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Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 31.10.2008 S 2008 93

31 octobre 2008·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo 2a Camera·PDF·3,110 mots·~16 min·6

Résumé

rendita AI | Invalidenversicherung

Texte intégral

S 08 93 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 31 ottobre 2008 nella vertenza di diritto amministrativo concernente rendita AI 1. …, 1946, svolgeva nella propria vita professionale diverse attività ed era da ultimo impiegato presso il Comune di … in qualità di operaio ausiliario. L’11 aprile 2007, l’assicurato introduceva formale domanda di prestazioni da parte dell’assicurazione per l’invalidità (AI) a causa di difficoltà respiratorie. Dopo aver chiarito la situazione polmonare del richiedente, l’Ufficio AI del Cantone dei Grigioni (qui di seguito semplicemente ufficio AI) preavvisava negativamente la richiesta e in data 2 giugno 2008 veniva formalmente deciso il rifiuto di prestazioni sotto forma di rendita d’invalidità, presentando l’istante un grado d’invalidità di solo il 13%. Con effetto a partire dal 31 maggio 2008, il Comune di … metteva fine al rapporto di lavoro con il richiedente. 2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 1. luglio 2008, … chiedeva, dal profilo formale, che all’ufficio AI venisse ordinata l’edizione dell’incarto e che il Tribunale concedesse all’istante il diritto ad una replica. Per l’evasione della controversa questione si sarebbe poi imposto un complemento dell’istruttoria tramite l’allestimento di una perizia pluridisciplinare sullo stato di salute complessivo dell’istante. Nel merito, il ricorrente postulava l’accoglienza dell’istanza e il riconoscimento di una rendita d’invalidità intera. Il rifiuto deciso non terrebbe debitamente in considerazione tutte le patologie invalidanti che il richiedente presenterebbe, in particolare una certa labilità mentale che inciderebbe fortemente sulla residua possibilità di trovare un’occupazione. Anche il calcolo del grado d’invalidità sarebbe censurabile sia per quanto riguarda i redditi presi a

paragonane sia per l’insufficiente decurtazione operata. Dal calcolo proposto in sede di ricorso risulterebbe almeno un grado d’invalidità del 43%. 3. Nella propria presa di posizione l’ufficio AI chiedeva la reiezione del ricorso. Dal profilo medico, l’istante risulterebbe abile in misura completa nell’esercizio di un’attività a carattere sedentario. Procedendo alla determinazione del grado d’invalidità secondo i metodi stabiliti dalla giurisprudenza del Tribunale federale, non risulterebbe alcun diritto ad una rendita d’invalidità. Poiché nell’ambito della sua intera vita professionale, le pretese ridotte capacità cognitive dell’istante non avrebbero mai inciso manifestamente sulla capacità lucrativa, non sussisterebbero validi motivi per esplicare accertamenti nello specifico settore. 4. Replicando, il ricorrente si riconfermava nelle proprie precedenti allegazioni e proposte, mentre l’ufficio AI rinunciava ad introdurre una duplica. Considerando in diritto: 1. a) E’ principalmente controverso il grado d’invalidità del ricorrente. Prima però di analizzare tale questione si impongono alcune considerazioni sulla 5a revisione della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI), entrata in vigore il 1. gennaio 2008. Con la 5a revisione AI sono stati introdotti nuovi strumenti destinati a favorire la reintegrazione e il reinserimento socioprofessionale al fine di evitare la concessione di rendite. Si tratta, per la precisione, del rilevamento e dell’intervento tempestivi nonché dei provvedimenti di reinserimento. Il rilevamento tempestivo ha lo scopo di individuare il più rapidamente possibile gli assicurati che hanno smesso di lavorare a causa di una malattia o di un infortunio e rischiano di diventare invalidi. Una volta presentata la richiesta di prestazioni AI invece, possono essere ordinati provvedimenti d’intervento tempestivo. Lo scopo di questi provvedimenti è far sì che l’assicurato possa mantenere il posto di lavoro attuale o essere reintegrato in un altro. Un intervento rapido permette di evitare che lo stato di salute si deteriori. I provvedimenti di intervento

tempestivo previsti dovranno essere facilmente accessibili e poco costosi. Essi possono consistere in adeguamenti del posto di lavoro, corsi di formazione, collocamento, orientamento professionale di base, riabilitazione socioprofessionale e provvedimenti d’occupazione. Questi provvedimenti sono attuati dopo un colloquio di valutazione con l’assicurato e se del caso con il datore di lavoro o altri attori (assicurazione contro la disoccupazione, aiuto sociale, assicuratore d’indennità giornaliera in caso di malattia, ecc.). Questa valutazione si conclude con l’elaborazione di un piano d’integrazione. La fase d’intervento tempestivo dura sei mesi a partire dalla presentazione della richiesta di prestazioni AI e si conclude con la notifica della decisione di principio, che stabilisce se sia necessario proseguire sulla via dell’integrazione o se invece vada esaminata la questione del diritto ad una rendita. Durante questo periodo non sono versate indennità giornaliere. I provvedimenti d’intervento tempestivo non sono un diritto. I provvedimenti di reinserimento hanno lo scopo di preparare l’assicurato ai provvedimenti d’integrazione professionale e si rivolgono a persone che presentano un’incapacità lavorativa minima del 50% da almeno sei mesi e in particolare a persone con problemi psichici. Esistono due tipi di misure: le misure di riabilitazione socioprofessionale, che servono a raggiungere e o a ripristinare l’idoneità all’integrazione e ad abituarsi ad un’attività sul libero mercato del lavoro e i provvedimenti d’occupazione, che hanno lo scopo di mantenere una struttura nell’impostazione della giornata e preservare la capacità lavorativa residua. Per avere diritto a questi provvedimenti, l’assicurato deve poter garantire una presenza quotidiana di almeno due ore per quattro giorni la settimana. Il reinserimento delle persone invalide è favorito anche attraverso incentivi ai datori di lavoro, in particolare mediante un assegno per il periodo d’introduzione e un contributo al datore di lavoro. b) Nel caso concreto purtroppo, la pratica è stata, in termini temporali, prevalentemente assoggettata al diritto preesistente e l’assicurato è stato licenziato dal precedente datore di lavoro poco prima della decisione riguardante il rifiuto di prestazioni da parte dell’AI. Resta comunque il dubbio che un tempestivo intervento presso il datore di lavoro - in base alle possibilità offerte dal 1. gennaio 2008 dalla LAI giusta quanto esposto nel considerando

che precede - avrebbe permesso il conseguimento di un risultato, in termini d’integrazione, più soddisfacente di quello (non) raggiunto nel caso concreto, anche in considerazione dell’avanzata età dell’istante, al quale mancano tre anni al pensionamento. Infatti, il curante aveva già nel rapporto del 24 aprile 2007 accennato alla personalità alquanto semplice dell’assicurato ed alla conseguente necessità di trovare un accordo con il datore di lavoro per occupare ulteriormente il paziente con rendimento ridotto, considerata l’evidente difficoltà di occupare il ricorrente in un'altra attività. Il datore di lavoro stesso aveva poi sollecitato gli organi AI, il 28 marzo 2008, ad oltre un anno dal sussistere dell’inabilità al lavoro, a voler procedere finalmente ad una evasione della pratica. Purtroppo, al momento attuale, una ripresa della precedente attività, almeno nei termini fino ad ora esplicati, non sembra più proponibile (vedi disdetta del rapporto di lavoro con il comune per il 31 maggio 2008 e relazione del medico curante del 24 giugno 2008). 2. a) Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Giusta l’art. 28 cpv. 1 LAI, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido almeno al 70%, a tre quarti di rendita se è invalido almeno al 60%, ad una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d’invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell’invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d’invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 e 104 V 136).

b) Sul danno alla salute è competente a pronunciarsi il medico (DTF 114 V 314 cons. 3c e 105 V 158 cons. 1). A questi spetta descrivere la menomazione fisica o psichica di cui l'assicurato è affetto e specificare quali impedimenti funzionali ne derivino. Solitamente al medico si chiede un giudizio sintetico, in termini percentuali, sull'idoneità parziale o totale a compiere l'attività finora svolta. Se l'attività precedentemente svolta dall'assicurato non è più da questo esigibile, il medico è tenuto a dire di quali disfunzioni ed impedimenti fisici o psichici soffre il paziente (DTF 115 V 134 cons. 2, 114 V 314 cons. 3c). È a questo punto compito dell'amministrazione stabilire e valutare quali siano, alla luce dei dati medici raccolti, le reali possibilità di lavoro di cui l'assicurato dispone e poter così stabilire quale potrebbe ancora essere il reddito conseguibile da invalido (DTF 125 V 261 cons. 4). c) Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, tenga conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 pag. 108, 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui siano state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 178 cons. 4b e 122 V 161). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 125 V 352 cons. 3a e 122 V 157). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti che mettano in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa I 355/03). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente tra medico e paziente, nelle situazioni di dubbio, il curante attesterà in favore del proprio cliente (DTF 125 V 353 cons. 3b/cc e Pratique VSI 2001 p. 109). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. d) Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 cons. 3c, 117 V 278 cons. 2b; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, egli deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lucrativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 cons. 4a e riferimenti). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la residua abilità, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 cons. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 cons. 5a/aa e 5a/bb). Occorre in altri termini che i provvedimenti che entrano in considerazione, in particolare il cambiamento di occupazione, siano anche socialmente esigibili (vedi su detta nozione Peter Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 2002 ss.). La situazione sociale di un assicurato è, infatti, in larga misura influenzata dalla propria attività. Per evitare cambiamenti radicali è pertanto importante che la riabilitazione professionale avvenga, per quanto possibile, laddove l’interessato dispone già di conoscenze professionali specifiche e della

necessaria esperienza, giacché simili aspetti hanno generalmente anche una positiva ripercussione in termini economici (STA S 07 139). 3. a) Per quanto riguarda il danno alla salute, il dott. med. … che visitava il paziente il 22 gennaio 2007 poneva la diagnosi di BPCO con una possibile componente asmatica di grado moderato con una marcata iperinflazione polmonare. Nella relazione del 23 gennaio 2007, il pneumologo non si esprimeva però sull’abilità lavorativa. Chiamato a determinarsi su detta questione, l’esperto riteneva esistere una limitazione fino al 100% per lavori pesanti e medio pesanti. Per lavori fisici leggeri o sedentari era invece ipotizzabile un’abilità pressoché completa, in un ambiente di lavoro senza esposizione ad agenti irritativi per le vie respiratorie. Per una più precisa valutazione erano però ritenuti ancora necessari la concreta valutazione del carico di lavoro nell’attività svolta di operaio comunale, il test ergospirometrico e quello di marcia di sei minuti sotto la terapia adeguata proposta (vedi complemento del 25 giugno 2007). Degli ulteriori accertamenti veniva incaricato lo specialista in malattie polmonari dott. med. ... Nella sua relazione del 9 novembre 2007, il dott. med. … poneva la diagnosi di BPCO stadio GOLD II con broncoostruzione ed iperinflazione di grado medio nonché dispnea da sforzo. In termini di abilità lavorativa il pneumologo riteneva il paziente inabile completamente per attività richiedenti sforzi fisici importanti, abile al 50% per attività fisiche di grado medio e completamente abile per mansioni lavorative sedentarie o comprendenti una leggera attività fisica e in ambienti esenti da agenti irritanti le vie respiratorie. In conformità a queste due valutazioni, l’ufficio convenuto ha considerato che l’abilità lavorativa dell’assicurato fosse completa in attività leggere e/o a carattere sedentario. Per questo giudice la documentazione all’incarto non permette di giungere ad una simile conclusione in assenza di una valutazione globale delle patologie invalidanti che il ricorrente presenta. b) Compito del medico è in primo luogo quello di definire quali impedimenti nell’esecuzione del lavoro svolto riscontri l’assicurato. Solo qualora la precedente attività non sia più esigibile o qualora l’assicurato non svolga più alcun attività è dato riferirsi ai dati puramente teorici. In altri termini, se l’attività

precedentemente svolta era ancora da considerarsi esigibile, era in primo luogo in base a questa attività che andava considerata l’abilità lavorativa residua. Per un uomo di 61 anni (al momento dell’indagine medica) è determinante la questione di sapere se può continuare a svolgere la propria attività, se si impone un cambiamento di occupazione, se questo è esigibile ed eventualmente a quali condizioni. Inizialmente, il curante non riteneva l’assicurato in grado di svolgere altre attività (vedi relazione del 24 aprile 2007, domanda 2.2). Il dott. med. …, nella propria valutazione partiva dal presupposto che l’assicurato potesse ancora essere occupato presso il precedente datore di lavoro con un rendimento ridotto e giudicava, secondo i criteri ATS, che il paziente presentasse una inabilità medico-teorica di grado III, pari al 50%. L’esigibilità di altre attività era stata dal medico confermata in forma teorica, nella misura in cui il pneumologo riteneva l’assicurato impiegabile in attività a carattere sedentario e richiedenti solo uno sforzo fisico leggero. Il 28 giugno 2008, il curante doveva riconoscere però che un ulteriore impiego come operaio ausiliario non entrava più in considerazione, a causa di fattori supplementari con incidenza sulla residua abilità lucrativa quali l’obesità, l’ipotireosi e dinamiche intrapsichiche. Che tali diagnosi fossero considerate dai pneumologi non invalidanti non è determinante, trattandosi di problematiche insorte in parte solo in seguito e che esulavano comunque dall’indagine che i due esperti erano stati chiamati a svolgere. Per questo, la conclusione alla quale è giunto l’ufficio convenuto non risulta convincente. Per questo Giudice s’impone un esame pluridisciplinare che valuti la capacità lavorativa residua del ricorrente nell’esercizio della precedente attività e, qualora questa non risultasse più esigibile, che proceda ad una valutazione della residua abilità in un’attività conforme al danno riportato. c) Nell’esercizio delle numerose e differenziate precedenti attività, le pretese difficoltà cognitive del ricorrente non hanno influito sulla capacità lavorativa. In questo senso non è dato senza dubbio concludere alla presenza di un impedimento di entità tale da influire in modo addizionale nella valutazione della capacità lavorativa e lucrativa residua. A seconda della sua importanza, la pretesa labilità mentale dell’istante potrebbe però apparire rilevante per determinare le attività ancora esigibili. Onde evitare che qualsiasi personalità

semplice possa pretendere un esame del proprio quoziente d’intelligenza o contestare la propria capacità di esercitare una serie di professioni è al riguardo necessario operare con una certa prudenza. Infatti, in base alle tabelle RSS (riscossione struttura salariale), emanate dell’ufficio federale di statistica, il livello di qualifica 4 si riferisce ad attività semplici e ripetitive che non presuppongono che delle facoltà intellettive nella norma e senza la necessità di conoscenze professionali specifiche. In questo senso anche delle capacità intellettive alquanto modeste non contrastano con l’applicazione del livello di qualifica 4. Dalla documentazione all’incarto non vi sono motivi per ritenere che la situazione del caso concreta sia diversa e che di conseguenza la labilità che l’interessato presenta esuli manifestamente dalla norma. Se però nell’ambito dell’indagine pluridisciplinare dovesse per i medici apparire evidente che la situazione intellettuale e mentale dell’istante dovesse scostarsi dalla norma e assumere carattere patologico, nulla si opporrebbe in tal caso ad una indagine più approfondita, onde stabilire quali attività siano ancora esigibili dall’istante tenuto conto anche di tale limitazione. 4. In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Per questo all’ufficio convenuto vengono accollati fr. 700.-- di spese, mentre il ricorrente che vince la causa e che si è avvalso della collaborazione di una rappresentante legale ha diritto alla rifusione delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono ritornati all’ufficio AI affinché, dopo aver esperito i necessari accertamenti, emani una nuova decisione sul diritto a prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità.

2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato dall’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3 L’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, versa a … fr. 3772.10 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

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