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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 05.10.2010 S 2010 109

5 octobre 2010·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·1,861 mots·~9 min·6

Résumé

sospensione del diritto all'indennità | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

S 10 109 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 5 ottobre 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente sospensione dal diritto all'indennità 1. …, 1980, di professione impiegato di commercio rivendicava il diritto all’indennità di disoccupazione a partire dal 14 dicembre 2009. Con scritto 8 gennaio 2010, l’assicurato veniva invitato a candidarsi presso la … SRL per un impiego nel settore del servizio clientela. Poiché un’assunzione non aveva luogo, l’interessato veniva invitato ad esporre i motivi a fondamento del mancato impiego. 2. Con decisione 6 maggio 2010, … veniva sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per la durata di 37 giorni per avere senza validi motivi rifiutato il lavoro che gli era stato assegnato. La tempestiva opposizione - mediante la quale l’assicurato giustificava il proprio rifiuto con l’inesigibilità della formazione in un paese estero politicamente instabile e con l’auspicata lunga durata del contratto - veniva respinta con decisione 23 giugno 2010. 3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 16 agosto 2010, … chiedeva l’annullamento della decisione di sospensione o eventualmente che la sanzione venisse ridotta ad un giorno. In sostanza l’istante adduce l’inesigibilità della formazione di un mese in Tailandia, trattandosi di un paese con un clima politico instabile. Questo sarebbe stato il principale motivo per rifiutare l’occupazione, dopo che la possibilità di una formazione altrove o di un inizio a titolo di prova erano state dal responsabile della ditta rifiutate, mentre l’auspicata lunga durata del contratto, il salario e la

ripetitività del lavoro avrebbero semplicemente costituito dei motivi addizionali comunque marginali per rifiutare l’assunzione dell’impiego. 4. Nella propria presa di posizione l’Ufficio per l’industria, arti mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) postulava la reiezione del ricorso e la conferma della sospensione decisa. In base a quanto accertato dal potenziale datore di lavoro, l’assicurato avrebbe ingiustificatamente rifiutato il posto non essendo d’accordo con il salario mensile di fr. 4'350.-- ed a causa della semplicità e ripetitività del lavoro da svolgere. Anche la trasferta in Tailandia sarebbe da considerare esigibile, essendosi il clima politico acceso a partire dal maggio 2010 e quindi teoricamente al termine della richiesta formazione. Per il resto, il contratto non sarebbe stato previsto espressamente per una durata minima di quattro anni, per cui nessun valido motivo si sarebbe opposto all’accettazione dell’impiego offerto all’assicurato. 5. Poiché nella propria presa di posizione l’UCIAML non adduceva alcuna argomentazione nuova rispetto alla decisione impugnata, l’istante rinunciava a replicare. Considerando in diritto: 1. La controversia verte sull’adeguatezza del lavoro offerto all’istante e sulla conseguente legittimità della sospensione decisa. 2. In base all’art. 30 cpv. 1 lett. d della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non accetta un’occupazione adeguata. Come previsto all’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare l’occupazione adeguata propostagli. L’art. 16 cpv. 1 LADI stabilisce che il disoccupato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione. Il capoverso 2 precisa poi quali occupazioni non possano essere considerate adeguate. L’esigibilità di un’occupazione va valutata anche in base alla Convenzione no. 168 concernente la promozione dell’impiego e la protezione contro la

disoccupazione conclusa a Ginevra il 21 giugno1988 e entrata in vigore per la Svizzera il 17 ottobre 1991. Giusta l’art. art. 21 della Convenzione le indennità alle quali una persona protetta avrebbe avuto diritto in caso di disoccupazione totale possono essere rifiutate, soppresse, sospese o ridotte, in una misura prescritta, se l’interessato rifiuta di accettare un impiego adeguato. Nel valutare l’adeguatezza di un impiego si deve tener conto segnatamente, nelle condizioni prescritte e nella misura appropriata, dell’età del disoccupato, della sua anzianità nella professione anteriore, dell’esperienza acquisita, della durata della disoccupazione, dello stato del mercato del lavoro, delle ripercussioni di questo impiego sulla situazione personale e familiare dell’interessato e del fatto che l’impiego è disponibile per causa diretta di una sospensione del lavoro dovuta a un conflitto professionale in corso. 3. a) L’impiego che l’istante non ha accettato riguardava la vendita online di body piercing. Prima di iniziare l’attività l’assicurato era tenuto a seguire un corso di un mese in Tailandia, dove la ditta produce le proprie creazioni. Per il datore di lavoro, la formazione in Asia era necessaria affinché il futuro consulente alla clientela imparasse quali fossero i materiali impiegati e si impratichisse con la tipologia dei prodotti da vendere. Contrariamente a quanto inizialmente preteso dall’UCIAML, non è in questa sede più contestato che la formazione all’estero sia stata una delle cause della mancata conclusione di un contratto di lavoro. Infatti, la necessità di seguire preliminarmente un corso di un mese in Tailandia, nella provincia nord-est di Nakhon Ratchasima, era stata confermata dal responsabile della ditta nell’ambito del colloquio di assunzione ed era contenuta espressamente nelle condizioni d’impiego protocollate da quest’ultimo. b) L’assicurato ha trent’anni ed è senza obblighi di famiglia, anche se vive ancora con i genitori. In base alla sua formazione ha buone conoscenze della lingua inglese e ha dimestichezza con il tedesco. In questo senso il fatto di restare lontano da casa per un mese, disponendo di vitto e alloggio e frequentando un corso in una lingua di sua comprensione, non rappresenta certo un motivo di inesigibilità. La questione che si pone a proposito della formazione riguarda

invece il luogo di soggiorno. In principio, la LADI non conosce una base legale per obbligare gli assicurati a recarsi all’estero per una formazione. In base alla Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML A21) che si rifà alla giurisprudenza (sentenza del TF C 44/04 dell’8 giugno 2004 e riferimenti), i provvedimenti all’estero sono autorizzati soltanto a titolo eccezionale e in presenza di validi motivi. In particolare, se in Svizzera non vi è alcuna possibilità di raggiungere l’obiettivo prefissato in modo adeguato e conveniente. Nell’evenienza la possibilità di una formazione in Svizzera o dintorni è stata a priori esclusa dal potenziale datore di lavoro, anche se per questo Giudice tale rifiuto lascia alcune perplessità. Non è infatti del tutto chiaro per quali motivi il futuro venditore dovesse imperativamente recarsi sul posto di produzione per acquisire conoscenze sui materiali e i prodotti da vendere in un mondo dove le nuove forme di comunicazione e le tecnologie richiedono sempre meno degli spostamenti fisici. Di norma tali cognizioni dovrebbero essere apprendibili anche altrimenti (da una documentazione scritta, da un filmato, da un corso online). Analogamente a quanto trova validità per i PML, se in via eccezionale da un assicurato può essere preteso un soggiorno per formazione all’estero in un paese limitrofo secondo il luogo di domicilio e della relativa vicinanza con il posto di lavoro, la questione è ben diversa trattandosi della necessità di recarsi in un altro continente, in un paese di cultura completamente diversa dalla nostra e dove vigono condizioni di vita e lavoro essenzialmente differenti. Per il Tribunale amministrativo l’esigibilità di un simile soggiorno non può essere ammesso a priori, anche se si tratta di un periodo di formazione di un solo mese per un giovane trentenne senza impegni di famiglia. Anche l’alto rischio di maremoti e il fatto che si tratti di un paese dove vige ancora la pena di morte sono caratteristiche magari irrilevanti per alcuni, ma simili particolarità possono avere un effetto deterrente per altri. Se poi si considera il clima politico del paese, il tipo d’impiego in oggetto e le aspettative poste dal datore di lavoro il rifiuto opposto dall’istante non può essere oggetto di censura. Infatti, come non è neppure contestato da controparte, il regno di Tailandia è un paese attualmente politicamente instabile. Come documentato anche dalla stampa locale, nell’aprile del 2009 il Governo decretava lo stato di emergenza per la capitale e dintorni in seguito alle manifestazioni che provocavano disordini da settimane, con morti

(Corriere del Ticino del 12 aprile 2009 e Mondo del 13 aprile 2009). I disordini continuavano e si disacerbavano ancora una volta nella primavera del 2010. Il corso che l’istante era tenuto a seguire era previsto per il mese di marzo 2010. Le preoccupazioni quanto alla propria incolumità personale erano pertanto giustificate. Il fatto che molte agenzie di viaggio continuavano e continuino ad offrire viaggi in Tailandia e che tale paese resti un’ambita destinazione per le vacanze non cambia nulla alla legittima preoccupazione del ricorrente, non trattandosi di un viaggio di propria scelta in una nota stazione turistica. c) Nell’ambito del colloquio di lavoro era stata discussa la garanzia di permanenza nella ditta per la durata di quattro o cinque anni, con un salario mensile di fr. 4'350.-- (nessuna gratifica e nessuna tredicesima). L’istante dal canto suo riteneva di non poter dare una simile garanzia prima di conoscere concretamente il tipo di lavoro, deducendo si trattasse di un impiego di tipo semplice e ripetitivo. Concretamente egli proponeva in alternativa, in data 18 gennaio 2010, di iniziare immediatamente l’attività nonché di decidersi per il corso in Tailandia e per la garanzia di restare a lavorare per la ditta per anni al trascorrere dei tre mesi di prova, dopo aver avuto la possibilità di conoscere le mansioni assegnategli e di aver ottenuto maggiori ragguagli sull’attività svolta. L’assicurato evocava pure la propria disponibilità a svolgere la formazione in Svizzera o nei dintorni. Poiché anche la proposta di un simile tipo di formazione non veniva accettata dal datore di lavoro, il candidato rifiutava di assumere l’impiego. Per questo Giudice, alla luce delle concrete circostanze, non è dato intravedere una colpa nell’agire del ricorrente. Il particolare settore di attività in parola, il corso di formazione in Tailandia e la garanzia di una lunga permanenza erano dei fattori che nel loro insieme rendevano del tutto legittima la proposta di iniziare con il periodo di prova anziché impegnarsi sin dall’inizio con la formazione all’estero e con la garanzia di un impiego a lungo termine. Il fatto che il contratto non fosse previsto a tempo determinato, non è qui determinante, incontestato essendo il fatto che il datore di lavoro avesse richiesto all’istante la garanzia di una permanenza sul posto di lavoro per un minimo di quattro o cinque anni. Ne

discende che per aver rifiutato di assumere l’occupazione al ricorrente non può essere imputata alcuna colpa. 4. In conclusione, il ricorso è accolto e la decisione di sospensione dal diritto all’indennità annullata. Giusta l’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura è gratuita. Il ricorrente che vince la causa e che si è avvalso della collaborazione di una rappresentante legale ha diritto alla rifusione delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA). Il procedimento dinnanzi al Tribunale amministrativo ha preso inizio con la decisione su opposizione del 23 giugno 2010. Per questo della nota d’onorario introdotta della legale possono essere presi in considerazione solo gli onorari ed i costi insorti a partire da tale data. Le ripetibili risultano allora composte dalle ore 5:10 di tempo impiegato per il disbrigo della pratica a fr./h 250.-- per complessivi fr. 1'275.-- e dalle spese di fr. 146.--. La somma di tali poste maggiorata del 7.6% di IVA, dà un ammontare complessivo di fr. 1'529.- -. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. 2. La procedura è gratuita. 3. L’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni versa a … fr. 1'529.- - (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

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