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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 03.10.2012 S 2012 83

3 octobre 2012·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·2,037 mots·~10 min·5

Résumé

contributi LPP | berufliche Vorsorge

Texte intégral

S 12 83 Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 3 ottobre 2012 nella vertenza di diritto amministrativo concernente contributi LPP 1. In data 27 luglio 2012, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, dopo aver ammessa la propria incompetenza in ragione del luogo, trasmetteva al Tribunale amministrativo dei Grigioni la petizione 23 luglio 2012 introdotta della … contro la … SA per evasione. Infatti, trattandosi di una controversia tra un istituto di previdenza ed un datore di lavoro, che aveva trasferito dal 14 maggio 2012 la propria sede dal Ticino a …, la competenza a statuire nel merito sarebbe del giudice grigionese. 2. Nella propria azione del 23 luglio 2012, la … chiedeva che la … SA venisse condannata al pagamento dei contributi arretrati per un importo di fr. 23'090.80, oltre agli interessi del 5% dal 1. luglio 2011, delle spese di esecuzione inclusi i costi e che venisse rigettata in via definitiva l’opposizione presentata al precetto esecutivo no. 84503 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di …. Pur essendosi affiliata all’attrice per ottemperare al proprio obbligo di previdenza professionale nei confronti dei suoi lavoratori con il contratto 30 settembre 2009, la convenuta avrebbe omesso, malgrado i ripetuti solleciti, di corrispondere puntualmente i dovuti contributi di previdenza. Per questo motivo la … disdiceva il contratto di affiliazione per il 30 giugno 2011 e allestiva una distinta di tutti premi ancora scoperti a tale data. Dopo aver nuovamente diffidato la datrice di lavoro a voler versare i premi scoperti, il 12 agosto 2011 veniva staccato il precetto esecutivo no. 84503 per un importo di fr. 23'090.80 con interessi del 5% dal 1. luglio 2011 e spese di fr. 300.--. Il 24 agosto 2011, la datrice di lavoro faceva opposizione al precetto esecutivo per cui la fondazione collettiva si vedeva costretta ad adire il

Tribunale delle assicurazioni per ottenere i contributi ancora scoperti e le spese connesse all’incasso. Nella propria azione oltre agli importi già pretesi, l’attrice chiede anche che la convenuta venga obbligata a versare i costi del precetto esecutivo per complessivi fr. 219.95. 3. Dal canto suo la … SA non introduceva alcuna risposta di causa. Finora l’importo richiesto non è ancora stato versato. Considerando in diritto: 1. Giusta l’art. 18 cpv. 3 della legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), qualora un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il presidente della camera competente decide in qualità di giudice unico. Nell’evenienza, la datrice di lavoro convenuta non ha preso posizione sull’azione introdotta e non contesta la pretesa dell’attrice. Essendo quindi l’azione manifestamente fondata, è nell’evenienza data la competenza del Giudice unico a statuire sulla stessa. 2. A mente dell’art. 73 cpv. 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), ogni cantone designa il Tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datrici di lavoro e aventi diritto. Il capoverso 3 dello stesso disposto stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri della convenuta o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Conformemente all’art. 63 cpv. 2 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA), in veste di Tribunale delle assicurazioni il Tribunale amministrativo giudica nella procedura d'azione controversie ai sensi dell'art. 73 LPP. Nell’evenienza concreta, come giustamente accertato anche dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il 27 luglio 2012, poiché la sede della ditta è dal 14 maggio 2012 a …, la competenza a statuire sulla controversia spetta al Tribunale amministrativo dei Grigioni.

3. a) L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Conformemente all’art. 66 LPP, l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi dovuti dalla datrice di lavoro e dai lavoratori (cpv. 1 prima frase). La datrice di lavoro deve all’istituto di previdenza gli interi contributi. Sui contributi non pagati alla scadenza, l’istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (cpv. 2). La datrice di lavoro deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza (cpv. 3). La datrice di lavoro versa all’istituto di previdenza i contributi del lavoratore e i suoi propri contributi al più tardi alla fine del primo mese seguente l’anno civile e l’anno assicurativo per il quale i contributi sono dovuti (cpv. 4). Non è contestato che dal 30 settembre 2009, ma già con effetto dal 1. luglio 2009, la ditta convenuta era affiliata all’attrice, avendo impiegato dei dipendenti da assicurare obbligatoriamente alla previdenza professionale. Giusta la citata normativa, la ditta affiliata è pertanto debitrice nei confronti della fondazione dell’intero ammontare dei contributi e trattiene (o il che è ancora più grave ha già trattenuto) a sua volta il contributo del dipendente dal salario di quest’ultimo. Nell’evenienza, la regolamentazione sui contributi dovuti è oggetto del contratto d’affiliazione del 30 settembre 2009 (vedi art. 10 ss.). Il separato regolamento dei costi 30 settembre 2009 è stato dalle parti dichiarato parte integrante del contratto di affiliazione. b) Il principio dell’accertamento d’ufficio dei fatti (art. 73 cpv. 2 LPP), ha i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 cons. 2, 122 V 150 cons. 1a con riferimenti). In particolare, nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto previdenziale deve concretizzare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame. D'altro canto la datrice di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Nella determinazione dell’ammontare dei premi concorrono fattori quali: il premio di risparmio annuo per l’accredito di vecchiaia annuo, stabilito in funzione del salario coordinato (art. 8 cpv. 1 LPP)

con le aliquote di cui all’art. 16 LPP, il premio di rischio stabilito in funzione delle prestazioni di cui agli art. 18-26 LPP, il contributo per il fondo di garanzia (art. 59 LPP) e per il rincaro (art. 36 cpv. 1 LPP e relativa ordinanza). c) Per quanto concerne l’accollamento d’interessi sulle prestazioni non corrisposte tempestivamente, sia la legislazione federale in materia di LPP che le condizioni contrattuali prevedono espressamente tale possibilità, nel senso che l’istituto di previdenza può pretendere interessi sugli importi scoperti (art. 66 cpv. 2 LPP e 12 del contratto di affiliazione). Il tasso d’interesse è di regola quello previsto dal regolamento vigente tra le parti e in assenza di una disposizione contrattuale lo stesso va stabilito giusta le disposizioni sui tassi di sconto conosciuti dal diritto delle obbligazioni agli art. 102 ss CO (DAS 1994 LPP no. 2 cons. 3b/aa). Giusta l‘art. 102 CO, se l’obbligazione è scaduta, la debitrice è costituita in mora mediante l’interpellazione del creditore. Quando il giorno dell’adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno. Da detta data è dovuto un interesse del 5% all’anno (DTF 127 V 390 e riferimenti), per quanto non sia stato pattuito un tasso di sconto superiore (art. 104 cpv. 1 e 2 CO). Non si possono pretendere interessi per ritardo nel pagamento degli interessi moratori (art. 105 cpv. 3 CO). Gli art. 2.1, 2.2 e 3 del regolamento sui costi prevedono poi l’imposizione di fr. 100.00 per le spese delle lettere raccomandate, fr. 300.00 per le domande d’esecuzione e fr. 100.-- per ogni lavoratore affiliato in caso di disdetta del contratto di adesione. d) La società convenuta non ha preso posizione sull’azione e non contesta quindi il ben fondato delle pretese avanzate nei propri confronti. In queste condizioni non esistono motivi per dubitare dell’esattezza del calcolo effettuato giusta la distinta del 13 luglio 2011, munita dei necessari giustificativi per tutte le richieste di premi ancora scoperti e per i costi accollati. L’importo richiesto si compone di fr. 18'653.60, corrispondenti ai contributi per i primi sei mesi del 2011, fr. 400.-per le spese d’incasso, fr. 900.—per i costi legati alla risoluzione del contratto di

affiliazione, fr. 834.50 di interessi fino al 30 giugno 2011 e fr. 2'302.70 quale saldo per tra lo stato del conto corrente all’inizio dell’anno e le mutazioni intervenute nel 2010. Per quanto riguarda gli interessi, la LPP prevede la possibilità di chiedere un interesse di mora sui contributi non versati e la specifica regolamentazione della fondazione pure. In concreto, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda può essere accolta. 4. a) In principio, le sentenze emesse da questo Giudice sulla pretesa di diritto pubblico sono proprie ad eliminare l’opposizione al precetto esecutivo giusta l’art. 79 cpv. 1 della legge federale sull’esecuzione e il fallimento (LEF). Infatti, il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). La condizione aggiuntiva é che il giudice dell'azione ordinaria faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petito, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l’opposizione per la parte del credito riconosciuto. b) L’attrice postula a giusto titolo la rifusione delle spese di fr. 300-- per l’avvio dalla procedura esecutiva, giusta quanto previsto dal regolamento sulle spese all’art. 2.2. Tale pretesa, munita della debita base legale, va protetta. La situazione è diversa per gli importi addizionali fatte valere ovvero fr. 103.-afferenti al precetto esecutivo e la tassa d’incasso di fr. 116.95 giusta l’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF). La tassa d’incasso non va anticipata dal creditore e quindi la pretesa non merita protezione. Per quanto riguarda invece le spese del precetto esecutivo, queste seguono le sorti dell’esecuzione e non

possono essere imposte né dall’assicuratore né dal tribunale delle assicurazioni in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto dell’opposizione (DTF 71 III 144; STF B 21/02 dell’11 dicembre 2002), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito. 5. In conclusione, l’azione è accolta per l’entità dell’ammontare dei contributi ancora scoperti. Ai sensi dell’art. 73 cpv. 2 LPP, la procedura è di regola gratuita. Giusta la prassi di questo Giudice è dato scostarsi da questo principio, quando una parte si comporta con temerarietà o con leggerezza. In questo caso possono essere messe a carico una tassa di sentenza e le spese di procedura complete o parziali. Una condotta è da considerarsi temeraria qualora una delle parti in causa viola manifestamente i propri doveri di parte, che possono essere un dovere di collaborazione o di astensione da determinati comportamenti (DTF 112 V 334 cons. 5a e riferimenti) o se è chiaro che la parte in causa non crede neppure essa ad una possibilità di esito positivo del ricorso (DTF 111 Ia 150). Nell’evenienza, il fatto di aver ignorato i solleciti e provocato il presente procedimento, presentando opposizione al precetto esecutivo, senza poi neppure motivare tale agire e prendere posizione sull’azione denota una condotta alquanto leggera se non temeraria che giustifica l’accollamento delle spese di procedura alla parte soccombente (DTF 124 V 290; STA S 07 200, 06 10, 04 104, 03 45, 03 42 nonché 02 298). L’attrice non ha diritto a ripetibili. Il Giudice unico decide: 1. a) L’azione è accolta e la … SA, …, viene obbligata a versare alla …, c/o … Compagnia di assicurazioni sulla vita SA,, l’importo di fr. 23'090.80 con interessi

del 5% dal 1. luglio 2011, oltre agli importi di fr. 300.-- a titolo di spese per l’apertura di una procedura esecutiva. b) E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo no. 84503 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di …. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 600.-- - e le spese di cancelleria di fr. 219.-totale fr. 819.-il cui importo sarà versato dalla … SA entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

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