emanazione della decisione impugnata (cioè fine ottobre 2018), a questo Tribunale appare dimostrato con alta verosimiglianza che al più tardi a fine ottobre 2018 la ricorrente necessitava dell'assistenza di terzi notevole e regolare anche nell'atto del mangiare. 4. Per questi motivi, in parziale accoglimento del ricorso (in cui si chiede il riconoscimento del diritto a un assegno per grandi invalidi di grado elevato a decorrere da luglio 2017) la decisione impugnata va annullata e alla ricorrente è riconosciuto un diritto a un assegno per grandi invalidi di grado elevato a partire dal 31 ottobre 2018. 5. La procedura è gratuita ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA.

- 8 - Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. Secondo la giurisprudenza sono considerate ripetibili i costi di rappresentanza di numerose organizzazioni di natura giuridica privata, così com'è il caso per le assicurazioni di protezione giuridica – escluse sono invece le organizzazioni di diritto pubblico incaricate dell'assistenza pubblica –, posto che queste offrano una rappresentanza legale qualificata (cfr. STF 126 V 11). Giusta la prassi di questo Tribunale, le ripetibili sono in questo caso ridotte alla tariffa oraria di fr. 160.-- (cfr. PTA 2010 n. 32). Secondo quanto già deciso da questo Tribunale tuttavia, il patrocinio da parte di un assistente sociale non è reputato una rappresentanza legale qualificata (cfr. STA S 14 152 consid. 7). Ne discende che la ricorrente, rappresentata da un'assistente sociale di Pro Senectute, non ha diritto a ripetibili. Il Tribunale decide: 1. In parziale accoglimento del ricorso la decisione su opposizione 31 ottobre 2018 della Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni è annullata. A A._____ è riconosciuto un diritto a un assegno per grandi invalidi di grado elevato a partire dal 31 ottobre 2018. 2. La procedura è gratuita. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

S 2018 150 — Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 15.10.2019 S 2018 150 — Swissrulings