S 07 171 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA dell’11 dicembre 2007 nella vertenza di diritto amministrativo concernente prestazioni assicurative LAM 1. Nell’anno 1969, durante la scuola reclute invernale, … ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra con conseguente frattura del malleolo esterno e sublussazione del piede, che lo ha costretto a portare il gesso per ca. 2 mesi. In occasione di una visita effettuata nel 1972 è stata accertata, quale conseguenza dell’infortunio descritto, un’artrosi dell’articolazione superiore della caviglia sinistra con limitazioni della pronazione e dei movimenti articolari. L’ultimo trattamento ha avuto luogo nel 1973 e quindi la pratica, assunta dall’Assicurazione militare (AM), è stata chiusa. 2. Il 27 gennaio 2003, ossia quasi 34 anni dopo l’incidente subito durante il servizio militare, … è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro nel cui contesto ha riportato, scivolando sul ghiaccio, un trauma distorsivo alla caviglia sinistra che gli ha impedito di riprendere l’attività lavorativa precedentemente svolta. Detto evento è stato assunto dalla SUVA, quale assicuratore infortuni del datore di lavoro, in applicazione delle disposizioni della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Tale assicurazione ha erogato all’assicurato, fino al mese di gennaio 2006, le prestazioni previste. Secondo la valutazione espressa dai medici della SUVA nell’ambito del caso aperto dopo il secondo infortunio, condivisa dal medico dell’AM, è emerso come la responsabilità e quindi l’onere finanziario fosse da suddividere nella misura del 75% in relazione all’infortunio del marzo 1969 a carico dell’AM, e del 25% in relazione al sinistro del gennaio 2003, che aveva provocato un aggravamento dei postumi derivanti dall’evento precedente, e quindi a carico della SUVA.
3. Tramite decisione del 22 marzo 2006 la SUVA ha riconosciuto all’assicurato, con decorrenza dal 1. febbraio 2006, una rendita d’invalidità del 25%, corrispondente a fr. 250.-- mensili, e un’indennità per menomazione dell’integrità fisica di fr. 2’670.-- basata su un grado di menomazione del 2,5%. Contro la disposizione in oggetto l’assicurato ha quindi presentato opposizione che è stata integralmente respinta con decisione del 10 maggio 2006. Tramite decisione del 20 giugno 2006 l’AM ha riconosciuto per i postumi dell’infortunio occorso durante il servizio militare una sua compartecipazione del 75% alla rendita d’invalidità del 25% erogando, a propria volta, una rendita d’invalidità mensile di fr. 747.50. 4. Tramite ricorso dell’11 settembre 2006 l’assicurato ha impugnato la decisione della SUVA davanti al Tribunale amministrativo cantonale chiedendone, in sostanza, l’annullamento e il conseguente accertamento di un grado d’invalidità sensibilmente maggiore. Con sentenza del 16 gennaio 2007 (S 06 106) il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso considerando come spettasse dapprima all’AM stabilire il danno corrispondente alla propria responsabilità e fissare sia la rendita sia l’IMI. In considerazione di detto accertamento la SUVA, quale assicuratrice LAINF, avrebbe quindi dovuto determinare la propria rendita corrispondente alla differenza fra l’invalidità totale effettiva e quella accertata dall’AM. Di conseguenza, gli atti sono stati rinviati all’autorità convenuta per il coordinamento ai sensi di dette conclusioni. 5. Tramite decisione del 10 luglio 2007 l’AM ha respinto l’opposizione dell’assicurato riconoscendo nei confronti dello stesso la propria responsabilità nella misura del 75% su un grado d’invalidità complessiva pari al 25% accertato dalla SUVA e quindi assegnandogli una rendita di fr. 747.50 mensili a tempo indeterminato con decorrenza dal 1. febbraio 2006. L’accertamento in questione sarebbe basato sui referti stesi dal dott. … l’11 agosto 2005 e dal medico dell’AM il 30 gennaio 2006. Detta valutazione
risulterebbe pure dalla perizia del dott. … del 27 giugno 2005, stesa su incarico dell’assicuratore LAINF. Gli accertamenti esperiti dall’AM in collaborazione con i professionisti della SUVA avrebbero permesso di quantificare i termini di paragone agli effetti della determinazione del grado d’invalidità fissando in fr. 59’800.-- il reddito conseguibile presso l’attuale datore di lavoro qualora l’assicurato non avesse subito il secondo infortunio e in fr. 44’655.-- il reddito medio percepibile in occupazioni compatibili con le limitazioni dovute ai postumi delle affezioni invalidanti. Le argomentazioni addotte dall’assicurato nella propria opposizione del 13 luglio 2006 non sarebbero tali da consentire una diversa valutazione del reddito esigibile in quanto tutte le occupazioni prese in considerazione per accertare il reddito da invalido sarebbero perfettamente compatibili con l’analisi dell’esigibilità al lavoro effettuata dal dott. … nel proprio rapporto del 27 giugno 2005. Visto il dovere di contenimento del danno che incombe sull’assicurato, il reddito effettivamente conseguito dallo stesso, pur se notevolmente inferiore a quello ipotetico accertato nell’ambito della procedura, non avrebbe rilevanza ai fini del giudizio. 6. Il 13 settembre 2007 l’assicurato ha impugnato tempestivamente la decisione dell’AM davanti al Tribunale amministrativo postulando la cassazione della stessa e il conseguente rinvio degli atti all’istanza convenuta al fine di nuova valutazione dell’invalidità e del riconoscimento di una rendita maggiore. Con il consenso della SUVA l’assicurato avrebbe stipulato con il proprio datore di lavoro un contratto dal quale risulterebbe una capacità lavorativa residua del 20%. Di conseguenza, sommando il salario concordato con il datore di lavoro alle rendite d’invalidità SUVA e AM, egli conseguirebbe un reddito complessivo pari al 45% del salario effettivo. La decisione impugnata si limiterebbe ad esporre una valutazione dell’incapacità lavorativa e dell’invalidità dal punto di vista meramente infortunistico senza tenere conto di una serie di ulteriori patologie invalidanti che, pur non potendo essere considerate quali conseguenze dirette dell’infortunio, inciderebbero sensibilmente sulla capacità lavorativa dell’assicurato. Infatti, secondo il referto del dott. …, il paziente sarebbe limitato fisicamente da patologie estranee all’infortunio quali una sindrome
lombosacrale spongilinea su alterazioni degenerative e squilibrio muscolare, una periartropatia omero-scapolare tendinomiotica bilaterale, una gornatrosi bilaterale sucondro calcinosa, una ipertensione arteriosa, una sospetta coronopatia e una broncopatia cronico ostruttiva. Tutte dette patologie non sarebbero state considerate dalla SUVA, rispettivamente dall’AM, nelle proprie decisioni. Malgrado l’accordo che avrebbe previsto il coinvolgimento degli altri assicuratori (LAI e LPP), la SUVA e l’AM, disattendendo al principio della coordinazione delle procedure, avrebbero emanato decisioni indipendenti e addirittura incompatibili. Tramite la decisione impugnata, l’AM avrebbe accertato un’incapacità lavorativa dell’assicurato per le conseguenze dirette dei due infortuni nella misura del 25%. Da parte sua, l’AI, con decisione del 31 luglio 2007, avrebbe riconosciuto un grado d’invalidità complessivo del 26% con la conseguenza che tutti gli elementi invalidanti non considerabili conseguenze dirette degli infortuni del 1969 e del 2003 avrebbero un’incidenza dell’1% sulla capacità professionale. Tale risultato sarebbe assurdo e in contraddizione con le perizie mediche agli atti. Secondo l’assicurato, i funzionari del servizio esterno SUVA, dopo avere discusso la problematica con il suo datore di lavoro, lo avrebbero sollecitato a stipulare un nuovo contratto avente per oggetto delle mansioni ridotte. Il datore di lavoro, in base alle prestazioni fornite dal dipendente, avrebbe quantificato la capacità lavorativa dello stesso in misura fra il 20 e il 30% e quindi, con il beneplacito della SUVA e dell’AM, sarebbe stato stipulato un nuovo contratto di lavoro indicante mansioni, tempi e remunerazione. In buona fede, quindi, l’assicurato, dopo aver presentato una bozza del contratto alla SUVA, avrebbe sottoscritto il documento che prevedeva uno stipendio di fr. 1’100.-- mensili, basato su prestazioni ridotte nel contesto di un’attività svolta sull’arco di tutta la giornata durante 5 giorni settimanali. Il coordinamento fra le decisioni dell’AM e della SUVA imposto dal Tribunale amministrativo nella propria sentenza del 16 gennaio 2007, che avrebbe quindi condotto alla decisione in giudizio, non sarebbe conforme alla disposizione dell’art. 6 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) in quanto non coinvolgerebbe l’assicurazione AI e quindi non implicherebbe una valutazione globale della
capacità lavorativa dell’assicurato. Nessuna norma della LPGA permetterebbe infatti di distinguere fra un’incapacità lavorativa per infortunio, nel contesto dell’incapacità globale, e quella per malattia che si aggiunge alla stessa incapacità lavorativa per infortunio. Onde rispettare il principio del coordinamento sancito dall’art. 6 LPGA occorrerebbe quindi procedere ad una valutazione complessiva dell’incapacità al lavoro dell’assicurato. Solo dopo aver fissato l’incapacità al lavoro complessiva sarebbe possibile ripartire percentualmente tra le varie assicurazioni sociali la quota d’invalidità pertinente per ognuna. Tale pratica sarebbe già stata risolta al riguardo delle decisioni della SUVA e dell’AM ma non per quanto concerne quella dell’AI. L’incapacità lavorativa dovuta a più eventi invalidanti non potrebbe necessariamente essere accertata sommando detti elementi uno per uno. In effetti, molteplici limitazioni fisiche avrebbero, nel complesso, un influsso esponenziale sull’incapacità lavorativa con conseguente sensibile peggioramento del quadro globale. Notoriamente, le disfunzioni a un arto si ripercuoterebbero sul corretto funzionamento di tutta la massa corporea. Nella propria decisione l’AM avrebbe riconosciuto la rendita d’invalidità con decorrenza dal 1. febbraio 2006. Di conseguenza, fino al 31 gennaio 2006 sarebbe stata riconosciuta un’incapacità lavorativa del 66 1/3% oggetto delle precedenti disposizioni. Per contro, tramite la decisione di sua competenza, l’AI avrebbe riconosciuto un’incapacità lavorativa del 100%, rispettivamente del 66%, dal 6 maggio 2003 fino al luglio 2005. Tale risultato implicherebbe un’inspiegabile divergenza di valutazione fra le diverse assicurazioni sociali. Infatti, in relazione alla stessa persona, alla stessa procedura e agli stessi periodi di assenza dal lavoro, le due assicurazioni sociali sarebbero giunte a conclusioni completamente diverse sul periodo di versamento della rendita senza fornire al riguardo alcuna spiegazione plausibile. Il principio di un corretto coordinamento avrebbe invece imposto una decisione unitaria sulla percentuale dell’incapacità lavorativa e sulla durata della stessa e quindi una ripartizione corretta e conseguente da parte di tutte le assicurazioni sociali coinvolte nella pratica. 7. Nella propria presa di posizione dell’8 ottobre 2007 l’AM propone di respingere integralmente il ricorso. In applicazione della LAM, l’AM sarebbe legittimata
ad erogare prestazioni e, in particolare, a fissare l’ammontare di una rendita unicamente in relazione all’infortunio coperto dalla stessa. Accertato che, secondo l’art. 6 LAM, il servizio medico dell'AM avrebbe ritenuto le conseguenze del secondo infortunio quale postumo tardivo di quelle del primo, l’AM avrebbe correttamente riconosciuto il proprio obbligo in misura di una quota di compartecipazione del 75% in applicazione dell’art. 64 LAM. Così facendo l’AM avrebbe adempito al proprio dovere di fissare la rendita d’invalidità anche in funzione dei postumi del secondo infortunio limitatamente alla propria responsabilità e, soprattutto, escludendo gli altri fattori invalidanti del tutto estranei ai traumi assicurati (art. 126 cpv. 2 OAINF). Le ulteriori patologie invalidanti lamentate dal ricorrente, riconosciute quali del tutto estranee ai due infortuni che avrebbero interessato soltanto la caviglia sinistra, ai sensi delle considerazioni della convenuta non potrebbero essere considerate nella valutazione del grado d’invalidità AM e SUVA. Il contratto stipulato fra l’attuale datrice di lavoro e il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultimo, non sarebbe stato oggetto del consenso dei funzionari della SUVA e quindi l’AM non avrebbe riconosciuto, né esplicitamente né implicitamente, una capacità lavorativa del 20%. Al contrario, già il 5 gennaio 2006, nel contesto del rapporto d’accertamento di un grado d’invalidità del 25% sulla base del confronto dei redditi, il servizio esterno della SUVA avrebbe fissato un reddito esigibile di fr. 44’655.--. Essendo basate le decisioni dell’AI e dell’AM su basi legali diverse, non spetterebbe a quest’ultima esprimersi sulla conformità della decisione AI. In ogni caso premesso che le istituzioni interessate avrebbero calcolato il grado d’invalidità applicando il metodo del confronto dei redditi, basandosi in particolare sui referti medici riguardanti l’attività ancora esigibile da parte dell’assicurato, il riconoscimento di un grado d’invalidità del 25% per i soli postumi infortunistici sarebbe molto favorevole al ricorrente. Il salario concordato fra il ricorrente e l’attuale datrice di lavoro, nell’ottica dei principi che impongono il contenimento del danno e la conseguente valorizzazione della capacità produttiva rimanente, non potrebbe quindi essere ritenuto determinante agli effetti del calcolo del grado d’invalidità e, conseguentemente, non si potrebbe supporre che l’assicurato avesse
stipulato il contratto in buona fede confidando che l’AM ne avesse tenuto conto in sede di decisione. Le decisioni dell’AM e della SUVA sarebbero state coordinate, ai sensi di quanto prescritto dalla precedente sentenza del Tribunale amministrativo, in virtù dell’accertamento di un grado d’invalidità del 25% derivante dai due infortuni e della ripartizione in ragione del 75% a carico dell’AM, responsabile per l’incidente occorso durante il servizio militare, e del 25% a carico della SUVA, responsabile per il sinistro occorso durante il lavoro. Il grado d’invalidità si baserebbe, fra l’altro, sulle valutazioni mediche del dott. … e del dott. … La precedente contestazione del ricorrente sulla ripartizione della responsabilità fra l’AM e la SUVA non sarebbe, fra l’altro, stata suffragata da nessun parere medico da confrontare con quelli dei periti citati. 8. Tramite richiesta del 18 ottobre 2007 il ricorrente ha postulato un dibattimento processuale pubblico con interrogatorio giudiziario al fine di permettere ai giudici di accertare personalmente, in virtù di domande mirate, la gravità del caso in giudizio. Nella propria risposta del 24 ottobre 2007 l’AM ha rinviato alla completezza dell’incarto e all’esaustività degli accertamenti medici, per quanto concerne la pratica che la riguarda, ritenendo quindi superflui il dibattimento pubblico e l’interrogatorio giudiziale nonché rimettendosi al giudizio del Tribunale competente. Considerando in diritto: 1. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la legge cantonale sulla giustizia amministrativa (LGA, CS 370.100) che sostituisce la legge sul Tribunale amministrativo (LTA; CS 370.100) e per il tribunale delle assicurazioni (art. 49 cpv. 2 LGA) l'ordinanza sulla procedura del contenzioso delle assicurazioni sociali (OPCS; CS 542.300). Giusta l'art. 85 cpv. 2 LGA la procedura di ricorso si conforma al nuovo diritto, se al momento della sua entrata in vigore non è ancora scaduto il termine di ricorso.
Nel caso in giudizio, essendo stata emanata la decisione impugnata nel 2007, risultano applicabili le disposizioni del nuovo diritto. 2. Il ricorso in giudizio è volto contro una decisione della SUVA, sezione assicurazione militare, e contesta, in sostanza, il metodo d’accertamento del grado d’invalidità nel cui ambito non si sarebbe tenuto conto di ulteriori molteplici patologie invalidanti che, pur se non riconducibili al sinistro coperto dall'AM, contribuirebbero a ridurre drasticamente la capacità lavorativa dell’assicurato. In tale contesto il ricorrente lamenta altresì il mancato coordinamento fra l’AM, rispettivamente la SUVA, e l’Assicurazione AI. Il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 832.20). Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20). Dal profilo temporale il Giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti dal punto di vista assicurativo (DTF 129 V 1, 128 V 315, 127 V 467 cons. 1 e 126 V 166 cons. 4b). Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 128 V 315, 121 V 366 cons. 1b). La questione non riveste comunque, nell'evenienza importanza pratica poiché le nuove disposizioni materiali della LPGA applicabili in questa sede non comportano cambiamenti sostanziali rispetto alle abrogate disposizioni in vigore fino alla fine del 2002 (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 28 giugno 2004, procedimento no. I 590/03). 3. Il ricorrente, nell’ambito dell’istruzione della pratica, ha postulato un dibattimento pubblico nonché una superperizia giudiziaria. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. e LPGA e 45 LGA, nelle pratiche giudiziarie delle assicurazioni sociali il Tribunale amministrativo è unicamente legittimato, se le circostanze lo giustificano, ma non obbligato, ad emettere il proprio giudizio nel contesto di un’udienza pubblica. Tale decisione, indipendentemente da un’istanza delle parti, ricade quindi nell’ambito del potere discrezionale del Tribunale che valuta, caso per caso, la necessità o
meno della pubblica udienza. Detta prassi non collide con i disposti dell’art. 29 della Costituzione Federale (CF) e dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU) che non garantiscono al cittadino il diritto incondizionato all’udienza pubblica in tutte le pratiche giudiziarie. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA, il Tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente. Di conseguenza, il Tribunale amministrativo assume le prove che ritiene utili ai fini del giudizio ma non è vincolato alle singole richieste riguardanti l’accertamento della fattispecie stessa. In effetti, spetta al giudice istruttore incaricato stabilire i mezzi di prova utili all’accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante. Detto principio procedurale trova i propri limiti nell'obbligo di ammissione delle prove derivante dal diritto di essere sentito del cittadino sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF. Il diritto costituzionale di essere sentito, in sostanza, serve a permettere alla persona coinvolta nella procedura di diritto pubblico la richiesta di assumere prove atte a avvalorare la propria causa. Nel rispetto dei principi dell'economia procedurale e della proporzionalità, l'autorità amministrativa è tenuta a dar seguito alla richiesta dell'interessato unicamente in relazione ai mezzi probatori palesemente rilevanti ai fini del giudizio. Un mezzo di prova deve essere considerato rilevante quando può essere atto ad influenzare la decisione. E contrario è ammissibile rinunciare alla richiesta di assunzione di prove quando la fattispecie che l'istante intende comprovare non appare giuridicamente rilevante, oppure se si intende provare quanto già appurato o dato per scontato. Alla richiesta probatoria non è quindi necessario dar seguito se appare certo a priori che la prova offerta non sia atta a meglio chiarire la fattispecie oppure qualora gli elementi in possesso dell'autorità giudicante siano ritenuti sufficienti ai fini del giudizio (DTF 124 I 241 cons. 2; DTF 122 I 53 cons. 4a; cfr. al riguardo anche Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, 5. Auflage, Basilea 1976, vol. I, n. 82 B IV b; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband zur 5. Auflage, Basilea 1990, n. 82 B IV b).
Nel caso in giudizio la documentazione medica presentata appare completa e sufficiente al fine di valutare la conformità della decisione impugnata. Il Tribunale amministrativo, tenuto conto che l’oggetto d’esame è costituito squisitamente da problematiche legali e mediche agli atti della procedura, per i motivi precedentemente addotti, non ha ritenuto necessario convocare un’udienza pubblica o ordinare una superperizia in quanto nessuna delle due avrebbe potuto contribuire a ulteriori chiarimenti delle situazioni medica o giuridica. Per quanto riguarda la richiesta di superperizia giova altresì rilevare che il ricorrente stesso si è limitato a delle contestazioni di carattere appellatorio e a rinviare al referto del proprio medico curante senza provvedere, malgrado il periodo trascorso dall’ultima decisione di questa Corte, ad inoltrare lui stesso perizie mediche stese da altri professionisti. 4. Gli art. 1 cpv. 1 LAINF e 1 cpv. 1 LAM prevedono l’applicabilità delle disposizioni della LPGA per quanto non in collisione con le proprie. Ai sensi dell’art. 63 LPGA, le regole di coordinamento di detta normativa si applicano alle prestazioni delle singole assicurazioni sociali. L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e l’assicurazione per l’invalidità sono considerate insieme come un’unica assicurazione sociale. Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo. Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine: a) dall’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dall’assicurazione per l’invalidità; b) dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni (art. 66 LPGA). Ai sensi degli art. 103 cpv. 1 LAINF e 76 LAM, se un assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione militare e dell’assicurazione contro gli infortuni, ogni assicurazione versa una frazione delle rendite, dell’indennità per menomazione dell’integrità e per grande invalidità proporzionalmente alla parte di danno a proprio carico scorporata dal danno intero. In tale contesto l’art. 126 cpv. 3 dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) precisa come, qualora il beneficiario di una rendita assegnata per un infortunio precedente sia vittima di un altro infortunio atto a modificare il grado d’invalidità, l’assicuratore tenuto alle prestazioni per il primo infortunio debba
continuare a versare la rendita concessa fino al momento. Il secondo assicuratore deve versare una rendita corrispondente alla differenza fra l’invalidità effettiva e quella esistente prima del secondo infortunio. Come stabilito nella sentenza del Tribunale amministrativo del 16 gennaio 2007, nel caso in giudizio spettava anzitutto all’AM stabilire il danno corrispondente alla propria responsabilità e quindi fissare sia la rendita sia l’indennizzo per menomazione dell’integrità. Esperito detto accertamento la SUVA avrebbe dovuto determinare la propria rendita corrispondente alla differenza fra l’invalidità totale effettiva e quelle preesistente. Tramite la decisione in giudizio l’AM e la SUVA hanno ottemperato alle direttive del Tribunale amministrativo coordinando l’accertamento e la ripartizione del grado d’invalidità riferibile ai postumi infortunistici. In tale contesto, tramite il metodo del paragone dei redditi conseguibili prima e dopo l’evento invalidante, l’AM e la SUVA hanno accertato un grado d’invalidità, per quanto di loro pertinenza, del 25%, caratterizzato da una responsabilità dell’AM del 75%. Di conseguenza, ambedue le assicurazioni sociali hanno sancito l’inizio della rendita d’invalidità a decorrere dal 1. febbraio 2006. Il Tribunale amministrativo non può che constatare la conformità del coordinamento e delle disposizioni delle procedure SUVA e AM. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata non collide con le disposizioni dell’art. 6 LPGA, che descrivono il concetto dell’incapacità al lavoro ma non impongono certo all’assicurazione infortuni, nell’ambito dell’accertamento del grado d’invalidità derivante da infortunio, di tenere conto anche dell’incidenza dei postumi da malattia. Le citate disposizioni degli art. 103 LAINF e 76 LAM indicano chiaramente come le assicurazioni che coprono gli infortuni siano espressamente tenute ad accertare il diritto di rendita basandosi sui postumi dell’infortunio coperto e senza tenere conto di altri elementi invalidanti dovuti a malattia. L’accertamento del grado d’invalidità effettuato dall’AM, rispettivamente dalla SUVA, basato sull’incidenza delle menomazioni specifiche in relazione all’attività, effettiva o possibile, dell’assicurato e quindi sul raffronto del reddito conseguibile senza menomazione con il reddito conseguibile da invalido appare conforme e concretizzato dai certificati e dai referti medici agli atti. D’altronde lo stesso ricorrente non adduce motivazioni concrete atte a
sostenere una maggiore incidenza dei postumi infortunistici sul proprio grado d’invalidità. Al riguardo giova considerare come le ulteriori diverse patologie lamentate dal ricorrente stesso ricadano sotto il concetto di malattia e, ai sensi di quanto precedentemente addotto, non siano quindi di competenza dell’AM e della SUVA. 5. Il ricorrente lamenta, fra l’altro, di avere stipulato un contratto con il precedente datore di lavoro che prevede una prestazione parziale nella misura del 20%, nell’ambito di tutta la giornata e implica quindi uno stipendio di fr. 1’100.-mensili. Tale contratto sarebbe stato ratificato dai funzionari del servizio esterno SUVA e perciò, nell’ottica del principio della buona fede, l’assicurazione sociale dovrebbe prendersi a carico le conseguenze. Dagli atti in giudizio non risulta però alcun elemento atto a sostenere la tesi del ricorrente, cioè a comprovare una partecipazione attiva dei funzionari dell’assicurazione infortuni nel contesto della stipulazione del contratto di lavoro in oggetto. Al contrario, dal documento 88A, che reca la data del 13 gennaio 2006, risulta come il legale del ricorrente abbia informato la SUVA della stipulazione del contratto basato su un rendimento effettivo del 20% e su un salario annuo di fr. 14’300.--. L’estensore del rapporto interno precisa come tale soluzione venga considerata dal legale del ricorrente quale la migliore proponibile aggiungendo che, vista la situazione, la SUVA e l’AM avrebbero valutato la perdita economica unicamente per quanto di loro competenza, partendo da attività sul mercato generale del lavoro, nonché precisando che la valutazione tramite le schede DPL avrebbe messo in luce una perdita finanziaria complessiva di ca. il 25%. Alla luce di tale fattispecie se, da un canto, non si può imporre all’assicurato l’assunzione di mansioni idonee alle sue restanti capacità lavorative, d’altro canto l’accertamento della rendita non può che tenere conto del dovere di contenimento del danno e dell’integrazione autonoma dell’assicurato stesso. La persona interessata deve fornire, per quanto esigibile, il proprio contributo onde migliorare la capacità al guadagno ed è quindi tenuta a ridurre il più possibile le conseguenze del danno alla salute sulla propria capacità di reddito. Dall’assicurato si può perciò pretendere che adegui in modo ottimale
la propria attività e che, se necessario, cambi lavoro onde valorizzare al massimo la capacità lavorativa rimanente (DTF 113 V 28 cons. 4a). L’AM ha quindi correttamente fissato la rendita, per la componente di sua competenza, tenendo conto dell’effettivo grado d’invalidità economica del ricorrente. 6. Alla luce delle conclusioni esposte, la decisione dell’AM che riconosce al ricorrente, con decorrenza dal 1. febbraio 2006, il diritto a una rendita basata su un grado d’invalidità del 25% e sulla propria compartecipazione nella misura del 75%, appare conforme e, conseguentemente, il ricorso deve essere respinto. Non vengono addebitate spese in quanto la procedura di gravame a livello cantonale, in applicazione dell’art. 61 LPGA, è, per principio, gratuita. Non spettano alla convenuta ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e contrario). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La procedura è gratuita.