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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 05.04.2016 S 2015 122

5 avril 2016·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·3,091 mots·~15 min·7

Résumé

prestazioni complementari (restituzione) | Ergänzungsleistungen/EOG

Texte intégral

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 15 122 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni presidenza Racioppi giudici Moser, Meisser attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 5 aprile 2016 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, convenuto concernente prestazioni complementari (restituzione)

- 2 - 1. A._____ faceva domanda di prestazioni complementari (PC) in data 4 ottobre 2010. In detta richiesta la petente dichiarava un debito ipotecario di fr. 394'100.-- per il quale sosteneva di corrispondere interessi passivi per un ammontare annuo di fr. 10'143.45, sulla base del calcolo degli interessi dell'anno precedente. Dal 1. agosto 2010 A._____ era posta al beneficio di una PC mensile di fr. 1'393.--, in seguito costantemente indicizzata a norma di legge. 2. Il 30 luglio 2014 veniva avviata una revisione periodica della PC. In base ai nuovi dati richiesti all'assicurata, risultava un debito sugli interessi ipotecari decisamente più contenuto di quanto ritenuto in precedenza. Con decisione 25 novembre 2014, l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione (qui di seguito semplicemente cassa di compensazione), calcolava allora il nuovo diritto alla PC dal 1. dicembre 2014, che si riduceva ad un importo mensile di fr. 600.--, escluso il premio per l'assicurazione malattie. Il 19 dicembre 2014 veniva notificato all'interessata l'ammontare della PC dal 1. gennaio 2015. Le interposte opposizioni contro la decisione del 25 novembre 2014 e contro la comunicazione del 19 dicembre 2014 erano evase con decisione su opposizione del 18 marzo 2015. La decisione confermava la riduzione del diritto a prestazioni per il futuro dal dicembre 2014 e precisava che la procedura riguardante le PC percepite fino al 30 novembre 2014 sarebbe stata in fase di accertamento. Per contro il provvedimento del 19 dicembre 2014 sarebbe stata una semplice comunicazione di routine riguardo all'ammontare della rendita per il 2015. La decisione su opposizione 18 marzo 2015 cresceva incontestata in giudicato. 3. Poiché gli interessi ipotecari dovuti sul debito sarebbero stati già dal 2010 decisamente inferiori a quanto documentato dalla petente e riferito all'anno 2009, il 2 aprile 2015 la cassa di compensazione calcolava

- 3 l'ammontare della prestazione percepita in troppo dalla data d'erogazione della PC nell'agosto 2010 fino al novembre 2014 e chiedeva la restituzione di fr. 23'495.--. Il 21 aprile 2015, A._____ si opponeva alla restituzione invocando la buona fede e la precarietà della sua situazione economica. Il 28 aprile successivo la cassa di compensazione invitava la beneficiaria di PC a voler precisare se fosse sua intenzione contestare il contenuto materiale della decisione 2 aprile 2015 o presentare una domanda di condono. Il 4 maggio successivo, A._____ confermava di aver interposto opposizione cautelativa in attesa di un incontro chiarificatore tra le parti, avvenuto poi il 2 giugno 2015. Il 31 agosto 2015, l'opposizione veniva respinta. In sostanza la cassa di compensazione confermava il calcolo dell'importo da restituire, il cui ammontare non sarebbe del resto oggetto di contestazione, e rendeva attenta l'opponente alla possibilità di chiedere un condono al crescere in giudicato della richiesta di restituzione. 4. Nel tempestivo ricorso interposto al Tribunale amministrativo dei Grigioni in data 29 settembre 2015 (data del timbro postale), A._____ si opponeva essenzialmente alla decisione di restituzione e chiedeva una verifica delle condizioni poste per un condono. A detta dell'istante, avendo essa sempre corrisposto alla banca un importo fisso mensile di fr. 800.--, non si sarebbe neppure accorta del cambiamento dei tassi ipotecari. In ogni caso, prestando l'attenzione necessaria la cassa di compensazione avrebbe dovuto accorgersi dell'errore già in precedenza. Sarebbe poi scorretto chiedere alla beneficiaria della PC la corresponsione di importi retroattivi versati a torto quando per le cure dentarie che l'istante avrebbe anticipato le verrebbe opposto di non averle fatte valere prima della loro effettiva esecuzione. 5. Il 27 ottobre 2015, la cassa di compensazione postulava la reiezione del ricorso per i motivi già esposti nel provvedimento impugnato.

- 4 - Considerando in diritto: 1. Il presente ricorso è stato sottoscritto dalla beneficiaria della PC e da suo figlio, il quale nell'ambito del procedimento davanti all'istanza precedente ha in data 20 maggio 2015 presentata una regolare procura che lo abilitava a rappresentare la madre. Davanti al Tribunale amministrativo l'istante non si è formalmente dichiarata rappresentata anche se il figlio, cofirmatario, l'avrebbe aiutata nella "redazione e comprensione del caso". La presente sentenza verrà pertanto intimata, a scanso di equivoci, ad ambedue i firmatari del ricorso. 2. a) E' bene previamente chiarire la portata della presente controversia, giacché è chiaro che tra le parti non sussista ancora unanimità a questo riguardo. Il provvedimento impugnato riguarda la richiesta di restituzione di prestazioni indebitamente percepite per un ammontare di fr. 23'495.--, come confermato nella decisione su opposizione del 31 agosto 2015. Nel ricorso viene per contro espressamente riconosciuta l'accettazione della riduzione dell'ammontare della PC per il futuro, anche se la ricorrente pretende di impugnare espressamente anche la decisione del 18 marzo 2015 mediante il presente ricorso. La riduzione della PC dal dicembre 2014 in avanti era stato oggetto della decisione su opposizione del 18 marzo 2015. Al trascorrere degli ordinari termini di ricorso di 30 giorni questa decisione su opposizione era pertanto passata in giudicato e la ricorrente non può più rimetterla in discussione nell'ambito del ricorso presentato il 29 settembre 2015 e quindi ad oltre sei mesi dall'intimazione della decisione. Per quanto rivolto contro il provvedimento 18 marzo 2015, il ricorso è tardivo e non è pertanto dato entrare nel merito dello stesso.

- 5 b) Giusta l'art. 4 dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA; RS 830.11), se la beneficiaria era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cpv. 1). Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cpv. 2). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cpv. 4). Sul condono è pronunciata una decisione (cpv. 5). c) Come giustamente addotto dalla convenuta in ricorso, una richiesta di condono è estranea al presente procedimento, essendo previamente indispensabile statuire sulla liceità della richiesta di restituzione come tale. Necessariamente, infatti, una richiesta di condono presuppone la validità della richiesta di restituzione e un eventuale esonero dal pagamento non può pertanto essere fatto valere prima della crescita in giudicato della conferma dell'obbligo di restituzione. Invocando la buona fede e le gravi difficoltà finanziarie che la restituzione comporterebbe, la ricorrente invoca propriamente le disposizioni sul condono. Prima di poter chiedere il condono occorre invece ancora decidere sulla questione di sapere se l'istante sia o meno tenuta al rimborso delle prestazioni eccedenti il suo diritto e percepite dal 1. agosto 2010 al 30 novembre 2014. Nel caso in cui il Tribunale amministrativo dovesse confermare tale obbligo di rimborso, l'istante potrà allora presentare, dopo la cresciuta in giudicato della sentenza, la relativa domanda di condono e far valere la sua buona fede e il grave rigore che il provvedimento le causerebbe. Qualora il condono dovesse esserle negato, essa avrà nuovamente la possibilità di presentare opposizione e poi ricorso contro la relativa decisione, analogamente a quanto ha potuto fare nell'ambito del presente

- 6 procedimento. Allo stadio attuale, sulla richiesta di condono non è pertanto dato entrare nel merito del ricorso. d) Anche la questione riguardante le spese medico-dentistiche esula manifestamente del presente contesto e non può essere oggetto d'esame nell'ambito di un ricorso rivolto contro la decisione su opposizione del 31 agosto 2015. 3. a) Giusta l'art. 25 cpv. 1 prima frase della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Il Tribunale federale nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 ha ricordato che l'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica; art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della decisione (presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesistenti, art. 53 cpv. 1 LPGA) all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 cons. 5.2 e 129 V 110 cons. 1). La rettifica di una decisione precedente per via di riconsiderazione comporta pertanto l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. In principio, il riconoscimento di una prestazione indebita costituisce un errore manifesto (DTF 126 V 401 e 125 V 389 cons. 3). Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc), con la conseguenza che l'obbligo di restituzione deve rispettare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (sentenza del Tribunale federale 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 cons. 5.1.1). b) A norma di detto disposto, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Nell'evenienza sia la prescrizione relativa

- 7 che quella assoluta risultano ossequiate in virtù della richiesta di restituzione prolata il 2 aprile 2015, ovvero 9 mesi dopo l'apertura della procedura di revisione e 4 anni e 5 mesi dopo il versamento della prima illecita prestazione. c) Nel caso concreto la convenuta ha proceduto ad una correzione del computo degli interessi ipotecari ritenendo che il calcolo operato fin dall'inizio dell'erogazione della prestazione fosse errato. In effetti, dal 2010 al 2014 erano stati considerati degli interessi ipotecari annui pari a fr. 10'144.--, mentre in realtà gli effettivi interessi ipotecari ammontavano dal 1. agosto al 31 dicembre 2010 a fr. 1'804.40 (somma desumibile dall' "Estratto conto al 31.12.2010" del 1. gennaio 2011), per il 2011 a fr. 4'206.25.-- (attestato d'interessi e capitale del 16 gennaio 2012), per il 2012 a fr. 3'827.50 (attestato d'interessi e capitale del 15 gennaio 2013), per il 2013 a fr. 3'633.25.-- (attestato d'interessi e capitale del 15 gennaio 2014) e dal 1. gennaio al 30 novembre 2014 a fr. 3'620.15 (somma desumibile dall' "Estratto conto al 31.12.2014" del 1. gennaio 2015). Da questi dati - che l'istante quanto al loro ammontare non contesta - risulta evidente che la prestazione corrisposta dall'agosto 2010 era nettamente superiore al diritto della richiedente e quindi dovuta ad un errore manifesto. d) La ricorrente non contesta che gli interessi dovuti ammontino a tali cifre, ma ritiene che avendo sempre versato alla banca l'ammontare mensile di fr. 800.-- non si sarebbe neppure accorta delle variazioni del tasso e che comunque anche la convenuta avrebbe dovuto accorgersi dell'errore. Quanto alla prima di queste censure, essa ha tratto alla pretesa buona fede dell'assicurata di cui la stessa può avvalersi nell'ambito della domanda di condono, ma non per contestare la richiesta di restituzione. In altri termini, anche se l'assicurata avesse effettivamente agito in buona fede, nulla toglie al fatto che abbia ottenuto prestazioni che non le spettavano e per le quali va richiesta la restituzione. In ogni caso, anche

- 8 se l'assicurata avesse sempre corrisposte alla banca delle prestazioni mensili di fr. 800.--, le variazioni del tasso d'interesse dovevano esserle note in quanto 12 mensilità a fr. 800.-- (fr. 9'600.--) non danno in ogni caso un tasso d'interesse annuo di fr. 10'144.-- come ritenuto della cassa di compensazione in seguito alle dichiarazioni fatte nell'ottobre 2010. In effetti nel 2009, allorquando il tasso di interesse era più elevato, l'assicurata versava alla banca prestazioni mensili pari a fr. 1'280.--. Solo a partire dal 2010 la ricorrente corrispondeva per gli interessi passivi un importo mensile forfettario e volontariamente definito a fr. 800.--. Già da questo si potrebbe dedurre che la riduzione del tasso a partire dal 2010 le sarebbe stata in ogni caso nota. Inoltre, l'ammontare definitivo degli interessi dovuti era comunque stato debitamente notificato alla proprietaria dell'immobile dalla propria banca ad ogni inizio d'anno (vedi comunicazioni del 17 gennaio 2011 per gli interessi del 2010, 16 gennaio 2012 per gli interessi del 2011, 15 gennaio 2013 per gli interessi del 2012, 15 gennaio 2014 per gli interessi del 2013 e 15 gennaio 2015 per gli interessi del 2014). e) All'epoca della richiesta di PC nell'ottobre 2010, gli interessi ipotecari venivano dalla ricorrente indicati a fr. 10'143.45. A questo riguardo la cassa di compensazione chiedeva alla petente, in data 23 novembre 2010, il certificato sul debito ipotecario al 1. gennaio 2010 con gli interessi ipotecari per il 2009. Giusta le due certificazioni bancarie prodotte e datate 17 settembre 2009 e 15 gennaio 2010, gli interessi per l'ipoteca sulla casa abitata dall'istante (fr. 394'100.--) erano dal 1. gennaio al 7 settembre 2009 di fr. 9'095.-- e dall'8 settembre al 31 dicembre 2009 di fr. 1'048.45. Sulla base di tali dati, la cassa di compensazione riteneva determinante per il calcolo degli interessi ipotecari annui l'importo arrotondato di fr. 10'144.--. In realtà invece, sia già per l'anno 2010 come per gli anni successivi, l'interesse ipotecario diminuiva di oltre la metà. Tali diminuzioni erano del resto state debitamente e regolarmente

- 9 notificate all'assicurata dalla propria banca al più tardi il 17 gennaio 2011 per gli interessi del 2010, 16 gennaio 2012 per gli interessi del 2011, 15 gennaio 2013 per gli interessi del 2012, 15 gennaio 2014 per gli interessi del 2013 e 15 gennaio 2015 per gli interessi del 2014. Se la variazione di tali tassi di interesse fosse stata debitamente notifica dalla ricorrente alla cassa di compensazione (vedi art. 24 dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPC-AVS/AI; RS 831.301]), la prestazione sarebbe stata puntualmente modificata di anno in anno in virtù di quanto previsto all'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI. In base a tali elementi è evidente che senza il concorso dell'istante la cassa di compensazione non avrebbe avuto alcuna possibilità di conoscere i cambiamenti del tasso di interesse ipotecario o di supporre che lo stesso si fosse col passare del tempo modificato, per cui alla stessa non può essere accollata alcuna negligenza. I tassi di interesse sulle ipoteche possono essere fissi o variabili, a seconda del tipo di contratto scelto. L'ipoteca a tasso fisso permette di stabilire anticipatamente il tasso di sconto e di mantenere quindi la stessa rata di pagamento per una determinata durata del finanziamento, che solitamene si protrae per anni. Quando invece il tasso è variabile, le rate variano a seconda del tasso di sconto di volta in volta applicabile. Per la cassa di compensazione non vi erano di conseguenza dei motivi oggettivi per chiedere ogni anno a quanto ammontasse il rispettivo interesse, tanto più che all'assicurata e anche ad una terza persona che si occupa della sue faccende spetta per legge l'obbligo di comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni giusta quanto sancito all'art. 24 OPC-AVS/AI. Pertanto è escluso che la cassa di compensazione avesse motivo di dubitare della correttezza dell'ammontare dichiarato e che avrebbe di conseguenza dovuto richiedere successivamente la certificazione degli interessi ipotecari effettivamente dovuti dopo il calcolo

- 10 della prestazione operata nel 2010 sulla base dei dati del 2009. Solo la ricorrente riceveva gli estratti annuali degli interessi bancari dovuti ed era quindi a conoscenza dell'effettivo tasso da corrispondere per il relativo anno. Dal canto suo la cassa di compensazione non avrebbe neppure avuta la possibilità di assumere direttamente presso la banca un tale genere di informazioni. Pretendere poi che fosse l'autorità a dover ricercare l'effettivo tasso di interesse annuale della beneficiaria della PC, equivarrebbe a pretendere ogni annuo un nuovo computo della prestazione, mentre tale controllo avviene solitamente nell'ambito della revisione ordinaria della PC ogni quattro anni. Ne discende che le prestazioni indebitamente percepite dall'assicurata non possono essere ascritte ad una colpa o ad una negligenza della cassa di compensazione. 4. a) Accanto ai tassi di interesse, l'assicurata avrebbe corrisposti alla banca dei pagamenti periodici più ingenti del dovuto a titolo di ammortamenti onde garantirsi, a suo dire, le necessarie disponibilità in caso di interventi di ristrutturazione all'abitazione. Come giustamente addotto dalla cassa di compensazione, per la manutenzione di fabbricati solo le spese legalmente riconosciute possono essere computate come tali nel calcolo della PC. Giusta l'art. 10 cpv. 3 lett. b della legge sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), quali spese riconosciute valgono le spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile. Giusta la delega di cui all'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza. Facendo uso di tale facoltà all'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI il Consiglio federale ha stabilito che le spese di manutenzione di fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal cantone di domicilio. Ai sensi dell'art. 16 delle disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte (DELIG; CS 720.015), la deduzione forfettaria per le spese di

- 11 amministrazione ammonta al 10 % del reddito locativo lordo, rispettivamente del valore locativo proprio, se l'edificio risale al massimo a dieci anni prima oppure al 20 % del reddito locativo lordo, rispettivamente del valore locativo proprio, se l'edificio ha più di dieci anni. b) Nel caso concreto il valore locativo dell'immobile per il calcolo della PC a partire dal 1. dicembre 2014 era ad esempio di fr. 11'640.-- e il 20 % per i costi di manutenzione dell'edificio corrispondevano allora a fr. 2'328.--. Per le spese accessorie vale invece il forfait di cui all'art. 16a cpv. 1 e 3 OPC-AVS/AI di fr. 1'680.--. Ne consegue che anche i costi di manutenzione e quelli per le spese accessorie così come calcolati periodicamente dalla cassa di compensazione non danno adito a critiche e non possono essere fatti dipendere da accantonamenti bancari, interventi progettati o semplicemente previsti della proprietaria. 5. In conclusione, nella misura in cui l'istante impugna il provvedimento 18 marzo 2015 e sulla richiesta di condono non è dato entrare nel merito del ricorso, mentre la richiesta di restituzione delle prestazioni percepite a torto merita piena conferma e il ricorso deve su tale punto essere respinto. Giusta l'art. 61 LPGA la procedura è gratuita (lett. a) e la cassa di compensazione non ha diritto al rimborso delle ripetibili (lett. f e contrario). Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è respinto nella misura in cui è dato entrare nel merito dello stesso.

2. La procedura è gratuita.

- 12 - 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

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